Corte II I
C-5691/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Elena Avenati-Carpani,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinata dall'avv. Pierlucio Napoli,
via Bonaventura Mazzarella 29, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 luglio 2007;
revisione di una rendita).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5691/2007
Fatti:
A.
Il 6 gennaio 2004, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadina italiana, nata il (...), coniugata con figli,
casalinga dal 1999 dopo il rientro in Italia (doc. 1 e 10) – una mezza
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
settembre 2003 (doc. 49). È stato stabilito, in virtù della
documentazione medica agli atti, che l'interessata era affetta da stato
dopo chiusura del forame ovale per via endoscopia nel dicembre 2002,
stato dopo parecchi episodi ischemici transitori (TIA in italiano),
ipoacusia destra di tipo trasmissione per perforazione timpanica,
sovrappeso e probabile nevrosi isterica. Il medico dell'UAIE ha quindi
ritenuto che, in virtù delle problematiche principalmente neuro-
psicologiche (con segnatamente serio sospetto di nevrosi),
l'interessata doveva essere considerata invalida nella misura del 50%
per qualsiasi attività, e come casalinga, dal 3 settembre 2002, data da
cui è stato ravvisato un aggravamento dei problemi neurologici (cfr.
rapporto del 4 giugno 2003; doc. 46).
B.
Nel mese di maggio del 2006, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita. L'UAIE ha in particolare
richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
B._______ di sottoporre l'assicurata a nuove visite mediche, ossia ad
un esame sullo stato di salute generale (rapporto dattiloscritto),
nonché ad esami neurologico (rapporto dattiloscritto) e neuro-
psichiatrico (rapporto dattiloscritto con indicazioni precise sul
contenuto del citato esame) (doc. 50).
B.a Dalle carte processuali, risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
• un certificato medico del giugno del 2006, da cui appare che la
paziente è portatrice segnatamente di device intracardiaco
posizionato a cavaliere del setto interatriale (20.12.02), è in
sovrappeso, lamenta facile faticabilità e parziale impotenza
funzionale a carico dell'arto superiore sinistro e dal punto di
vista cardiologico è in equilibrio emodinamico; l'interessata è
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stata ritenuta inabile in occupazioni confacenti alle proprie
abitudini (doc. 56);
• un breve referto di esame neurologico del 26 giugno 2006
(doc. 57);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana, effettuata il 29 giugno 2006, attestante esiti di
emiparesi sinistra con parziale impotenza funzionale a carico
dell'arto superiore sinistro, note ansioso-depressive, esiti di
intervento di correzione di difetto interatriale da pervietà del
forame ovale, labirintite cronica, spondiloartrosi in soggetto con
marcato sovrappeso corporeo; le condizioni di salute
dell'assicurata sono state definite come stazionarie ed è stato
ritenuto che la stessa non può svolgere a tempo pieno né il suo
ultimo lavoro né uno adeguato alle sue condizioni, ferma
restando un'invalidità del 70% nel suo Paese di residenza
(doc. 58);
• un rapporto psichiatrico del 3 luglio 2006, da cui emerge la
diagnosi di note ansiose-depressive con incidenza funzionale di
lieve entità (doc. 59);
• un rapporto neurologico del 3 luglio 2006, in cui è evidenziata
segnatamente la diagnosi di emisindrome deficitaria sinistra,
esito di disturbo ischemico con incidenza funzionale di lieve-
media gravità (doc. 59.1);
• il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
del 25 ottobre 2006, nel quale l'interessata ha affermato di non
essere più in grado di svolgere le mansioni domestiche che
competono ad una casalinga e di necessitare dell'aiuto di terzi
(segnatamente dei familiari) (doc. 54);
• il questionario per la revisione della rendita AI del 25 ottobre
2006, nel quale l'assicurata ha dichiarato di non esercitare
alcuna attività lavorativa (doc. 55).
B.b Nel suo rapporto del 7 febbraio 2007, il dott. C._______, del
Servizio regionale “Rhône” (SMR), ha esposto la diagnosi di esiti di
un'emisindrome sensitivo-motoria sinistra 2002, TIA (ischemia
transitoria) nel 2000 e stato dopo chiusura del forame ovale 2002 (con
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ripercussioni sulla capacità lavorativa). Ha inoltre ritenuto, in virtù dei
rapporti sullo stato di salute generale nonché neurologico e
psichiatrico, che le condizioni dell'interessata sono migliorate (lo
“steppage” e la deambulazione assistita non vengono più menzionati,
l'andatura è normale e le limitazioni funzionali sono lievi dal profilo
psichiatrico e lievi a medie da quello neurologico). Ha quindi valutato
l'assicurata abile al 100% in un'attività adeguata alle sue condizioni
(attività seduta o semisedentaria, lavori leggeri con sollevamento di
pesi non superiore ai 2-3 kg con il braccio sinistro), quali sorvegliante
di posteggio/museo, cassiera, venditrice di biglietti, registrazione di
dati/classificazione/archiviazione, distribuzione della posta inter-
na/commissioni, accettazione/ricezionista, centralinista/telefonista, re-
gistrazione di dati/ scansione ottica di documenti, a far tempo dal luglio
del 2006 (doc. 61).
B.c Il 10 aprile 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessata sulla base di un salario mensile da valida di
fr. 3'902.45, conseguibile in Svizzera nel 2004, come responsabile di
cucina presso un istituto per bambini, e l'ha contrapposto ad un salario
da invalida per le attività di sostituzione nel settore terziario proposte
dal dott. C._______ di fr. 3'794.70 (cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio
federale di statistica sulla struttura dei salari 2004). Quest'ultimo
importo è stato ridotto del 5% (3'794.70 – 189.73 = 3'604.97), per
tenere conto del lungo periodo d'inattività dell'interessata e del fatto
che quest'ultima può esercitare solo delle attività leggere e adeguate
alle sue condizioni. Perciò, l'ufficio ha confrontato un reddito da valida
di fr. 3'902.45 ad uno teorico da invalida di fr. 3'604.97. Il calcolo della
perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(3'902.45 –
3'604.97) x 100] : 3'902.45 = 7,62% (doc. 62).
C.
L'11 aprile 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessata che,
in base ai nuovi documenti ricevuti, l'esercizio di un'attività lucrativa
più leggera (quale ad esempio custode, custode di un museo,
cassiere, venditore di biglietti, registrazione, classificazione, archivio,
attività in un ufficio o nell'amministrazione) sarebbe da considerare
esigibile dal mese di luglio del 2006 e permetterebbe di realizzare più
del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità.
Pertanto, la mezza rendita dovrebbe essere soppressa (doc. 63). Ha
quindi accordato all'assicurata la facoltà d'esprimersi sulla prevista
soppressione della mezza rendita.
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D.
Il 7 aprile 2007 (doc. 66), l'interessata ha invitato l'autorità inferiore a
volere desistere dalla soppressione della rendita finora versata dal
momento che il suo stato di salute non le consente di compiere alcuno
sforzo, quindi tantomeno di svolgere un'attività lucrativa leggera. Ha
esibito due nuovi documenti medici del 27 febbraio e del 5 maggio
2007 (doc. 64 e 65) e segnalato che dagli stessi e da quello del
cardiologo del giugno 2006 (già agli atti, doc. 56) risulta che, malgrado
l'intervento chirurgico, persiste tuttora un passaggio di bolle attraverso
il settore interatriale che provoca una marcata astenia, impotenza
funzionale a carico dell'arto superiore sinistro e un'impossibilità di
compiere un qualsivoglia sforzo (anche lieve), e che è affetta da
lombosciatalgia causata da artrosi del rachide lombare, protrusioni
discali multiple e sacralizzazione del tratto L5-S1 che le impediscono
una sufficiente mobilità e la prolungata stazione eretta o supina. Anche
per tali patologie, che si aggiungono agli esiti di emiparesi sinistra, non
può essere svolta con sufficiente profitto neppure un'attività lavorativa
leggera, fermo restando il non trascurabile riflesso psicologico che
causa tale situazione (ansia generalizzata e crisi di panico con
possibilità del ripetersi di nuovi episodi ischemici).
E.
L'UAIE ha nuovamente sottoposto l'incarto al dott. C._______, il quale,
nel suo rapporto del 20 giugno 2007, ha ritenuto che la
documentazione prodotta non comporta elementi clinici oggettivi di cui
non sia già stato tenuto conto o tali da giustificare una modifica del
suo precedente apprezzamento del 7 febbraio 2007 (doc. 68).
F.
Il 6 luglio 2007, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che sulla
scorta dei documenti medici ricevuti l'interessata è di nuovo in grado di
svolgere le mansioni consuete di casalinga nella misura di più del
60%, ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° settembre 2007, la
mezza rendita pagata fino ad allora (doc. 69 e 70).
G.
Il 22 agosto 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
6 luglio 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche
successivamente al 1° settembre 2007. Ha esibito copie di documenti
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già agli atti (doc. 56, 64 e 65) e un nuovo referto ecocardiografico del 3
agosto 2007. Ha contestato il miglioramento delle sue condizioni di
salute e fatto valere che non si può esigere da lei l'esercizio di una
qualsivoglia attività, neanche leggera (doc. TAF 1).
H.
H.a Invitata ad esprimersi, l'autorità inferiore ha sottoposto gli atti al
dott. C._______. Quest'ultimo, nel suo rapporto del 25 gennaio 2008,
ha confermato la precedente presa di posizione secondo cui esistono
a suo giudizio riscontri di miglioramento dello stato di salute
dell'interessata. Ha osservato, in particolare, che dall'esame
ecocardiografico dell'agosto del 2007 non risulta alcuna insufficienza
cardiaca e, per conseguenza, limitazione funzionale. Ha concluso che
secondo la descrizione di cui alla perizia medica particolareggiata (E
213 del 29 giugno 2006) non è più indicata un'emiparesi, ma
un'andatura normale e una leggera debolezza del braccio sinistro.
L'interessata non avrebbe altresì più bisogno d'aiuti per camminare.
Conseguentemente, può essere ritenuto un miglioramento significativo
e obiettivo del suo stato di salute. Infine – e dopo avere precisato che
nel precedente apprezzamento ha valutato la capacità lavorativa della
ricorrente unicamente in un lavoro adeguato alle sue condizioni – ha
precisato che quest'ultima presenta un'incapacità al lavoro del 25 %
come casalinga (segnatamente le attività che richiedono degli sforzi
con l'arto superiore sinistro sono difficilmente eseguibili) (doc. 72).
H.b Nella risposta al ricorso del 22 febbraio 2008, l'UAIE ha ribadito
che la soppressione del diritto alla mezza rendita merita conferma ed
ha quindi proposto la reiezione del gravame, ritenuto altresì che anche
un'incapacità lavorativa del 25% in ambito casalingo non consente
comunque di raggiungere il livello minimo del 40% per avere diritto ad
una rendita (doc. TAF 7).
I.
Il 27 febbraio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha concesso
alla ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell'autorità inferiore (doc. TAF 8), facoltà di cui l'insorgente non ha
fatto uso.
J.
Il 24 aprile 2008, questo Tribunale ha richiesto alla ricorrente il
versamento di un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili
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spese processuali. Il 21 maggio 2008, la ricorrente ha versato l'importo
di fr. 288.-- (doc. TAF 10-13).
K.
Con scritti del 9 settembre e del 17 dicembre 2008, l'insorgente ha
chiesto informazioni sul suo caso e segnalato d'avere provveduto al
pagamento dell'anticipo spese a suo tempo richiesto dal Tribunale
amministrativo federale (doc. TAF 14-16).
L.
Il 5 gennaio 2009, questo Tribunale ha segnalato all'insorgente che le
cause sono trattate nell'ordine cronologico in rapporto alla loro entrata
(doc. TAF 17).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
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1.4 ll ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.1 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.2 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.3 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
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secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
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dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
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4.4 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o
di grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorchè si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica
del grado d'invalidità, della grande invalidità o dell'assistenza dovuta
all'invalidità.
5.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si
riduce, v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare. La riduzione o la soppressione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
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quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.5 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 6 gennaio 2004 (data
della decisione mediante la quale è stata accordata la mezza rendita)
ed il 6 luglio 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
6.
6.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
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Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
6.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C 162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione
valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua
origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o
rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
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disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono, ad
esempio, affermazioni contradditorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza
dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351
consid. 3b e relativi riferimenti).
Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
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regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.
8.1 Dopo il rimpatrio nel 1999, la ricorrente non ha più lavorato e si è
dedicata ai lavori della propria economia domestica (doc. 1, 6, 10, 54 e
55).
8.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurata
soffre segnatamente degli esiti di un'emiparesi sinistra con parziale
impotenza funzionale a carico dell'arto superiore, andatura falciante a
sinistra e carico sul piede sinistro incerto, esito di disturbo ischemico,
esiti di intervento di correzione di difetto interatriale da pervietà del
forame ovale, note ansioso-depressive, labirintite cronica e
spondiloartrosi in soggetto con marcato sovrappeso corporeo.
8.3 Il dott. C._______, medico dell'UAIE, nei suoi rapporti del
7 febbraio e 20 giugno 2007 e del 25 gennaio 2008, su cui si fonda la
decisione impugnata, ha ritenuto un miglioramento dello stato di salute
e della capacità lavorativa della ricorrente quale casalinga (doc. 61, 68
e 72) nella sostanza in considerazione del fatto che rispetto alla
valutazione della dott.ssa D._______ del 4 giugno 2003, su cui si era
fondata all'epoca la decisione d'assegnazione alla ricorrente di una
mezza rendita, non sussisterebbe più un'emiparesi sinistra ma,
secondo quanto emergerebbe dalla perizia medica particolareggiata E
213 del 29 giugno 2006 (doc. 58), vi sarebbe semplicemente una
leggera debolezza del braccio sinistro. L'andatura sarebbe divenuta
normale e non vi sarebbe pertanto più il problema legato al piede
(strisciato al suolo). Sennonché, gli esami oggettivi eseguiti in Italia
per il tramite dell'INPS non corroborano le conclusioni apodittiche del
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dott. C._______. In effetti, da un lato, nella menzionata perizia medica
particolareggiata E 213 la diagnosi fa stato d'esiti d'emiparesi sinistra,
di stato di salute stazionario e di capacità lavorativa solo parziale.
Inoltre, nel richiesto rapporto neurologico del 3 luglio 2006 del dott.
E._______ (doc. 59.1), di cui si dirà in dettaglio ulteriormente, è
indicata la diagnosi d'emisindrome deficitaria sinistra con incidenza
funzionale di lieve-media entità e precisato che il carico sul piede
sinistro è incerto e un'andatura falciante a sinistra. Date queste
premesse, e benché nella perizia medica particolareggiata E 213 non
sia stato esplicitamente indicato un deficit funzionale agli arti inferiori,
non è consentito concludere obiettivamente, allo stato attuale degli atti
di causa, ad un notevole miglioramento dello stato di salute della
ricorrente dal profilo neurologico, quest'ultimo determinante per la
decisione di concessione della mezza rendita nel gennaio del 2004,
nel senso di una limitazione funzionale ormai limitata solamente
all'arto superiore sinistro. Già per questo motivo la decisione
impugnata non merita tutela, lo stato di salute della ricorrente non
apparendo migliorato notevolmente ai sensi dell'art. 17 LPGA, ma
piuttosto siccome stazionario, come altresì rilevato nella perizia
particolareggiata E 213 del 2006.
8.4 Peraltro, questo Tribunale osserva che dal profilo neurologico e
neuropsichiatrico, la dott.ssa D._______ aveva a suo tempo postulato
la necessità d'ulteriori accertamenti nell'ambito di una futura
procedura di revisione del diritto alla rendita (v. doc. 46; presa di
posizione del 4 giugno 2003). Ora, il rapporto neurologico del 3 luglio
2006 del dott. E._______ (doc. 59.1) appare, oltre che mal leggibile,
dal contenuto estremamente succinto ed impreciso e non include
alcuna indicazione in merito alle conseguenze sulla capacità
dell'insorgente a svolgere l'attività di casalinga. Queste lacune sono
tanto più significative ove si rilevi come, nella sostanza, l'aspetto
neurologico è stato determinante nella concessione della mezza
rendita alla ricorrente (come dimostrato anche dall'analisi del dott.
C._______ all'origine della decisione impugnata). Va pure osservato
che l'autorità inferiore stessa ha chiesto all'INPS l'effettuazione di un
rapporto neuropsichiatrico che doveva contenere l'anamnesi e doveva
pronunciarsi sull'evoluzione della malattia, sullo stato attuale, sulla
diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia, sulle limitazioni funzionali e
sull'incapacità lavorativa (in percentuale). Nulla di tutto ciò è stato
fatto, né nel menzionato rapporto neurologico né in quello psichiatrico
del 3 luglio 2006, sempre del dott. E._______, rapporto pure
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quest'ultimo, mal leggibile, particolarmente superficiale e privo dei
necessari requisiti per fondare un giudizio convincente sul caso in
esame. Nei referti del dott. C._______ non è altresì preteso che vi sia
stato un miglioramento notevole dello stato di salute psichico della
ricorrente rispetto alla situazione esistente al momento della pronuncia
della decisione dell'OAIE del 6 gennaio 2004, né indicato un motivo
plausibile per cui un completamento dell'istruttoria dal profilo
neurologico e neuropsichiatrico non sarebbe necessario prima di
procedere alla soppressione della mezza rendita finora concessa alla
ricorrente. Da questo profilo, non va dimenticato che un motivo di
revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA deve chiaramente risultare
dall'incarto, la regolamentazione sulla revisione non costituendo un
fondamento giuridico sufficiente per un riesame senza condizioni del
diritto ad una rendita (sentenza del Tribunale federale I 8/04 del 12
ottobre 2005 consid. 2.1 e relativi riferimenti).
8.5 Infine, questo Tribunale osserva che dalla documentazione medica
agli atti di data anteriore alla decisione impugnata (v. segnatamente la
perizia medica particolareggiata, effettuata il 29 giugno 2006) emerge
altresì che la ricorrente è affetta da spondiloartrosi in marcato
sovrappeso corporeo. In sede di osservazioni al progetto di decisione,
l'insorgente ha esibito un certificato medico del dott. F._______ del
maggio del 2007 (doc. 65), unitamente ad un referto di esame TC
(lombo-sacrale) del febbraio del 2007 (doc. 64), da cui risulta che è
affetta da lombosciatalgia bilaterale da lomboartrosi (sacralizzazione
sinistra di L5, protrusione discale L3 – L4 e L4 – L5 e discopatia L5 –
S1). La problematica ortopedica – la cui insorgenza, in considerazione
della documentazione esibita, non può farsi risalire ad una data
posteriore alla pronuncia della decisione impugnata – non è però stata
oggetto dei necessari accertamenti da parte del dott. C._______.
Quest'ultimo nelle sue prese di posizione del 7 febbraio e 20 giugno
2007 e 25 gennaio 2008 non ha reputato di includere nella diagnosi
un'affezione ortopedica e non si è espresso sul motivo per cui un
complemento d'istruttoria per tale problematica sarebbe stato inutile.
Anche da questo profilo vi è stato un insufficiente accertamento dei
fatti giuridicamente rilevanti.
9.
Per conseguenza, e in virtù delle risultanze degli atti di causa al loro
stato attuale, non è possibile determinarsi con cognizione di causa
sull'esistenza di un miglioramento dello stato di salute della ricorrente
Pagina 17
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suscettibile di giustificare una soppressione della rendita d'invalidità
finora concessa. In altri termini, l'incapacità lavorativa del 25% ritenuta
nella decisione impugnata in virtù delle prese di posizione del dott.
C._______ non può essere confermata, non fondandosi la stessa su
un accertamento sufficiente. Infine, va ancora rilevato che non è
ipotizzabile una valutazione delle capacità della ricorrente a svolgere
le mansioni consuete di casalinga sulla sola base dell'apposito
formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica
compilato dall'insorgente medesima il 25 ottobre 2006. Pertanto, la
decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre
nell'annullamento.
10.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute – con perizia neurologica, psichiatrica, ortopedica ed
ogni altra che dovesse rendersi necessaria – ed alla capacità
lavorativa della ricorrente tra il 6 gennaio 2004 ed il momento
dell'emanazione del nuovo provvedimento e a pronunciare una nuova
decisione.
11.
11.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'importo di fr. 288.--, versato il 21 maggio
2008, è restituito alla ricorrente.
11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
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nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'500.--, tenuto conto del lavoro
effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore
della ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), ed è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 6 luglio 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 288.--, versato il
21 maggio 2008, è restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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