B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5771/2011
S e n t e n z a d e l 2 6 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Giuseppe Pedone,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 14 settembre
2011).
C-5771/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in Svizze-
ra nel 1969 (8 mesi), nel 1970 (11 mesi), nel 1972 (9 mesi), nel 1973 (11
mesi), nel 1974 (2 mesi), nel 1977 (6 mesi), nel 1978 (10 mesi), nel 1979
(10 mesi), nel 1980 (10 mesi) e da marzo del 1981 al 1985 (v. doc. 8),
solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità durante tale periodo. Dagli atti di causa risulta che rientrato in
Italia, ha svolto attività lucrativa (doc. 2), da ultimo, dal 1° febbraio 2008
come muratore presso un'impresa edile, in ragione di 40 ore alla settima-
na. Il 25 febbraio 2011, ha interrotto il lavoro a seguito di riduzione del
personale (doc. 12 e 13). L'assicurato percepisce, a far tempo dal 1° ot-
tobre 2010, una pensione d'invalidità italiana (doc. 1). Il 23 settembre
2010, l'interessato ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da maggio 2007 ad aprile
2011 (doc. 14 a 27 nonché doc. 31 a 39 e 41);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 18 novembre 2010,
da cui emerge la diagnosi di enfisema polmonare, bronchite croni-
ca ostruttiva riacutizzata, gastrectomia secondo Billroth II con su-
bocclusioni intestinali e spondiloartrosi diffusa; le condizioni di sa-
lute dell'interessato sono state definite come migliorate e lo stesso
è stato ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri,
ma non il suo ultimo lavoro né un lavoro adeguato alle sue condi-
zioni a tempo pieno. È stato segnalato che l'interessato è conside-
rato invalido al 70%, conformemente alle disposizioni di legge del
Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in un'attività
adeguata alle sue condizioni (doc. 4);
il questionario per il datore di lavoro del 26 aprile 2011 (doc. 13);
il questionario per l'assicurato del 4 maggio 2011 (doc. 12).
C.
Nel rapporto medico del 30 maggio 2011, il dott. B._______, medico
C-5771/2011
Pagina 3
dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di enfisema polmonare stadio Gold II.
Ha altresì considerato lo stato dopo intervento chirurgico allo stomaco e
la spondiloartrosi siccome senza ripercussioni sulla capacità al lavoro. Il
dott. B._______ ha quindi ritenuto un'incapacità lavorativa del 30% dell'in-
teressato nella precedente attività a decorrere dall'8 settembre 2010, ma
una capacità al lavoro completa, dunque del 100%, in un'attività sostituti-
va adeguata (doc. 29).
D.
Il 1° luglio 2011, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa è da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una
rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di
formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisio-
ne, delle obiezioni per iscritto (doc. 30).
E.
E.a Il 29 luglio 2011 (doc. 46), l'interessato ha postulato il riesame della
domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal
momento che le patologie di cui è affetto non gli consentono di svolgere
una qualsiasi attività lucrativa, neppure una leggera. Ha esibito segnata-
mente la comunicazione del 10 febbraio 2011 di liquidazione dell'assegno
di invalidità dell'INPS di C._______ e la relazione medica del 16 luglio
2011 del dott. D._______ (doc. 44).
E.b Nel rapporto del 24 agosto 2011, il dott. B._______ ha rilevato che
non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione
(doc. 48).
F.
Il 14 settembre 2011, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di presta-
zioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'inte-
ressato non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un an-
no, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In
particolare, ha precisato che dagli atti risulta che malgrado il danno alla
salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misu-
ra sufficiente per escludere il diritto ad una rendita, l'interessato presen-
tando un'incapacità al lavoro del 30% nella precedente attività a decorre-
re dall'8 settembre 2010. L'autorità inferiore ha altresì sottolineato che
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Pagina 4
l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'inte-
ressato è stato riconosciuto quale invalido in Italia (doc. 49).
G.
G.a Il 18 ottobre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 14 settem-
bre 2011 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, di riconoscerlo
invalido nella misura del 70% o del grado d'invalidità che sarà accertato.
Ha segnalato che le patologie di cui è affetto "hanno comportato già dal
lontano 2009 una riduzione permanente della capacità lavorativa con
grave compromissione sulla capacità di guadagno". In particolare, ha fat-
to valere di essere stato riconosciuto invalido dalle autorità italiane nella
misura dell'80%. Ha esibito copiosa documentazione medica già agli atti
nonché il verbale del 25 ottobre 2010 della Commissione di prima istanza
per l'accertamento degli stati di invalidità civile di E._______ (doc. TAF 1).
G.b Il 28 novembre 2011, l'insorgente ha versato l'anticipo spese (doc.
TAF 2 a 4).
H.
Nella risposta al ricorso del 22 marzo 2012, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 30 maggio e 24 agosto
2011 del proprio servizio medico, il ricorrente presenta un'incapacità al la-
voro del 30% nella precedente attività di muratore, ma è abile al 100% in
un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute. L'autorità inferiore
ha altresì rilevato che l'insorgente non ha esibito nuova documentazione
medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 8).
I.
Nella replica del 24 aprile 2012, l'interessato si è riconfermato nelle ar-
gomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 18 ottobre 2011. In
particolare, ha segnalato che l'autorità inferiore non ha indicato "se il gra-
do d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a se stesso è su-
periore a quanto richiesto (dalle disposizioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità) per il riconoscimento della rendita" (doc. TAF 11).
J.
Nella duplica del 15 maggio 2012, l'autorità inferiore ha osservato che
l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare
un diverso apprezzamento. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente pro-
posto la reiezione del ricorso (doc. TAF 13).
C-5771/2011
Pagina 5
K.
Con provvedimento del 25 maggio 2012, questo Tribunale ha trasmesso
la duplica al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 14).
L.
Il 27 maggio 2012, l'insorgente ha prodotto segnatamente il verbale
dell'11 ottobre 2012 della Commissione di prima istanza per l'accertamen-
to degli stati di invalidità civile di E._______, la lettera di dimissione del 2
marzo 2013 della Divisione di Medicina interna dell'Ospedale di
F._______, il referto del 2 marzo 2013 del test del cammino in 6 minuti
(6MWT) e la prescrizione medica del 2 marzo 2013 per ossigenoterapia a
lungo termine (doc. TAF 16).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
C-5771/2011
Pagina 6
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a
tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi-
vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola-
mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n.
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
sono altresì applicabili al caso concreto.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
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Pagina 7
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presen-
tata il 23 settembre 2010, al caso in esame si applicano di principio le di-
sposizioni della 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008
(DTF 138 V 475 consid. 3). Al caso di specie, non sono per contro appli-
cabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) che
sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
3.3
3.3.1 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di
rendita il 23 settembre 2010. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI pre-
vede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data
in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA (cfr. DTF 138 V 475 [restano riservate altresì le
condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI {cfr. consid. 6.3 del presente giudizio}]).
3.3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è
delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicura-
zioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situa-
zione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene tuttavia
conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi
quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b),
in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso
e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momen-
to in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del Tribunale
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Pagina 8
federale 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché
9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a
in fine).
4.
Nel gravame il ricorrente ha chiesto, "previa fissazione dell'udienza di di-
scussione del ricorso", l'accoglimento delle sue conclusioni. Nella deci-
sione incidentale del 3 novembre 2011, notificata al ricorrente il 10 no-
vembre 2011 (doc. TAF 3), questo Tribunale ha indicato al ricorrente che
nelle procedure in materia d'assicurazione per l'invalidità è ordinato un
dibattimento pubblico solo su richiesta di parte, altresì motivata, presup-
posto quest'ultimo che nel caso di specie fa difetto. Nonostante tale ine-
quivocabile indicazione, il ricorrente non ha ritenuto opportuno di chiari-
re/motivare la succitata richiesta. Non può pertanto ritenersi adempito il
presupposto per l'organizzazione di un dibattimento pubblico stabilito dal-
la giurisprudenza, ossia l'esistenza di una richiesta chiara ed inequivoca-
bile della parte interessata (cfr. sentenze del Tribunale federale
9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 1C_453/2011 del 18 apri-
le 2012 consid. 1.3 nonché relativi riferimenti). Peraltro, si può prescinde-
re dall'organizzare un dibattimento pubblico anche allorquando, come nel
caso di specie, è sostanzialmente (cfr. pag. 3 e 4 del ricorso) dato seguito
alle conclusioni dell'insorgente (DTF 136 I 279 consid. 1 e DTF 122 V 47
consid. 3b/ee e 3b/ff).
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non-
ché art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con-
sid. 3 e 4).
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Pagina 9
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 11 anni (v.
doc. 8) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata mini-
ma di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di
legge.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità infe-
riore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non
è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o
svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del
Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferi-
menti).
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
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Pagina 10
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in-
validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden-
ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati-
que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b,
DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del
17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei red-
diti).
7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
C-5771/2011
Pagina 11
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu-
rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04
del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste
una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29
cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
8.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti
non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li-
mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa
all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui
medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione
che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i
principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In parti-
colare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'am-
ministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella
speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare
i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
9.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa-
ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
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nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
9.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre se-
gnatamente di enfisema polmonare stadio Gold II, bronchite cronica o-
struttiva riacutizzata, gastrectomia secondo Billroth II con subocclusioni
intestinali, spondiloartrosi diffusa (cfr. perizia medica E 213 del 18 no-
vembre 2010 [doc. 4] e presa di posizione del medico dell'UAIE del 30
maggio 2011 [doc. 29]) nonché "cuore polmonare cronico classe NYHA II-
III" (cfr. rapporto di visita cardiologica del 18 aprile 2011 [doc. 27] e rela-
zione di consulenza medico-peritale del 16 luglio 2011[doc. 44]).
11.
11.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca-
pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
11.2 L'autorità inferiore sostiene che dagli atti di causa non risulta un'in-
capacità al lavoro media sufficiente, per un anno, ai sensi di legge; mal-
grado il danno alla salute, l'esercizio di un'attività lucrativa sarebbe sem-
pre esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (le
patologie riscontrate giustificherebbero tutt'al più un'incapacità lavorativa
del 30% nell'ultima attività esercitata). Il ricorrente fa valere che il diniego
di rendita adottato nei suoi confronti è macroscopicamente errato e pale-
semente ingiustificato rispettivamente fondato su rapporti che non hanno
valutato il complesso invalidante per difetto di specifici accertamenti og-
gettivi, che non sono stati assolutamente disposti.
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Pagina 13
11.3 Questo Tribunale osserva che sulla residua capacità lavorativa del
ricorrente sussiste una valutazione divergente tra il medico incaricato
dall'INPS che ha redatto la perizia medica dettagliata del 18 novembre
2010 (rapporto E 213 [doc. 40]), e il dott. B._______, medico dell'UAIE
(cfr. rapporti del 30 maggio e 24 agosto 2011 [doc. 29 e 48]). Il primo ha
ritenuto, in virtù dei documenti agli atti e di una visita personale del ricor-
rente, che lo stesso non è più in grado di svolgere a tempo pieno né la
sua precedente attività né un'attività sostitutiva adeguata (l'incapacità la-
vorativa è stata indicata nel 70% secondo le disposizioni del Paese di re-
sidenza). Il secondo, la cui opinione è fondata unicamente su un esame
dei documenti medici agli atti, ha considerato un'incapacità lavorativa di
solamente il 30% nella precedente attività e dello 0% in un'attività sostitu-
tiva leggera adeguata alle sue limitazioni. Trattasi, a non averne dubbio,
di una rilevante divergenza d'opinioni.
11.4 Quanto alla valutazione del medico dell'UAIE, giova rilevare che la
stessa è raccolta in due rapporti succintamente motivati. Nel primo nep-
pure è stata presa in considerazione la problematica cardiologica pure e-
videnziata nei rapporti medici agli atti e non è dato sapere su quali con-
crete riflessioni sia fondata la conclusione secondo la quale l'incapacità
lavorativa dell'insorgente nella precedente attività lavorativa sia (solo) del
30%. Peraltro, il dott. B._______ non ha indicato né nel suo primo né nel
suo secondo rapporto quale sia la precedente attività lavorativa che ha
preso in considerazione per determinare l'incapacità lavorativa – se quel-
la di muratore (secondo le indicazioni del datore di lavoro [doc. 13, pag.
1]) o quella di operaio manovratore di mezzi meccanici edili (giusta il rap-
porto E 213 [doc. 40, pag. 2]) – di modo che la determinazione dell'inca-
pacità lavorativa del 30% risulta incomprensibile. Ma vi è di più. Se nel
secondo rapporto il medico dell'UAIE si è infine pronunciato anche sulle
affezioni cardiologiche lo ha fatto nuovamente in modo impreciso e gene-
rico, senza indicare per quale motivo tali affezioni non avrebbero potuto
comportare un'incapacità lavorativa superiore al 30% nella precedente at-
tività. Basti al proposito rilevare che il rapporto di visita cardiologica del 18
aprile 2011 evidenzia, fra le altre, la diagnosi di "cuore polmonare cronico
classe NYHA II-III" (doc. 27), disturbo poi segnalato anche nella relazione
medica del 16 luglio 2011 del dott. D._______ (doc. 44), fermo restando
che notoriamente uno scompenso cardiaco in classe NYHA III appare di
regola implicare una marcata limitazione dell'attività fisica, di modo che
l'esercizio della professione di muratore (attività peraltro definita siccome
medio-pesante dal datore di lavoro [v. doc. 13 pto. 3a]), ma anche quella
di operaio manovratore di mezzi meccanici edili appare perlomeno pro-
blematica con riferimento a tale patologia. Quanto alla valutazione del
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dott. B._______ in merito all'affezione pneumologia di cui soffre l'insor-
gente, occorre rilevare che la stessa si fonda certo sulle indicazioni di e-
sami obiettivi di specialisti, segnatamente sul rapporto di dimissione del
giugno 2007 della Divisione di Medicina interna dell'Ospedale di
F._______ (doc. 15) in cui è diagnosticata un'incapacità ventilatoria di tipo
misto, prevalentemente ostruttiva, di grado moderato come da broncop-
neumopatia II stadio Gold (v. anche doc. 16.20), disturbo poi riconfermato
nel rapporto di dimissione del settembre 2010 della Divisione di Medicina
interna dell'Ospedale di F._______ (doc. 23.45; v. anche doc. 23.26) e nel
referto di spirometria del novembre 2010 (doc. 26). Tuttavia, va rilevato
che il certificato pneumologico dell'ottobre 2010 (doc. 25) riferisce di una
persistente sintomatologia respiratoria con intensa dispnea per sforzi an-
che di lieve entità che limita fortemente le attività del quotidiano (conside-
rato che risaputamente una broncopneumopatia II stadio Gold implica af-
fanno sotto sforzo), senza che il medico dell'UAIE abbia spiegato le ra-
gioni per cui nella precedente attività lavorativa svolta dal ricorrente siffat-
te affezioni avrebbero giustificato un'incapacità del 30% (solamente) a
partire dall'8 settembre 2010. In siffatte circostanze, stante la diversa va-
lutazione della residua capacità lavorativa di cui al rapporto E 213, non-
ché la relativa pochezza della documentazione medica specialistica pre-
sente agli atti di causa, la conclusione del medico dell'UAIE non trova suf-
ficiente giustificazione, neppure nella generica affermazione secondo la
quale il ricorrente avrebbe lavorato senza particolari limitazioni fino a feb-
braio del 2011, ciò che peraltro corrisponde solo in parte alle risultanze
processuali. In effetti, il ricorrente non ha lavorato dall'8 settembre al 3 ot-
tobre 2010 nonché dal 21 novembre al 4 dicembre 2012 (doc. 13), senza
che dagli atti di causa sia possibile determinare se tra il 4 dicembre 2010
e fine febbraio 2011 l'insorgente abbia potuto beneficiare di un'interruzio-
ne di lavoro per vacanze. I rapporti del dott. B._______ del 30 maggio e
del 24 agosto 2011 non costituiscono pertanto mezzi di prova idonei a
fondare un giudizio sulla sua residua capacità lavorativa del ricorrente.
11.5 Peraltro, neppure la perizia medica particolareggiata E 213 del 18
novembre 2010 (doc. 4) – che non appare redatta da uno specialista, è
basata su un esame superficiale dal profilo cardiaco e dal profilo pneumo-
logico (v. doc. 4 pag. 3 e 5 n. 4.4, 4.5 e 5.1 a 5.3) e non fornisce particola-
ri spiegazioni sulla ritenuta incapacità lavorativa del 70% sia nella prece-
dente attività sia in una sostitutiva – permette di fondare un giudizio con
cognizione di causa sulla residua capacità lavorativa del ricorrente.
11.6 Occorre altresì precisare che agli atti di causa figurano inoltre solo
tre rapporti di specialisti in cardiologia dell'ottobre 2009, del settembre
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2010 e dell'aprile 2011 (doc. 19, 23.34 e 27). Gli stessi, peraltro dal con-
tenuto estremamente succinto, non si pronunciano, fra l'altro, sulle con-
seguenze sulla capacità lavorativa delle affezioni cardiache riscontrate,
ciò che non consente di operare una seria valutazione della residua ca-
pacità lavorativa dell'insorgente, fermo restando che nell'ultimo rapporto
menzionato è fatto stato di una cardiopatia di classe NYHA II-III, suscetti-
bile, per le ragioni già evocate, di determinare restrizioni superiori al 30%
della capacità lavorativa dell'insorgente in attività pesanti o medio-
pesanti.
11.7 Visto quanto precede, l'autorità inferiore non poteva sulla base di
una generica ed imprecisa valutazione del dott. B._______, specialista in
medicina generale (medico che peraltro non ha visitato personalmente il
ricorrente, ma si è basato unicamente sui referti medici messi a sua di-
sposizione), negare ogni effetto invalidante anche nella precedente attivi-
tà alle affezioni, segnatamente cardiache e pneumologiche, attestate da
altri medici, senza prima raccogliere il giudizio di uno specialista in cardio-
logia e di uno specialista in pneumologia. Infatti, solo una valutazione
specialistica avrebbe potuto stabilire con il necessario grado della vero-
simiglianza se i descritti disturbi cardiologici e pneumologici potevano as-
sumere valore patologico avente incidenza significativa sulla capacità la-
vorativa nel periodo determinante (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4 e relativi riferimenti). Peraltro,
la domanda di rendita è stata presentata il 23 settembre 2010 e per quan-
to emerge dalle carte processuali vi sarebbe un'incapacità lavorativa a
partire dall'8 settembre 2010 (cfr. presa di posizione del medico dell'UAIE;
doc. 29), con la conseguenza che sussiste la possibilità che, a seguito del
necessario completamento degli accertamenti, possa sorgere il diritto ad
una rendita a partire dal 1° settembre del 2011, ossia da una data anterio-
re a quella della decisione impugnata.
11.8 Da quanto esposto, discende che il provvedimento querelato, che
viola il diritto federale (accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente
rilevanti), incorre pertanto nell'annullamento.
12.
12.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri-
to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
2477/2011 dell'11 febbraio 2013 consid. 11.1). In particolare, esso si sosti-
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tuirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a
statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale fe-
derale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti;
DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fatti-
specie per i motivi precedentemente indicati. Gli atti di causa sono per-
tanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di
salute del ricorrente, segnatamente con un esame specialistico sullo stato
di salute cardiologico e sullo stato di salute pneumologico (cfr., sulla pos-
sibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF 137 V
210 4.4.1.4), e con ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello
stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario (cfr. in partico-
lare l'ultimo scritto del ricorrente del 27 maggio 2013 e relativa documen-
tazione medica che saranno trasmesse in copia all'autorità inferiore con
la presente sentenza), nonché a pronunciare una nuova decisione.
12.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora
da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa,
non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal
momento che nella decisione impugnata del 14 settembre 2011 l'autorità
inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavo-
rativa di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione im-
pugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tri-
bunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo vol-
ta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
13.
13.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.--, versato il 28 novembre 2011, è restituito al ricorrente.
13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'as-
segnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal
profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una
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nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'000.--,
tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ri-
corrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 14 settem-
bre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché pro-
ceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il
28 novembre 2011, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto
del ricorrente del 27 maggio 2013, unitamente alla annessa
documentazione)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in pos-
sesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono es-
sere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: