B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5631/2014
Sen t en z a d e l 2 6 s e t t emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Caroline Bissegger e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel merito (deci-
sione del 9 settembre 2014).
C-5631/2014
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Fatti:
A.
A.a Il 30 novembre 2002, A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniu-
gato (da […]; doc. 39) e padre di due figli (nati nel […] e nel […]; doc. 39 e
199), ha formulato una prima richiesta volta all’ottenimento di una rendita
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 4), indicando di avere lavo-
rato in Svizzera dal 1990, da ultimo alle dipendenze di una fabbrica, in
qualità di tecnico-montatore (doc. 5), e di avere interrotto il lavoro il 15 luglio
2001 a seguito di un infortunio.
A.b Con decisioni del 9 febbraio 2005, l’Ufficio dell’assicurazione per l’in-
validità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in
favore dell’interessato una rendita intera dell’assicurazione svizzera per
l’invalidità dal 1° agosto 2002 al 30 aprile 2004 ed una mezza rendita dal
1° al 31 maggio 2004 (doc. 14 e 15). Nella motivazione della decisione,
l’UAIE ha indicato che dagli atti (segnatamente dai rapporti dell’aprile 2003
e dicembre 2004 dei medici SMR [doc. 47 e 50], che, a loro volta, si erano
fondati sui documenti medici componenti l’incarto dell’Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni [assicurazione B._______;
doc. 52]) risultava che l’interessato (affetto da sindrome cervicale cronica
con segni radicolari C7 a destra dopo contusione del rachide cervicale e
discectomia C6-C7) presentava un’incapacità al lavoro e di guadagno del
100% dal 20 agosto 2001, del 50% dal 1° maggio 2004 e del 28% dal 1°
giugno 2004 (doc. 8). Le decisioni sono cresciute incontestate in giudicato.
B.
B.a Il 23 marzo 2007 (doc. 27), l’interessato ha formulato una seconda ri-
chiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per
l’invalidità, indicando di avere lavorato dal 2005 alle dipendenze di un’im-
presa di costruzioni come assistente tecnico (doc. 66) e di avere interrotto
il lavoro nel febbraio del 2006 per motivi di salute.
B.b Con decisione del 10 aprile 2008, l’UAIE ha respinto la seconda do-
manda di rendita d’invalidità svizzera. L’autorità inferiore ha indicato che la
documentazione medica assunta agli atti non permetteva di oggettivare,
rispetto a quanto ritenuto nel febbraio del 2005, un peggioramento dello
stato di salute, il quadro clinico essendo rimasto invariato (doc. 31; v. in
particolare la presa di posizione del gennaio 2008 del medico SMR [doc.
83]). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
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Pagina 3
C.
C.a Il 28 marzo 2011, l’interessato ha formulato una terza richiesta volta
all’ottenimento di una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità
(doc. 39). Nel questionario per indipendenti e nel questionario per l’assicu-
rato del 29 luglio 2011, ha poi indicato di avere svolto l’attività di geometra
in proprio dal 2007, di avere lavorato in ragione di 45 ore alla settimana
fino al 26 agosto 2010, di avere ripreso a lavorare dal 21 novembre 2010
in ragione di 25 ore alla settimana e di avere affidato ad altre ditte dei lavori
che prima eseguiva lui stesso (doc. 95).
C.b Con decisioni dell’11 giugno 2013, l’UAIE ha deciso di erogare in fa-
vore dell’interessato una rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’in-
validità dal 1° settembre 2011 al 31 gennaio 2013 ed una mezza rendita a
far tempo dal 1° febbraio 2013, unitamente alle rendite completive in favore
dei figli (doc. 239 a 241). Nella motivazione della decisione, l’autorità infe-
riore ha indicato che dagli atti (segnatamente dai documenti medici [doc.
41, 98 a 137, 166 a 170, 181 a 188, 192, 193, 200, 201 e 206] e dai rapporti
del 15 gennaio e 27 febbraio 2013 della dott.ssa C._______, medico
dell’UAIE [doc. 211 e 219]) risultava che a causa del danno alla salute (in
particolare coxalgia sinistra, disturbi degenerativi moderati con limitazione
funzionale, stato dopo osteocondroplastica all’anca sinistra, cervicobra-
chialgia destra con parestesie alla mano destra con lesione neurogena C6-
C7 lieve-moderata, discectomia C6-C7 e C4-C5, stato dopo artroscopia
per rottura del menisco) l’interessato presentava un’incapacità al lavoro e
di guadagno del 28% dal 1° giugno 2004, del 100% dal 27 agosto 2010 e
del 50% dal 3 ottobre 2012 sia nella precedente attività sia in un’attività
confacente allo stato di salute, ciò che comportava il diritto ad un quarto di
rendita dal 26 ottobre 2010, ad una rendita intera dal 1° gennaio 2011 e ad
una mezza rendita dal 1° febbraio 2013. La richiesta di una rendita d’inva-
lidità svizzera essendo stata presentata il 28 marzo 2011, la rendita poteva
essere versata dal 1° settembre 2011 (doc. 225). La decisione è cresciuta
incontestata in giudicato.
D.
D.a Con scritto del 6 giugno 2014, l’interessato ha formulato una domanda
di revisione del diritto alla rendita (doc. 261). Ha prodotto il questionario per
la revisione della rendita AI (doc. 263) nonché un rapporto ortopedico del
22 aprile 2014, una relazione medica del 29 aprile 2014 ed un certificato
medico del 19 maggio 2014 (doc. 264 a 266).
C-5631/2014
Pagina 4
D.b Nel rapporto del 4 luglio 2014, il dott. D._______ ha concluso che la
documentazione medica prodotta non permette di oggettivare alcun peg-
gioramento dello stato di salute dell’interessato. Secondo il medico, l’eser-
cizio nella misura del 50% dell’attività di geometra in proprio è (ancora)
ragionevolmente esigibile (doc. 268).
D.c Con decisione del 9 settembre 2014 (doc. 271), che ha fatto seguito
ad un progetto di decisione del 10 luglio 2014 (doc. 269), l’UAIE ha deciso
che, conformemente all’art. 87 cpv. 2 OAI, non erano date le condizioni per
un esame di merito della domanda di revisione, non avendo l’assicurato
reso plausibile una modifica rilevante del grado d’invalidità.
E.
Il 2 ottobre 2014, l’interessato ha inoltrato un ricorso contro la decisione
dell’UAIE del 9 settembre 2014 mediante il quale ha chiesto il riconosci-
mento di una rendita intera d’invalidità per un grado d’invalidità del 60%.
Ha segnalato, in virtù della documentazione medica di data intercorrente
da settembre 2013 ad agosto 2014, allegata in copia, che vi è stato un
peggioramento del suo stato di salute. Ha precisato che le affezioni di cui
soffre non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, nep-
pure quella abituale di geometra in proprio (doc. TAF 1). Il 7 novembre
2014, ha versato l’anticipo spese (doc. TAF 2 a 6).
F.
Nella risposta al ricorso del 5 gennaio 2015, l’autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. Ha segnalato che, secondo il rapporto del luglio
2014 del proprio servizio medico, la documentazione medica prodotta non
apporta nuovi elementi clinici suscettibili di oggettivare un peggioramento
dello stato di salute. Per conseguenza, non risulta una modifica rilevante
del grado d’invalidità. Infine, l’autorità inferiore ha rilevato che i documenti
medici esibiti in sede di ricorso e sottoposti ad esame del proprio servizio
medico (v. la presa di posizione del 20 dicembre 2014; doc. TAF 8) non
comportano elementi tali da modificare la valutazione clinica-lavorativa
dell’interessato (doc. TAF 8).
G.
Nella replica del 19 febbraio 2015, l’interessato si è riconfermato, in virtù
della documentazione medica prodotta, nelle argomentazioni in fatto e in
diritto di cui al ricorso del 2 ottobre 2014 (doc. TAF 11), atto di replica che
è poi stato trasmesso all’autorità inferiore per conoscenza con provvedi-
mento del 24 febbraio 2015 (doc. TAF 12).
C-5631/2014
Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone
residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento della decisione impu-
gnata (di non entrata nel merito della sua domanda di revisione del 6 giu-
gno 2014). La causa verte, in effetti, sulla questione di sapere se l'UAIE
abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di
revisione della rendita presentata dal ricorrente. Per contro, non compete
a questo Tribunale di statuire anche sul merito della domanda di revisione.
Nella misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata nel merito,
nel caso concreto il riconoscimento di una rendita d’invalidità per un grado
d’invalidità del 60%, il ricorso è pertanto inammissibile (cfr. sentenze del
TF 8C_498/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 1 e 8C_716/2011 del 5 gen-
naio 2012 consid. 1; cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e 116 V 265 consid. 2a).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
C-5631/2014
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2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La
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domanda di revisione essendo stata presentata il 6 giugno 2014, al caso
in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione della
LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
4.
4.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
4.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella do-
manda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il
bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni.
4.3
4.3.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87 cpv.
2 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione rag-
giunga il convincimento, nel senso della verosimiglianza preponderante,
che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente su-
bentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno in-
dizi plausibili a favore della circostanza invocata, ferma restando comun-
que la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più
attento esame (v. sentenza del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008
consid. 2.2 e relativi riferimenti).
4.3.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 2 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una pre-
stazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in
giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una mo-
difica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova
domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le
allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in altri ter-
mini se l'assicurato ha reso plausibile, e non verosimile nel senso della
probabilità preponderante, una modifica significativa del suo stato di salute,
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
C-5631/2014
Pagina 8
grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò non è
il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con una decisione di
non entrata nel merito. A tal proposito, occorre precisare che quanto più
breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di ap-
prezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze
del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferi-
menti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gen-
naio 2004 consid. 3).
4.4 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la ca-
pacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si
aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità au-
menta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato
tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita, dell'assegno
per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al più presto se
l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 OAI).
4.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe-
renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni
durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una
rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una
modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo-
nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di
poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re-
visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de-
termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF
133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali-
dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna-
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Pagina 9
tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es-
sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo
esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so-
stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
4.6 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac-
certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provve-
dimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133
V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello
intercorrente tra l’11 giugno 2013, data della decisione dell'UAIE mediante
la quale è stata accordata la mezza rendita d’invalidità, ed il 9 settembre
2014, data della decisione impugnata. Contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità inferiore, nel caso concreto, per i motivi di cui si dirà in seguito
(cfr., in particolare, considerando 6 del presente giudizio), l'insorgente ha
reso plausibile la sopravvenienza di circostanze (aggravamento) suscetti-
bili di originare l'entrata nel merito della sua domanda di revisione del 6
giugno 2014.
5.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me-
dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito
ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa-
zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon-
date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1, 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid.
3).
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Pagina 10
6.
6.1 Questo Tribunale rileva che l’11 giugno 2013, momento in cui è stata
accordata una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2011 al 31 gen-
naio 2013 ed una mezza rendita a far tempo dal 1° febbraio 2013, è stato
stabilito, segnatamente sulla base delle prese di posizione del 15 gennaio
e 27 febbraio 2013 della dott.ssa C._______, medico dell’UAIE (doc. 211
e 219), che l’insorgente era affetto segnatamente da coxalgia sinistra, di-
sturbi degenerativi moderati con limitazione funzionale, stato dopo osteo-
condroplastica all’anca sinistra, cervicobrachialgia destra con parestesie
alla mano destra con lesione neurogena C6-C7 lieve-moderata, discecto-
mia C6-C7 e C4-C5 e stato dopo artroscopia per rottura del menisco.
6.2 Nell’ambito della procedura di revisione promossa con istanza del 6
giugno 2014, dalla documentazione medica agli atti, in particolare dal rap-
porto ortopedico del 22 aprile 2014 (doc. 264), dalla relazione medica del
29 aprile 2014 (doc. 265) e dal certificato medico del 19 maggio 2014 (doc.
266), risulta che il ricorrente soffre segnatamente di cefalea, vertigini, pa-
restesie alla mano destra ed alla mano sinistra, deficit di forza alla mano
destra, discopatia degenerativa C5-C6 con ernia del disco, ernia del disco
C3-C4, radiculopatia C6-C7 ed esisti di interventi per discectomia C6-C7 e
C4-C5.
6.3 Il dott. D._______, medico dell’UAIE, nei rapporti del 4 luglio e 20 di-
cembre 2014 (doc. 268 e doc. TAF 8), ha ritenuto che, in virtù della docu-
mentazione medica esibita, non è ravvisabile, rispetto a quanto ritenuto nel
(giugno del) 2013, alcun indizio concreto di una modifica significativa dello
stato di salute dell’insorgente (o della componente lucrativa). Il medico ha
segnalato che il ricorrente soffre di cervicobrachialgia con parestesie alla
mano destra a seguito di lesione neurogena C6-C7, ernia discale C3-C4
con impronta sul sacco durale ed esiti di interventi per discectomia C6-C7
e C4-C5. Ha in particolare rilevato che il rapporto neurochirurgico dell’ago-
sto 2014 (doc. TAF 1, allegato I) evidenzia una riduzione della forza al brac-
cio destro ed un’ipoestesia a tre dita della mano destra, ma non fa stato di
alcun deficit neurologico agli arti inferiori. Ha altresì constatato che dal rap-
porto neurochirurgico del settembre 2014 (doc. TAF 1, allegato M) risulta
che l’insorgente ha subito un intervento chirurgico di erniectomia del V di-
sco lombare e che il decorso post-operatorio è stato regolare con regres-
sione della sintomatologia algica e dei deficit neurologici. In siffatte circo-
stanze, non vi è, a giudizio del dott. D._______, alcuna ragione di ritenere
C-5631/2014
Pagina 11
che vi possa essere stato un peggioramento dello stato di salute del ricor-
rente suscettibile di giustificare una modifica significativa della capacità al
lavoro (del 50%) nell’attività di geometra in proprio.
6.4 Tale valutazione, contraria alle risultanze processuali, non può essere
condivisa.
6.4.1 In merito ai disturbi ortopedico-reumatologici di cui l’insorgente soffre,
se la perizia medica E 213 dell’aprile 2011 (doc. 41) riferiva che il ricorrente
era stato sottoposto, nel 2001, ad un intervento di asportazione di ernia
discale C6-C7 e, nel 2003, ad un intervento di asportazione di ernia discale
C4-C5 (pag. 2 n. 3.1; v. anche la cartella clinica del gennaio 2012 [doc. 183
pag. 10 e 11]), il rapporto ortopedico del 22 aprile 2014 (doc. 264), prodotto
nell’ambito della procedura di revisione in esame, diagnostica una disco-
patia degenerativa C5-C6 con ernia del disco ed un’ernia del disco C3-C4
(tali alterazioni degenerative erano descritte, nel referto di risonanza ma-
gnetica del febbraio 2007 [doc. 87], come componente discale in sede C5-
C6 e come protrusione anulare in sede C3-C4) e postula un intervento chi-
rurgico di discectomia C5-C6 e di protesi discale C3-C4.
6.4.2 Per quanto attiene ai disturbi neurologici, il referto di elettromiografia
degli arti superiori del marzo 2011 (doc. 123) concludeva ad una sofferenza
neurogena periferica di tipo cronico nel territorio C6-C7 a destra. Nella pe-
rizia medica E 213 dell’aprile 2011 (doc. 41) era poi indicato che l’esame
neurologico era nella norma (pag. 4 n. 4.10) e precisato che il ricorrente
lamentava delle parestesie alla mano destra (pag. 2 n. 3.1). La situazione
appare avere subito un cambiamento significativo a partire al più tardi
dall’aprile 2014. Dal certificato ortopedico del 22 aprile 2014 (doc. 264) ri-
sulta in effetti che l’insorgente presenta delle parestesie anche a sinistra e
delle vertigini, diagnosi di sindrome vertiginosa e di parestesie alla mano
sinistra poi confermate anche nella relazione medica del 29 aprile 2014
(doc. 266 pag. 6).
6.5 Per sovrabbondanza, quanto ai (nuovi) documenti medici prodotti
dall’insorgente in sede ricorsuale, può essere rilevato che il rapporto di oto-
rinolaringoiatria del settembre 2013 diagnostica una sindrome vertiginosa
(doc. TAF 1, allegato A), il referto di audiogramma del settembre 2013 con-
clude ad un deficit neurosensoriale e ad una sofferenza vestibolare cen-
trale (doc. TAF 1, allegato A), il referto di risonanza magnetica del luglio
2014 evidenzia una protrusione discale L2-L3 ed una piccola ernia discale
L5-S1 (doc. TAF 1, allegato E), il rapporto neurologico dell’agosto 2014
riferisce di una lombosciatalgia (doc. TAF 1, allegato I) ed il rapporto di
C-5631/2014
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visita neurochirurgica dell’agosto 2014 fa stato di un’ipoestesia alla gamba
destra e postula un intervento chirurgico di rimozione dell’ernia discale L5-
S1 (doc. TAF 1, allegato J), intervento chirurgico che è poi stato effettuato
il 4 settembre 2014 (doc. TAF 1, allegato M).
6.6 L’insorgente ha pertanto reso verosimile che sia subentrata, rispetto a
giugno 2013, una modifica del suo stato di salute suscettibile di potere
avere un’incidenza sulla sua capacità lavorativa e dunque di giustificare
l’entrata nel merito della sua domanda di revisione del 6 giugno 2014. In
tale ambito, non soccorre l’autorità inferiore la generica presa di posizione
del medico dell’UAIE del 20 dicembre 2014 (doc. TAF 8) nella quale lo
stesso ha affermato che non emerge alcun indizio di un peggioramento
dello stato di salute dell’insorgente (in relazione a quanto accertato nel
corso della procedura – conclusasi con decisione dell’11 giugno 2013 –
mediante la quale è stata accordata una mezza rendita d’invalidità a de-
correre dal 1° febbraio 2013), affermazione che, per i motivi precedente-
mente indicati, contrasta con le risultanze processuali.
7.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto
federale (accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre
pertanto nell'annullamento.
8.
8.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito
o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-366/2012 del 17 dicembre 2013
consid. 8.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti
sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella
presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
8.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa entri nel merito della domanda di revisione presentata dal ricorrente
il 6 giugno 2014 ed emani una nuova decisione, questa volta di merito della
domanda di revisione.
8.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
C-5631/2014
Pagina 13
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 134 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini,
nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE, la mezza rendita d’in-
validità attribuita con decisione dell’11 giugno 2013, e legata alle proble-
matiche reumatologico-ortopediche e neurologiche, è già definitivamente
acquisita perlomeno fino alla data della decisione impugnata del 9 settem-
bre 2014 (limite di cognizione temporale nel caso di specie). In tale conte-
sto, resta aperta solo la questione di sapere se il peggioramento delle af-
fezioni ortopedico-reumatologiche ed il peggioramento delle affezioni neu-
rologiche resi plausibili dal ricorrente possano comportare, o meno, un au-
mento della mezza rendita accordata all'insorgente. In effetti, e come pre-
cedentemente accennato, una soppressione totale della rendita non è ipo-
tizzabile, dal momento che le sole affezioni reumatologico-ortopediche e
neurologiche, già compiutamente accertate, comportano sicuramente, ad
esse sole, la concessione di perlomeno una mezza rendita d’invalidità, fino
al 9 settembre 2014, ciò che non è mai stato messo in discussione, nep-
pure dall'autorità inferiore.
9.
9.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 7 novembre 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresen-
tante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5631/2014
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto, nel senso che la de-
cisione impugnata del 9 settembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono
rinviati all'UAIE affinché entri nel merito della domanda di revisione ed
emani una nuova decisione, questa volta di merito, ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 7
novembre 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen-
tenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
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