Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-5812/2009
Sentenza del 10 giugno 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf,
cancelliera Mara Vassella.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Documenti di viaggio.
C-5812/2009
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino russo, nato il … è entrato in Svizzera il 13 dicembre
1999 unitamente alla moglie B._______, anch'essa cittadina russa, nata il
…, all'epoca in attesa di un figlio, venuto alla luce il … . I coniugi hanno
depositato una domanda d'asilo il giorno seguente, la quale è stata
respinta con decisione del 21 dicembre 2001 dall'allora competente
Ufficio federale dei rifugiati (UFR, oggi: UFM) che ha pronunciato nel
contempo il loro allontanamento e l'esecuzione della partenza. Il 23
gennaio 2002 A._______ ha inoltrato ricorso contro tale decisione dinanzi
all'allora competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA, ora: Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale o il
TAF]). Tale ricorso è stato stralciato dai ruoli dalla CRA il 5 gennaio 2004
dopo che l'UFR aveva annullato la propria decisione del 21 dicembre
2001. Il 17 agosto 2004 l'UFM ha nuovamente statuito nel merito della
domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e respingendo la proposta di ammissione provvisoria formulata
dal Canton Ticino. A._______ ha quindi impugnato il provvedimento
dinanzi alla CRA, la quale, con sentenza del 5 aprile 2005, ha ritenuto
l'esecuzione dell'allontanamento ragionevolmente esigibile ed ha pertanto
respinto il gravame.
Con sentenza del 15 luglio 2005, cresciuta in giudicato il 5 settembre
2005, il Pretore di Lugano ha pronunciato la separazione coniugale tra
l'interessato e B._______.
B.
Con istanza del 29 aprile 2008, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione (SPI, attualmente: Sezione della popolazione, SP) ha
postulato la concessione di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14
cpv. 2 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi, RS 142.31) a
beneficio dell'interessato, di B._______ e del loro figlio comune. Di
seguito, con lettera del 4 giugno 2008, l'UFM ha comunicato alla predetta
autorità che le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore a
beneficio dell'interessato come pure della ex-consorte e del figlio erano
adempiute, e pertanto, il 2 giugno 2008, il riconoscimento del caso di
rigore era stato approvato.
C-5812/2009
Pagina 3
Con scritto del 19 giugno 2008, la SP ha informato l'UFM che a beneficio
dell'interessato era stato rilasciato un permesso di dimora annuale B.
C.
Mediante domanda del 16 dicembre 2008, A._______ ha postulato il
rilascio di un certificato d'identità con visto di ritorno per potersi recare in
Patria al fine di ottenere un passaporto nazionale. Tale richiesta è stata
trasmessa il 21 luglio 2009 dalla SP all'UFM.
D.
Con decisione del 10 agosto 2009 l'UFM ha respinto, nella misura in cui
ricevibile, la domanda di rilascio di un certificato d'identità con visto di
ritorno come pure la domanda di rilascio di un passaporto per stranieri
rilevando dapprima che ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 27
ottobre 2004 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri in
vigore fino al 28 febbraio 2010 (di seguito: vODV, RU 2004 4577) è
considerato sprovvisto di documenti lo straniero che non possiede
documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di provenienza e dal
quale non si può esigere che si adoperi presso le autorità competenti del
suo Stato d'origine o di provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di
un documento di viaggio o per il quale l'ottenimento di documenti di
viaggio non è possibile. Disponendo di un permesso di dimora,
l'interessato non rientra nelle categorie di beneficiari di un certificato
d'identità con visto di ritorno, la sua richiesta deve quindi essere
considerata come una domanda di rilascio di un passaporto per stranieri.
Nella fattispecie l'UFM ha affermato che le rappresentanze della
Federazione Russa in Svizzera procedono di regola, su richiesta, al
rilascio o al rinnovo di passaporti nazionali per i loro concittadini residenti
nel nostro Paese. Le circostanze secondo cui la procedura tramite la
rappresentanza russa in Svizzera possa comportare tempi d'attesa
relativamente lunghi e delle difficoltà, non costituisce un motivo di rilascio
di un documento di viaggio. Non disponendo l'interessato di uno statuto
che non gli consenta il contatto con le autorità del suo Paese d'origine,
appare ragionevolmente esigibile che egli si adoperi per ottenere un
passaporto nazionale valido presso i servizi consolari competenti. Infine
l'oggettiva impossibilità di ottenere un documento nazionale da parte delle
autorità dello Stato d'origine non è stata dimostrata.
E.
L'interessato ha interposto ricorso il 14 settembre 2009 contro la suddetta
decisione postulandone l'annullamento e la concessione di un passaporto
per stranieri. A sostegno del proprio gravame l'insorgente ha affermato
C-5812/2009
Pagina 4
che, arrivato in Svizzera nel 1999, aveva consegnato alle autorità il
passaporto sovietico, restituitogli solo nel 2008. Siccome le autorità russe
avevano impartito un termine di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2004
per rinnovare i passaporti, gli era stata preclusa la possibilità di rinnovare
il suo documento d'identità. Nel 2008 l'interessato si sarebbe presentato
per ben due volte presso l'Ambasciata russa di Berna per ottenere un
passaporto valido ma le competenti autorità avevano rifiutato il rilascio di
tale documento a suo favore, essendo dapprima necessario ottenerne
uno interno, rilasciato unicamente sul territorio della Federazione Russa,
ciò che implicherebbe una procedura che potrebbe durare alcuni mesi. Il
ricorrente sarebbe inoltre tenuto a dichiarare l'attività svolta durante gli
ultimi 10 anni e di aver presentato una domanda d'asilo politico in
Svizzera, ciò che comporterebbe un'azione legale o delle misure ritorsive
da parte delle autorità russe. Inoltre, le dichiarazioni espresse per
l'ottenimento di un passaporto russo, sono oggetto di un'inchiesta
amministrativa sulla base della quale può essere avviato un
procedimento penale. Vista questa situazione, il ricorrente ha affermato
che esiste un'elevata probabilità che gli sia poi impedita l'uscita dal
Paese. La sua assenza per alcuni mesi dalla Svizzera comporterebbe
inoltre non solo il suo licenziamento ma anche lo scioglimento del
contratto di locazione, non potendo prendersene carico durante il
soggiorno in Russia. Infine per quanto concerne il figlio, essendo apolide
e frequentando le scuole dell'obbligo in Svizzera, non potrebbe seguire i
genitori in Russia. Egli ha infine dichiarato di aver collaborato con le
autorità per risolvere tale questione in maniera definitiva nonché di aver
dimostrato l'impossibilità ad ottenere un documento russo.
F.
Mediante preavviso del 2 novembre 2009, l'autorità inferiore ha postulato
la reiezione del gravame. Essa ha dapprima ritenuto che le difficoltà a cui
è confrontato l'interessato, non sono idonee a giustificare il rilascio di un
documento di viaggio svizzero. Non incombe alla Svizzera porre rimedio
ad una situazione burocratica difficoltosa nell'ambito della procedura di
rilascio del passaporto di altri Paesi.
G.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, mediante replica
del 28 novembre 2009 il ricorrente ha ritenuto che nella presente
fattispecie trova applicazione l'art. 7 vODV. Egli ha poi osservato, vista la
sua situazione, di essere realmente impossibilitato ad ottenere un
passaporto russo e che ai sensi dell'art. 13 vODV non esistono motivi di
rifiuto.
C-5812/2009
Pagina 5
H.
Con duplica del 18 dicembre 2009, l'UFM ha ritenuto che le motivazioni
alla base del rifiuto del rilascio del passaporto per stranieri, sono state
esaurientemente esposte nella decisione impugnata. Gli ulteriori
argomenti sollevati dal ricorrente non sono atti a rimettere in questione la
fondatezza della decisione del 10 agosto 2009.
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 delle legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materi di rilascio di documenti di viaggio rese
dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in
relazione con l'art. 83 lett. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi la Tribunale è retta dalla PA.
1.3. Il ricorrente ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
L'ordinanza del 27 ottobre 2004 (RU 2004 4577) concernente il rilascio di
documenti di viaggio per stranieri è stata abrogata e, a partire dal 1°
marzo 2010, è entrata in vigore l'ordinanza concernente il rilascio di
documenti di viaggio per stranieri del 20 gennaio 2010 (ODV, RS 143.5).
Conformemente all'art. 25 ODV alle procedure relative al rilascio di un
documento di viaggio, pendenti al momento dell'entrata in vigore della
vigente ordinanza, è applicato il nuovo diritto. Alla presente fattispecie si
applica dunque l'attuale ordinanza la quale non ha tuttavia modificato il
C-5812/2009
Pagina 6
contenuto delle previgenti disposizioni concernenti il rilascio di passaporti
per stranieri e la nozione di straniero sprovvisto di documenti.
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
appezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui
un'autorità cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il
Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e
non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4
PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al
momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 del
Tribunale federale consid. 1.2 parzialmente pubblicata in DTF 129 II 215).
4.
4.1. Conformemente all'art. 59 cpv. 1 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, 142.20) possono essere rilasciati
documenti di viaggio allo straniero privo di documenti. Quest'ultimo ha
diritto al rilascio di un documento di viaggio se ha lo statuto di rifugiato, è
riconosciuto quale apolide o è privo di documenti ed è titolare di un
permesso di domicilio (art. 59 cpv. 2 LStr).
4.2. L'UFM è competente per rilasciare documenti di viaggio, in
particolare titoli di viaggio per rifugiati, passaporti per stranieri, certificati
d'identità per richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione e
persone ammesse provvisoriamente nonché documenti di viaggio
sostitutivi per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione di
stranieri (art. 1 cpv. 1 lett. a. – d. ODV). Le persone menzionate all'art. 3
cpv. 1 ODV, ovvero gli apolidi e gli stranieri sprovvisti di documenti titolari
di un permesso di domicilio hanno un diritto garantito all'ottenimento di un
documento di viaggio.
Giusta l'art. 3 cpv. 2 ODV, norma potestativa conferente un certo potere
discrezionale all'UFM, per le categorie di persone titolari di un permesso
di dimora può essere rilasciato un tale documento se i requisiti posti
dall'art. 6 ODV sono adempiuti.
4.3. Nella specie, il ricorrente non è né un rifugiato né un apolide e non è
neppure al beneficio di un permesso di domicilio. Egli non può di
conseguenza prevalersi di un diritto al rilascio di documento di viaggio da
C-5812/2009
Pagina 7
parte delle autorità svizzere. Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 ODV, il rilascio di
un passaporto per stranieri è tuttavia possibile nella misura in cui egli può
essere considerato uno straniero sprovvisto di documenti.
5.
5.1. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti
lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato
d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si
adoperi presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di
provenienza per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di
viaggio (lett. a) o per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è
possibile (lett. b). Ritardi nel rilascio di un documento di viaggio da parte
delle competenti autorità non motivano l'assenza di documenti (art. 6 cpv.
2 ODV). Alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo non
può essere chiesto di prendere contatto con le autorità competenti del
loro Stato d'origine e di provenienza (art. 6 cpv. 3 ODV). L'assenza di
documenti è accertata dall'UFM nell'ambito dell'esame della domanda
(art. 6 cpv. 4 ODV).
5.2. A questo proposito occorre osservare che la legislazione svizzera in
materia di diritto sugli stranieri esige dallo straniero durante il suo
soggiorno in territorio elvetico che sia in possesso di un documento di
legittimazione valido e riconosciuto (cfr. art. 89 LStr in relazione con gli
art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione,
il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit, in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI
YAR/THOMAS GEISER [edit.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung
der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz –
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2a edit., Basilea 2009, nota 7.284 con ulteriori
riferimenti). In assenza di documenti di legittimazione l'interessato è
tenuto a procurarseli o collaborare a tal fine con le autorità (cfr. art. 90 let.
c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità svizzere agli
stranieri, salvo quelli rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si applicano
altre norme, non sostituiscono un passaporto valido riconosciuto dalla
comunità internazionale. Come dispone d'altronde l'art. 8 cpv. 1 ODV, i
documenti di viaggio costituiscono documenti di legittimazione di polizia
degli stranieri e non provano né l'identità né la cittadinanza del detentore.
Giova inoltre sottolineare che l'emissione di un passaporto è di esclusiva
competenza del Paese d'origine della persona interessata, il quale decide
C-5812/2009
Pagina 8
sulla base di procedure e modalità previste dalla normativa interna. In altri
termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un passaporto fanno parte
della competenza sovrana di ogni Stato ed è nell'ambito di tale
competenza che vengono definite le condizioni nella legislazione
nazionale (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto internazionale
pubblico del Dipartimento degli affari esteri del 17 febbraio, 17 giugno e
del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative della
Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti A e
C). Le prescrizioni soprammenzionate implicano pertanto che, riservati i
casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o quello
dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessato era
personalmente esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con
un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni
d'ordine formali e materiali delle leggi del proprio Paese d'origine che
disciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali.
6.
In casu è necessario verificare se il ricorrente, ai sensi della precitata
disposizione, debba essere considerato sprovvisto di documenti, essendo
tale condizione imprescindibile al fine di poter beneficiare di un
documento di viaggio.
6.1. La questione circa la ragionevolezza di pretendere dal ricorrente che
si adoperi presso le autorità competenti del suo Paese d'origine, deve
essere valutata sulla base di criteri oggettivi e non soggettivi (cfr.
sentenza del Tribunale federale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid.
2.1).
6.2. Conformemente alla giurisprudenza, il rilascio di un documento di
viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art. 6 cpv.
1 lett. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero abbia intrapreso le
misure necessarie a tale effetto ma il rilascio è stato rifiutato senza motivi
sufficienti. Va tuttavia osservato che le difficoltà tecniche per emettere un
passaporto nazionale non permettono in linea di massima di ammettere
l'esistenza di un'impossibilità oggettiva ai sensi della predetta
disposizione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
6980/2007 del 2 settembre 2008 consid. 4.3 e giurisprudenza ivi citata).
Tale giurisprudenza è contemplata all'attuale art. 6 cpv. 2 ODV, il quale
dispone che l'assenza di documenti non è data se imputabile a ritardi da
parte delle competenti autorità.
C-5812/2009
Pagina 9
6.3. Innanzitutto il Tribunale rammenta che, seppure di principio i fatti
giuridicamente rilevanti siano esaminati d'ufficio dalle autorità
amministrative, le parti sono tenuto a collaborare al fine di accertare le
prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115
V 133 consid. 8a). In particolare, incombe al ricorrente di fornire le prove
qualora non ve ne siano o qualora non si possa ragionevolmente esigere
che l'autorità le fornisca in conformità alla regola universale dell'onere
della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso di mancata collaborazione
sarà il ricorrente a subirne le conseguenze (cfr. TDF 125 V 133 consid. 2,
122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).
6.4.
6.4.1. L'autorità inferiore ha ritenuto che si possa ragionevolmente
esigere dal ricorrente che si adoperi presso i servizi consolari competenti
per ottenere un passaporto nazionale valido, non disponendo di uno
statuto che non gli consenta il contatto con le autorità del suo Paese e
che inoltre l'oggettiva impossibilità di ottenere un documento non sia stata
dimostrata dall'interessato.
Nella specie l'interessato si prevale del fatto che il rientro in Patria
potrebbe prolungarsi ad alcuni mesi e che, una volta rientrato, potrebbe
essere avviata una procedura penale nei suoi confronti con eventuale
privazione della sua libertà personale, avendo depositato una domanda
d'asilo in Svizzera. Egli sarebbe dunque esposto al rischio di non poter
più ritornarvi, sotto pena di perdere il proprio impiego e di dover sciogliere
il contratto di locazione della propria abitazione.
6.4.2. Con sentenza del 5 aprile 2005, la CRA ha respinto il ricorso
dell'interessato interposto contro la decisione dell'UFR del 17 agosto
2004 mediante la quale è stata rifiutata la domanda d'asilo e pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Da questa sentenza si
evince che l'autorità inferiore a suo tempo aveva ritenuto inverosimile il
racconto presentato dall'insorgente, segnatamente in considerazione
della falsità dei mezzi di prova esibiti. In concreto egli non aveva potuto
dimostrare di essere stato esposto a seri pregiudizi da parte delle autorità
russe. Le minacce subite dal ricorrente da parte degli agenti di polizia
erano da ricondurre all'agire di singoli privati rispettivamente di singoli
agenti statali. Lo stesso avrebbe potuto denunciare eventuali abusi di
potere da parte di terzi o di singoli rappresentanti delle forze dell'ordine
alle autorità superiori. Infine nella sentenza precitata è stato osservato
C-5812/2009
Pagina 10
che nulla permetteva di presumere che lo Stato russo non intendesse
perseguire gli evocati illeciti comportamenti (cfr. sentenza del 5 aprile
2005 della CRA, consid. 4). In modo analogo, la dichiarazione, non
sostanziata, secondo cui l'interessato possa essere perseguito
penalmente dalle autorità russe per aver presentato una domanda d'asilo
risulta poco attendibile tenuto conto di quanto precede e del fatto che
l'istante, come da lui affermato, si sia recato presso il consolato russo per
ben due volte. Ne discende che A._______ è in grado di rivolgersi alle
autorità del suo Paese d'origine o provenienza al fine di risolvere la sua
situazione personale e ottenere i documenti necessari. Essendo
ragionevolmente esigibile il contatto con le autorità del suo Paese
d'origine o di provenienza, il ricorrente non può pertanto far valere l'art. 6
cpv. 1 lett. a ODV.
6.4.3. Il fatto che l'interessato si trovi in una situazione piuttosto
complessa dal punto di vista della sua nazionalità, essendo stato in
possesso di un passaporto sovietico valido fino al novembre 2004 ed
essendo nato nell'attuale Turkmenistan, indipendente dall'ottobre 1991, è
da ricondurre al fatto che fino ad oggi egli non ha intrapreso i passi
necessari al fine di regolarizzare la sua situazione personale. A questo
titolo si osserva inoltre che, da quanto si evince dagli atti di causa,
l'insorgente non si è mai rivolto alle autorità turkmene per chiarire se
avesse un diritto ad un passaporto di tale nazionalità. Ora, l'interessato
non ha dimostrato di essere oggettivamente impossibilitato dal farsi
rilasciare il documento richiesto, in quanto come riferito dallo stesso,
potrebbe rientrare in Russia e, quand'anche dovesse attendere un certo
lasso di tempo, la competente autorità non ha confermato l'impossibilità di
rilasciargli un passaporto russo. Qualora egli dovesse entrare nel suo
Paese d'origine per un certo periodo al fine di ottenere i suoi documenti
d'identità, occorre ritenere che, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 ODV, i ritardi nel
rilascio di documenti di viaggio da parte delle competenti autorità dello
Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti.
6.5. Infine l'interessato non può neppure prevalersi dell'art. 6 cpv. 3 ODV.
Conformemente a tale disposizione non può essere chiesto alle persone
bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di prendere contatto con le
autorità competenti del loro Stato d'origine e di provenienza. Secondo
una consolidata prassi dell'UFM tale norma si applica anche in riferimento
a persone, che in virtù dell'art. 83 cpv. 1 in relazione con il cpv. 3 LStr,
sono state ammesse provvisoriamente (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-3367/2010 del 4 aprile 2011, consid. 5.1.3. e
C-5812/2009
Pagina 11
riferimenti ivi citati). In concreto il ricorrente non ha acquisito nessuno
degli statuti di cui all'art 6 cpv. 3 ODV.
7.
Visto quanto precede ne discende che il ricorrente non ha attualmente la
qualità di straniero sprovvisto di documenti. L'autorità inferiore ha dunque
rifiutato a giusto titolo il rilascio di un passaporto per stranieri giusta l'art. 3
cpv. 2 ODV.
Il rifiuto di rilasciare un documento di viaggio all'interessato non appare
dunque come una violazione sproporzionata della libertà personale
sancita all'art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). In effetti, incombe a
quest'ultimo di intraprendere i passi necessari conformemente alla
legislazione del suo Paese d'origine al fine di ottenere un documento di
identità, rispettivamente di ottenere un tale documento che gli permetta di
viaggiare all'estero (cfr. art. 89 LStr in relazione con l'art. 13 cpv. 1 LStr e
l'art. 8 OASA).
8.
Viste le considerazioni precedenti, l'autorità inferiore ha respinto a giusto
titolo la richiesta di rilascio di un passaporto per stranieri a favore del
ricorrente. La detta autorità non ha pertanto violato il diritto federale, non
ha constatato i fatti pertinenti in maniera inesatta o incompleta e la sua
decisione non appare inopportuna (art. 49 PA). Di conseguenza il ricorso
va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
C-5812/2009
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono
computate con l'anticipo dello stesso importo versato il 5 ottobre 2009.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani
Data di spedizione:
Mara Vassella