Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-5778/2010
Sentenza del 12 luglio 2011
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INCA-CGIL,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 6 luglio 2010).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 6 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha deciso che, conformemente agli art. 28 cpv.
2 e 43 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), non erano date le
condizioni per un esame di merito della domanda di rendita AI del 29
gennaio 2010, non avendo l'interessato prodotto la documentazione
richiesta.
2.
Il 5 agosto 2010, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata
decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
mediante il quale ha chiesto, in virtù della documentazione allegata in
copia al gravame, il riesame "della pratica" (doc. TAF 1).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
LPGA. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre
che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.
Nella risposta al ricorso del 26 gennaio 2011 (e trasmessa da questo
Tribunale al rappresentante del ricorrente il 3 febbraio 2011 [doc. TAF 9],
senza che la parte abbia poi fatto uso della facoltà d'introdurre una replica
nel termine accordato), l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso (doc.
TAF 8).
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6.
6.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 2
maggio 2011 (notificata il 9 maggio 2011; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 12]), ha invitato il
ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di
fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del
ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4
PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine.
6.2. Il 24 maggio 2011, l'insorgente ha versato l'importo di fr. 388.-- (cfr.
doc. TAF 14).
7.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 17
giugno 2011 (notificata il 24 giugno 2011; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 16]), ha invitato il
ricorrente a versare, entro il termine di 7 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, il saldo
(integrale) dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
12.--, al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente,
con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di mancato
versamento o di versamento solo parziale del richiesto saldo dell'anticipo
spese. Questo Tribunale ha altresì precisato all'insorgente che gli
incombeva d'indicare all'operatore scelto i pertinenti dati del destinatario
della richiesta di trasferimento di fondi di denaro, di verificare la corretta e
tempestiva esecuzione dell'ordine da parte dell'operatore stesso nonché
di assicurarsi che quest'ultimo segnali se del caso alla banca
corrispondente estera che le spese e le commissioni sono a carico
dell'ordinante, fermo restando che era tenuto a pagare l'importo integrale
di fr. 400.-- e ad assicurarsi che ciò avvenisse tenuto conto anche di
eventuali problemi connessi con il tasso di cambio.
8.
Il termine assegnato al ricorrente per versare il saldo dell'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di fr. 12.-- è, nel frattempo,
scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23
PA). Giova tutt'al più ancora rilevare che il Tribunale federale ha
considerato siccome non criticabile in siffatte circostanze la pronuncia di
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una sentenza d'inammissibilità (v. sentenza del Tribunale federale
9C_581/2008 del 28 gennaio 2009).
9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
10.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2). È pertanto restituito al ricorrente l'importo
di fr. 388.--.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 388.-- è restituito al
ricorrente.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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