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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C5756/2011
Sen t e n z a d e l 7 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena AvenatiCarpani, Madeleine HirsigVouilloz,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 19 settembre 2011.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che :
mediante decisione del 19 settembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di provvedimenti professionali e di rendita inoltrata il 17
dicembre 2010 dalla cittadina italiana A._______, nata il ;
con il gravame depositato il 18 ottobre 2011, A._______, regolarmente
rappresentata dal Patronato INAS, chiede il riconoscimento del diritto a
una rendita d'invalidità; produce a suffragio delle sue conclusioni alcuni
rapporti medici, nonché uno scritto del Dott. Daguet del 18 ottobre 2011
inviato direttamente all'autorità inferiore che attesta un peggioramento del
suo stato di salute (doc. 791);
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
21 ottobre 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al
ricorso ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico che ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto
di vista medico; il Dott. Erba nella relazione del 9 novembre 2011 ha in
particolare riferito che il caso è da rivalutare in considerazione
dell'evoluzione negativa come attestato dal Dott. Daguet; peraltro, i
documenti ad atti non permettono di procedere ad una valutazione del
caso;
l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 9/21 novembre 2011, ha
pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione
degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo
a un nuovo esame medico come richiesto dal Dott. Erba;
mediante ordinanza del 25 novembre 2011, copia della risposta
dell'autorità inferiore e della relazione del Dott. Erba sono state inviate
alla ricorrente, alla quale è stata data la possibilità di presentare delle
osservazioni fino al 5 dicembre 2011,
la ricorrente ha risposto con scritto del 6 dicembre 2011 dichiarando di
essere d'accordo con il prospettato rinvio della causa,
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro
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le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare
adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal
momento che, come rilevato dal Dott. Erba, la documentazione medica
ad atti è insufficiente per procedere ad una valutazione del caso
(sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti
cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata
se quest'ultima possa ancora svolgere un'attività lucrativa;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune
dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210
consid. 4.4.1.4);
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visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700., la quale viene
posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del
19 settembre 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché
proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 700., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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