Corte II I
C-5786/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Santo De Blasi,
via P. Colaci 42, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5786/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di un figlio,
ha cominciato a lavorare in Svizzera come imbianchino nel 1971,
versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (doc. 2).
Il 21 aprile 1972 l'assicurato è stato vittima di un infortunio
professionale, che gli ha procurato, in particolare, un trauma cranico. Il
caso è stato preso a carico dall'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (Suva), il quale ha riconosciuto
all'assicurato, il 20 dicembre 1973, il diritto ad una rendita del 33 1/3%
dal 14 ottobre 1973 (doc. 5 a 12).
L'assicurato ha subito un nuovo incidente sul lavoro il 16 ottobre 1986,
a seguito del quale ha riportato, in particolare, una contusione della
colonna lombosacrale. La Suva gli ha quindi riconosciuto, mediante
decisione del 7 gennaio 1988, confermata su opposizione il 28 marzo
successivo sulla base di un rapporto del dott. Sch._______, facente
stato di un'incapacità lavorativa del 50% imputabile ai due infortuni, il
diritto ad una rendita d'invalidità del 50%, a decorrere dal 1° gennaio
1988 (doc. 13 a 52).
B.
Nel frattempo, l'8 settembre 1987, l'assicurato aveva formulato una
domanda di rendita d'invalidità alla Commissione dell'assicurazione
invalidità del canton (...) (CAI; doc. 2). Dopo avere acquisito la
documentazione medica necessaria, tra cui un rapporto del dott.
B._______, del 12 ottobre 1987 (doc. 63), e un rapporto del dott.
F._______, del 28 ottobre 1987 (doc. 64), che hanno ritenuto la
diagnosi di dorsalgie cervicali, fibromialgia, stato depressivo reattivo
ed esiti da trauma cranico, come pure un rapporto neuropsichiatrico
del dott. K._______, del 14 luglio 1988, facente stato di
un'encefalopatia posttraumatica e di uno stato depressivo
ipocondriaco con un'incapacità lavorativa definitiva del 50% (doc. 65),
la CAI ha riconosciuto all'assicurato, mediante pronuncia del 29 luglio
1988, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° ottobre al 30
novembre 1987, e ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° dicembre
1987 (doc. 71). Con decisioni del 6 ottobre 1998, la Cassa cantonale
(...) di compensazione ha quindi accordato all'assicurato le dette
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prestazioni assicurative, unitamente alla relativa rendita completiva per
la moglie (doc. 73). Contro queste decisioni, il 2 novembre 1988,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale (...) delle
assicurazioni, il quale lo ha respinto mediante sentenza del 6 ottobre
1989, cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata (doc. 74 e
79).
Siccome l'assicurato è in seguito rientrato in Italia, la CAI ha poi
trasferito l'incarto per competenza alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC; doc. 92 a 98).
C.
Tre successive revisioni non hanno permesso di constatare
cambiamenti nel grado d'invalidità dell'assicurato (cfr. comunicazioni
del 9 dicembre 1991, del 13 febbraio 1996 e dell'8 giugno 1999; doc.
111, 123 e 133).
D.
Il 28 febbraio 2003 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha cominciato la quarta procedura
di revisione della rendita d'invalidità. Dopo avere preso conoscenza
della documentazione medica raccolta dall'UAIE, tra cui una perizia
medica dettagliata E 213 del 4 giugno 2003, facente stato, in
particolare, di una cardiopatia ischemica postinfartuale (doc. 142), il
dott. G._______ ha posto la diagnosi, il 23 ottobre 2003, di sindrome
lombovertebrale cronica, sospetto di nevrosi ipocondriaca
posttraumatica e cardiomiopatia ischemica postinfartuale,
concludendo ad un'incapacità lavorativa invariata (doc. 144). L'UAIE ha
perciò comunicato all'assicurato che il grado d'invalidità non si era
modificato (doc. 134 a 145).
Il 15 febbraio 2005 l'assicurato ha chiesto all'UAIE di procedere alla
revisione della sua rendita d'invalidità, producendo diversa
documentazione medica (doc. 146 a 157). Fondandosi sulla presa di
posizione del proprio servizio medico, formulata dal dott. M._______
l'11 maggio 2005, l'UAIE ha considerato che l'assicurato non aveva
reso plausibile che il suo grado d'invalidità si era modificato in misura
rilevante, e non è perciò entrato nel merito della domanda di revisione
(decisione del 25 maggio 2005; doc. 159 e 160).
E.
Il 12 ottobre 2006 l'UAIE ha avviato la quinta procedura di revisione
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della rendita d'invalidità (doc. 161), acquisendo, tra gli altri, i
documenti seguenti:
- il questionario per la revisione della rendita, del 14 maggio 2007, dal
quale risulta che l'assicurato non ha più lavorato dopo il suo rientro in
Italia (doc. 167),
- la cartella clinica relativa al ricovero dell'assicurato, dal 7 al 13 aprile
2001, per infarto miocardico acuto infra-postero laterale, diabete
mellito e iperlipemia mista (doc. 168),
- la cartella clinica relativa al ricovero dell'assicurato, dal 29 maggio al
2 giugno 2001, per angioplastica coronarica transuminale percutanea
(PTCA) con impianto di stent (doc. 169),
- un'ecografia renale, un'ecografia prostatica, una radiografia della
colonna vertebrale, una densitometria ossea femorale e un
elettrocardiogramma, del 2006 e 2007 (doc. 170 a 182),
- diversi referti di visite specialistiche ed esami oggettivi (doc. 168 a
182),
- la perizia medica particolareggiata E 213 del dott. P._______, del 20
marzo 2007, dalla quale si evince la diagnosi di sindrome depressiva
(depressione nevrotica), diabete, pregresso infarto del miocardio e
artropatia del rachide. Il perito ha inoltre stabilito, da un lato, che
l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, e,
dall'altro lato, che egli può esercitare un lavoro adeguato alle sue
condizioni solamente nella misura del 30%, come pure che il grado
d'invalidità per l'ultimo lavoro svolto è pari al 70% (doc. 183).
L'UAIE ha quindi trasmesso l'incarto per apprezzamento al proprio
servizio medico, nella persona del dott. B._______. Nella sua presa di
posizione del 25 giugno 2007, quest'ultimo ha riformulato la diagnosi,
posta dal dott. G._______ nel 2003, di sindrome lombovertebrale
cronica, spondilartrosi, sospetto di nevrosi ipocondriaca
posttraumatica e cardiopatia ischemica dopo infarto del miocardio e
angina postinfartuale, concludendo che, in assenza di nuovi elementi
diagnostici rispetto alle valutazioni precedenti, bisogna ritenere lo
stato di salute dell'assicurato immutato (doc. 185).
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Il 29 giugno 2007 l'UAIE ha quindi comunicato all'assicurato che, dalle
delucidazioni mediche effettuate, risulta che il grado d'invalidità non si
è modificato in misura rilevante, per cui il diritto ad una mezza rendita
d'invalidità rimane invariato (doc. 186).
Richiesto dall'assicurato di emettere una decisione soggetta a ricorso,
l'UAIE ha proceduto in questo senso il 26 luglio 2007 (doc. 187 e 189).
F.
Contro questa decisione, per il tramite del suo avvocato, l'assicurato
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 28 agosto
2007, chiedendo, in sostanza, di annullare la decisione impugnata e di
riconoscergli il diritto ad una rendita d'invalidità di grado superiore. Egli
ha inoltre prodotto nuova documentazione medica, in parte di difficile
lettura, tra cui un referto del dott. Ba._______, neurologo, del 12
gennaio 2007, facente stato della sintomatologia di cefalee a
frequenza quotidiana, frequenti crisi di pianto e difficoltà
all'addormentamento e risvegli precoci, qualificata come sindrome
ansioso-depressiva reattiva, trattata con il farmaco Cipralex 10 mg,
una compressa al giorno, e in fase di parziale remissione da circa un
anno, come pure un referto del referto del dott. Ma._______, nel quale
è attestato che le condizioni di compenso emodinamico sono buone.
G.
Chiamato a pronunciarsi, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al dott.
B._______, il quale, dopo aver preso conoscenza dei nuovi referti
medici il 5 febbraio 2008, ha concluso che essi non testimoniano di un
peggioramento rilevante dello stato di salute del ricorrente. Egli ha
sottolineato, in particolare, che non si è in presenza di una
depressione secondo la classificazione ICD-10 (International
Classification of Diseases), F 32 (Depressive episode),
dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nella misura in cui i
criteri definenti tale malattia non sono adempiuti nella fattispecie e che
il farmaco Cipralex 10 mg, una compressa al giorno, costituisce una
terapia leggera (doc. 191).
L'UAIE ha quindi risposto il 26 febbraio 2008, chiedendo la conferma
della decisione impugnata e il conseguente rigetto del ricorso.
Dopo la risposta non sono più intervenuti scambi di allegati.
Pagina 5
C-5786/2007
H.
Con decisione incidentale del 24 aprile 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato il 12 giugno 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
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1.4 I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono, in particolare, dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 38 cpv.
4 cifra b LPGA).
1.5 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 38 cpv. 4 cifra b, 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA),
e visto che l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr.
300.- è stato versato nei termini.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
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2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
4.1 Ai sensi dell'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
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ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
4.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
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una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
5.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 26 luglio 2007,
con la quale l'UAIE ha constatato che egli continua ad avere diritto ad
una mezza rendita d'invalidità.
6.
6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale
sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine
nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modifica del grado d'invalidità.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora o peggiora, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole e, nel
caso in cui la capacità al guadagno migliori, presumibilmente
continuerà a durare (art. 88a OAI).
L'aumento della rendita avviene al più presto, se la revisione ha luogo
d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 let. b
OAI).
Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere
verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve
considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia
la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono
state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado
d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle
prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108).
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6.3 In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 6 ottobre
1998 (doc. 73). Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare
se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, tale da giustificare una soppressione della rendita, è quello
tra il 6 ottobre 1998 e il 26 luglio 2007, data della decisione impugnata
(doc. 189).
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
In concreto, al ricorrente è stato riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d'invalidità dal 1° ottobre al 30 novembre 1987, quindi ad una
mezza rendita d'invalidità dal 1° dicembre 1987, in seguito ad
un'encefalopatia postraumatica, ad una contusione della colonna
lombosacrale e ad uno stato depressivo ipocondriaco.
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Occorre pertanto verificare se, nel periodo in esame, ossia dal 6
ottobre 1998 al 26 luglio 2007, l'incidenza delle affezioni di cui soffre il
ricorrente sulla sua capacità lavorativa s'è accresciuta in modo tale da
giustificare un aumento della rendita d'invalidità.
9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente soffre, sul
piano fisico, di una sindrome lombovertebrale cronica, di diabete e di
esiti da cardiopatia ischemica postinfartuale, nonché, sul piano
psicologico, di una sindrome ansioso-depressiva.
Questa diagnosi è condivisa da tutti gli specialisti, sia dai medici
dell'UAIE, sia dai medici che hanno visitato il ricorrente in Italia, per
cui il collegio giudicante non intravede nessun motivo per
discostarsene.
9.2
Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti dei disturbi legati agli
infortuni occorsi il 21 aprile 1972 e il 16 ottobre 1986, ossia la
sindrome lombovertebrale e la sindrome psico-organica, non sono
stati evidenziati, nel corso delle successive revisioni, nuovi elementi
oggettivi atti a giustificare un peggioramento dello stato di salute del
ricorrente. In particolare, a proposito della sindrome psico-organica, il
dott. B._______ ha osservato, nel suo rapporto del 5 febbraio 2008
(doc. 191), che non si è in presenza di un fenomeno depressivo
secondo la classificazione ICD-10, F32, dell'OMS, poiché i criteri
definenti tale affezione non sono adempiuti e la cura di Cipralex
prescritta al ricorrente, senza alcuna terapia psichiatrica, è alquanto
("eher") leggera.
Dal punto di vista cardiaco, il ricorrente ha subito un infarto miocardico
nell'aprile 2001, con impianto di stent nel maggio successivo.
Prendendo posizione il 23 ottobre 2003, nel quadro della quarta
revisione del diritto alla rendita (doc. 144), il dott. G._______, medico
dell'UAIE, ha osservato che è possibile, anche dopo un infarto
miocardico, svolgere delle attività leggere. Sulla base degli atti
all'incarto, i quali non permettevano di ritenere un decorso grave e non
controllabile della miocardiopatia ischemica, associato ad uno
scompenso cardiaco, il dott. G._______ ha ritenuto quindi invariata
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l'incapacità lavorativa del ricorrente. Dal canto suo, il dott. B._______
ha considerato che, dopo l'infarto nel 2001, non si sono più verificati
nuovi fatti e che la pulsione cardiaca del ricorrente, con una frazione di
eiezione del 50% (norma: 70%), è pienamente compatibile con
un'attività leggera e pure, almeno parzialmente, con un'attività medio-
leggera. Per completare il quadro relativo all'affezione cardiaca, è
ancora opportuno sottolineare, a titolo di conclusione, che
l'elettrocardiogramma del 12 marzo 2007 (doc. 182), ultimo referto del
genere agli atti, menziona un tracciato normale degli impulsi elettrici
del cuore del ricorrente, e che nel referto del dott. Ma._______ si può
leggere come le condizioni di compenso emodinamico siano buone.
9.3
Per questi motivi, il collegio giudicante è del parere che dall'incarto
non risulta provato che l'incidenza delle affezioni diagnosticate sulla
capacità lavorativa del ricorrente, si sia modificata in modo rilevante
durante il periodo dal 6 ottobre 1998 al 26 luglio 2007, per cui il
ricorrente deve essere considerato abile al lavoro, in attività
confacenti, sempre nella misura del 50%, come era già stato stabilito
dal dott. Sch._______ nel suo rapporto del 22 febbraio 1988 (doc. 51).
10.
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 26 luglio 2007 deve essere
confermata ed il ricorso respinto.
11.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 12 giugno 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili.
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Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 12
giugno 2008.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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