B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5694/2013
S e n t e n z a d e l 2 0 f e b b r a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Clinica Luganese SA, via Moncucco 10, 6903 Lugano,
rappresentata dall'avv. Emanuela Agustoni,
Studio legale, via Zurigo 5, casella postale 5099,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Organo decisionale della Convenzione intercantonale
sulla medicina altamente specializzata (Organo
decisionale MAS), Speichergasse 6, casella postale 684,
3000 Berna,
rappresentato dall'avv. Andrea Gysin,
Studio legale Dufour, Dufourstrasse 49, 4010 Basilea,
autorità inferiore.
Oggetto
Pianificazione della medicina altamente specializzata (MAS)
nel settore dei grandi interventi rari di chirurgia viscerale:
resezione bassa del retto (decisione dell'Organo decisionale
MAS del 4 luglio 2013, pubblicata nel Foglio federale del 10
settembre 2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che l'Organo decisionale della Convenzione intercantonale sulla medicina
altamente specializzata (in seguito, Organo decisionale MAS), mediante
5 decisioni del 4 luglio 2013, pubblicate nel Foglio federale del 10 set-
tembre 2013, ha deciso di concentrare gli interventi medici nel settore dei
grandi interventi rari di chirurgia viscerale in Svizzera (resezione dell'eso-
fago, resezione epatica, resezione del pancreas, resezione bassa del ret-
to, chirurgia bariatrica complessa) presso una cerchia ristretta di alcuni
fornitori di prestazione per tutta la Svizzera e di assegnare a questi ultimi
dei mandati di prestazione provvisori o definitivi,
che la Clinica Luganese SA ha inoltrato il 9 ottobre 2013 un ricorso contro
la decisione del 4 luglio 2013 concernente gli interventi di resezione bas-
sa del retto, mediante il quale ha chiesto, in via principale, l'assegnazione
di un mandato di prestazione provvisorio; subordinatamente, ha postulato
il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa pronunci
una nuova decisione,
che la ricorrente ha tempestivamente versato, il 24 ottobre 2013, sul con-
to del Tribunale amministrativo federale, il richiesto anticipo sulle presu-
mibili spese processuali,
che il Tribunale amministrativo federale, con scritto del 6 dicembre 2013,
ha invitato l'autorità inferiore a pronunciarsi sulla conformità della decisio-
ne impugnata con i principi procedurali stabiliti nella sentenza di principio
DTAF C-6539/2011del 26 novembre 2013,
che l'autorità inferiore, nella presa di posizione del 24 gennaio 2014, ha
dichiarato che intende procedere alla riconsiderazione delle proprie deci-
sioni nel settore dei grandi interventi rari di chirurgia viscerale ed ha po-
stulato la sospensione delle relative procedure di ricorso fino a quando le
procedure di riconsiderazione non saranno terminate mediante la pro-
nuncia di nuove decisioni,
che, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994
sull'assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10) e dell'art. 12 cpv. 1 della
Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata del 14
marzo 2008 (CIMAS), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 39 cpv. 2bis LAMal, dell'Organo deci-
sionale MAS (DTAF 2012/9 consid. 1),
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che la decisione del 4 luglio 2013 è stata pronunciata in applicazione
dell'art. 39 cpv. 2bis LAMal in relazione con l'art. 3 cpv. 3 a 5 CIMAS e,
pertanto, questo Tribunale è competente a pronunciare il presente giudi-
zio (v. anche art. 90a cpv. 2 LAMal),
che, ai sensi dell'art. 37 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dell'art. 53 cpv. 2 prima frase
LAMal, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta,
di principio, dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), in quanto la LTAF e le disposizioni spe-
ciali dell'art. 53 cpv. 2 LAMal non prevedano delle eccezioni,
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi-
fica della decisione impugnata dal momento che, quale società che gesti-
sce una clinica, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata di
diniego del suddetto mandato di prestazione,
che, per conseguenza, la ricorrente ha diritto di ricorrere nel caso in esa-
me (art. 48 PA),
che il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti pre-
visti dalla legge (art. 50 e 52 PA); l'anticipo spese essendo stato corrispo-
sto entro i termini accordati, il ricorso è pertanto ammissibile,
che, preliminarmente, occorre pronunciarsi sulla domanda dell'autorità in-
feriore del 24 gennaio 2014 tendente ad ottenere da questo Tribunale la
sospensione della procedura di ricorso in esame fino al momento in cui la
procedura di riconsiderazione, che l'amministrazione intende effettuare,
sia conclusa mediante la pronuncia di una nuova decisione,
che l'autorità inferiore ha motivato la propria intenzione di procedere alla
riconsiderazione delle proprie decisioni con la necessità di effettuare una
procedura decisionale in due fasi, di attuare una procedura di pianifica-
zione conforme al diritto federale e di adempire al proprio obbligo di esa-
me ed al proprio obbligo di motivazione, nel rispetto dei principi sviluppati
nella sentenza di principio DTAF C-6539/2011 del 26 novembre 2013,
che il Tribunale amministrativo federale può, d'ufficio o su richiesta di una
parte, sospendere una procedura di ricorso in presenza di motivi partico-
lari (v. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie-
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ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., Basilea 2013, pag. 142 n.
3.14),
che la sospensione della procedura deve essere giustificata da motivi suf-
ficientemente pertinenti, in caso contrario la stessa comporterebbe il ri-
schio di ritardare inutilmente la trattazione del caso, ciò che sarebbe in-
compatibile con l'esigenza di celerità posta all'art. 29 cpv. 1 della Costitu-
zione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost;
RS 101 [DTF 134 IV 43 consid. 2.3]),
che in particolare ragioni di opportunità e motivi di economia processuale,
come ad esempio la risoluzione di un'altra contestazione la cui definizione
può influire sulla decisione della causa, possono giustificare eccezional-
mente una sospensione della procedura (v. DFT 130 V 90 consid. 5, DTF
123 II 1 consid. 2b, DTF 122 II 211 consid. 3e),
che per contro una sospensione della procedura è esclusa allorquando si
oppongono interessi pubblici o privati preponderanti (v. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 142 n. 3.15),
che l'autorità giudiziaria adita dispone di un notevole margine di apprez-
zamento allorquando si tratta di decidere se una procedura deve essere
sospesa (v. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 143 n. 3.16),
che la pianificazione intesa a coprire il fabbisogno ai sensi dell'art. 39 cpv.
2bis LAMal in combinazione con l'art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal nonché con
gli art. 58a e 58b dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione
malattie (OAMal, RS 832.102), è soggetta a continui cambiamenti sia per
quanto riguarda il fabbisogno sia per quanto riguarda l'economicità della
fornitura di prestazioni,
che, per conseguenza, non appare potersi senz'altro ammettere che i ri-
sultati della pianificazione del fabbisogno conforme al diritto federale,
preannunciata dall'autorità federale, nel settore dei grandi interventi rari di
chirurgia viscerale nonché la nuova attribuzione dei mandati di prestazio-
ne sulla base di detta pianificazione, condurranno a dei risultati sovrap-
ponibili a quelli ottenuti al momento della pronuncia delle decisioni del 4
luglio 2013, segnatamente per quanto attiene all'attribuzione dei mandati
di prestazione,
che l'autorità inferiore, nella menzionata presa di posizione, ha ricono-
sciuto che la procedura, che ha condotto alla pronuncia delle decisioni del
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4 luglio 2013, non è stata effettuata in modo conforme al diritto federale e
si è dichiarata disposta ad avviare una nuova procedura conforme al dirit-
to federale,
che, in siffatte circostanze, una sospensione della procedura di ricorso in
esame sarebbe contraria all'esigenza di celerità prevista dalla Costituzio-
ne federale nonché alle disposizioni speciali poste dall'art. 53 cvp. 2 LA-
Mal tendenti ad accelerare la procedura,
che non sussiste pertanto alcun motivo suscettibile di giustificare la so-
spensione della procedura di ricorso in esame,
che, anzi, la causa è pronta per essere decisa, fermo restando che sia
l'interesse della ricorrente sia l'interesse pubblico richiedono che nel caso
in esame sia pronunciata una decisione senza indugio,
che, per conseguenza, la domanda dell'autorità inferiore di sospensione
della procedura di ricorso in esame è respinta ed occorre decidere nel
merito della causa,
che, con il ricorso in esame dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
possono essere invocati una violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure un accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 PA in relazio-
ne con l'art. 53 cpv. 2 LAMal),
che, ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal in relazione con il capoverso
2bis della medesima norma, i cantoni sono tenuti ad approntare una piani-
ficazione intesa a coprire il fabbisogno ospedaliero per tutta la Svizzera,
prima di definire l'elenco degli ospedali nel settore della medicina alta-
mente specializzata e di attribuire dei mandati di prestazione,
che l'Organo decisionale MAS, istituito dai Cantoni, deve dapprima de-
terminare in maniera generale ed astratta i settori sottoposti alla medicina
altamente specializzata, che necessitano di una concentrazione per tutta
la Svizzera (art. 3 cpv. 3 CIMAS),
che in seguito detto Organo deve effettuare la pianificazione del fabbiso-
gno secondo i principi dell'art. 39 LAMal in relazione con gli art. 58a a 58e
OAMal e prendere delle decisioni di attribuzione individuali e concrete nel
rispetto del diritto di essere sentito delle parti (art. 3 cpv. 3 e 4 CIMAS;
DTAF C-6539/2011 del 26 novembre 2013),
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che l'Organo decisionale MAS non ha manifestamente tenuto conto in
modo sufficiente di questi principi nella procedura in esame, ciò che pe-
raltro non contesta nella presa di posizione del 24 gennaio 2014,
che, da quanto esposto, discende che la decisione del 4 luglio 2013 nel
settore dei grandi interventi rari di chirurgia viscerale (resezione bassa del
retto) viola il diritto federale e, per conseguenza, la conclusione subordi-
nata della ricorrente deve essere accolta,
che la decisione del 4 luglio 2013 – nella misura in cui concerne il diniego
dell'attribuzione alla ricorrente di un mandato di prestazione – incorre per-
tanto nell'annullamento e gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda ad effettuare una procedura conforme al diritto
federale ai sensi dei considerandi,
che, in siffatte circostanze, non è necessario pronunciarsi sulle altre cen-
sure sollevate dalla ricorrente,
che, di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono po-
ste a carico della parte che soccombe, fermo restando che, secondo l'art.
63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità
inferiore che soccombe,
che nel caso di cui trattasi l'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali di fr. 5'000.-- versato dalla ricorrente, sarà restituito a quest'ulti-
ma, vincente in causa, mediante versamento sul conto che la stessa indi-
cherà a questo Tribunale,
che nella fattispecie nessuna spesa processuale è messa a carico
dell'autorità inferiore che soccombe (art. 63 cpv. 2 PA; DTAF C-6539/2011
del 26 novembre 2013 consid. 9.1),
che, in virtù dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricor-
so in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente
un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato (v. anche art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che, visto l'esito della causa, si giustifica l'attribuzione alla ricorrente di
un'indennità a titolo di spese ripetibili, indennità fissata complessivamente
in fr. 2'800.--, disborsi ed imposta sul valore aggiunto compresi (art. 64
cpv. 1 PA, art. 7 cpv. 1 TS-TAF), ritenuto che, nel caso in esame, il rinvio
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della causa all'autorità inferiore per complemento istruttorio ai sensi dei
considerandi equivale a un pieno successo di causa (DTF 132 V 215
consid. 6.2),
che il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro una
decisione in materia di assicurazione malattie, pronunciata dal Tribunale
amministrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione
con l'art. 53 cpv. 1 LAMal è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) e, pertanto, il
presente giudizio è definitivo,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda dell'autorità inferiore del 24 gennaio 2014 di sospensione
della procedura in esame è respinta.
2.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 4 luglio 2013 è annullata nella misura in cui concerne il diniego dell'at-
tribuzione alla ricorrente di un mandato di prestazione in materia di inter-
venti di resezione bassa del retto.
In tale misura, gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché
proceda ad effettuare una pianificazione del fabbisogno conforme al dirit-
to federale e si pronunci nuovamente ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 5'000.--, corri-
sposto il 24 ottobre 2013, sarà restituito alla ricorrente.
4.
L'autorità inferiore rifonderà alla ricorrente fr. 2'800.-- a titolo di spese ri-
petibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegati: presa di
posizione dell'autorità inferiore del 24 gennaio 2014 e formulario
"indirizzo per il pagamento")
– autorità inferiore (n. di rif. BBL 2013 5855; Atto giudiziario)
– Ufficio federale della sanità pubblica
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione: