Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-571/2009
Sentenza del 25 maggio 2011
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Johannes Frölicher,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentata dal Patronato INCA,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 dicembre
2008; revisione di una rendita).
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Fatti:
A.
Il 25 gennaio 1991, la Commissione dell'assicurazione invalidità del
Canton B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadina italiana, nata il (…), coniugata (doc. 32) – una
mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal
1° marzo 1989. È stato stabilito, in virtù della documentazione medica agli
atti (v. in particolare doc. 40 [rapporto medico del 1° ottobre 1990 del dott.
C._______, specialista in ortopedia chirurgica]) che l'interessata era
affetta segnatamente da sindrome dolorosa lombovertebrale cronica.
L'assicurata è pertanto stata considerata invalida al 50% nella precedente
attività di operaia presso una fabbrica a partire dal 1° marzo 1989 (doc.
47; v. anche doc. 42 e 44).
B.
Nel mese di agosto del 1992, l'Ufficio AI ha avviato la prevista procedura
di revisione del diritto alla rendita (doc. 48). Il 16 febbraio 1994, esso ha
deciso – sulla base della documentazione medica fornita (v. doc. 56 e 57
[rapporti medici del 5 maggio e 1° ottobre 1993 del dott. D._______,
specialista in medicina interna]) – di riconoscere all'interessata il diritto ad
una rendita intera d'invalidità per il mese di dicembre del 1992 (la
medesima è stata ritenuta completamente inabile al lavoro dal 14
settembre al 18 dicembre 1992; doc. 60; v. anche doc. 58 e 59).
C.
Nel mese di ottobre del 1995, l'Ufficio AI ha avviato la prevista procedura
di revisione del diritto alla rendita (doc. 64). Il 28 maggio 1996, detto
Ufficio ha deciso che, a decorrere dal 1° novembre 1995, la mezza
rendita d'invalidità pagata fino ad allora è sostituita da una rendita intera
d'invalidità. È stato considerato, in virtù della documentazione medica
assunta agli atti (v. in particolare doc. 66 [rapporto medico del 28 marzo
1986 del dott. D._______]), che la medesima soffriva segnatamente di
sindrome panvertebrale cronica con osteocondrosi L5-S1 nonché di stato
dopo isterectomia, stato dopo ovariectomia e presenza di metalli pesanti
come rame e cadmio e che la stessa doveva essere ritenuta invalida al
100% dal 1° novembre 1995 (doc. 74; v. anche doc. 67, 69, 70 e 73).
D.
D.a Il 29 aprile 1997, a seguito del rimpatrio dell'assicurata, l'Ufficio AI ha
trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 78). Nel mese di febbraio del
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1998, l'autorità inferiore ha avviato la prevista procedura di revisione del
diritto alla rendita (doc. 89). Il 1° aprile 1999, essa ha deciso – sulla base
della documentazione medica agli atti (doc. 87 a 89) come pure dei
rapporti del 18 novembre 1998 e del 22 marzo 1999 del E._______,
medico dell'UAIE (doc. 90 e 96) – che la rendita intera d'invalidità pagata
fino ad allora è sostituita da una mezza rendita d'invalidità (doc. 97; v.
anche doc. 91).
D.b Il 4 gennaio 2000, la Commissione federale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ha parzialmente
accolto il ricorso del 28 aprile 1999, annullato la decisione del 1° aprile
1999 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse
al completamento dell'istruttoria relativamente alla situazione medica
dell'interessata (conformemente alla proposta dell'autorità inferiore del 9
dicembre 1999 nonché alla presa di posizione del 26 novembre 1999 del
dott. F._______; doc. 106).
D.c Il 28 novembre 2000, l'autorità inferiore ha deciso – in virtù della
documentazione medica assunta agli atti (doc. 112 a 121) nonché dei
rapporti del 4 agosto e 23 novembre 2000 del dott. F._______ (doc. 122
e 127; v. anche doc. 100) – che, a decorrere dal 1° giugno 1999, la
rendita intera d'invalidità è sostituita da una mezza rendita d'invalidità
(doc. 128; v. anche doc. 123). È stato stabilito che l'interessata era affetta
da cervicalgia e lombalgia con ischialgia, stato dopo endometrite,
isterectomia e salpingectomia destra per fibroma e annessiectomia
sinistra per ciste ed è stato considerato che la medesima era invalida al
50% in un'attività sostitutiva adeguata a far tempo dall'11 maggio 1998.
D.d Il 5 settembre 2001, la Commissione federale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ha respinto il
ricorso del 27 dicembre 2000 e confermato la decisione dell'UAIE del 28
novembre 2000 (doc. 136).
D.e Con sentenza del 18 settembre 2002, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha respinto il ricorso di diritto amministrativo interposto il 5
novembre 2001 contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in
materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 5
settembre 2001 (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
sociali I 695/01 del 18 settembre 2002; doc. 143).
E.
Il diritto alla mezza rendita d'invalidità è poi stato confermato con
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comunicazione del 19 agosto 2004 (doc. 166; v. in particolare anche doc.
165 [presa di posizione dell'11 agosto 2004 del dott. G._______, secondo
la quale la documentazione medica presentata {doc. 153 e doc. 156 a
161} non giustificava una modifica del grado d'invalidità]).
F.
F.a Nel mese di ottobre del 2007, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 168).
F.b Nell'ambito della citata procedura, risultano essere stati prodotti
segnatamente dei documenti medici di data intercorrente da maggio 2004
a novembre 2007 (doc. 172 a 178), la perizia medica particolareggiata E
213 del 17 gennaio 2008 (doc. 179) e il questionario per la revisione della
rendita AI del 18 febbraio 2008 (doc. 171).
F.c Il 26 marzo 2008, l'autorità inferiore ha chiesto all'INPS di H._______
di sottoporre l'interessata a nuove visite mediche e di far pervenire un
rapporto sullo stato di salute generale (rapporto dattiloscritto su modulo E
213) ed un esame ortopedico (rapporto dattiloscritto), ritenuto che la
documentazione medica fornita è insufficiente alfine di una valutazione
del caso (doc. 182).
F.d Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
un rapporto di visita ortopedica del 24 giugno 2008, unitamente ad
un referto di esami radiologici (colonna cervicale e colonna lombo-
sacrale) del 29 novembre 2007 (doc. 185 e 186);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 27 maggio 2008, da cui
emerge la diagnosi di spondiloartrosi con discopatia multipla
cervico lombare con attuale impegno funzionale lieve, sindrome
depressivo ansiosa, pregressa isterectomia e annessiectomia
sinistra; le condizioni di salute dell'interessata sono state definite
come stazionarie e la stessa è stata ritenuta in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro né un
lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno. È stato
segnalato che l'assicurata è considerata invalida al 60%,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza,
nella precedente attività (doc. 187).
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F.e Nei rapporti del 7 marzo e 26 luglio 2008, il dott. I._______, medico
dell'UAIE, ha concluso che la documentazione medica prodotta non
permette di oggettivare una modifica dell'incapacità lavorativa
dell'interessata (doc. 181 e 190).
F.f L'11 dicembre 2008, l'autorità inferiore ha ritenuto che, sulla base
della documentazione medica assunta agli atti, il grado d'invalidità non è
modificato. Pertanto, ha confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità
(doc. 193).
G.
G.a Il 27 gennaio 2009, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'11
dicembre 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento di una rendita intera d'invalidità a decorrere da ottobre del
2007 (data dell'avvio della procedura di revisione del diritto alla rendita).
Ha segnalato che le sue condizioni di salute sono peggiorate. Ha fatto
valere d'essere invalida nella misura dell'80%. Ha esibito una relazione
medica del 24 ottobre 2008 del dott. J._______ (doc. TAF 1).
G.b Il 26 febbraio 2009, la ricorrente ha prodotto una relazione medica
del 12 gennaio 2009 del dott. K._______ (doc. TAF 4).
H.
Con decisione incidentale del 3 febbraio 2009 (notificata il 4 febbraio
2009; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato la
ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato versato il 5 marzo
2009 (doc. TAF 2, 3 e 5).
I.
Nella risposta al ricorso del 28 settembre 2009, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha segnalato che – secondo il rapporto
del 9 settembre 2009 del dott. L._______, medico dell'UAIE (doc. 195) –
la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale non comporta
elementi tali da modificare la valutazione clinica-lavorativa
dell'interessata. L'autorità inferiore ha peraltro precisato che ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto è esigibile per ovviare alle
conseguenze della sua invalidità (doc. TAF 10).
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J.
Nella replica del 19 novembre 2009, la ricorrente si è riconfermata nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 27 gennaio 2009
(doc. TAF 13).
K.
Con provvedimento del 9 dicembre 2009, questo Tribunale ha trasmesso
all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente del 19
novembre 2009 (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
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2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4.
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3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
all'11 dicembre 2008 (data della decisione impugnata) non avrebbe
alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto
all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-1284/2008 del 30 marzo 2010
consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto
riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007, fermo restando
che l'art. 17 LPGA e gli art. 87, 88a e 88bis OAI concernenti la revisione di
una rendita d'invalidità non hanno subito modifiche con l'entrata in vigore
della 5a revisione della LAI.
4.
4.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
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ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato
ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se
è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera
circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede
nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I
702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
4.4. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
4.5. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
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5.1. Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione
durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in
giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se
le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole
modificazione.
5.2. Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità o di
grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per
grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità.
5.3.
5.3.1. L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno
dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora
oppure se la grande invalidità o l'assistenza dovuta all'invalidità si riduce,
v'è motivo d'ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. La
riduzione o la soppressione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue
la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
5.3.2. L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande
invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità aumenta, occorre
tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento
della rendita o dell'assegno per grandi invalidi avviene al più presto se la
revisione ha luogo d'ufficio a partire dal mese in cui è stata prevista (art.
88bis cpv. 1 lett. b OAI).
5.4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo
di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle
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circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi,
sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a
revisione non soltanto in caso di modifica significativa dello stato di
salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento
significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05 del 2 maggio 2007;
DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una
rendita d'invalidità occorre che il grado d'invalidità abbia subito una
notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto
dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1
LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una
modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del
grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento
dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (DTF
133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di poco conto nello stato
di fatto determinante può così dare luogo a una revisione di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica determina un
superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF 133 V
545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invalidità,
compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono
segnatamente la determinazione del reddito con e senza invalidità),
possono essere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento
del nuovo esame (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_696/2007
consid. 5.1 e relativi riferimenti). Irrilevante è invece, una diversa
valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente immutata (DTF 112
V 371 consid. 2b).
5.5. Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato,
la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è
stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo
contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove
e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente
all'epoca del provvedimento litigioso (sentenza del Tribunale federale I
759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è quello intercorrente tra il 28
novembre 2000, data della decisione dell'UAIE mediante la quale la
rendita intera d'invalidità è stata sostituita da una mezza rendita
d'invalidità, e l'11 dicembre 2008, data della decisione impugnata. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
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momento in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
6.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3a).
6.2. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a
pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari
legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi
riferimenti).
6.3. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
7.
7.1. Questo Tribunale rileva che il 28 novembre 2000, momento in cui è
stato deciso che la rendita intera d'invalidità è sostituita da una mezza
rendita d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 1999, è stato stabilito,
segnatamente sulla base delle prese di posizione del 4 agosto e 23
novembre 2000 del dott. F._______ (doc. 122 e 127; v. anche doc. 100),
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che la ricorrente era affetta da cervicalgia e lombalgia con ischialgia,
stato dopo endometrite, isterectomia e salpingectomia destra per fibroma
e annessiectomia sinistra per ciste (v. anche la perizia medica del 23
maggio 2000 del dott. M._______ [doc. 121]).
7.2. Nell'ambito della procedura di revisione, dalla documentazione
medica agli atti (cfr. in particolare dalle perizia medica particolareggiata E
213 del 17 gennaio 2008 e del 27 maggio 2008 [doc. 187]) emerge che la
ricorrente soffre segnatamente di spondiloartrosi con discopatia multipla
cervico lombare con attuale impegno funzionale lieve, depressione
nevrotica/sindrome depressivo ansiosa, pregressa isterectomia e
annessiectomia sinistra.
7.3. l dott. I._______ e L._______, medici dell'UAIE, nei rapporti del 7
marzo e 26 luglio 2008 e del 9 settembre 2009 (doc. 181, 190 e 195), su
cui si fonda la decisione impugnata, hanno ritenuto che in virtù della
documentazione medica assunta agli atti non è ravvisabile un indizio
concreto di una modifica significativa dello stato di salute della ricorrente.
In particolare, la medesima soffre da dieci anni di dolori cervicali e
lombari con alterazioni degenerative alla colonna vertebrale già note e
precedentemente diagnosticate. Peraltro, detti dolori possono essere
alleviati con una regolare terapia fisica e farmacologica. Il dott. L._______
ha altresì rilevato che l'insorgente è affetta da una patologia depressiva
almeno dal 2003, patologia che non avrebbe subito mutamenti
significativi.
7.3.1. In merito a tali valutazioni, e allo stato attuale degli atti di causa,
non appare motivo di scostarsi dalla valutazione dei dott. I._______ e
L._______ per quanto attieni problemi fisici, segnatamente ortopedici, di
cui soffre la ricorrente. In altri termini, non appare esservi stato, da questo
profilo, un cambiamento significativo dello stato di salute della ricorrente
nel periodo determinante.
7.3.2. Per quanto emerge dagli atti di causa, è per contro diversa la
situazione per quanto attiene ai disturbi psichici di cui la ricorrente ha
sofferto successivamente alla pronunciata della decisione dell'UAIE del
28 novembre 2000, decisione confermata in ultima istanza dal Tribunale
federale il 18 settembre 2002. Quest'ultimo ha altresì rilevato nel
menzionato giudizio che nel rapporto medico del dott. N._______, del 2
novembre 2001, è stata diagnosticata una "sindrome depressiva grave
recidivante", ma che tale patologia è stata menzionata per la prima volta
nel rapporto del dott. O._______ del 26 ottobre 2001, ben oltre la data
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della decisione impugnata resa (appunto il 28 novembre 2000). Il
Tribunale federale ha quindi indicato che tale accertamento era pertanto
ininfluente ai fini della vertenza allora esaminata, ma ha comunque pure
rilevato che se tale patologia avesse dovuto perdurare e soprattutto
ripercuotersi sulla capacità di guadagno, essa avrebbe potuto sostanziare
una domanda di revisione del grado d'invalidità da parte dell'assicurata.
Ora, se nel 2004, al momento della revisione d'ufficio della mezza rendita
accordata nel novembre del 2000, nella diagnosi di cui alla perizia
particolareggiata E 213 del 5 febbraio 2004 è indicato che l'insorgente
manifestava, dal profilo psichico, unicamente una lieve nevrosi d'ansia, la
situazione appare avere subito nuovamente un cambiamento significativo
a partire dal 28 giugno 2006 al più tardi. In tale data è stato redatto un
certificato medico del dott. O._______ (doc. 174), dirigente del
Dipartimento di salute mentale SPDC di P._______, da cui risulta che la
ricorrente soffre di una depressione cronica grave e si sottopone ad una
terapia psicofarmacologica. Questa terapia è stata continuata (v. anche
certificato del dott. O._______ del 3 marzo 2007 [doc. 175]) almeno fino
al 10 novembre 2007, data di un ulteriore referto medico del dott.
O._______, nel quale è stata riconfermata la diagnosi di depressione
cronica grave ed è pure stato fatto riferimento alla particolare gravità delle
condizioni psicopatologiche nonché all'incidenza sicuramente negativa di
tale patologia sulla vita di relazione dell'interessata. Peraltro nella perizia
particolareggiata E 213 del 17 gennaio 2008 è stato ritenuto (pag. 7 n. 8)
un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente (rispetto alla
precedente visita del gennaio 2004 [v. perizia particolareggiata del 5
febbraio 2004] con aumento del grado d'invalidità secondo le disposizioni
del Paese di residenza della ricorrente dal 50% al 60%), peggioramento
che appare riconducibile – confrontando le rispettive diagnosi –
essenzialmente ai disturbi psichici. Inoltre, dalla perizia particolareggiata
E 213 del 27 maggio 2008 non risulta un miglioramento dello stato di
salute della ricorrente, dal momento che il perito segnala che le
condizioni di salute della stessa sono rimaste stazionarie rispetto alla
visita del gennaio del 2008. Non va infine dimenticato che nel certificato
medico del dott. J._______ del 24 ottobre 2008 è indicato che l'insorgente
soffre di depressione cronica grave, che è in cura psicofarmacologica dal
2003 presso il Centro di salute mentale (CSM) di P._______ e che la
stessa evidenzia difficoltà nei rapporti interpersonali, facile tendenza al
pianto, irritabilità, umore depresso, riduzione di interessi ed iniziative,
disturbi del sonno; l'interessata non uscirebbe più di buon grado di casa e
solo l'idea di farlo la porrebbe in uno stato di agitazione, con conseguente
peggioramento dello stato umorale.
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7.3.3. Visto quanto precede, l'amministrazione non poteva in concreto,
sulla base di una breve e generica affermazione/considerazione del dott.
L._______, medico generalista, nel rapporto del 9 settembre 2009 negare
a priori ogni effetto invalidante alla diagnosi psichiatrica espressa da
diversi altri medici, fra cui anche uno specialista in psichiatria (il dott.
O._______), senza prima raccogliere il giudizio di uno specialista nella
materia. Infatti, solo una valutazione specialistica espressa da uno
psichiatra avrebbe potuto stabilire se le descritte sindrome ansioso-
depressiva, depressione nevrotica e depressione cronica grave potevano
assumere valore patologico avente incidenza significativa sulla capacità
lavorativa nel periodo determinante (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4 e relativi riferimenti)
rispettivamente sull'esito della procedura di revisione della rendita ai
sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA. Peraltro, né le perizie E 213 del 2008,
generiche e che non appaino redatte da specialisti psichiatrici, né il
certificato medico del dott. J._______ del 28 ottobre 2008, medico
chirurgo le cui conclusioni sull'incapacità lavorativa della ricorrente
appaiono generiche e insufficientemente motivate, né infine le
attestazioni del dott. O._______, che è certo uno specialista psichiatrico
ma non si è mai pronunciato sull'incidenza della patologia da lui
diagnosticata sulla capacità lavorativa della ricorrente, permettono di
statuire definitivamente sulla (eventuale) incidenza invalidante delle
affezioni psichiche diagnosticate all'insorgente.
7.4. Da quanto esposto, discende che non è possibile determinarsi con
cognizione di causa sull'esistenza di un peggioramento dello stato di
salute della ricorrente suscettibile di influire sul grado d'invalidità nel
periodo determinante e di giustificare un (eventuale) aumento della
rendita d'invalidità finora accordata. Pertanto la decisione impugnata, che
viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
8.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso
può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o
rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
801/2008 del 24 agosto 2010 consid. 13 e relativo riferimento). In
particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi
o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid.
2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il
caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. Gli
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atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa
proceda a completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente
allo stato di salute della ricorrente – con perizia psichiatrica ed ogni altra
che dovesse rendersi necessaria visto anche il tempo trascorso – e si
pronunci nuovamente sull'esistenza di una modificazione significativa del
grado d'invalidità della ricorrente giusta l'art. 17 LPGA.
9.
9.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 5 marzo 2009, è restituito alla
ricorrente.
9.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio in fr. 1'000.-- tenuto conto del lavoro utile e necessario,
relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente (art.
14 cpv. 2 TS-TAF). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
dell'11 dicembre 2008 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto il 5
marzo 2009, è restituito alla ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
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Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: