Corte II I
C-5737/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato da Meinrado della Chiesa, Ufficio fiduciario e
contabile, via Calprino 7, 6900 Paradiso,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP,
via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.
Previdenza professionale (decisione del 26 agosto 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5737/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 26 agosto 2008, la Fondazione istituto collettore, Agenzia regionale
della Svizzera italiana, ha deciso l'affiliazione del ricorrente alla
Fondazione stessa.
2.
L'8 settembre 2008, l'insorgente ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata
decisione mediante il quale ha contestato l'ammontare delle spese, di
fr. 1'225.--, poste a suo carico dall'autorità inferiore.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Fonda-
zione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria.
4.
Nella risposta al ricorso del 16 ottobre 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame, le tasse e i costi di decisione posti
a carico del ricorrente essendo a suo giudizio giustificate.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
13 gennaio 2009 (notificata il 15 gennaio 2009; cfr. risultanze
processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30
giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del
provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 500.-- a copertura delle
presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di
inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
6.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle
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presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per
conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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