B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5873/2011
S e n t e n z a d e l 2 6 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti,
Studio legale e notarile, via Gian Battista Pioda 1,
Casella Postale 543, 6600 Muralto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rilascio di un documento di viaggio per stranieri.
C-5873/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______ (di seguito: A._______), cittadino cinese e monaco tibetano ri-
fugiato in India, nato a … (recte …) – nello stato federato del Bengala
Occidentale (India) - il …, ha ottenuto il 12 aprile 2000 un visto d'entrata
per la Svizzera, dove è entrato il 15 maggio successivo - a beneficio pure
di un permesso di dimora B valido sino al 14 maggio 2001 - iniziando l'at-
tività di monaco presso il Centro Buddista … di … e … . Contestualmen-
te, il 19 settembre 2000, l'interessato, privo di documenti di legittimazione
(passaporto) ad eccezione di un Identity Certificate rilasciato dal Governo
Indiano, ha ottenuto dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, le cui compe-
tenze sono oggi dell'Ufficio federale della migrazione, UFM) un passapor-
to per persone straniere, valido sino al 19 settembre 2003. Successiva-
mente A._______ ha rinnovato a scadenza annuale il permesso di dimora
B, e meglio con validità al 14 maggio 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e
2007.
B.
Con istanza del 12 dicembre 2005 l'interessato ha chiesto all'UFM il rin-
novo del passaporto per stranieri. Con decisione del 21 dicembre 2005
l'autorità di prime cure ha negato la richiesta, rilevando che il rinnovo
dell'Identity Certificate poteva essere effettuato con regolare domanda al-
la rappresentanza diplomatica indiana in Svizzera.
Il 4 gennaio 2006, l'interessato ha presentato un ricorso all'Ufficio dei ri-
corsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), rilevando in
particolare di aver fatto richiesta di rinnovo all'Ambasciata indiana ma di
avere ottenuto esito negativo.
Conseguentemente, con decisione del 26 gennaio 2006, l'UFM, tenuto
conto delle specificità del caso, ha riconsiderato la propria decisione, an-
nullandola e rilasciando il passaporto per stranieri all'interessato.
Con decisione del 3 febbraio 2006 l'Ufficio ricorsi del DFGP ha quindi
stralciato il ricorso dai ruoli. Conseguentemente l'UFM ha rinnovato il do-
cumento di viaggio per stranieri a far tempo dal 3 febbraio 2006, con vali-
dità sino al 3 febbraio 2011.
C.
Il 5 febbraio 2007 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in se-
C-5873/2011
Pagina 3
guito SP) ha rilasciato a nome dell'interessato un permesso di domicilio
"C", valido sino al 2 febbraio 2011 con termine di controllo il 14 maggio
2010 (cfr. incarto cantonale).
Con decisione del 26 marzo 2010 le autorità cantonali preposte hanno
prorogato il permesso di domicilio "C" con validità al 14 maggio 2015, sot-
toponendolo però alla condizione della presentazione di un documento di
viaggio per stranieri valido.
D.
Conseguentemente con richiesta del 19 aprile 2011, presentata tramite le
autorità cantonali, l'interessato ha postulato il rinnovo del passaporto per
stranieri, la cui validità era fissata al 3 febbraio 2011. Con scritto del 23
giugno 2011 l'autorità di prime cure ha rilevato che le condizioni poste al
rilascio dello stesso non erano adempiute. Dopo ulteriori scritti dell'inte-
ressato e dell'UFM del 28 giugno, 22 luglio e 18 agosto 2011, l'autorità
federale ha emanato il 6 ottobre 2011, la decisione formale di rifiuto.
A sostegno della propria conclusione l'UFM ha osservato che A._______
mai ha chiesto il riconoscimento dello statuto di rifugiato in Svizzera, di
modo che è lecito pretendere che lo stesso si adoperi, presso la propria
rappresentanza nazionale in Svizzera, per ottenere il rilascio del docu-
mento di viaggio. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal patrocina-
tore del richiedente e sulla base di accertamenti effettuati presso la rap-
presentanza cinese in Svizzera, l'UFM constata che, qualora le condizioni
poste dalla legge siano adempiute, il rilascio di un passaporto cinese è
concesso anche alle persone originarie del Tibet. L'autorità di prime cure
conclude sottolineando che agli atti non vi sono elementi concreti che
permettano di asserire un diniego del passaporto nel caso in esame e
dunque che portino ad ammettere la richiesta dell'interessato.
E.
Con ricorso del 24 ottobre 2011 A._______ ha chiesto al presente Tribu-
nale di annullare la decisione dell'UFM e di accogliere la domanda di rin-
novo / rilascio di un documento di viaggio per stranieri. A sostegno delle
proprie richieste l'interessato ha rilevato che la decisione dell'autorità di
prime cure si fonda su una valutazione arbitraria in violazione di "tutta una
serie di diritti fondamentali". In particolare, l'UFM nel rifiutare il rinnovo del
documento di viaggio per stranieri, ottenuto nel 2000 e poi già rinnovato,
non si fonda su alcun documento o posizione ufficiale. In altre parole, nel-
la fattispecie ci si trova di fronte a due versioni contrapposte, fondate su
informazioni assunte oralmente dalle parti presso la rappresentanza cine-
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se in Svizzera. Da un parte le indicazioni dell'UFM secondo cui sarebbe
possibile ottenere una documento nazionale per l'interessato, dall'altra le
informazioni assunte dal legale di quest'ultimo, secondo cui un'eventuale
richiesta dello stesso non verrebbe nemmeno trattata dalle autorità cinesi,
poiché il richiedente, rifugiato tibetano e fuggito dal suo paese, nemmeno
esisterebbe per l'autorità cinese (ricorso, pag. 4). In particolare il patroci-
natore rileva che le medesime autorità si sono rifiutate espressamente di
mettere per iscritto quanto riferito oralmente al patrocinatore. In questo
contesto, benché l'UFM abbia una versione contrapposta ma non com-
provata da documenti versati agli atti, è inaccettabile che sia l'interessato
a comprovare il mancato rilascio del documento in esame (cfr. ricorso,
pag. 5). Tale agire dell'UFM, che pretende una comprova allorquando non
è in grado di provare la veridicità delle proprie affermazioni, configurereb-
be l'abuso di diritto (cfr. ricorso , pag. 6). Infine l'interessato ha rilevato
che è impensabile pretendere un suo ritorno in Patria, dove verrebbe ar-
restato e incarcerato immediatamente.
F.
Con risposta del 9 dicembre 2011 l'UFM ha ribadito le proprie conclusioni.
L'autorità di prime cure ha precisato però che, in risposta ad una corri-
spondenza dell'aprile 2011, l'Ambasciata cinese a Berna ha indicato che
le norme per l'ottenimento del passaporto cinese si applicano a tutte le
nazionalità della Cina, compresi i cittadini cinesi di nazionalità tibetana.
L'autorità cinese ha però anche sottolineato che in caso di rifiuto della ri-
chiesta, l'Ambasciata non rilascia alcuna conferma per scritto di tale rifiu-
to.
G.
Con replica del 19 dicembre 2011 il ricorrente si è riconfermato nelle pro-
prie allegazioni di fatto e di diritto.
Anzitutto egli sottolinea che agli atti non risultano documenti che compro-
vino quanto asserito dell'autorità federale. Inoltre quanto affermato da
quest'ultima, ovvero che "l'ambasciata [cinese] non rilascia una conferma
scritta del rifiuto" collima con quanto da egli sempre sostenuto. Infine
sempre stando alle presunte affermazioni dell'Ambasciata cinese, risulta
ancora di più che il ricorrente non può ottenere alcun documento: infatti
egli non è in possesso, e non lo è mai stato, di alcun documento cinese
scaduto.
H.
Con duplica del 24 gennaio 2012, l'autorità di prime cure si è riconfermata
C-5873/2011
Pagina 5
nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto rilevando che le informazioni su
cui si fonda la decisione sono contenute in un'email trasmessa all'UFM
dalle autorità cinesi, presente nel proprio incarto.
I.
Con osservazioni del 27 febbraio 2012, A._______ si è riconfermato nelle
proprie conclusioni sottolineando di non essere in grado di fornire la pro-
va della richiesta della documentazione all'autorità cinese poiché, non
avendo mai ottenuto un passaporto cinese, non è in grado di fornire la
documentazione richiesta delle autorità del proprio Paese. In questo sen-
so "[r]ichiedere la prova dell'invio di una richiesta destinata ad essere re-
spinta, poiché incompleta ad inizio, è una cosiddetta probatio diabolica".
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna-
le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rilascio di documenti di viaggio re-
se dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi
al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazio-
ne con l'art. 83 let. c cifra 6 in fine della legge del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37
LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.
1.3 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA i ricorrenti hanno il diritto di ricorrere e il loro
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevi-
bile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la vio
lazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di ap-
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Pagina 6
prezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale
non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun ca-
so dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo
la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2011/1 consid. 2 e
giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/43 consid. 6.1).
3.
L'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione del-
la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazio-
ne con il suo allegato 2, cifra I. Inoltre, l'introduzione di documenti biome-
trici ha reso necessaria una revisione totale dell'ordinanza concernente il
rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 27 ottobre 2004 (ODV, RU
2004 4577). Abrogata il 28 febbraio 2010, essa è stata sostituita dall'ordi-
nanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri del 20
gennaio 2010 entrata in vigore il 1° marzo 2010 (ODV, RU 2010 621), e
quindi sostituita dalla nuova versione entrata in vigore il 1° dicembre 2012
(ODV, RS 143.5). Secondo le disposizioni transitorie, alle procedure rela-
tive al rilascio di un documento di viaggio - pendenti al momento
dell’entrata in vigore della presente ordinanza - si applica il nuovo diritto.
Nel caso in esame, è dunque applicabile la nuova ODV, le cui disposizioni
pertinenti alla fattispecie non hanno subito delle modifiche (significative)
in termini di contenuto rispetto alla precedente ODV.
4.
4.1 Giusta i combinati disposti degli art. 4 cpv. 1 ODV e 59 cpv. 2 let. b e c
LStr hanno diritto ad un passaporto per stranieri, gli stranieri riconosciuti
quali apolidi dalla Svizzera secondo la Convenzione del 28 settembre
1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40) (let. b), come pure gli stra-
nieri privi di documenti e titolari di un permesso di domicilio (let. c). Inoltre
ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 ODV alle persone sprovviste di documenti e tito-
lari di un permesso di dimora annuale può essere rilasciato un passapor-
to per stranieri. In proposito l'assenza di documenti è accertata dall'UFM
sulla scorta dell'art. 10 ODV.
4.2 Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 ODV è considerato sprovvisto di documenti
lo straniero che non possiede documenti di viaggio validi del suo Stato
d'origine o di provenienza e dal quale non si può pretendere che si ado-
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peri presso le autorità competenti del suo Stato d'origine o di provenienza
per ottenere il rilascio o la proroga di un documento di viaggio (let. a) o
per il quale l'ottenimento di documenti di viaggio non è possibile (let. b).
4.3 Al fine di valutare se sia ragionevole esigere da uno straniero di rivol-
gersi alle autorità del proprio Paese d'origine per il rilascio o il rinnovo dei
suoi documenti di viaggio nazionali (cfr. art. 10 cpv. 1 let. a ODV), occorre
esaminare il caso di specie servendosi di criteri oggettivi conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del Tribunale fe-
derale 2A.335/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 2.1 e la giurisprudenza ivi
citata).
4.4 Inoltre la giurisprudenza ha determinato che il rilascio di un documen-
to di viaggio può essere ritenuto oggettivamente impossibile giusta l'art.
10 cpv. 1 let. b ODV nell'ipotesi in cui il cittadino straniero ha intrapreso i
passi necessari per tale richiesta ma questa viene rifiutata senza motivi
sufficienti ("ohne zureichende Gründe" [cfr. sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale C-6980/2007 del 2 settembre 2008 consid. 4.3 e giuri-
sprudenza ivi citata]). In virtù del nuovo cpv. 2 dell'art. 10 ODV, i ritardi nel
rilascio di un documento di viaggio da parte delle competenti autorità del-
lo Stato d'origine o di provenienza non motivano l'assenza di documenti.
4.5 Va infine ribadito che giusta l'art. 10 cpv. 3 ODV non può essere chie-
sto alle persone bisognose di protezione e ai richiedenti l'asilo di contatta-
re le autorità competenti del loro Stato d'origine o di provenienza. Di prin-
cipio non lo si può esigere neppure dalle persone sprovviste di documenti
validi che sono state ammesse provvisoriamente in ragione del carattere
illecito dell'esecuzione ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr, ossia allorquando
l'esecuzione del rinvio è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera, fatta salva l'evenienza in cui non vi sia alcun
nesso tra l'illegalità e l'autorità del paese d'origine in questione.
4.6 L'UFM è competente per rilasciare i seguenti documenti di viaggio
(cfr. art. 1 cpv. 1 ODV): titoli di viaggio per rifugiati (let. a), passaporti per
stranieri (let. b), certificati d’identità per richiedenti l’asilo che lasciano de-
finitivamente la Svizzera o per persone la cui procedura d'asilo è conclu-
sa e la cui decisione di allontanamento è passata in giudicato (let. c) e in-
fine documenti di viaggio sostitutivi per l’esecuzione dell’allontanamento o
dell’espulsione di stranieri (let. d).
5.
Va rammentato inoltre che la legislazione svizzera in materia di diritto su-
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Pagina 8
gli stranieri esige dallo straniero durante il suo soggiorno in territorio elve-
tico che sia in possesso di un documento di legittimazione valido e rico-
nosciuto (cfr. art. 89 LStr in relazione con gli art. 13 cpv. 1 LStr e 8 dell'or-
dinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucra-
tiva [OASA, RS 142.201]). In assenza di documenti di legittimazione l'in-
teressato è tenuto a procurarseli o collaborare a tal fine con le autorità
(cfr. art. 90 let. c LStr). I documenti di viaggio rilasciati dalle autorità sviz-
zere agli stranieri, salvo quelli rilasciati ai rifugiati o agli apolidi ai quali si
applicano altre norme, non sostituiscono un passaporto valido ricono-
sciuto dalla comunità internazionale. Come dispone d'altronde l'art. 12
cpv. 1 ODV, i documenti di viaggio costituiscono documenti di legittima-
zione di polizia degli stranieri e non provano né l'identità né la cittadinan-
za del detentore. Giova inoltre sottolineare che l'emissione di un passa-
porto è di esclusiva competenza del Paese d'origine della persona inte-
ressata, il quale decide sulla base di procedure e modalità previste dalla
normativa interna. In altri termini il rilascio, il ritiro e l'annullamento di un
passaporto fanno parte della competenza sovrana di ogni Stato ed è
nell'ambito di tale competenza che vengono definite le condizioni nella le-
gislazione nazionale (cfr. l'avviso giuridico della Direzione di diritto inter-
nazionale pubblico del Dipartimento degli affari esteri del 17 febbraio, 17
giugno e del 23 luglio 1999, Giurisprudenza delle autorità amministrative
della Confederazione [GAAC] 64.158, 64.22 cifra 1.1 nonché 65.70, parti
A e C). Le prescrizioni soprammenzionate implicano pertanto che, riser-
vati i casi in cui anteriormente si abbia ottenuto lo statuto di rifugiato o
quello dell'ammissione provvisoria in ragione dei pericoli a cui l'interessa-
to era personalmente esposto nel suo Paese d'origine, lo straniero con
un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera si conformi alle condizioni
d'ordine formali e materiali delle leggi del proprio Paese d'origine che di-
sciplinano il rilascio dei documenti di legittimazione nazionali.
6.
6.1 Il ricorrente appartiene all'etnia tibetana. L'appartenenza del Tibet alla
Repubblica popolare cinese rimane controversa. Infatti siccome il Tibet
quale Paese autonomo e indipendente non esiste, alla luce dell'annes-
sione di questo da parte della Cina, resta da determinare quale nazionali-
tà hanno le persone originarie di questa regione e i loro discendenti. Se
da una parte il governo tibetano in esilio ritiene che il Tibet sia occupato il-
legalmente dalla Cina negli anni 1949/50, al contrario la Cina ritiene che
si tratti di un puro conflitto interno, a motivo che la regione controversa
appartiene alla Cina da centinaia di anni. Su questa problematica, la
Svizzera ha già avuto modo, come numerosi altri Paesi della comunità in-
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Pagina 9
ternazionale, di riconoscere e considerare il Tibet quale regione autono-
ma (Provincia), che appartiene però integralmente alla Repubblica popo-
lare cinese (cfr. rapporto della Commissione degli affari esteri del Consi-
glio nazionale del 4 aprile 2004 e del Consiglio degli Stati del 7 settembre
2004 in merito alla petizione "Schweizer Tibet-Organisationen", citata nel-
la sentenza della Commissione di ricorso in materia di asilo [CRA] del 13
dicembre 2005, in GICRA 2006/1 consid. 4.4). Come già considerato cor-
rettamente dall'UFM, i cittadini originari della regione del Tibet come pure
i loro discendenti, devono essere considerati cittadini cinesi alla luce della
legge relativa alla cittadinanza della Repubblica popolare cinese del 1
settembre 1980 ("Nationality Law of the People's Republic of China",
/english/LivinginChina/184710.htm; in seguito legge sul-
la cittadinanza). La CRA si è inoltre già chinata sulla questione della na-
zionalità di tibetani in esilio, concludendo che anche questi possono esse-
re considerati cittadini cinesi (sentenza della Commissione di ricorso in
materia di asilo del 30 novembre 2004, in GICRA 2005/1; cfr. anche sen-
tenza TAF C-1048/2006 del 21 luglio 2010, consid. 5).
7.
7.1 Il Tribunale rammenta che di principio i fatti giuridicamente rilevanti
sono esaminati d'ufficio dalle autorità amministrative. Tale principio va tut-
tavia relativizzato, nella misura in cui le parti sono tenute a collaborare al
fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti conformemente all'art.
13 PA (cfr. DTF 130 II 449 consid. 6.6.1). In particolare, incombe al ricor-
rente fornire le prove qualora non ve ne siano o qualora non si possa ra-
gionevolmente esigere che l'autorità le fornisca in conformità alla regola
universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso di
mancata collaborazione sarà il ricorrente a subirne le conseguenze (cfr.
DTF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).
7.2
7.2.1 Nel caso che qui ci riguarda, il Tribunale osserva anzitutto che il ri-
corrente ha già ottenuto il documento di viaggio per stranieri nel 2000, poi
rinnovato nel 2006. In proposito le autorità federali, ammettendo l'assen-
za di documenti di legittimazione, accettarono la dichiarazione giurata del
ricorrente che riferiva le proprie generalità in A._______, cittadino cinese
di origine tibetana, nato il … (cfr. dichiarazione giurata versata agli atti).
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Pagina 10
7.2.2 Nel quadro della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno
in Svizzera, il ricorrente ha riferito di essersi nuovamente rivolto alle auto-
rità cinesi, le quali, contrariamente a quanto indicato dalla legge sulla cit-
tadinanza cinese sopra menzionata, hanno riferito che non vi sarebbe al-
cuna possibilità, per un rifugiato tibetano fuggito dalla Cina, di ottenere un
passaporto cinese. Invitate a produrre per iscritto tale conclusione le au-
torità si sarebbero però rifiutate.
Queste allegazioni sono confermate dall'UFM stesso, secondo cui per
l'ottenimento dei documenti di viaggio cinesi occorre, tra le altre condizio-
ni, consegnare il vecchio documento (in caso di rinnovo), o in caso di
perdita produrre la notifica di smarrimento alla polizia o la conferma della
stessa (cfr. osservazioni dell'UFM del 9 dicembre 2011, pag. 2). L'autorità
di prime cure ha parimenti osservato che in caso di rifiuto del rilascio dei
documenti di viaggio "l'ambasciata [cinese] non rilascia una conferma
scritta del rifiuto. Di norma le spiegazioni sono fornite oralmente durante il
colloquio, ma non vi è alcun obbligo in tal senso" (cfr. osservazioni
dell'UFM del 9 dicembre 2011, pag. 2).
Il Tribunale rileva inoltre che un recente Rapporto del Dipartimento di Sta-
to americano (Report on International Religious Freedom – China, [inclu-
des Tibet, Hong Kong and Macau], del 30 luglio 2012,
/ArticleDocuments/97/npl36609.pdf.aspx), indica che sono nu-
merosi i rifiuti alle domande di ottenimento dei passaporti inoltrate da Ti-
betani, allorquando altri cittadini cinesi appartenenti ad altre etnie non
hanno alcun problema nel loro ottenimento. Nel Rapporto si rileva inoltre
che alcuni tibetani hanno dovuto pagare importanti "tangenti" per l'otteni-
mento del passaporto, come pure che esistono casi di confisca del pas-
saporto in possesso ai cittadini tibetani.
7.2.3 Ciò detto, le conclusioni dell'UFM, secondo cui il ricorrente dovreb-
be fornire prova documentale della richiesta alle autorità cinesi, richiesta
peraltro nemmeno possibile poiché mancante delle condizioni elencate
dalle autorità cinesi e riferite dall'autorità svizzera stessa, in particolare
del documento scaduto o della notifica del documento andato perso, e
che non vi sono elementi concreti che permettano di asserire che le auto-
rità cinesi gli negano il rilascio di un passaporto nazionale, non possono
essere condivise dal Tribunale.
Ne consegue che A._______ deve essere riconosciuto quale straniero
sprovvisto di documenti di viaggio validi del suo Stato d'origine o di pro-
C-5873/2011
Pagina 11
venienza, e per il quale l'ottenimento non è possibile giusta l'art. 10 cpv. 1
let. b ODV.
8.
Ciò detto, la decisione dell'UFM del 24 ottobre 2011, viola il diritto federa-
le. Ne discende che il ricorso presentato deve essere ammesso e la deci-
sione dell'autorità di prime cure deve essere annullata. L'incarto è quindi
trasmesso all'UFM il quale è invitato a concedere il documento per stra-
nieri richiesto.
9.
Visto l'esito del ricorso le spese processuali sono poste a carico dell'auto-
rità di prime cure (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Il ricorrente ha
inoltre diritto alle ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di pa-
trocinio (art. 7 e 8 TS-TAF), che alla luce dell'importanza del caso e del
grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribuna-
le ritiene eque per un importo pari a fr. 1'200.- (art. 14 TS-TAF).
(dispositivo sulla pagina seguente)
C-5873/2011
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è ammesso e la decisione impugnata annullata. L'UFM è invitato
a concedere il passaporto per stranieri richiesto.
2.
Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente viene rifuso l'importo di
fr. 800.- versato l'11 novembre 2011 a titolo di anticipo spese.
3.
L'UFM verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'200.- a titolo di spese ripe-
tibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata; formulario per il versamento)
– autorità inferiore (n. di rif. N 397 201; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto di
ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: