Corte II I
C-5706/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher,
cancelliera Mara Vassella.
1. A._______,
2. B._______,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
concernente C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5706/2009
Fatti:
A.
Il 27 giugno 2006, C._______, cittadino cubano nato il ..., ha inoltrato
presso l'Ambasciata di Svizzera nella Città de L'Avana a Cuba un'auto-
rizzazione d'entrata per la Svizzera. L'istanza è stata respinta dalla
suddetta rappresentanza poiché l'uscita al termine del previsto sog-
giorno non è stata considerata assicurata in ragione della situazione
economica e politica prevalente a Cuba e della situazione personale
dell'interessato. Con decisione formale del 19 febbraio 2007 l'Ufficio fe-
derale della migrazione (UFM) ha riconfermato il suddetto rifiuto.
B.
Il 25 febbraio 2009, C._______ ha nuovamente presentato una doman-
da d'entrata nello Spazio Schengen presso la suddetta Ambasciata
svizzera per un periodo di 90 giorni al fine di rendere visita alla sorella
A._______ e al marito B._______. L'interessato ha prodotto una di-
chiarazione della sua datrice di lavoro del 30 gennaio 2009 – l'Impresa
dei servizi generali delle ferrovie di Cuba - attestante il suo impiego
quale operaio generale di mantenimento presso l'Hotel D._______,
proprietà della stessa impresa e una dichiarazione attestante il corri -
spondente salario. All'istanza erano inoltre allegati un questionario ad-
dizionale del 2 febbraio 2009 concernente il visto a scopo di visita, la
decisione di tassazione dell'imposta cantonale del 2007 degli invitanti,
la "carta de invitación personal" e i relativi documenti richiesti. Con ul-
teriore dichiarazione del 26 gennaio 2009 gli ospitanti hanno affermato
di assumersi tutte le spese relative al soggiorno in Svizzera del fratello
rispettivamente cognato assicurando la partenza entro i termini di sca-
denza del visto turistico. Infine gli invitanti hanno osservato con missi -
va del 19 febbraio 2009 che il richiedente intrattiene un rapporto di
convivenza, da cui è nato un figlio che ha attualmente 14 anni riconfer-
mando la presa a carico delle spese finanziarie durante il soggiorno in
Svizzera e la partenza dell'interessato alla scadenza del visto di tre
mesi al fine di continuare a vivere con la propria famiglia e riprendere
la sua attività lavorativa.
Con scritto del 26 febbraio 2009 all'attenzione dell'UFM, la suddetta
Rappresentanza elvetica ha comunicato i motivi per i quali ha deciso
di rifiutare l'entrata nello spazio Schengen: essa ha ritenuto l'uscita
dallo spazio Schengen non sufficientemente assicurata in conseguen-
za della situazione personale del richiedente nonché della situazione
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economica e politica prevalente nella Repubblica cubana e da ultimo
in ragione del fatto che non vi era un impellente motivo per tale visita.
Con missiva del 16 marzo 2009 all'attenzione dell'Ufficio degli stranieri
gli ospitanti hanno osservato di aver invitato in precedenza altri cittadi-
ni cubani per dei periodi di vacanza senza mai venir meno ai loro ob -
blighi, ribadendo che il richiedente non ha motivo di rimanere in Sviz-
zera oltre alla scadenza del soggiorno previsto visti i legami familiari
intrattenuti a Cuba. Lo stesso è militante del partito e lavora nell'edili -
zia per una corporazione dello Stato cubano. Infine essi hanno asseri -
to che alla base della richiesta non vi è alcun motivo particolare se
non quello di rendere visita ai familiari e poter visitare la Svizzera.
C.
Con missiva del 20 marzo 2009 all'attenzione dell'UFM, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione (SPI) ha osservato che non aveva dubbi
circa le garanzie fornite da B._______, essendo stato loro collega e
successivamente segretario comunale di F._______.
D.
Con decisione del 10 luglio 2009 l'autorità di prime cure ha rifiutato di
rilasciare il visto al richiedente. Essa ha dapprima osservato che an-
che qualora un richiedente adempia tutte le condizioni richieste, la le-
gislazione in ambito non garantisce nessun diritto all'entrata nello spa-
zio Schengen, osservando come l'esperienza avesse dimostrato a più
riprese che una domanda d'autorizzazione d'entrata per un soggiorno
turistico o di visita può costituire un mezzo per facilitare l'entrata nello
spazio Schengen a persone che desiderano in realtà stabilirvisi dure-
volmente. Nella specie, l'UFM ha ripreso le argomentazioni dell'Amba-
sciata riconfermando il rifiuto di rilasciare il visto all'interessato in ra-
gione della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica cu-
bana ritenendo l'uscita dallo spazio Schengen non sufficientemente
garantita, anche in considerazione del fatto che al richiedente gli è
permesso di lasciare il proprio posto di lavoro per un così lungo perio-
do. In riferimento alla prassi restrittiva in materia di visti, l'UFM ha os -
servato che il desiderio di visitare parenti non è sufficiente per giustifi -
care il rilascio di un visto. Neppure la circostanza che gli ospitanti ab-
biano invitato altri cittadini cubani in passato consentirebbe di acco-
gliere l'istanza, non essendo le situazioni identiche in ogni punto.
L'UFM ha poi sottolineato le notevoli difficoltà riscontrate dai cittadini
cubani che desiderano tornare nel loro Paese d'origine dopo un sog-
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giorno di una certa durata all'estero. I ricorrenti infine non avrebbero
dimostrato di essere impossibilitati di fare visita al fratello rispettiva-
mente cognato nel suo Paese d'origine.
E.
Contro la suddetta decisione gli invitanti hanno presentato ricorso il 10
settembre 2009 davanti al Tribunale amministrativo federale (di segui-
to: il Tribunale o il TAF) chiedendo di annullare la decisione dell'autorità
inferiore e accogliere il presente ricorso. A sostegno del proprio grava-
me essi hanno affermato che le condizioni poste dalle disposizioni di
legge in ambito di visti sono oggettivamente adempiute, osservando
che le motivazioni dell'UFM risultano arbitrarie e ledono gravemente
l'art. 8 e segg. della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS
0.101) e l'art. 7, 10 e 13 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Essi hanno sottoli -
neato che il richiedente non ha nessun motivo di voler rimanere in
Svizzera o in uno Stato Schengen oltre la scadenza del visto di tre
mesi siccome, pur non essendo sposato, egli intrattiene un rapporto
sentimentale ed ha un figlio di 13 anni a carico. Egli è inol tre militante
del partito comunista e lavora nel ramo dell'edilizia per una corporazio-
ne statale. Lo scopo del detto visto sarebbe unicamente quello di ren-
dere visita ai familiari (sorella, cognato, nipote) e visitare la Svizzera. I
ricorrenti hanno poi sottolineato che non sono mai venuti meno agli
obblighi anche durante i precedenti visti concessi e di disporre di un
reddito adeguato per assicurare il soggiorno del richiedente.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 22 ottobre 2009 l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ri -
confermando le precedenti allegazioni di fatto e di diritto.
G.
Inviati ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 13
novembre 2009 i ricorrenti hanno integralmente riconfermato le loro ar-
gomentazioni. Essi hanno inoltre fatto valere che i motivi addotti
dall'UFM sono arbitrari e discriminatori poiché non considerano even-
tuali elementi ed eccezioni della persona interessata. L'arbitrarietà del-
la decisione dell'UFM sarebbe inoltre desumibile dal fatto che l'autorità
adita rifiuta a priori di accettare qualsiasi condizione di garanzia, sen-
za specificare a sua volta quali debbano o dovrebbero essere le even-
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tuali garanzie atte a permettere ad una persona di entrare nello spazio
Schengen, sottolineando che le autorità cantonali competenti hanno
reso un apprezzamento favorevole nei loro confronti. I ricorrenti si
sono infine prevalsi di una motivazione inconsistente della decisione
impugnata, la quale è stata emanata sulla base di argomentazioni ge-
neriche senza riferirsi al caso in esame.
H.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica
dell'11 dicembre 2009 l'UFM ha riconfermato le sue argomentazioni
della decisione del 10 luglio 2009 e delle osservazioni del 22 ottobre
2009.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi -
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di -
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ e B._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1
PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla
legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
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l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in: DTF 129 II 215).
3.
I ricorrenti hanno sostenuto che la decisione impugnata non era suffi -
cientemente motivata, prevalendosi quindi della violazione del diritto di
essere sentiti.
3.1 Il diritto di essere sentito comprende il diritto per la persona inte -
ressata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3,
126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti pri -
ma che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle
prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di
prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essen-
ziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo
è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura am-
ministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (di-
ritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motiva-
ta).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di im-
pugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso even-
tualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr.
DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35
consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, alme-
no brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo
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da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e
di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In
generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità
della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguen-
ze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà
d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca
pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostan-
ziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribu-
nale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la moti-
vazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli ele-
menti (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisio -
ne, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argo -
mentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di
limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risolu-
zione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 con-
sid. 2b).
3.2 Il diritto di essere sentiti costituisce una garanzia costituzionale di
natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito posi -
tivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V
130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata).
Eccezionalmente un'eventuale violazione può essere sanata allor-
quando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in
merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli
scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi libera-
mente di fronte ad un'autorità di ricorso, la quale dispone di piena co-
gnizione. (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3;
DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 con-
sid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave violazione di
procedura, pur tenendo conto del principio dell'economia di procedura,
è escluso che l'autorità di ricorso lo possa sanare (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in: Zbl. 3/1998, p. 112ss).
3.3 In concreto, sia nella decisione impugnata che nel preavviso del
22 ottobre 2009 l'UFM ha menzionato, se anche in modo sintetico, i
motivi su cui ha fondato il rifiuto del rilascio del visto. I ricorrenti hanno
infatti saputo comprendere la portata della decisione e deferirla all'i -
stanza superiore. Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, essi
hanno potuto difendersi in maniera corretta e sono stati in grado di de-
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durre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pro -
nunciata. Inoltre, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione ve-
nisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo
sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dal-
l'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di
piena cognizione. Infine, i ricorrenti hanno avuto modo di esprimersi
sul contenuto e sulle motivazioni della decisione impugnata e del suc-
cessivo preavviso nell'ambito del loro diritto di replica (cfr. DTF 116 V
28 consid. 4b).
3.4 Visto quanto sopra, la censura dei ricorrenti in ordine all'insuffi -
cienza della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di esse -
re sentito risulta infondata.
4.
4.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo
importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Mes-
saggio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8
marzo 2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranie-
ri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta
durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere pos-
sono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr.
DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente
del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di di -
ritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287).
4.2 La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto
d'entrata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Questa decisione viene presa dalla Svizzera autonoma-
mente in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio
citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1).
5.
5.1 Le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore
a tre mesi sono disciplinate all'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 otto-
bre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204,
testo in vigore dal 5 aprile 2010), il quale rinvia al Regolamento (CE)
n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
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versamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice fron-
tiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5 par. 1
del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso per i
cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o più
documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera
e se richiesto, di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustificare
lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di
sussistenza sufficienti (let. c). Infine non devono essere segnalati nel
Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e
non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza
interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati
membri (let. d ed e).
Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corri-
spondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 della legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
5.2 L'art. 5 cpv. 2 LStr esige dallo straniero che prevede un soggiorno
temporaneo in Svizzera una garanzia di partenza al termine del suo
soggiorno. Questa condizione del diritto nazionale, non rappresenta
un'esigenza supplementare e non contraddice il codice frontiere
Schengen. L'indicazione del soggiorno temporaneo costituisce di fatto
una dichiarazione d'intenzione di lasciare il paese non appena il moti-
vo di soggiorno sia cessato. Allo stesso modo devono essere interpre-
tate le istruzioni consolari comuni del 22 dicembre 2005 indirizzate alle
rappresentazioni diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC; GU
C 326 del 22 dicembre 2005 pag.1-149). Le ICC esigono in particolare
che venga valutato il rischio migratorio (cfr. GU C 326 pag.10). Pertan-
to la pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 cpv. 2 LStr possono
essere applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. DTAF
2009/27 consid. 5.2 e 5.3).
6.
L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 mar-
zo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i cittadini
dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. I cittadini di paesi
terzi elencati nell'allegato I del precitato regolamento devono essere in
possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere ester-
ne degli Stati membri. Considerato che la Repubblica cubana figura in
questo allegato, C._______ quale cittadino cubano, soggiace all'obbli-
go del visto.
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7.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare all'interes-
sato l'entrata in Svizzera siccome ha considerato la partenza del ri -
chiedente dallo spazio Schengen non assicurata. Occorre dunque esa-
minare se l'interessato, considerati tutti gli elementi agli atti, appare
disposto a lasciare lo spazio Schengen dopo il soggiorno auspicato ai
sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. Affinché possa essere determinato se la
persona interessata presenta le garanzie necessarie per assicurare
l'uscita dalla Svizzera, l'autorità competente si basa da una parte sulla
situazione politica, sociale ed economica prevalente nel Paese di
provenienza e dall'altra parte sulla situazione personale, familiare e
professionale del richiedente.
8.
8.1 L'economia cubana è ampiamente dipendente dal settore terziario.
Essa ha registrato nel 2008 un tasso di crescita economica del 4,3 %,
percentuale notevolmente inferiore agli anni 2005, 2006 e 2007, in cui
era stata ottenuta una crescita rispettivamente del 12 %, 12 % e del
7.5 %. Anche se il tasso di disoccupazione, pari al 1,6 %, risulta esse-
re molto basso, il 2008 è stato contrassegnato da una crisi di liquidità
trasformatasi successivamente in una crisi di insolvenza. Le previsioni
effettuate per il 2009 erano di conseguenza perlopiù negative e prean-
nunciavano una recessione. Il prodotto interno lordo (PIL) pro capite
nel 2008 corrispondeva a 6062 USD. I salari mensili medi sono bassi e
convertiti ammontano a circa 15 Euro mensili. Sebbene inizio 2008 vi
siano stati, quanto alla situazione politica, certi sviluppi positivi concer-
nenti i diritti umani, la popolazione è a tutt'oggi sottomessa a un
controllo opprimente (cfr. > pays zones géo >
Cuba > Présentation, ultimo aggiornamento il 18 novembre 2009, visi-
tato il 7 aprile 2010; > Länder, Reisen und
Sicherheit > Alle Länder A-Z > Kuba > Wirtschaft, ultimo aggiornamen-
to in marzo 2010, visitato il 7 aprile 2010).
8.2 La situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica cubana
aumenta inevitabilmente la pressione migratoria, la quale è ulterior-
mente favorita, allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero.
Pertanto la valutazione dell'UFM inerente al rischio relativamente ele-
vato del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini
prestabiliti, non può essere contestata. Inoltre si rileva che la pressio -
ne migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere elevata so-
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prattutto in presenza di persone che non hanno particolari legami fami-
gliari o professionali che li vincola al loro Paese d'origine. Trarre delle
conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese
d'origine, porterebbe tuttavia ad una valutazione dei fatti eccessi-
vamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme delle
circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, so-
ciali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una
partenza regolare dalla Svizzera.
9.
Dagli atti risulta che il richiedente ha 46 anni, convive ed ha un figlio di
13/14 anni a carico. Egli è un impiegato statale e lavora quale operaio,
percependo un salario mensile di 240.16 Pesos cubani che equivalgo-
no a circa fr. 259.-.
La situazione professionale del richiedente non può essere ritenuta
tale da escludere il rischio di un'eventuale emigrazione. Dalla docu-
mentazione agli atti non risultano obblighi particolari dovuti a tale im-
piego, che in effetti potrebbe essere abbandonato senza grandi diffi -
coltà. Tale conclusione è inoltre confermata, come rilevato a giusto tito -
lo dall'UFM, dal fatto che l'interessato può lasciare il proprio Paese per
un periodo di tre mesi, ben superiore dunque alla durata annuale delle
vacanze generalmente concesse. Per quanto attiene alla situazione fa-
migliare, essa non è stata comprovata da nessun documento agli atti.
Tuttavia, l'esperienza in tale ambio ha dimostrato che anche gli obbli -
ghi tra familiari prossimi quali coniugi e figli, non assicurano l'uscita
dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. La situazione economica
del Paese del richiedente riveste pertanto un significato fondamentale
e preponderante rispetto ai legami famigliari o professionali poiché la
volontà d'emigrare è spesso connessa con la speranza di poter soste -
nere finanziariamente la famiglia rimasta nel Paese d'origine oppure
per poter creare in un secondo tempo le condizioni adatte al fine d'ac-
cogliere i famigliari non ancora emigrati.
Va inoltre osservato che, secondo le disposizioni in vigore nella Re-
pubblica cubana e le attuali conoscenze del Tribunale, i cittadini cubani
che effettuano un soggiorno all'estero di oltre 11 mesi non sono più
autorizzati a rientrarvi (cfr. in merito a tale tematica MICHAEL KIRSCHNER,
Kuba, Legale und illegale Aus- und Einreise, Schweizerische
Flüchtlingshilfe, Berne 2006; cfr. sentenze del Tribunale amministrativo
federale C-1732/2007 del 1° aprile 2008 e C-2419/2008 del 16 dicem-
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bre 2009). Ciò significa che se il richiedente dovesse prolungare inde-
bitamente il suo soggiorno in Svizzera, l'eventuale rimpatrio a Cuba
potrebbe comportare delle complicazioni.
10.
Per quanto concerne la censura inerente alla violazione della parità di
trattamento sollevata dei ricorrenti, il Tribunale sottolinea che nell'am-
bito delle autorizzazioni d'entrata è determinante la situazione perso-
nale dell'interessato, in particolare i legami familiari e professionali di
quest'ultimo con il suo Paese d'origine per cui risulta essere estrema-
mente difficile effettuare dei paragoni tra diverse cause (cfr. sentenze
del TAF C-3015/2008 del 22 maggio 2009 e C-7306/2007 del 2 settem-
bre 2008).
D'altronde, il principio della parità di trattamento non può essere invo-
cato per beneficiare di un diritto accordato illegalmente ad una terza
persona, in particolare qualora non si possa presupporre che l'autorità
competente persista in tale pratica illegale (cfr. DTF 134 V 34 consid.
9; 127 II 113 consid. 9).
11.
Per quanto riguarda le ulteriori violazioni delle garanzie costituzionali
sollevate dai ricorrenti (cfr. art. 8 CEDU nonché art. 7, 10 e 13 Cost.) si
osserva che le autorità competenti in ambito decidono liberamente in
merito al rilascio di permessi di soggiorno nei limiti delle disposizioni
legali e degli impegni internazionali contratti dalla Svizzera (cfr. consid.
5). Va poi sottolineato che l'art. 8 CEDU protegge innanzitutto i rapporti
tra i coniugi e quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in
comunione (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122
II 289 consid. 1c). Pertanto il richiedente non ha la facoltà di fare va-
lere un diritto d'entrata nello spazio Schengen in base a tali
disposizioni. Occorre infine osservare che la vita famigliare dei
ricorrenti e del richiedente non è pregiudicata dal rifiuto del visto: essi
infatti hanno dichiarato di recarsi regolarmente a Cuba allo scopo di
visitare la famiglia ivi rimasta.
12.
Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dalla Svizzera entro i termini
stabiliti dopo un soggiorno per visita non era sufficientemente garanti -
ta. Le dichiarazioni fornite dagli ospitanti in relazione alla presa a cari -
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co delle spese del soggiorno auspicato e alle assicurazioni secondo le
quali l'interessato lascerebbe la Svizzera allo spirare del visto, non
sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta entrato nel
territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi du-
revolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale S6.281/2005 del 30
settembre 2005). L'esperienza ha infatti più volte dimostrato che le di-
chiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla
Svizzera, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive
di effetti giuridici. Gli invitanti sono infatti in grado di garantire certi ri -
schi finanziari relativi al soggiorno del richiedente, essi non possono
tuttavia portarsi garanti per un determinato comportamento (cfr. sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale C-2405/2008 del 18 marzo
2009 consid. 10 con ulteriori riferimenti).
Si precisa inoltre che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata non mette in
questione la buona fede o l'onestà delle persone che risiedono rego-
larmente in Svizzera, le quali hanno invitato persone straniere domici -
liate all'estero per un soggiorno turistico e di visita e si sono dichiarate
disposte a garantire i costi del soggiorno e la partenza dei loro invitati.
13.
Ne discende che l'UFM con decisione del 10 luglio 2009 non ha né
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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C-5706/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato alla
cassa del Tribunale il 28 settembre 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informa-
zione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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