Corte II I
C-5865/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
patrocinato dall'avv. Beat Wachter, Obergasse 34, casella
postale, 8402 Winterthur,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 23 luglio 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5865/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 23 luglio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), in esito ad una
procedura di revisione, ha comunicato a A._______, cittadino italiano,
nato il , che la mezza rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, di cui era al beneficio dal 1° marzo 2004, non avrebbe
subito cambiamenti;
con gravame depositato il 15 settembre 2008, A._______,
rappresentato dall'avv. Wachter di Winterthur, chiede, in sostanza,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a una rendita intera
d'invalidità e, a sostegno di quanto richiesto, ha prodotto diversa
documentazione sanitaria;
in via eventuale, la parte ricorrente chiede che siano ordinati nuovi
accertamenti medici;
chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al
Dott. Luthi, del suo servizio medico, il quale, nella sua relazione del
26 gennaio 2009, ha proposto di fare eseguire nuovi accertamenti
medici;
l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 26 febbraio
2009, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di completare
l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;
in data 6 marzo 2009, l'UAIE ha trasmesso a questo Tribunale uno
scritto dell'avv. Wachter del 4 marzo precedente e diversi documenti
medici inviati da questi a sostegno della richiesta di una rendita intera
AI;
in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che nel presente caso manca una valutazione
globale delle limitazioni funzionali (sull'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); oltretutto,
questa soluzione corrisponde a quanto richiesto in via subordinata
dall'insorgente nella sua memoria ricorsuale;
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa
e, se del caso, in quale misura;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova
decisione impugnabile;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; vista la
memoria di ricorso, e la documentazione esibita, si giustifica
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riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'000.-,
da porre a carico dell'UAIE;
alla parte ricorrente vengono inviate, per conoscenza, la risposta di
causa dell'UAIE del 26 febbraio 2009 e copia del parere del Dott. Luthi
del 26 gennaio 2009 (doc. 71);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 23 luglio 2008, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 2'000.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con allegati: la
risposta dell'UAIE del 26 febbraio 2006 ed il parere del Dott. Luthi,
doc. 71, del 26 gennaio 2009)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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