B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5666/2012
S e n t e n z a d e l 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Elena Avenati-Carpani (giudice unico)
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…
patrocinato dalla Federazione Utenti Sanità Pubblica,
Sig. Ludovico Gentile, Via Peri 2A, Casella postale 5685,
6901 Lugano
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che l'8 novembre 2010 A._______ è stato condannato dalla Corte delle
Assise correzionali di Lugano alla pena detentiva di 17 mesi, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per infrazione
parzialmente aggravata e contravvenzione alla Legge sugli stupefacenti e
sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121),
che a seguito della stessa la Sezione della popolazione del Cantone Tici-
no (in seguito SP), ha revocato il permesso di dimora ed ha ordinato
all'interessato di lasciare la Svizzera entro il 31 marzo 2011,
che, con decisione del 14 aprile 2011, l'Ufficio federale della migrazione
(in seguito UFM) ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto
d'entrata con scadenza il 13 aprile del 2026, per violazione e minaccia
della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 della legge federale sugli
stranieri [LStr, RS 142.20]). L'autorità di prime cure ha inoltre privato di ef-
fetto sospensivo un eventuale ricorso, nonché deciso per la pubblicazione
nel sistema d'informazione Schengen - SIS,
che in data 4 maggio 2011 la predetta decisione è stata notificata all'inte-
ressato tramite la polizia cantonale (cfr. incarto UFM; versato agli atti),
che in data 17 maggio 2011 A.______ ha interposto ricorso contro la de-
cisione dell'UFM, chiedendo al Tribunale amministrativo federale (in se-
guito TAF) la restituzione del permesso B e l'autorizzazione all'esercizio di
un'attività lavorativa; il ricorrente ha inoltre postulato la restituzione dell'ef-
fetto sospensivo al ricorso, nonché il gratuito patrocinio,
che nel frattempo il 4 luglio 2011 la SP ha disposto la carcerazione, in vi-
sta di rinvio coatto, dell'interessato per una durata di 6 mesi,
che il 15 dicembre 2011 la SP ha chiesto una proroga di sei mesi della
carcerazione amministrativa, accolta dal Giudice delle misure coercitive e
confermata dal Tribunale amministrativo cantonale (in seguito TRAM),
come pure dal Tribunale federale (in seguito TF),
che il 15 giugno 2012 la SP ha chiesto un'ulteriore proroga di 4 mesi della
carcerazione amministrativa; la stessa è stata accolta dalle istanze can-
tonali,
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che con sentenza del 3 luglio 2012, il TAF ha respinto il ricorso dell'inte-
ressato contro la decisione del 14 aprile 2011 emanata dall'UFM,
che il 24 settembre 2012 il TF ha annullato la decisione cantonale di pro-
roga del carcere amministrativo ordinando l'immediata scarcerazione,
che in data 29 ottobre 2012, A._______ ha interposto nuovamente ricorso
contro la decisione dell'UFM del 14 aprile 2011, inerente il divieto d'entra-
ta, dinanzi al Tribunale amministrativo federale, adducendo di aver ricevu-
to copia di tale decisione solo il 3 ottobre 2012,
che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di divieto d'entrata
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(art. 33 lett. d LTAF), che nella presente fattispecie statuisce in via defini-
tiva (art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale fe-
derale [LTF, RS 173.110]),
che dagli atti di causa emerge che la decisione del 14 aprile 2011
dell'UFM è stata notificata al ricorrente il 4 maggio 2011,
che è stato inoltre il medesimo patrocinatore ad aver ricorso contro la
stessa il 17 maggio 2011, e ad aver ricevuto notifica della sentenza del
TAF del 3 luglio 2012, il 10 luglio successivo (vedi inchiesta postale),
che, benché redatto da un patrocinatore, il ricorso non rispetta manife-
stamente i requisiti posti dalla legge: infatti in virtù dell'applicazione del
principio "ne bis in idem" nonché del principio di res iudicata, ammessi in
diritto amministrativo per le decisioni su ricorso, le stesse parti non pos-
sono rimettere in causa, sulla base degli stessi fatti e delle medesime di-
sposizioni legali, una pretesa già giudicata da un'autorità competente
(Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, ed. 2011, n. 2.4.5.4 e 5.8.4.5)
che pertanto il ricorso del 29 ottobre 2012 è manifestamente inammissibi-
le,
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che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non en-
trata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili,
che le spese processuali possono essere condonate totalmente o par-
zialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non ri-
sulti equo addossarle alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. Simic …; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: