Corte II I
C-5774/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dal Centro Consulenze, Direzione centrale,
Belpstrasse 11, 3007 Berna,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'11 agosto 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5774/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1971 al 1999 solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo
(doc. 69). Dopo il rimpatrio, la nominata non ha più svolto attività
lucrativa per motivi che imputa all'infortunio avvenuto il 26 giugno 1999
(frattura trimalleolare a sinistra in seguito a caduta accidentale nel
bagno).
In data 28 settembre 2001, A._______ ha formulato una domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 5). L'indagine medica relativa a questa richiesta aveva
posto in evidenza che la nominata era portatrice di "gravi postumi
algico disfunzionali da pregressa frattura trimalleolare sinistra trattata
con osteosintesi , artrosi con osteoporosi, rachialgia da alterata
deambulazione, nevrosi d'ansia reattiva" (cfr. perizia medica
particolareggiata dell'8 novembre 2001, doc. 31). Il medico dell'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero ha ammesso, nel suo rapporto
del 25 febbraio 2003 (doc. 23), un tasso d'invalidità del 50%, sulla
scorta dell'incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (INSAI/SUVA) e della relazione del Dott. Wirz-Ridolfi
che ha avuto in cura la nominata (doc. 29, 33). Con decisione del 10
giugno 2003 (doc. 37), l'UAI ha erogato in favore di A._______ una
mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere
dal 1° gennaio 2001 (data di abrogazione della clausola assicurativa).
B.
Dal punto di vista dell'INSAI/SUVA va rilevato che questo istituto
assicuratore, con decisione del 22 febbraio 2002, ha erogato in favore
della nominata una rendita pari al 21% d'invalidità dal 1° novembre
2001. L'interessata ha formulato opposizione contro tale
provvedimento, la quale è stata respinta con decisione del 14 gennaio
2003 (cfr. incarto INSAI/SUVA allegato). In esito poi ad una sentenza
del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna del 29 ottobre 2003, e
perizia dell'ospedale cantonale di Liestal del 19 agosto 2004 (Dott.
Ochsner), all'interessata è stato riconosciuto un tasso d'invalidità del
50% dal 1° novembre 2001.
Pagina 2
C-5774/2008
Nel marzo 2006, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione
del diritto a rendita (doc. 41) dalla quale non sono emersi sostanziali
mutamenti della capacità di guadagno dell'assicurata, per cui il diritto
alla rendita è stato confermato con comunicazione del 12 dicembre
2006 (doc. 54).
C.
In data 25 marzo 2008, Cosima Mastria ha formulato una domanda di
revisione del diritto a rendita producendo: una relazione di visita
fisiatrica dell'8 marzo 2008 (Dott. De Blasi), ove si attestano gli esiti
della frattura trimalleolare menzionata che comporterebbe deficit
deambulatorio e zoppia, nonché un lombalgia da discopatia
lombosacrale, osteoporosi plurisettoriale; un breve certificato del Dott.
Pisanò, cardiologo, attestante un'ipertensione arteriosa essenziale al
III stadio (doc. 55 e 56).
L'incarto con la documentazione recentemente esibita è stato
sottoposto in esame al Dott. Lehmann, il quale, nella sua relazione del
16 giugno 2008, ha affermato che quanto prodotto dall'assicurata non
rilevava novità diagnostiche e valetudinarie (doc. 59). Con progetto di
decisione del 19 giugno 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) non è entrato nel merito
della domanda in quanto la richiedente non aveva reso plausibile che il
grado d'invalidità si era modificato in misura rilevante per il diritto a
prestazioni (doc. 60). L'interpellata, come risposta, ha prodotto un
rapporto di un consulente INSAI/SUVA del 25 giugno 2008 (Dott.
Sieber, doc. 61). Da questo si deduce che l'assicurata ha esibito una
radiografia datata 25 febbraio 2009 all'articolazione tibiotarsica sinistra
che proverebbe una ripresa del processo artrosico e propone un
nuovo intervento operatorio. L'incarto è stato risottoposto in esame al
Dott. Lehmann, il quale prende atto di tali novità e della necessità
(eventuale) d'intervento (artrodesi) all'articolazione tibiotarsica sinistra,
tuttavia ciò non comporterebbe cambiamenti del grado d'invalidità
(doc. 65).
Mediante decisione dell'11 agosto 2008, l'UAIE ha dichiarato non
esaminare la domanda di revisione (doc. 66).
D.
Con il ricorso depositato il 10 settembre 2008, A._______,
regolarmente rappresentata dal Centro consulenze di Berna, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
Pagina 3
C-5774/2008
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita intera AI. Produce, in un secondo momento, un rapporto
del Dott. Sergio De Blasi (ortopedico) del 21 ottobre 2008. L'esperto di
parte rileva delle contraddizioni nel rapporto del Dott. Sieber nella
misura in cui dapprima minimizza la portata modificativa (rispetto al
2004) della radiografia del 25 febbraio 2008, ma poi sostiene che
"questo peggioramento rende necessario un nuovo trattamento di
artrodesi talo-crurale e sub-talare". Il Dott. De Blasi insiste sulla gravità
dell'attuale procedimento deambulatorio antalgico e deformante della
paziente.
E.
Il ricorso è stato trasmesso all'UAIE che lo ha sottoposto in esame al
Dott. Lehmann. Questi, nel suo rapporto del 14 gennaio 2009 (doc.
68), ha annotato che la documentazione esibita, posta a confronto con
quella degli anni precedenti, non comporterebbe un sensibile
peggioramento del quadro generale della situazione valetudinaria
dell'assicurata.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 gennaio 2009, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Con ordinanza del 27 gennaio 2009, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato l'insorgente a volersi pronunciare in merito
alle osservazioni dell'amministrazione, ed altra documentazione di
rilievo, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza stessa.
L'interpellato non ha replicato.
Con decisione incidentale del 26 marzo 2009, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente
versato il 7 aprile 2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
Pagina 4
C-5774/2008
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La nominata ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine
imparto. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
Pagina 5
C-5774/2008
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1 Va ricordato che, in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
Pagina 6
C-5774/2008
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
delle rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente oppure soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
Pagina 7
C-5774/2008
6.2 Una domanda di revisione è esaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità; OAI, RS
831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito
della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). La costante giurisprudenza
ha stabilito che per giudicare se vi sono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità si deve tenere
conto del lasso di tempo intercorso tra la decisione precedente e
quella che rifiuta di entrare in materia sulla domanda di revisione: gli
indizi devono essere più circostanziati quando questo lasso di tempo è
breve (Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2002 IV n. 10
consid. 1c/aa non pubblicato in DTF 127 V 294). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da
un punto di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica
del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art.
87ss. OAI, Pratique VSI 1999 pag. 8, DTF 117 V 198). In ogni caso la
revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p.
38 consid. 1a e 1985 pag. 336).
6.3 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è
costituito dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il
diritto alla rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4).
7.
7.1 Il collegio giudicante rileva preliminarmente che, nonostante il
tenore della decisione dell'11 agosto 2008, l'amministrazione è entrata
nel merito della richiesta di revisione della rendita di A._______. Visti i
documenti medici prodotti dalla richiedente, l'UAIE ha ritenuto
opportuno di sottoporre l'incarto al proprio medico, Dott. Lehmann,
che, nel suo rapporto del 16 giugno 2008 (doc. 59), ha esaminato i
referti menzionati. Dopo il progetto di decisione del 19 giugno 2008 e
l'acquisizione ad atti di alcuni documenti dell'INSAI/SUVA, il Dott.
Lehmann si è ancora espresso in modo più approfondito nel rapporto
Pagina 8
C-5774/2008
del 7 agosto 2008 (doc. 65). Così procedendo l'amministrazione ha
quindi reso superfluo l'esame della questione se essa aveva, a ragione
o a torto, dichiarato di non entrare in materia sulla richiesta di
revisione della rendita (DTF 109 V 114 consid. 1b).
7.2 Conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 6.3,
il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello
intercorrente tra il 10 giugno 2003 (data in cui l'UAI ha erogato la
mezza rendita AI dal 1° gennaio 2001) e l'11 agosto 2008 (data della
decisione impugnata). Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
Va precisato che la procedura revisione del 2006 non ha rilevato
sostanziali mutamenti della capacità di lavoro e di guadagno
dell'assicurata e si è conclusa con una semplice comunicazione di
mantenimento della rendita in corso del 12 dicembre 2006. Questa
data non può essere ritenuta quale punto di riferimento.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
Pagina 9
C-5774/2008
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109).
9. L'interessata non ha più lavorato dopo il rimpatrio.
9.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30). La documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
10.
10.1 Nel riconoscere inizialmente la mezza rendita AI, l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurata era portatrice di gravi postumi algico
disfunzionali da pregressa frattura trimalleolare (1999) sinistra, trattata
con osteosintesi, artrosi con osteoporosi, rachialgia da alterata
deambulazione, nevrosi d'ansia reattiva.
10.2 Attualmente, oltre al precedente quadro diagnostico, l'assicurata
fa perno sulla circostanza che, in base a radiografie inviate
all'INSAI/SUVA (articolazione tibiotarsica sinistra del 25 febbraio
2008), visionate dal medico consulente di tale istituto (Dott. Sieber,
doc. 61), vi sarebbe una ripresa di un processo degenerativo artrosico
che giustificherebbe un intervento chirurgico (artrodesi) a carico
dell'assicuratore infortuni (doc. 62).
11.
Pagina 10
C-5774/2008
11.1 Come viene rilevato dal Dott. Lehmann, l'unica novità dal punto
di vista diagnostico consiste nell'eventualità di tale intervento in
seguito ad una ripresa del processo artrosico (aumento degli osteofiti
nella regione del collo dell'astragalo). Ora, il quadro patologico, a parte
tale situazione, è rimasto sostanzialmente uguale dal punto di vista
della capacità di lavoro. Chiaro è, come nel passato, che l'interessata
non può svolgere attività che la impegnino in spostamenti frequenti,
non può restare su posizioni erette per lungo tempo e praticamente a
lei sono indicati solo determinati lavori semplici, essenzialmente
sedentari o in posizione alternata. Il nuovo quadro emerso con la
domanda di rendita, giustificherebbe forse un nuovo intervento
chirurgico di artrodesi dell'articolazione talocrurale e subtalare, come
lo indica il Dott. Sieber, ma tale circostanza non influirebbe, se non per
poche settimane, sulla residua capacità di lavoro della nominata.
Peraltro, non risulta dagli atti (AI od INSAI/SUVA) che l'assicurata si
sia sottoposta all'intervento prospettato. Un semplice progredire del
fenomeno artrosico, osserva il Dott. Lehmann, non giustifica un
cambiamento della valutazione globale della capacità di lavoro
dell'interessata.
11.2 Con il ricorso, l'insorgente produce un rapporto del Dott. Blasi del
21 ottobre 2008 che nulla muta alla valutazione. Questo medico si
sofferma su problemi concernenti presunte contraddizioni sanitarie. In
ogni caso, come ancora una volta è stato affermato dal Dott. Lehmann,
richiamato a pronunciarsi in sede ricorsuale (doc. 68), non è di per sé
la eventuale necessità di un intervento di artrodesi che potrebbe
giustificare un preteso peggioramento del quadro generale di salute e
di capacità al lavoro dell'assicurata. Sia l'andatura zoppicante che le
conseguenze di questo stato sull'avampiede e sulla colonna vertebrale
sottoforma di dolori, limitazioni funzionali e logoramento erano
situazioni già presenti nel passato (2001/2004).
11.3 In sostanza dunque, confrontando l'attuale situazione con quella
rilevata all'epoca in cui la mezza rendita AI venne concessa, non
sussistono documenti che abbiano dimostrato un eventuale
peggioramento della situazione valetudinaria dell'assicurata.
Il collegio giudicante non può dunque che confermare l'impugnata
decisione, con sostituzione dei motivi, nel senso che il grado
d'invalidità affliggente A._______ non ha subito mutamenti
Pagina 11
C-5774/2008
determinanti il diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 17 LPGA. Il ricorso
deve essere dunque respinto.
Il ricorso in esame, manifestamente infondato, può essere risolto da
un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il
7 aprile 2009.
12.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 12
C-5774/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13