Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C5720/2010
Sen t e n z a d e l 1 9 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
JeanDaniel Dubey, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia (UFG),
Settore Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero,
Bundesrain 20, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Aiuto sociale e prestiti ai cittadini svizzeri all'estero.
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Fatti:
A.
Il 9 giugno 2010, A._______, cittadina binazionale svizzera e italiana,
nata il …, ha inoltrato presso il Consolato generale di Svizzera a Genova
una richiesta di presa a carico dei costi di rimpatrio e di trasloco.
Relativamente alla sua situazione personale, famigliare e finanziaria,
l'interessata ha affermato di essere originaria di B._______/GL e di aver
vissuto in Svizzera fino all'età di 29 anni. Quindi, a decorrere dal 1947,
anno in cui è convolata a nozze (…) con un cittadino italiano, acquisendo
automaticamente la cittadinanza italiana, l'istante si è trasferita nella
vicina Penisola, risiedendovi ininterrottamente sino nel giugno 2010. La
richiedente ha compilato, il 10 giugno 2010, il modulo concernente le sue
entrate annuali, in totale Euro 21'080.00, e le sue uscite annuali, in totale
Euro 20'850.00, ed ha esibito copia di due estratti di conti bancari del 31
maggio rispettivamente del 9 giugno 2010 intestati a suo nome. Quanto al
suo stato di salute, dal certificato medico dell'8 giugno 2010, risulta che la
stessa aveva subito poco tempo prima una tromboflebite all'arto inferiore
destro ed era affetta da grave insufficienza venosa agli arti inferiori oltre
ad artrosi diffusa e declino cognitivo senile e necessitava pertanto di
assistenza giornaliera.
Le spese del rimpatrio sono state attestate mediante preventivo del 2
giugno 2010, per quanto attiene al trasporto della richiedente in
ambulanza da C._______/IT a D._______ in Ticino, per un totale di fr.
3'286., e dal preventivo del 9 giugno 2010, in relazione ai costi di
trasloco, i quali ammontavano circa a fr. 1'650..
B.
La richiesta è stata trasmessa, il 15 giugno 2010, per competenza e
decisione all'UFG, accompagnata dal relativo rapporto della
rappresentanza elvetica. La somma dell'aiuto al rimpatrio richiesto è stato
fissato a circa fr. 5000..
Con decisione del 24 giugno 2010, trasmessa per il tramite della
competente Rappresentanza elvetica all'interessata e pervenutale il 14
luglio successivo al suo attuale indirizzo in Svizzera, l'UFG, ritenendo la
cittadinanza italiana preponderante, visto che l'istante aveva trascorso gli
ultimi 63 anni in Italia, ha respinto la richiesta di aiuto sociale.
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C.
L'11 agosto 2010, A._______ ha impugnato la suddetta decisione
chiedendone l'annullamento nonché la concessione dell'aiuto sociale
richiesto. A sostegno del proprio gravame la ricorrente ha affermato che
in conformità alle condizioni dell'art. 2 dell'Ordinanza sull'aiuto sociale e i
prestiti ai cittadini svizzeri all'estero del 4 novembre 2009 (OAPE, RS
852.11) la sua cittadinanza preponderante era quella svizzera ed ha
affermato di trovarsi in una situazione di emergenza. Vivendo da sola e
dopo un grave incidente occorso a uno dei suoi figli, la richiesta di un
aiuto economico straordinario ai fini del rimpatrio per potersi
ricongiungere con il secondo figlio, residente in Ticino, al fine di
beneficiare delle cure adeguate e dell'affetto da parte dei congiunti,
risultava, anche sulla base della preponderanza della cittadinanza
svizzera, fondata.
Con missiva del 15 agosto 2010 all'attenzione del Dipartimento federale
di giustizia e polizia, la ricorrente ha inviato una copia del ricorso,
invitando il detto Ufficio a riconsiderare la propria decisione onde evitare
una procedura contenziosa.
D.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
15 ottobre 2010, l'UFG ha osservato che la domanda era stata respinta,
siccome la cittadinanza italiana risultava essere preponderante pur
trattandosi di un caso limite. L'autorità di prime cure ha tuttavia osservato
che quand'anche prevalesse la cittadinanza svizzera, la richiesta
andrebbe comunque respinta poiché l'assunzione dei costi di prestazioni
uniche è vincolata al previo consenso dell'UFG come si evince dalle
direttive in tale ambito. Inoltre ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 lett. e OAPE il
richiedente deve segnalare senza indugio alla competente
Rappresentanza svizzera i cambiamenti rilevanti della propria situazione.
Dall'atto ricorsuale si evince che la ricorrente, senza attendere l'esito
della procedura di ricorso, si è stabilita in Svizzera, a proprio rischio e a
proprie spese omettendo di segnalare il trasferimento alla competente
rappresentanza elvetica. Visto tale agire, le condizioni necessarie per
beneficiare dell'aiuto sociale secondo la normativa in ambito non
sarebbero state soddisfatte.
E.
Invitata ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con atto di replica
del 29 ottobre 2010, la ricorrente ha ribadito la prevalenza della sua
cittadinanza svizzera rispetto a quella italiana. L'UFG, dal canto suo, non
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avrebbe chiarito la ragione giuridica che l'ha condotto a ritenere il
contrario. L'interessata ha poi osservato che l'aggiunta di motivazioni in
fase di contenzioso sarebbe inammissibile e non potevano pertanto
essere prese in considerazione dal Tribunale. Ha inoltre sottolineato che
dalla documentazione prodotta in sede di ricorso si evince che la
Rappresentanza elvetica a Genova era stata correttamente e
tempestivamente informata sul cambio di domicilio, ritenendo
giuridicamente inconsistente sostenere quale motivazione della mancata
concessione del contributo, il trasferimento in Svizzera prima della
decisione relativa al presente contenzioso.
F.
Chiamato a determinarsi in merito alla suddetta replica, con duplica del 6
dicembre 2010 l'UFG ha osservato dapprima che eventuali motivazioni
aggiuntive sono ammissibili nell'ambito dello scambio di scritti previsto
dalla legge, il quale serve a chiarire i fatti e contribuisce a permettere
all'autorità inferiore, se del caso, di riconsiderare la sua decisione e porre
fine ad una procedura divenuta inutile. L'autorità di prime cure ha poi
sottolineato che ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 della legge federale sull'aiuto
sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero del 21 marzo 1973 (LAPE,
RS 852.1) la Confederazione può assumere le spese di rimpatrio anche
se l'indigente decide spontaneamente di rimpatriare, se le altre
condizioni, segnatamente bisogno d'aiuto, sussidiarietà, cittadinanza
svizzera preponderante, sono adempiute. Per quanto riguarda la
cittadinanza preponderante nel caso di cittadini binazionali, l'UFG ha
osservato che l'art. 2 cpv. 1 OAPE menziona alcuni criteri, ma tale elenco
non è esaustivo. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che, anche
considerata preponderante la cittadinanza svizzera, la ricorrente non
avrebbe potuto ottenere un aiuto al ritorno. Infatti, nel caso di una
prestazione unica come l'aiuto al ritorno in Svizzera, è necessario
ottenere il previo consenso dell'UFG conformemente alle direttive
d'applicazione; inoltre, ai sensi dell'art. 25 OAPE, la domanda
d'assistenza della ricorrente non presentava un carattere urgente. In
mancanza di un accordo precedente e in assenza d'urgenza, la domanda
di aiuto deve essere respinta.
G.
Invitato ad esprimersi in merito alla suddetta duplica, con triplica del 10
dicembre 2010, la ricorrente ha affermato che le precisazioni dell'UFG
non sarebbero attendibili, ribadendo l'inammissibilità di integrare
motivazioni supplementari in fase processuale.
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H.
Con scritto del 14 luglio 2011, la ricorrente ha chiesto un aggiornamento
sullo stato della procedura. Il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale o il TAF) ha evaso tale richiesta in data 18 luglio
2011.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate dall'art.
33 LTAF. Fra queste figurano altresì le decisioni emanate dall'UFG giusta
l'art. 14 cpv. 1 LAPE.
1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.3. A._______, toccata direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto
di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e
nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
In applicazione dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è
tuttavia inammissibile se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità
di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2
pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215 nonché sentenza del
Tribunale amministrativo federale C135/2006 del 20 dicembre 2007
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
3.
La ricorrente ha sollevato delle censure di natura formale, in particolare, a
suo parere, l'autorità inferiore avrebbe motivato la decisione impugnata in
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maniera lacunare (11 righe di motivazione) e avrebbe aggiunto una
motivazione supplementare, non ammissibile, nell'ambito della risposta. Il
Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni di
natura formale.
3.1.
3.1.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito,
disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato,
per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e
segg., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di
esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi
confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, consid. 2.3; DTF 132 V 368,
consid. 3.1).
3.1.2. La giurisprudenza ha poi dedotto dal diritto di essere sentito
l'obbligo per l'autorità di motivare la propria decisione, così da permettere
ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla,
eventualmente di impugnarla in modo da rendere possibile all'autorità di
ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo
controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF
2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Per adempiere all'obbligo
di esaminare e di trattare i problemi pertinenti, è sufficiente che l'autorità
competente menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la
sua decisione, (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3; DTF 130 II 530 consid.
4.3; DTF 129 I 232 consid. 3.2 e DTF 126 I 97 consid. 2b). In generale, la
portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie
da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Sebbene la motivazione debba fare
emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di
diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è
comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di
prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che,
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senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr.
DTF 133 I 270 consid. 3.1 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
3.1.3. Tale diritto è una garanzia di natura formale, la cui violazione
implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279,
consid. 2.6.1; DTF 132 V 387, consid. 5.1; DTF 127 V 431, consid.
3d/aa). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere
sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la
decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel
quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la
possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la
cui cognizione è altrettanto ampia di quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF
133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid.
2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a).
3.1.4. La motivazione della decisione impugnata risulta relativamente
succinta. Essa non ha tuttavia impedito all'interessata di
comprenderne la portata e di impugnarla con cognizione di causa.
Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, essa ha infatti potuto
difendersi in maniera corretta. Concretamente la ricorrente è stata in
grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è
stata pronunciata. Per quanto riguarda la motivazione supplementare
apportata dall'autorità inferiore nell'ambito dello scambio di scritti,
segnatamente con preavviso del 15 ottobre 2010, occorre rilevare,
come evidenziato a giusta ragione dall'autorità inferiore, che ai sensi
dell'art. 57 PA, che questa procedura è prevista al fine di stabilire i fatti
in maniera precisa e permettere all'autorità scrivente di statuire nel
merito con piena cognizione di causa. Purché sia concesso il diritto di
essere sentito, nuovi elementi o argomentazioni possono essere
menzionati durante la procedura di ricorso. Infine, anche nella
denegata ipotesi in cui la decisione fosse considerata non
sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, tale
carenza avrebbe potuto essere comunque sanata dall'impugnazione
della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione.
In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di
esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni,
successivamente notificate all'interessata, alla quale è stato concesso
il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
3.2. Visto quanto precede, la censura della ricorrente, in ordine
all'insufficienza della motivazione, e quindi alla violazione del suo
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diritto di essere sentita, risulta infondata.
4.
4.1. Secondo l'art. 1 LAPE, la Confederazione concede, nell'ambito di
detta legge, prestazioni di aiuto sociale agli svizzeri all'estero che si
trovano nel bisogno. Ai sensi dell'art. 2 LAPE è da considerarsi svizzero
all'estero il cittadino elvetico domiciliato all'estero o ivi residente da più di
tre mesi.
4.2. All'art. 5 LAPE è ancorato il principio di sussidiarietà. Esso serve a
valutare il diritto alla concessione di aiuto sociale. Questo è concesso
soltanto agli svizzeri all'estero che non possono provvedere
sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi
privati o con aiuti dello Stato di residenza. I contributi elargiti dallo stato
d'origine sono dunque sussidiari rispetto ad altre prestazioni.
4.3. La LAPE prevede due forme principali di assistenza, l'aiuto sociale
all'estero (prestazioni periodiche o prestazione unica; cfr. art. 4 a 10
OAPE) e l'aiuto sociale al rimpatrio (art. 11 e 12 OAPE).
5.
Di regola, i cittadini con la doppia nazionalità, la cui cittadinanza straniera
è preponderante, non sono assistiti (art. 6 LAPE). Per stabilire la
preponderanza della cittadinanza svizzera o straniera, sono innanzitutto
determinanti le circostanze che hanno condotto all'acquisto della
cittadinanza straniera, lo Stato di residenza durante l'infanzia e la
formazione, la durata del soggiorno nello Stato di residenza attuale e i
legami con la Svizzera (art. 2 cpv. 1 OAPE). Nel caso in cui uno Svizzero
all'estero necessiti di un aiuto sociale immediato ai sensi dell'art. 25
OAPE, la cittadinanza svizzera è considerata preponderante (art. 2 cpv. 2
OAPE).
6.
Con decisione del 24 giugno 2010, l'UFG ha ritenuto che la cittadinanza
preponderante di A._______ fosse quella italiana siccome la stessa,
nonostante avesse trascorso i primi 29 anni della sua vita in Svizzera, ha
poi risieduto in Italia per 63 anni. Essa non avrebbe pertanto potuto
pretendere alcun aiuto da parte delle autorità elvetiche.
6.1. Dagli atti si evince che la ricorrente è nata in Svizzera nel 1917 e vi
ha vissuto fino all'età di 29 anni. Da una parte, la stessa è svizzera
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d'origine e ha trascorso in questo Paese l'infanzia, l'adolescenza e parte
della sua vita di giovane persona adulta. In Svizzera essa ha anche
acquisito una formazione. Dall'altra, l'interessata ha ottenuto per
matrimonio la nazionalità italiana nel 1947, circa 64 anni fa, da allora ha
risieduto in Italia unitamente ai suoi famigliari.
6.2. Nella replica del 15 ottobre 2010, l'autorità inferiore ha ritenuto tale
fattispecie un caso limite. A tale riguardo va osservato che la
formulazione all'art. 6 LAPE, il quale dispone che i cittadini con la
nazionalità straniera preponderante non siano di regola assistiti, lascia
aperta la possibilità a delle eccezioni. Mediante tale formulazione il
legislatore ha quindi voluto prevenire casi di rigore e ingiustizie risultanti
da un'applicazione troppo rigida della legge lasciando comunque alle
autorità esecutive la competenza di valutare ogni singolo caso.
6.2.1. Il riconoscimento di un caso d'eccezione si fonda su una
ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti. In primo luogo
è richiesta la presenza di una vera situazione d'eccezione, nella quale un
rifiuto dell'assistenza risulterebbe di particolare durezza e iniquità. Le
specificità del singolo caso devono rispondere ad esigenze elevate, ciò al
fine di evitare che l'eccezione diventi la regola ed includa casi la cui
soluzione è insoddisfacente o di una gravità non eccezionale e per non
privare di senso il principio voluto dal legislatore. Nella soluzione che si
discosta dalla regola, lo scopo della legge deve comunque essere
rispettato, in particolare non deve essere contraddetto, ma deve
semplicemente perseguire l'intento del legislatore e precisarne il
contenuto, tenuto conto delle particolarità del caso concreto (cfr. MAX
IMBODEN/RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
6a ed., Basilea 1986, vol. II, nu. 37 B con riferimenti).
6.2.2. Pertanto, a doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è
preponderante può essere accordato un aiuto solo in presenza di
circostanze particolari, di una gravità tale da rendere scioccante un
eventuale rifiuto dell'assistenza. Ci si trova in presenza di una tale
circostanza, ad esempio, quando l'esistenza fisica stessa del richiedente
è messa in gioco. Anche altre circostanze possono dare motivo di
considerare che un caso rientri nella fattispecie d'eccezione: in particolare
quando il richiedente non può essere indirizzato al secondo stato di
cittadinanza, o nei casi in cui egli ha subito da questo stato gravi
ingiustizie (cfr. decisione della Commissione per gli aiuti agli svizzeri
all'estero vittime della guerra in re S. del 22 gennaio 1959). Entro
determinati limiti anche i motivi che hanno portato allo stato di necessità
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possono rivestire un certo significato. Presupposto tuttavia è sempre che
la cittadinanza svizzera non sussista solo per pura forma (cfr. precitata
sentenza del Tribunale amministrativo federale C7743/2008 del 16 luglio
2009 consid. 6 e giurisprudenza ivi citata). I doppi cittadini che
presentano unicamente un interesse economico per la Svizzera non
possono quindi essere sostenuti.
6.3. Nella specie, come rilevato dall'autorità inferiore, si è in presenza di
un caso limite. Tuttavia, questa questione può essere lasciata irrisolta, in
quanto, anche considerando preponderante la cittadinanza svizzera, la
ricorrente non ha diritto ad un aiuto sociale da parte delle autorità
svizzere.
7.
7.1. L'art. 11 cpv. 2 LAPE prevede la possibilità da parte della
Confederazione di assumere le spese di rimpatrio anche se l'indigente
decide spontaneamente di rimpatriare. Come giustamente rilevato
dall'autorità inferiore si tratta di una disposizione "potestativa" ed è
necessario che le altre condizioni necessarie al riconoscimento di tale
aiuto sociale siano soddisfatte.
Conformemente alle Direttive sull'Aiuto sociale concesso agli Svizzeri
all'estero (cfr. Temi >
Migrazione > Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero (ASE) > Svizzeri
all'estero > Direttive per il trattamento delle richieste di aiuto sociale,
ultimo aggiornamento avvenuto il 1° gennaio 2010, sito visitato il 15
agosto 2011), affinché l'UFG possa valutare le spese di aiuto sociale ed
eventualmente influire sui costi, deve essere inoltrata una richiesta,
corredata di un bilancio preventivo (art. 13 cpv. 4 OAPE), prima che la
spesa sia effettuata (cfr. cifre 3.1., pag. 20 e 8.2.4., pag. 31).
7.2. Nella specie, la ricorrente, dopo aver presentato la richiesta
accompagnata dai relativi preventivi per il trasporto della mobilia ed il
rientro in ambulanza, è rientrata in Svizzera tra la fine di giugno e il 5
luglio 2010 al più tardi, ossia prima di aver avuto conoscenza della
decisione dell'UFG.
Considerato che la domanda di assistenza della ricorrente non
presentava un carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAPE, non
permettendo in effetti il certificato medico esibito di concludere che le
condizioni di salute della ricorrente necessitavano di un rimpatrio
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immediato, essa avrebbe dovuto attendere l'esito della richiesta prima di
rientrare in Svizzera. Inoltre nessun elemento di prova è stato esibito
nell'ambito della procedura di scambio degli scritti in merito alle effettive
spese sostenute dalla ricorrente o di quelle assunte dalla sua famiglia.
In considerazione di quanto sopra, anche ritenendo la cittadinanza
svizzera preponderante rispetto a quella italiana, la richiesta deve essere
respinta.
8.
Ne discende che con la decisione del 24 giugno 2010, l'UFG non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto
della sua situazione personale, si rinuncia a prelevare delle spese (art. 63
cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b del Regolamento dell'11
dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno, Raccomandata)
– Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, per informa
zione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena AvenatiCarpani Mara Vassella
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, CH6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: