B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5680/2019
Sen t en z a d e l 3 1 g e nn a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia),
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
restituzione (decisione su opposizione del 23 luglio 2019).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione su opposizione del 23 luglio 2019, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 24 maggio 2019 (doc.
82 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. 82]) e confermato la
propria decisione del 29 aprile 2019 (doc. 78), mediante la quale ha chiesto
all’interessato la restituzione dell’importo di fr. 1'472.-, a titolo di rendita di
vecchiaia indebitamente percepita da luglio 2016 ad agosto 2018 (è fatto
riferimento all’art. 25 LPGA). L’autorità inferiore ha altresì concesso
all’interessato la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla
crescita in giudicato della decisione, una domanda di condono (doc. 83).
2.
Il 10 ottobre 2019, l’interessato ha interposto un ricorso dinanzi alla CSC
contro la decisione su opposizione del 23 luglio 2019 mediante il quale ha
segnalato che “ho diritto all’intera somma di denaro in quanto la cifra è stata
trattenuta dalla sociale di (…)”, indicato che “mancavano altri 5 anni di (…)
dei quali non sono stati conteggiati nella pensione” e chiesto che gli venga
versato “il mio dovuto”, ricorso che è poi stato trasmesso il 29 ottobre 2019
per competenza al Tribunale amministrativo federale.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
4.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3
lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è
disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1).
Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS
non deroghi alla LPGA.
5.
Con scritto del 20 novembre 2019, la CSC ha segnalato che, secondo
l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera, il 31 luglio 2019 è
stato recapitato un invito di ritiro nella buca delle lettere (o nella casella
postale) del ricorrente in merito al plico raccomandato contenente
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l’impugnata decisione su opposizione del 23 luglio 2019, plico
raccomandato che è poi stato ritornato il 9 settembre 2019 all’autorità
inferiore (doc. TAF 4).
6.
Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 28 novembre
2019, ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 10 giorni a
decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento
medesimo, la tempestività dell’inoltro del ricorso il 10 ottobre 2019. Questo
Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine,
avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 10 ottobre 2019 siccome
inammissibile a causa dell’inoltro tardivo dell’impugnativa ed ha altresì
trasmesso all’insorgente una copia dello scritto dell’UAIE del 20 novembre
2019, unitamente ad una copia del menzionato attestato della posta
svizzera (doc. TAF 5).
7.
Con scritto inoltrato il 27 dicembre 2019, il ricorrente ha dichiarato che “in
corrispondenza ho aderito al quanto richiesto non ho nessuna colpa in
quanto le poste italiane sono molte volte in ritardo” e chiesto di “rifare il
tutto essendo stato in Svizzera 10 anni e avendo percepito una pensione
di cinque anni per causa di contributi versati mancanti da parte della sociale
di (…)” (doc. TAF 6).
8.
8.1. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso
deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione impugnata.
8.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, se
il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti,
inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal
diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente
(art. 38 cpv. 3 LPGA).
8.3. Secondo l’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, i termini stabiliti dalla legge o
dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto
incluso.
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8.4. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1
PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
9.
9.1. In virtù dell’art. 20 cpv. 2bis PA, una notificazione recapitabile soltanto
dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata
avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna
infruttuoso.
9.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intima-
zione nella buca delle lettere o nella casella postale, un invio raccomandato
che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno
dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta fin-
zione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225
consid. 3.1 e 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze del TF 2C_102/2016 del
5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid.
4.3.2). L'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce altresì un
formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 e 127 I 31 consid. 2b).
9.3. L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'auto-
rità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avve-
nuta e a quando la stessa risale. Se la notifica avviene tramite invio racco-
mandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta
ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella
casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata
in modo corretto. Al riguardo va poi precisato che la data determinante per
la finzione di notifica non viene modificata dalla sua scadenza in un giorno
festivo o dalla concessione da parte della posta di un termine di ritiro più
lungo (sentenza del TF 2C_1014/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 4.2
con rinvii).
9.4. Nel provvedimento del 28 novembre 2019, questo Tribunale ha indi-
cato al ricorrente – in virtù della documentazione presentata dall’autorità
inferiore – che il plico raccomandato contenente la decisione su opposi-
zione della CSC del 23 luglio 2019 deve considerarsi siccome regolar-
mente notificato al più tardi il settimo giorno dal primo tentativo di consegna
infruttuoso del 31 luglio 2019 (momento in cui la Posta italiana ha inserito
l’avviso di ritiro/ricevimento), ossia il 7 agosto 2019. Ha pure osservato che,
ciò premesso, è irrilevante che le Poste italiane abbiano trattenuto il plico
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raccomandato contenente la decisione su opposizione della CSC del 23
luglio 2019 fino al 4 settembre 2019, data in cui è stato ritornato all’autorità
inferiore con la menzione “al mittente per compiuta giacenza”, secondo
quanto indicato nello scritto della CSC del 20 novembre 2019.
9.5. Ciò premesso, è indubbio che era in corso una procedura alla quale il
ricorrente era parte e che egli doveva pertanto aspettarsi di ricevere atti
ufficiali – sia essi inviati per posta semplice o per invio raccomandato – da
parte dell'UAIE e ciò fintanto che la procedura non era conclusa. Il ricor-
rente non ha peraltro neppure preteso – contrariamente a quanto emerge
dall’attestato postale che gli è stato trasmesso da questo Tribunale con
decisione incidentale del 28 novembre 2019 (doc. TAF 5) – che il 31 luglio
2019 la Posta italiana avrebbe omesso di inserire nella sua buca delle let-
tere, o casella postale, l’avviso di ritiro del plico raccomandato contenente
la decisione impugnata.
9.5.1. Da quanto esposto, discende che, ritenuto che il termine di 30 giorni
per inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 23
luglio 2019, notificata al più tardi il 7 agosto 2019, ha iniziato a decorrere,
in virtù delle ferie giudiziarie, il 16 agosto 2019 ed è scaduto il 16 settembre
2019 (art. 60 cpv. 1 LPGA in combinazione con l’art. 38 cpv. 1, 3 e 4 lett. b
LPGA), il ricorso inoltrato il 10 ottobre 2019 lo è stato tardivamente. Per
conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
9.5.2. Nulla muta, a questa conclusione, l’allegazione del ricorrente, se-
condo cui “le poste italiane sono molte volte in ritardo”, ritenuto che la
stessa, del tutto generica, non è suscettibile di dimostrare la tempestività
dell’inoltro del ricorso. In particolare, l’insorgente non ha indicato in cosa
consisterebbe il ritardo delle Poste italiane e perché ciò comporterebbe la
tempestività del ricorso da lui inoltrato il 10 ottobre 2019.
9.5.3. Peraltro, e quand’anche per denegata ipotesi, e contrariamente alla
prassi, si volesse considerare un termine di giacenza di 30 giorni – dal mo-
mento in cui è stato inserito l’avviso di ritiro il 31 luglio 2019 – bisognerebbe
allora rilevare che il ricorso sarebbe comunque stato inoltrato tardivamente.
9.6. Ritenuto che il ricorso in esame – depositato tardivamente – è inam-
missibile, non sono date le condizioni per un esame delle censure di merito
sollevate dal ricorrente con riferimento alla decisione impugnata.
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10.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
11.
Peraltro, e nella misura in cui il ricorso del 10 ottobre 2019 e lo scritto
inoltrato dal ricorrente il 27 dicembre 2019, dovessero considerarsi quale
semplice domanda di condono della restituzione dell’importo di fr. 1'472.-,
l’insorgente avendo in effetti indicato che “ho diritto all’intera somma in
quanto la cifra è stata trattenuta dalla sociale di (…)” ed avendo altresì
precisato che “non ho debito alcuno presso di voi”, detto ricorso e lo scritto
inoltrato il 27 dicembre 2019 vanno trasmessi alla CSC per competenza
affinché, cresciuta in giudicato la decisione su opposizione del 23 luglio
2019, la stessa esamini se le condizioni per la concessione del condono
dalla restituzione parziale o totale dell’importo indebitamente percepito
dall’insorgente siano, o meno, adempite e – una volta esperita la
necessaria istruttoria – pronunci una decisione al riguardo ai sensi
dell’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA.
12.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto,
non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Il gravame e lo scritto inoltrato il 27 dicembre 2019 sono trasmessi
all'autorità inferiore per competenza ai sensi del considerando 11.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegati: menzionati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: