Corte II I
C-5645/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato ITAL-UIL,
via Luca Giordano 6, IT-87075 Trebisacce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
2 agosto 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5645/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1967 al 1984, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS) durante tali periodi (doc. 6). Rientrato in Italia, ha dapprima
dichiarato di aver interrotto l'attività di commerciante in proprio il 31
dicembre 2005 (doc. 1) ed in seguito ha precisato di aver esercitato
tale attività almeno fino al 23 ottobre 2006, data di compilazione del
formulario per l'assicurato (doc. 11). A far tempo dal 1° novembre
1997, percepisce una pensione d'invalidità italiana di complessivi Euro
427.58 mensili. Il 31 gennaio 2006, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 3 al 14 gennaio
1998 segnatamente per coronaropatia (doc. 13);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 10 al
12 settembre 1999 segnatamente per pregresso IMA inferiore,
coronaropatia trivasale, vasculopatia ostruttiva periferica,
ipertensione arteriosa, dislipidemia, PTA iliaco-femorale sin
(doc. 14);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 12 al
15 settembre 2001 per vasculopatia periferica e cardiopatia
ischemica (doc. 15);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 6 marzo 2006, attestante cardiopatia
ischemica, pregresso IMA a sede inferiore, cardiopatia trivasale
pregresso intervento di triplice by-pass coronarico, vasculopatia
ostruttiva periferica condizionante claudicatio bilaterale,
ipertensione arteriosa, nel 1999 ricovero B._______ per
angioplastica iliaco sx e dx.; nella stessa, l'interessato è
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considerato in grado di svolgere regolari lavori leggeri e invalido
nella misura dell'80% sia nella precedente attività che in attività
adeguate alle sue condizioni (doc. 16);
• il formulario per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2005,
unitamente ad un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate di
C._______ del 19 ottobre 2006 (doc. 9 e doc. 10);
• il questionario per l'assicurato del 23 ottobre 2006, nel quale
l'interessato ha affermato di continuare a svolgere un'attività
lucrativa come commerciante (doc. 11).
C.
Nel suo rapporto del 24 maggio 2007, il dott. D._______, del Servizio
medico regionale “Rhône” (SMR), ha ritenuto la diagnosi principale di
status dopo angioplastiche e pose di “stents” nell'asse arterioso
sinistro (1999) e destro (2000). Ha pure evidenziato la diagnosi di
stato dopo triplo bypass coronarico nel 1998 e stato dopo infarto
miocardico nel 1995 (senza ripercussioni sulla capacità lavorativa). Ha
considerato che l'assicurato è del tutto abile nel suo precedente lavoro
(doc. 19).
D.
Il 29 maggio 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che
la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso al
medesimo la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto, facoltà di
cui l'assicurato non ha fatto uso (doc. 20).
E.
Il 2 agosto 2007, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurato non ha
subito né un'incapacità permanente di guadagno né un'incapacità al
lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha precisato, in particolare,
che l'interessato esercita un'attività lucrativa confacente al suo stato di
salute, con orario normale e senza diminuzione di guadagno (doc. 21).
F.
Il 21 agosto 2007, l'interessato ha interposto ricorso contro la
decisione dell'UAIE del 2 agosto 2007 mediante il quale chiede,
sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnalato di aver
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lavorato in Svizzera dal 1965 al 1984. Ha fatto valere di essere invalido
nella misura dell'85% in modo permanente. Ha esibito copia del
verbale della Commissione (medica) di prima istanza di E._______ del
6 marzo 2002 concernente l'accertamento del suo stato di invalidità in
Italia (doc. TAF 1). Il 13 settembre 2007, il ricorrente ha esibito
ulteriore documentazione (di stato civile) (doc. TAF 5).
G.
Nella risposta al ricorso del 21 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. Ha osservato che il ricorrente,
come ritenuto dal servizio medico dell'UAIE (doc. 19), non avrebbe mai
subito un'incapacità al lavoro di livello pensionabile e che è in grado di
svolgere il suo ultimo lavoro. Ha precisato che l'assicurazione svizzera
per l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'insorgente è al beneficio
di una pensione d'invalidità nel suo Paese. Infine, ha rilevato che il
ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito
nuova documentazione suscettibile di corroborare un tale nuovo fatto
(doc. TAF. 6).
H.
Il 9 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha concesso al
ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell'autorità inferiore, facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso (doc.
TAF 8).
I.
Il 27 febbraio 2008, questo Tribunale ha chiesto al ricorrente il
versamento di un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili
spese processuali, anticipo che è stato versato tempestivamente (doc.
TAF 10 e doc. TAF 12 - 16).
J.
Il 2 giugno, 30 ottobre, 4 novembre 2008 e 8 gennaio 2009, il
ricorrente ha sollecitato l'evasione del gravame (doc. TAF 17 - 20).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
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173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
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3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 31 gennaio
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31 gennaio 2005 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 2 agosto 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
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d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
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autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straodinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale
I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V
135). In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.2 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
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ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, Zurigo 2003, art. 42 n. 16 pag. 424 e seg.; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
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sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3.).
Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei
particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351
consid. 3b e relativi riferimenti).
Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contradditori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si
può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia
l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del
30 giugno 2004 consid. 3.3.).
Pagina 11
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9.
9.1 Dopo il rimpatrio, il ricorrente ha ancora esercitato un'attività
lucrativa. In particolare, dal 1984 è titolare di un commercio, lavoro che
lo occupa per 48 ore settimanali. Ha continuato a lavorare a tempo
pieno almeno fino al 23 ottobre 2006, data di compilazione del
questionario per l'assicurato (doc. 11).
9.2 Dalla documentazione medica agli atti (v. lett. B e C del riassunto
dei fatti del presente giudizio), emerge sostanzialmente la seguente
diagnosi: cardiopatia ischemica, pregresso IMA (infarto miocardico
acuto) a sede inferiore, cardiopatia trivasale pregresso intervento di
triplice by-pass coronarico, vasculopatia ostruttiva periferica condizio-
nante claudicatio bilaterale, ipertensione arteriosa.
9.3 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato
di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
La decisione del 2 agosto 2007 dell'autorità inferiore è basata sulle
cartelle cliniche (v. lett. B del riassunto dei fatti) nonché sul rapporto
del 24 maggio 2007 del dott. D._______, medico del SMR.
Quest'ultimo ha in particolare rilevato che i diversi interventi effettuati
dal ricorrente nel 1998 (tripla rivascolarizzazione arteriosa; v.
resoconto del 14 gennaio 1998; doc. 13), 1999 (rivascolarizzazione
dell'asse iliaco-femorale dx mediante angioplastica percutanea; v.
resoconto del 12 settembre 1999; doc. 14) e 2001 (rivascolarizzazione
mediante angioplastica su arteria femorale superficiale destra con
impianto di stent; doc. 15) hanno dato esiti positivi. Secondo il dott.
D._______ risulta quindi, sulla base dei documenti medici esaminati,
che il ricorrente non risente di alcuna limitazione funzionale dal profilo
cardiaco e neppure a livello del sistema circolatorio degli arti inferiori.
Ha quindi ritenuto una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%,
per l'insorgente nel suo precedente lavoro quale commerciante
indipendente (doc. 19). Certo, nella perizia medica particolareggiata E
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213 del 6 marzo 2006 (doc. 16) è ritenuta un'incapacità lavorativa
dell'80%. Tale generica valutazione non è però corroborata da idonei
riscontri medici, segnatamente da indicazioni precise ed oggettivabili
sull'esistenza di limitazioni funzionali suscettibili d'incidere
negativamente sulla capacità lavorativa del ricorrente rispettivamente
sull'esigibilità dell'attività di commerciante indipendente che il
medesimo ha continuato a svolgere, a tempo pieno, almeno fino al 23
ottobre del 2006. L'insorgente ha sì sottolineato, in sede ricorsuale, di
presentare un'incapacità al lavoro dell'85% (v. doc. TAF 1,
segnatamente la copia del documento del 6 marzo 2002 della
Commissione Inv. civ. di E._______ [CS, Italia]), ma, stante le
considerazioni che precedono, non ha dimostrato sussistere le
condizioni di un'invalidità ai sensi del diritto svizzero. A tal proposito,
giova rammentare che l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non costituisce un elemento determinante per l'apprezza-
mento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del
Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Non va
altresì dimenticato che, per costante giurisprudenza, ogni assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua
invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza del
Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97 consid.
3.2. e DTF 113 V 22 consid. 4a). In sede ricorsuale il ricorrente non ha
indicato per quale motivo non fosse esigibile che continuasse ad
esercitare l'attività di commerciante indipendente perlomeno fino al 23
ottobre 2006, come ha altresì dichiarato di avere fatto. Peraltro,
neppure dalla citata perizia E 213 emergono elementi oggettivi,
segnatamente medici, suscettibili di dimostrare una siffatta
inesigibilità. In conclusione, sulla scorta della documentazione medica
e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale non ha motivo
di scostarsi dall'apprezzamento del caso operato dall'autorità inferiore.
La richiesta di una rendita AI svizzera da parte del ricorrente deve
quindi essere respinta poiché al 2 agosto 2007 (data dell'impugnata
decisione) il ricorrente non ha mai subito un'incapacità al lavoro del
40% almeno in media per un anno.
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 6 aprile
2008.
12.2 Il ricorrente non ha altresì diritto alla rifusione delle spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF).
Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di
principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-
TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro,
DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 6 aprile 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (Raccomandata con AR)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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