B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5769/2012
S e n t e n z a d e l 4 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Daniel Dubey,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. Yves Flückiger,
Corso Elvezia 25, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimo-
ra.
C-5769/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino siriano di etnia kurda, nato il … , proveniente da …
in provincia di Aleppo, entrava in Svizzera il 19 novembre 2006 e presen-
tava il medesimo giorno una domanda d'asilo. Essa veniva respinta – in
data 6 dicembre 2007 - dall'Ufficio federale della migrazione (in seguito
UFM), che decideva però un'ammissione provvisoria dell'interessato, in
considerazione della propria appartenenza all'etnia kurda e al relativo pe-
ricolo per la sua persona a seguito di un eventuale rinvio in patria. Con-
seguentemente A._______ beneficiava quindi del permesso F, rinnovato
ripetutamente.
B.
Dal giugno del 2008 ad oggi, l'interessato è alle dipendenze – con un
contratto a tempo indeterminato – del B._______ a Locarno, da cui per-
cepisce un salario lordo di 3'900 franchi.
In data 12 febbraio 2009 la polizia cantonale interveniva presso il
D._______ di Locarno dove l'interessato, "completamente ubriaco", "dava
in escandescenza". Ammanettato e tradotto negli uffici della polizia egli
veniva in seguito rilasciato (rapporto di segnalazione, 12 febbraio 2009),
senza alcuna conseguenza penale.
C.
In 20 aprile 2012, la Sezione della popolazione (in seguito SPOP) ha pre-
avvisato favorevolmente il rilascio ad A._______ di un permesso di dimo-
ra giusta l'art. 84 cpv. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20), riservata l'approvazione da parte dell'UFM. Il 2
agosto seguente - in ossequio del diritto di essere sentito - l'autorità di
prime cure ha chiesto all'interessato di prendere posizione in merito alla
sua intenzione di rifiutare il permesso di dimora sopracitato. A._______
ha quindi inoltrato le proprie osservazioni il 3 settembre 2012.
D.
Con decisione del 9 ottobre seguente l'UFM ha negato l'approvazione al
rilascio del permesso di dimora. In particolare l'autorità di prime cure ha
rilevato che non esistono gli estremi del caso di rigore, e meglio l'interes-
sato non godrebbe di legami particolarmente forti e stretti con la Svizzera,
gli anni trascorsi lontano dal proprio Paese non lo renderebbero totalmen-
C-5769/2012
Pagina 3
te estraneo alla patria ed infine il suo comportamento non sarebbe esente
da critiche.
E.
Con ricorso del 6 novembre 2012, A._______ ha chiesto la concessione
dell'effetto sospensivo e l'approvazione al rilascio del permesso di dimora,
con il conseguente annullamento della decisione dell'autorità di prime cu-
re. A sostegno delle proprie allegazioni il ricorrente ha rilevato "la viola-
zione del diritto e in particolare l'eccesso e l'abuso del potere di apprez-
zamento come pure l'accertamento incompleto dei fatti e l'inadeguatezza
della decisione". A suo dire, egli sarebbe perfettamente integrato sia da
un punto di vista sociale, in particolare intratterrebbe una relazione senti-
mentale con C._______, di cui si chiede la deposizione quale teste, che
da un punto di vista lavorativo. Inoltre sarebbe impossibile ipotizzare un
suo ritorno e un reinserimento in Siria, essendo il Paese ormai dilaniato
dalla guerra. In questo contesto A._______ ha pure allegato che è ormai
diventato impossibile intrattenere dei contatti con i parenti rimasti in Siria.
A suo dire infine il comportamento mantenuto il 12 febbraio 2009 al
D._______ di Locarno, oltre a mancare un riscontro oggettivo agli atti,
non può essere l'elemento che fonda il rifiuto del permesso di dimora qui
litigioso.
F.
Con scritto del 9 novembre 2012, A._______ ha chiesto all'UFM di riesa-
minare la decisione litigiosa, alla luce del caso di rigore grave riconosciu-
to al signor F._______, cittadino siriano e coinquilino del ricorrente, che a
suo dire avrebbe un percorso lavorativo e personale simile. Egli ha pure
sottolineato di mantenere una relazione stabile con la signora C._______
di Taverne con la quale vi è l'intenzione di sposarsi in un futuro prossimo.
In proposito, il 14 novembre 2012, l'autorità di prime cure ha comunicato
al ricorrente che, alla luce del ricorso pendente davanti al TAF, non sa-
rebbe entrato nel merito della domanda di riesame.
G.
Con osservazioni del 10 dicembre 2012, l'UFM ha constatato che il ricor-
rente non ha allegato alcun elemento o mezzo di prova nuovo tale da
modificare il proprio apprezzamento. In particolare l'autorità di prime cure
ha rilevato che il caso segnalato dall'insorgente, sebbene presenti delle
similitudini, non è identico al caso in esame, segnatamente per il compor-
tamento non ineccepibile mantenuto dal ricorrente.
C-5769/2012
Pagina 4
H.
Con replica del 28 gennaio 2013 A._______ si è riconfermato nelle pro-
prie conclusioni di causa. Egli ha dapprima rilevato la violazione del diritto
di essere sentito, sottolineando che la decisione dell'autorità di prime cure
è carente nella motivazione, in particolare l'UFM avrebbe fatto uso di "fra-
si fatte e preconcetti generali, senza spiegare con la necessaria precisio-
ne i motivi per i quali il ricorrente non sarebbe sufficientemente integrato
in Svizzera, perché la sua situazione familiare non soddisferebbe l'art. 31
OASA o perché sarebbe ragionevole esigerne oggi un rientro in Siria". I-
noltre con riferimento al comportamento mantenuto in occasione del fer-
mo di polizia presso il D._______ di Locarno, il ricorrente ha rilevato che
esso "non risulta assolutamente adeguato a fondare il rifiuto del rilascio
del permesso di dimora". A._______ ha infine sottolineato come l'UFM
abbia giustamente escluso un rinvio nel 2007, e vorrebbe ora sostenere
l'esatto contrario, benché la situazione in Siria sia notevolmente peggiora-
ta.
Il ricorrente ha infine chiesto al Tribunale di procedere alla sua audizione
come pure all'audizione, in qualità di teste, di C._______ e di E._______.
I.
Con duplica del 13 febbraio 2013 l'autorità di prime cure si è riconfermata
nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto già espresse in precedenza
come pure nella decisione del 9 ottobre 2012 qui impugnata.
Diritto:
1.
1.1
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31
LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 del-
la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio di un permesso di dimora ai
sensi dell'art. 84 cpv. 5 LStr rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie sta-
tuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett.
C-5769/2012
Pagina 5
c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella for-
ma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'ina-
deguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura
ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art.
62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento
del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza citata, DTAF
2011/43 consid. 6.1; DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid.
5.1).
3.
Con la replica il ricorrente si è prevalso della violazione del suo diritto di
essere sentito, in particolare nel suo corollario dell'obbligo di motivazione.
Infatti a dire di A._______ l'UFM, con risposta al ricorso, si è limitato a ri-
petere in maniera generica, senza spiegarne i motivi, che le condizioni
legali per il rilascio del permesso di dimora non erano date (cfr. ricorso
pag. 3 e 4).
3.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne
la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in parti-
colare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire pro-
ve circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, con-
sid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata).
La giurisprudenza ha inoltre dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo
per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinata-
C-5769/2012
Pagina 6
ri e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla così
da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente
il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1
e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sen-
tenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre
2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giu-
dice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon-
dato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare
la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In
generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità
della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze
della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'ap-
prezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiu-
dizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr.
DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare
emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di di-
ritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è co-
munque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di
prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, sen-
za arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF
133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista forma-
le, il diritto ad una motivazione è rispettata anche se la motivazione è im-
plicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da
rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne osta-
coli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giuri-
sprudenza ivi citata).
3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio-
lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del
Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sa-
nata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso
disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La ripara-
zione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazio-
ni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successi-
va del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato im-
perfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in
linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudi-
C-5769/2012
Pagina 7
zio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettiva-
mente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279 precitata, consid. 2.6.1 e giuri-
sprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13
luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata).
Inoltre secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di
una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave viola-
zione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire rappresente-
rebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritar-
di inconciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid.
2.2 e giurisprudenza ivi citata).
3.3 Nella fattispecie, l'interessato è stato sentito prima dell'emissione del
provvedimento e la motivazione dello stesso nonché le osservazioni pre-
sentate in sede di replica non appaiono peraltro oltremodo succinte e ge-
nerali. Allo stadio attuale della procedura è pertanto giustificato – alla luce
della precitata giurisprudenza – rinunciare ad un rinvio della vertenza
all'autorità inferiore in quanto porterebbe ad inutili ritardi, ritenuto che da
una parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto, ha potuto difendersi
correttamente ed ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fron-
te ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella
dell'autorità inferiore.
Visto quanto precede, il Tribunale non ritiene che vi sia stata una viola-
zione del diritto di essere sentito.
4.
Giusta l'art. 99 LStr il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi
di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni
preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono
soggetti all’approvazione dell’UFM. Quest’ultimo può rifiutare
l’approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.
Il Consiglio federale ha quindi adottato l'art. 85 cpv. 1 let. a e b dell'ordi-
nanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS
142.20) per cui l’UFM è competente per l’approvazione del rilascio dei
permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio e della
proroga dei permessi di dimora se per il coordinamento della prassi
nell’ambito dell’esecuzione della legge ritiene necessaria una procedura
d’approvazione per determinate categorie di stranieri e domande oppure
se lo richiede per un caso singolo. La competenza decisionale appartiene
dunque alla Confederazione in virtù delle regole di procedura sopra citate
C-5769/2012
Pagina 8
(cfr. anche sito internet dell'UFM Documentazione >
Basi legali > Istruzioni e circolari > I. Settore stranieri >
1. Procedure e competenze, cifra 1.3.1; versione dell'ottobre 2013, con-
sultata il 4 novembre 2013).
5.
5.1 Giusta l'art. 84 al. 5 LStr, le domande di rilascio di un permesso di di-
mora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in
Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente consi-
derandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevo-
lezza di un rientro nello Stato di provenienza.
L'art. 31 OASA, in merito ai casi particolarmente gravi, pone dei criteri
comuni per l'esame delle domande di rilascio di un permesso di dimora
inoltrate giusta l'art. 30 cpv. 1 let. b LStr, dell'art. 50 cpv. 1 LStr, dell'art. 84
cpv. 5 LStr e dell'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) (cfr.
anche PETER BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht 3a
ed., 2012, pag. 240-241 ad art. 84 al. 5 LStr). Questa disposizione enun-
cia che, se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere
rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare
in particolare:
a. l’integrazione del richiedente
b. rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente;
c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scola-
rizzazione dei figli
d. la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita eco-
nomica e di acquisire una formazione
e. la durata della presenza in Svizzera
f. lo stato di salute
g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine
5.2 A differenza dell'art. 31 OASA, l'art. 84 cpv. 5 LStr contempla - in ma-
niera esplicita - unicamente 3 criteri di valutazione, e meglio il grado di in-
tegrazione, la situazione famigliare e la ragionevolezza di un rientro nello
Stato di provenienza. Il Tribunale ha già avuto l'occasione di determinarsi
C-5769/2012
Pagina 9
sul potere di esame dell'autorità amministrativa come pure sul carattere
non limitativo dei criteri enumerati (cfr. sentenza C-5769/2009 del 31
gennaio 2011 consid. 4.3). Nello specifico, il TAF ha rilevato che le condi-
zioni, alle quali un caso personale particolarmente grave può essere rico-
nosciuto ad uno straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera, poste
dall'art. 84 cpv. 5 LStr, non differiscono sostanzialmente dei criteri consi-
derati per la concessione di una deroga alle condizioni d'ammissione giu-
sta l'art. 30 cpv. 1 LStr, che riprende a sua volta l'art. 13 let. f dell'ordinan-
za limitante il numero degli stranieri (OLS, RO 1986 1791), applicabile fi-
no all'entrata in vigore della LStr.
5.3
Con riferimento all'art. 13 let. f OLS la giurisprudenza ha già avuto modo
di sottolinearne il carattere eccezionale come pure l'analisi restrittiva delle
condizione ivi poste per il riconoscimento di un caso di individuale partico-
larmente grave (cfr. DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).
Secondo la prassi e la giurisprudenza, è necessario che la persona inte-
ressata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le
sue condizioni di vita e d'esistenza, in caso di rinvio dalla Svizzera, para-
gonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, com-
porterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto di derogare
alle condizioni dell'ammissione deve comportare per il richiedente delle
gravi conseguenze.
Nel quadro dell'apprezzamento circa l'esistenza o meno di un caso parti-
colarmente grave, è necessario valutare l'insieme delle circostanze del
caso specifico; conseguentemente i criteri sviluppati dalla giurisprudenza
federale e oggi consacrati all'art. 31 cv. 1 OASA non costituiscono un'e-
numerazione esaustiva e nemmeno debbono essere realizzati cumulati-
vamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2, e riferimenti citati).
6.
6.1 Nella fattispecie, A._______ risiede in Svizzera dal novembre del
2006, ovvero da poco più di 7 anni. Egli adempie quindi il criterio posto
dall'art. 84 cpv. 5 LStr di una residenza minima di 5 anni. Ciò detto, l'inte-
ressato non può comunque fondare il rilascio del permesso di dimora uni-
camente su questo criterio, ma deve comprovare l'esistenza di circostan-
ze eccezionali tali da giustificare l'esistenza di un caso di rigore (cfr. C-
6219/2011, consid. 6.1; DTAF 2007/16 consid. 7 e giurisprudenza citata).
C-5769/2012
Pagina 10
6.2 Con riferimento all'integrazione sociale, dagli atti di causa emerge che
A._______ si esprime correttamente in italiano e conosce pure la lingua
tedesca, francese ed l'inglese (cfr. dichiarazione B._______ del 30 otto-
bre 2012). Agli atti è però assente della documentazione attestante la
partecipazione dello stesso alla vita sociale e comunitaria della regione,
in particolare la partecipazione ad associazioni, fondazioni o società spor-
tive, come pure la mancanza di attestazioni di conoscenti e
amici. Va tuttavia sottolineato che il ricorrente ha una relazione sentimen-
tale – dal maggio del 2010 – con la signora C._______, la quale ha con-
fermato l'esistenza di progetti per un vita comune, compreso il matrimonio
(cfr. dichiarazione C._______, del 25 ottobre 2012).
Con riferimento all'integrazione professionale e all'acquisizione di una
formazione specifica, non risulta dall'incarto che A._______ abbia conse-
guito una formazione professionale o conseguito una specializzazione in
Svizzera. Infatti egli è entrato alle dipendenze del B._______ a Locarno
nel giugno del 2008, con un contratto a tempo indeterminato, e dopo aver
svolto le mansioni di aiuto cucina è attualmente attivo quale barista (cfr.
dichiarazione B._______ del 30 ottobre 2012). Ciò detto, il Tribunale sot-
tolinea tuttavia la soddisfacente situazione economica del ricorrente, che
a far tempo dal giugno del 2008 è finanziariamente indipendente.
Il Tribunale rileva inoltre che A._______ è in buono stato di salute e nei
suoi confronti non sono pendenti procedure esecutive o atti di carenza
beni.
Con riferimento al comportamento e il rispetto dell'ordinamento giuridico
svizzero da parte dell'interessato, il TAF deve costatare – come già evi-
denziato dall'autorità di prima istanza – un comportamento non ineccepi-
bile; nello specifico, in data 12 febbraio 2009, il ricorrente si è presentato
"completamente ubriaco" presso il D._______ di Locarno, insultando e
minacciando i presenti, al punto che si è reso necessario l'intervento della
polizia. Ciononostante A._______ non è stato oggetto di ammonimenti o
condanne penali, e nemmeno di querele. Va detto infine che questo è ri-
masto un fatto isolato e il ricorrente ha in seguito avuto un comportamen-
to corretto e rispettoso.
6.3
In esito alle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che
A._______ non può prevalesi di un livello di integrazione sufficiente ai
sensi del'art. 84 cpv. 5 LStr. Conseguentemente non occorre proseguire
oltre l'analisi dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza e consacrati nell'art.
C-5769/2012
Pagina 11
31 cpv. 1 LStr, segnatamente la ragionevolezza di un rientro nello Stato di
provenienza. Peraltro il ricorrente, a beneficio di un'ammissione provviso-
ria, ha la facoltà di continuare il proprio soggiorno in Svizzera, senza do-
ver rientrare in Siria.
6.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale evidenzia anche la relazione sen-
timentale con C._______ con cui, secondo la documentazione agli atti,
dovrebbe unirsi in vincolo coniugale, non è pregiudicata, considerato che
il ricorrente è a beneficio, come già ricordato, di un'ammissione provviso-
ria sul territorio Svizzero.
7.
A fronte di quanto precede, il Tribunale ritiene che le circostanze in esa-
me non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trovi in una situazio-
ne di un caso particolarmente grave giusta le combinate disposizioni art.
84 cpv. 5 LStr e art. 31 OASA.
8.
Ne discende che l'UFM, con la decisione del 9 ottobre 2012, non ha viola-
to il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri-
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv.
1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
9.1 Nel suo gravame A._______ ha chiesto l'audizione di C._______ e di
E._______ quale mezzo di prova.
In proposito per quanto attiene l'audizione di testimoni davanti allo scri-
vente Tribunale, occorre rammentare che la procedura dinanzi al TAF av-
viene di regola per iscritto (cfr. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsre-
chtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrati-
va prevede un'audizione solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr.
DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostan-
ze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispen-
sabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si pro-
cede ad un'audizione orale e personale dei testi.
In casu, il TAF ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati ac-
certati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun comple-
mento di istruttoria (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 169 consid.
C-5769/2012
Pagina 12
2.3.2 e 2.3.3 e riferimenti ivi citati). L'autorità è infatti abilitata a mettere fi-
ne all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di for-
mare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria
ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte essa
ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la
sua opinione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
7793/2010 del 15 luglio 2011 consid. 8 e giurisprudenza citata; DTF 131 I
153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1).
Quanto alla richiesta di una sua deposizione il Tribunale ritiene che egli
ha avuto modo di sostanziare le proprie richieste nello scambio degli alle-
gati scritti.
9.2 L'insorgente ha infine evidenziato che la sua situazione personale
presenti delle similitudini al caso del signor F._______, cittadino siriano
suo coinquilino, al quale l'UFM ha riconosciuto il caso personale partico-
larmente grave. In proposito, il Tribunale rileva che in generale è molto
difficile stabilire delle similitudini tra diverse fattispecie e nello specifico
che dagli atti istruttori non è possibile stabilire una violazione del principio
di uguaglianza nel caso in esame.
10.
Visto l'esito del ricorso le spese processuali sono a carico del ricorrente e
vengono computate con l'anticipo spese di 800 franchi versato al Tribuna-
le dal ricorrente il 22 novembre 2012 (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli
art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF;
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5769/2012
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali per 800 franchi sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato il
22 novembre 2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. … ; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: