B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5866/2015
Sen t en z a d e l 2 7 magg i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Vito Valenti,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A.______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, tassazione d'uf-
ficio dei contributi per l'anno 2013, opposizione tardiva (deci-
sione su opposizione del 31 luglio 2015).
C-5866/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina svizzera, domiciliata in Argentina, nata il (…) 1967,
nubile, a far tempo dal 1° ottobre 1998 è affiliata all'assicurazione facolta-
tiva per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per i cittadini svizzeri residenti
all'estero (ora “assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’in-
validità”, cfr. doc. 3 [domanda di adesione del 22 settembre 1998] e doc. 4
[conferma di adesione del 9 marzo 1999]).
B.
Con decisione dell'11 luglio 2014 l'autorità inferiore ha stabilito d'ufficio il
contributo AVS/AI per l'anno 2013. La CSC ha ritenuto fr. 1'450'000.- quale
sostanza determinante e fissato un contributo AVS/AI pari a fr. 2'744.-, oltre
a fr. 137.20 quali spese amministrative (doc. 61). Il provvedimento, munito
dei rimedi giuridici, è stato trasmesso per posta A-Priority direttamente
all'assicurata presso il suo recapito in Argentina.
Con scritto del 28 settembre 2014, inviato, sempre all'indirizzo dell'interes-
sata in Argentina, con posta A-Priority, la CSC ha sollecitato il pagamento
dei contributi dovuti per l'anno 2013 (doc. 62).
In data 28 novembre 2014 l'autorità inferiore ha nuovamente preteso
dall'assicurata, con plico raccomandato, il versamento di fr. 2'881.20, pena,
in caso di mancato adempimento, l'esclusione dall'assicurazione facolta-
tiva (doc. 63).
C.
Il 13 gennaio 2015 la CSC ha emanato una decisione di esclusione dall'as-
sicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per mancato
pagamento dei contributi e/o degli interessi (doc. 64). Quest'ultima è stata
trasmessa all'assicurata per via diplomatica al suo indirizzo in Argentina ed
è stata notificata il 10 marzo 2015 (doc. TAF 12 e 13 e relativi allegati).
D.
Con opposizioni del 19 marzo 2015 (e-mail, doc. 66) e di data 12 marzo
2015 (allegata al formulario per la dichiarazione del reddito e della so-
stanza per il calcolo dei contributi 2014, doc. 68 [in particolare pagg. 4 e
6]), pervenuta alla CSC l'8 aprile 2015 (doc. 68 pag. 1) l'interessata ha
contestato, da un lato, la decisione d'esclusione, asserendo di avere prov-
veduto al pagamento dei contributi nel dicembre 2014 e, dall'altro, la deci-
sione di tassazione d'ufficio per l'anno 2014 (recte: 2013), spiegando di non
C-5866/2015
Pagina 3
esercitare alcuna attività lavorativa e di non disporre né di carte di credito
né di conti bancari (cfr. anche doc. 65 [nota telefonica del 18 marzo 2015]).
E.
Il 31 luglio 2015 la CSC ha emanato due decisioni su opposizione. Nella
prima, non è entrata nel merito dell'opposizione, in quanto manifestamente
tardiva, dichiarando che la tassazione d'ufficio per i contributi del 2013
emanata l'11 luglio 2014 (doc. 81) era cresciuta in giudicato e, nell'altra, ha
accolto l'opposizione dell'interessata e annullato la decisione d'esclusione
dall'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 13 gennaio 2015 (doc.
82).
F.
Il 9 settembre 2015 l'interessata ha presentato ricorso tramite l'Ambasciata
svizzera a Buenos Aires, Argentina, la quale ha provveduto a trasmettere
l’atto al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Berna, che a sua
volta lo ha fatto pervenire al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 18
settembre 2015 (doc. TAF 1, 3 e 6).
Con il gravame la ricorrente ha, sostanzialmente, contestato la decisione
su opposizione che la condanna al pagamento dei contributi arretrati del
2013 per un importo totale di fr. 4'127.21, per lei troppo oneroso, ritenuto
che percepisce un reddito mensile di soli fr. 400.- e poiché non determinato
secondo la sua reale situazione economica (doc. TAF 1 e 9 [traduzione in
italiano del ricorso]).
G.
Con risposta del 1° dicembre 2015 la CSC ha proposto di respingere il
ricorso e confermare la decisione su opposizione del 31 luglio 2015 in me-
rito alla tassazione d'ufficio dei contributi per l'anno 2013. L'autorità infe-
riore ha ammesso di non poter determinare con esattezza la data della
notifica della decisione dell'11 luglio 2014, essendo questa stata trasmessa
per posta A-Priority il 14 luglio 2014, ma ha ribadito di ritenere l'opposizione
del 19 marzo 2015 tardiva siccome, sulla base delle informazioni fornite
dalla Posta (cfr. il sito internet ), si deve ritenere che una let-
tera A-Priority per l'Argentina è recapitata al destinatario da 3 a 5 giorni
feriali dopo essere stata impostata (doc. TAF 11).
C-5866/2015
Pagina 4
H.
H.a Il 4 febbraio 2016 il TAF ha invitato la ricorrente a designare un recapito
in Svizzera entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione del prov-
vedimento medesimo. Questo Tribunale ha contestualmente indicato che,
in caso di inosservanza del termine, le ordinanze e decisioni future sareb-
bero state notificate tramite pubblicazione sul Foglio Federale. Con la me-
desima ordinanza sono pure state trasmesse copie della risposta dell'au-
torità inferiore, dei documenti ivi citati, nonché delle risultanze delle ricer-
che postali, ed è stato pure assegnato un medesimo termine di 30 giorni
per inoltrare la replica in due esemplari corredata dei relativi mezzi di prova
(doc. TAF 14).
Per la menzionata ordinanza, nonché per i documenti ivi allegati, è stata
presentata richiesta all'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argentina, per
il tramite del DFAE, di procedere alla notifica per via diplomatica all'interes-
sata e di comunicare la prova dell'avvenuta notifica (doc. TAF 15).
H.b Con mail del 19 aprile 2016 l'Ambasciata svizzera a Buenos Aires ha
comunicato al Tribunale adito di aver trasmesso, tramite raccomandata, lo
scritto del TAF del 4 febbraio 2016 in data 16 febbraio 2016 all'indirizzo
dell'interessata e che lo stesso è stato notificato, secondo l'ufficio postale,
il giorno seguente al signor B._______. L'Ambasciata ha inoltre informato
questa Corte di avere contattato telefonicamente la ricorrente in data 18
aprile 2016 - la quale ha dichiarato di non essere sicura di avere ricevuto
lo scritto menzionato - e pertanto, di avere scansionato i documenti in que-
stione e averli trasmessi all'interessata per mezzo della posta elettronica
(doc. TAF 17).
I.
Con mail del 20 aprile 2016 l'Ambasciata svizzera a Buenos Aires, Argen-
tina, ha fatto pervenire a questo Tribunale delle osservazioni della ricor-
rente (doc. TAF 18 e 20 [traduzione in italiano delle osservazione e dello
scambio di mail]).
In sostanza, l’interessata ha indicato, da un lato, che vi sarebbero persone
residenti in Svizzera in grado di aiutarla, ma essendo queste molto an-
ziane, non ha intenzione di coinvolgerle e non ne ha quindi segnalato il
recapito in Svizzera. Dall’altro, l’assicurata ha esposto dei dubbi riguardanti
la richiesta di elezione di un domicilio in Svizzera, non capendo se ciò si-
gnifichi dover essere domiciliata in Svizzera oppure che l’opposizione non
è stata accolta ed è pertanto costretta a ricominciare l’intera procedura
C-5866/2015
Pagina 5
dalla Svizzera. La ricorrente ha aggiunto che le persone che possono riti-
rare la posta al suo indirizzo sono di fiducia, in quanto incaricate di accudire
una zia anziana, ma le stesse sono anche numerose e potrebbero avere
perso involontariamente i documenti trasmessi dal TAF per il tramite
dell’Ambasciata. Ha inoltre ribadito di essere senza attività lucrativa, di
avere trasmesso i formulari per la dichiarazione del reddito e della sostanza
ogni anno, di essere stata tassata d’ufficio a causa di un malinteso e che il
contributo fissato è troppo elevato.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione (CSC).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, la procedura
in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura
in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
Oggetto del contendere non è la questione di merito se la tassazione d’uf-
ficio dei contributi AVS/AI dovuti da A._______ per l’anno 2013 è avvenuta
correttamente, bensì se l'opposizione presentata da A._______ tramite lo
scritto allegato al formulario per la dichiarazione del reddito e della so-
stanza per il calcolo dei contributi 2014 il 12 marzo 2015 (pervenuto alla
C-5866/2015
Pagina 6
CSC l'8 aprile 2015) rispettivamente il mail del 19 marzo 2015 avverso la
decisione dell'11 luglio 2014, è effettivamente tardiva.
3.
3.1
3.1.1 Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le deci-
sioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate.
3.1.2 Secondo l'art. 10 OPGA (RS 830.11), l'opposizione deve contenere
una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e deve portare la firma dell'op-
ponente o del suo patrocinatore (cpv. 4). Se l'opposizione non soddisfa i
requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna
un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso con-
trario non si entrerà nel merito (cpv. 5).
3.1.3 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o
in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo
la notifica (anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e
37 LTAF).
3.1.4 Secondo l'art. 38 cpv. 3 prima frase LPGA, se l'ultimo giorno del ter-
mine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (an-
che art. 20 cpv. 3 prima frase PA).
3.1.5 Giusta l'art. 38 cpv. 4 LPGA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità
in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua
al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto
incluso e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (anche art. 22a cpv. 1 PA).
3.1.6 Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste
scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate
a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
3.2 Per quel che concerne in particolare la notifica di una decisione o di
una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della
prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza
giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali.
C-5866/2015
Pagina 7
L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova, nel
senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effet-
tivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del desti-
natario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in ge-
nere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la sem-
plice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per di-
mostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tutta-
via, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che
riceve dei richiami (DTF 136 V 295 consid. 5.9 con rinvii).
3.3 Nel caso in esame per sua stessa ammissione l'autorità inferiore non è
in grado di dimostrare quando è stata notificata la decisione di tassazione
d'ufficio dei contributi per l'anno 2013 dell'11 luglio 2014, essendo stata
trasmessa per posta A-Priority. Irrilevante al riguardo è in particolare l’af-
fermazione dell'autorità inferiore secondo cui si può ammettere che una
lettera è recapitata entro il termine di 3 a 5 giorni feriali, in quanto non con-
forme alla giurisprudenza sopramenzionata (consid. 3.2). La CSC non so-
stiene del resto neppure che l'assicurata avrebbe ricevuto la decisione suc-
cessivamente. Né la data di notifica del sollecito del 28 settembre 2014,
inviato per posta semplice, né quella del successivo richiamo del 28 no-
vembre 2014, malgrado sia stato trasmesso per plico raccomandato (doc.
TAF 12) hanno potuto essere stabilite.
In conclusione, la CSC non ha dimostrato, né ha reso verosimile con il
grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicura-
zioni sociali, che la decisione sarebbe stata notificata circa cinque giorni
feriali dopo la spedizione.
4.
4.1 Un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla
parte toccata dalla notifica viziata di agire entro un termine ragionevole dal
momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (DTF 136 V 295
consid. 5.10 con rinvii).
4.2 Ora, l'autorità inferiore ha potuto dimostrare soltanto di avere notificato,
il 10 marzo 2015, la decisione d'esclusione dall'assicurazione facoltativa
datata 13 gennaio 2015, da cui emerge che l’assicurata non ha pagato i
contributi, non tuttavia che era stata emanata una tassazione d’ufficio (doc.
TAF 12 e 13 e relativi allegati). Dagli atti risulta inoltre che l’assicurata il 18
marzo era al corrente della decisione di tassazione dei contributi del 2013,
C-5866/2015
Pagina 8
in quanto ha comunicato all’amministrazione di voler interporre opposi-
zione (doc. 65, nota interna, anche doc. 66).
In simili condizioni si può presupporre che la ricorrente sia anche venuta a
conoscenza della decisione di tassazione d'ufficio per i contributi per l'anno
2013 al più presto il 10 marzo 2015. Questo Tribunale rileva che dopo la
notifica l'interessata ha compilato, in data 12 marzo 2015, il formulario per
la dichiarazione del reddito e della sostanza per il calcolo dei contributi
2014, nel quale ha esplicitamente indicato di opporsi alla decisione di tas-
sazione d'ufficio per l'anno 2014 (recte: 2013 in quanto la decisione del
2014 non era ancora stata emanata), ha preso contatto telefonicamente
con la CSC in data 18 marzo 2015 (cfr. nota telefonica, doc. 65) ed ha
inviato un mail il 19 marzo 2015. Si può quindi ritenere che la ricorrente ha
reagito prontamente e entro un termine ragionevole, inferiore al termine di
30 giorni previsto per interporre normalmente opposizione, dal momento in
cui può aver avuto conoscenza della decisione qui impugnata, ossia non
prima del 10 marzo 2015, momento della notifica della decisione di esclu-
sione del 13 gennaio 2015, emessa in seguito al mancato pagamento dei
contributi dovuti. In simili condizioni l’opposizione va considerata tempe-
stiva.
4.3 Va infine evidenziato che il 27 marzo 2015 il servizio giuridico dell'au-
torità inferiore, in risposta al mail dell’assicurata del 19 marzo 2015, in cui
aveva dichiarato di interporre opposizione, l’ha pregata di trasmettere uno
scritto debitamente firmato entro 30 giorni, alfine di poter entrare nel merito
della stessa (doc. 67). In simili condizioni la ricorrente poteva e doveva
ritenere in buona fede che, se trasmessa entro il termine indicato dall’am-
ministrazione, l’opposizione sarebbe stata tempestiva. Anche da questo
punto di vista quindi l’opposizione interposta dall’assicurata, debitamente
controfirmata, allegata al formulario datato 12 marzo 2015 e pervenuto l’8
aprile 2015 alla Cassa, è stata presentata entro i termini di legge.
5.
In conclusione alla luce dei suesposti considerandi il ricorso merita acco-
glimento, mentre la decisione su opposizione impugnata deve essere an-
nullata e gli atti rinviati all'autorità inferiore, affinché entri nel merito dell'op-
posizione presentata dalla ricorrente tramite lo scritto allegato al formulario
datato 12 marzo 2015 e pervenuto alla Cassa l’8 aprile seguente e per
mezzo del mail del 19 marzo 2015.
C-5866/2015
Pagina 9
6.
6.1 Giusta l'art. 11b cpv. 1 PA, le parti sono tenute a comunicare all'autorità
di ricorso il loro domicilio o la loro sede, e, se sono domiciliate in uno Stato
in cui, secondo il diritto internazionale, le notifiche non possono avvenire
per posta, devono designare un recapito in Svizzera.
6.2 Secondo l'art. 36 lett. b PA, l'autorità può notificare le sue decisioni me-
diante pubblicazione sul Foglio Federale, che viene pubblicato settimanal-
mente nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese ed italiano) sia in forma
cartacea sia in forma elettronica (quest'ultima consultabile sul sito
rale.html), alla parte dimorante all'estero e non avente un rappresentante
raggiungibile, qualora la notifica non possa essere fatta nel luogo di dimora
della stessa o qualora la parte, in violazione dell'art. 11b cpv. 1 PA, non
abbia designato un recapito in Svizzera.
6.3 Questo Tribunale rileva che tra la Confederazione Svizzera e l'Argen-
tina non vi è (ancora) alcuna convenzione in materia di AVS/AI o che pre-
vede la notifica di atti giudiziari per mezzo della posta e che la ricorrente
non ha dato seguito alla richiesta di elezione di un domicilio in Svizzera di
cui all’ordinanza del 4 febbraio 2016 (doc. TAF 14 e 18).
6.4 Pertanto, in mancanza dell'elezione di un domicilio in Svizzera e della
possibilità di notificare le decisioni direttamente agli assicurati residenti in
Argentina, questa sentenza sarà pubblicata sul Foglio Federale.
7.
7.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
7.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non
risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
mente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attri-
buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-5866/2015
Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 31 luglio
2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché entri nel
merito dell'opposizione formulata in date 12 marzo 2015 e 19 marzo 2015
e pronunci una nuova decisione su opposizione.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano spese ripetibili.
4.
Copia del mail del 20 aprile 2016 dell'Ambasciata svizzera a Buenos Aires,
Argentina, nonché delle osservazioni della ricorrente ivi allegate, sono tra-
smesse all’autorità inferiore (doc. TAF 18 e 20 [traduzione in italiano delle
osservazione e dello scambio di mail]).
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (tramite pubblicazione sul Foglio Federale)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie del doc. TAF
18 e della sua traduzione in italiano [doc. TAF 20])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-5866/2015
Pagina 11
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e
100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: