B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5882/2010
S e n t e n z a d e l 1 4 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 luglio 2010).
C-5882/2010
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, ha lavorato in
Svizzera nel 1967, 1968, 1969 (9 mesi), nel 1970 (2 mesi), nel 1971 (4
mesi), nel 1972 (4 mesi), nel 1973 (3 mesi), nel 1974 (10 mesi), nel 1975
(9 mesi) e nel 1976 (4 mesi), solvendo contributi all'assicurazione svizze-
ra per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 6).
Dagli atti di causa risulta che rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa
(doc. 2); dal 2 settembre 2003, è stato alle dipendenze di un'impresa di
costruzioni come manovale edile, in ragione di 45 ore alla settimana. Dal
13 novembre al 31 dicembre 2004, ha interrotto l'attività per motivi di sa-
lute. Peraltro, il 31 dicembre 2004 vi è stata cessazione di attività da parte
dell'ultimo datore di lavoro dell'assicurato (doc. 9 e 10). Il 28 dicembre
2005, l'assicurato medesimo ha formulato una richiesta volta all'otteni-
mento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
A.b Il 28 giugno 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli as-
sicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, ritenuto che malgrado il danno
alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa era da considerare esigibile in
misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 32). È stato
stabilito, in virtù del rapporto del 18 aprile 2007 della dott.ssa B._______,
medico dell'UAIE (doc. 30), che l'interessato era affetto da lieve encefalo-
patia con vascolopatia cronica, ipertensione arteriosa, stato dopo ripetuti
interventi di basalioma palpebrale e leggera limitazione funzionale della
colonna vertebrale con alterazioni degenerative e che il medesimo pre-
sentava una capacità al lavoro dell'80% nella precedente attività di mano-
vale edile, a decorrere da fine 2006.
A.c Il 15 giugno 2009, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmen-
te accolto il ricorso del 24 luglio 2007, annullato la decisione del 28 giu-
gno 2007 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio proce-
desse al completamento dell'istruttoria relativamente allo stato di salute
dell'interessato (con perizia ortopedica/neurologica, dermatologica, psi-
chiatrica ed ogni altro esame che dovesse rendersi necessario) e pro-
nunciasse una nuova decisione (doc. 39).
B.
Con decisione dell'8 settembre 2009, la Cassa svizzera di compensazio-
ne (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia dal 1° ottobre 2009 (doc. 41).
C-5882/2010
Pagina 3
C.
C.a Il 24 settembre 2009 (doc. 44), l'autorità inferiore ha chiesto all'INPS
di C._______ di sottoporre l'interessato a nuove visite mediche e di far
pervenire un esame dermatologico (rapporto dattiloscritto), un esame
neurologico (rapporto dattiloscritto), un esame psichiatrico (rapporto datti-
loscritto con indicazione del contenuto del rapporto relativo a detto esa-
me) ed un esame ortopedico (rapporto dattiloscritto).
C.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti do-
cumenti:
documenti medici di data intercorrente da settembre 2000 a luglio
2009 (doc. 47 e 50 a 61);
un rapporto di visita neurologica del 22 gennaio 2010 (doc. 49), un
rapporto di visita dermatologica del 28 gennaio 2010, in cui è indi-
cato "nessuna lesione in atto" (doc. 62), una relazione di esame
psichiatrico del 5 febbraio 2010, nella quale è diagnosticata l'as-
senza di disturbi psichiatrici (doc. 46), ed un rapporto di visita or-
topedica dell'8 febbraio 2010 (doc. 48);
la perizia medica particolareggiata E 213 dell'8 febbraio 2010, da
cui emerge la diagnosi di esiti di plurimi interventi per basalioma
della palpebra inferiore sinistra, gonalgia saltuaria da probabile
tendinopatia e rachialgie in fibromialgico, cefalea tensiva con lievi
tremori extrapiramidali in soggetto con segni strumentali di vasco-
lopatia cerebrale cronica, ipertensione arteriosa, lieve ipoacusia
percettiva bilaterale, esiti di intervento per cataratta bilaterale; le
condizioni di salute dell'interessato sono state definite come sta-
zionarie e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere regolar-
mente lavori leggeri nonché, e a tempo pieno, un lavoro adeguato
alle sue condizioni, ma non il suo ultimo lavoro a tempo pieno. È
stato segnalato che l'assicurato è considerato invalido al 55%,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza,
sia nella precedente attività sia in un'attività adeguata alle sue
condizioni (doc. 63).
C.c Nel rapporto del 22 aprile 2010, il dott. D._______, medico dell'UAIE,
ha evidenziato la diagnosi di encefalopatia vascolare, cefalea vasomoto-
ria ed ipertensione arteriosa compensata. Ha altresì considerato lo stato
dopo basalioma al viso trattato con intento curativo, la gonalgia con limi-
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Pagina 4
tazione funzionale e la rachialgia con fibromialgia non documentata sic-
come senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott. D._______ ha
quindi ritenuto che l'interessato presenta una capacità al lavoro intatta,
dunque del 100%, sia nella precedente attività sia in un'attività sostitutiva
adeguata (doc. 69).
D.
Il 29 aprile 2010, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa era da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una
rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di
formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisio-
ne, delle obiezioni per iscritto (doc. 70), facoltà di cui l'interessato non ha
fatto uso.
E.
Il 2 luglio 2010, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'interessato
non ha subito, prima del compimento del 65° anno di età, un'incapacità al
lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che dagli at-
ti risulta che malgrado il danno alla salute l'esercizio di un'attività lucrativa
era da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. L'autorità inferiore ha altresì sottolineato che il diritto alla
rendita d'invalidità si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vec-
chiaia dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (è fatto riferimento
all'art. 30 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità [LAI, RS 831.20]; doc. 72).
F.
Il 17 agosto 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 2 luglio 2010
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una
rendita intera d'invalidità subordinatamente di una mezza rendita o per-
lomeno di un quarto di rendita a decorrere da dicembre del 2005 (data
della richiesta volta all'ottenimento di una rendita). Ha fatto valere che la
motivazione della decisione impugnata è errata nel merito, ritenuto che
l'autorità inferiore non ha – come richiesto nella sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-5108/2007 del 15 giugno 2009 (cresciuta in
giudicato), segnatamente al suo considerando 12 – proceduto al comple-
tamento dell'istruttoria relativamente al suo stato di salute. L'insorgente
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Pagina 5
ha altresì segnalato che le patologie di cui è affetto non gli consentono di
svolgere una qualsiasi attività lucrativa, neppure una leggera. Ha esibito
documenti medici già agli atti nonché un certificato neurologico del 29
gennaio 2010, un rapporto fisiatrico-reumatologico del 3 febbraio 2010,
un referto di esame radiologico del 3 marzo 2010, un rapporto ortopedico
del 18 marzo 2010 ed un referto di esami del 22 aprile 2010 (doc. TAF 1).
G.
Nella risposta al ricorso del 29 novembre 2010 (doc. TAF 5), l'autorità in-
feriore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 22 a-
prile e 21 novembre 2010 del proprio servizio medico (doc. 69 e 73), il ri-
corrente è stato ritenuto in grado di svolgere la precedente attività. Per
conseguenza, non ha mai subito, prima del compimento del 65° anno di
età, un'incapacità al lavoro di livello pensionabile. L'interessato percepi-
sce peraltro, a far tempo dal 1° ottobre 2009, una rendita di vecchiaia
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (è altresì rinviato al doc. 41
dell'incarto dell'autorità inferiore [decisione dell'8 settembre 2009]).
H.
Nella replica del 4 gennaio 2011 (doc. TAF 8), l'interessato si è riconfer-
mato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 17 ago-
sto 2010. In particolare, ha segnalato che le patologie di cui è affetto non
gli hanno consentito di svolgere una qualsiasi attività lucrativa dalla data
della richiesta volta all'ottenimento di una rendita, vale a dire ad un'epoca
in cui non aveva ancora compiuto 65 anni. Ha esibito documenti medici
già agli atti nonché un rapporto ortopedico dell'11 febbraio 2010 ed un re-
ferto di esame della retina del 1° dicembre 2010.
I.
Nella duplica del 10 marzo 2011 (doc. TAF 10), l'autorità inferiore ha con-
statato, in virtù del rapporto del 1° marzo 2011 del proprio servizio medico
(doc. 75), che la documentazione medica prodotta in replica non apporta
nuovi elementi clinici oggettivi tali da modificare la valutazione clinica-
lavorativa dell'interessato. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente pro-
posto la reiezione del ricorso.
J.
Con provvedimento del 22 marzo 2011, questo Tribunale ha trasmesso la
duplica al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 11).
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Pagina 6
K.
Con versamenti del 6 aprile e 6 maggio 2011 (doc. TAF 11 a 18), il ricor-
rente ha versato l'anticipo spese.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
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giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a
tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi-
vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento
(CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola-
mento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento
tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea
ed i cittadini svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce
espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un
cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti
(CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n°
1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile
2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e
che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non
sono altresì applicabili al caso concreto.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
C-5882/2010
Pagina 8
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne di-
scende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31
dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale
data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme
della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto con-
cerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con
la loro entrata in vigore). La domanda di una rendita AI essendo stata
presentata il 28 dicembre 2005, al caso in esame si applicano di principio
le norme in vigore fino al 31 dicembre 2007. Peraltro, e per l'esame del
diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle nuove norme della 5a
revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 2 luglio 2010 (da-
ta della decisione impugnata) non avrebbe alcuna incidenza sull'esito del-
le questioni sottoposte nel caso concreto all'esame di questo Tribunale
(cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010
consid. 3.1; cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
4824/2010 del 31 maggio 2012 consid. 3.2). Al caso di specie, non sono
altresì applicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pac-
chetto) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle
norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di rendi-
ta il 28 dicembre 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI pre-
cisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del di-
ritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la ri-
chiesta. L'art. 30 LAI statuisce altresì che il diritto alla rendita AI si estin-
gue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, che nel caso di specie è versata a decorrere dal
1° ottobre 2009. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare
se il ricorrente avesse diritto ad una rendita nel periodo intercorrente tra il
28 dicembre 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della do-
manda) e il 30 settembre 2009, ritenuto che dal 1° ottobre 2009 l'insor-
gente non avrebbe comunque più diritto ad una rendita AI, ma solo a
C-5882/2010
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quella AVS. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2
e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamen-
te connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap-
prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è sta-
ta resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio
2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2;
DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non-
ché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI;
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante tre anni).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 3 anni (v.
doc. 6) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contri-
buzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
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5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato
ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se
è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per al-
meno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circo-
lazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28
maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo
stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente irre-
versibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabil-
mente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento
di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto
2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato re-
lativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal pun-
to che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile di subi-
re modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del Tribunale fe-
derale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid. 4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande in-
validità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurispruden-
ce et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Prati-
que VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere e-
conomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V
273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
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dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'as-
sicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigi-
bile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu-
rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04
del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste
una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29
cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
C-5882/2010
Pagina 12
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
8.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa-
ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre
segnatamente di esiti di plurimi interventi per basalioma della palpebra in-
feriore sinistra, gonalgia saltuaria da probabile tendinopatia e rachialgie in
fibromialgico (fibromialgia non diagnosticata tramite il consueto criterio
dei tender points), cefalea tensiva con lievi tremori extrapiramidali in sog-
getto con segni strumentali di vascolopatia cerebrale cronica, ipertensio-
ne arteriosa, lieve ipoacusia percettiva bilaterale, esiti di intervento per
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Pagina 13
cataratta bilaterale (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 dell'8 feb-
braio 2010 [doc. 63] e presa di posizione del medico dell'UAIE del 22 a-
prile 2010 [doc. 69]).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o
peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficien-
temente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI,
per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto,
il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interru-
zione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media durante
un anno.
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in
media durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2 Il ricorrente sostiene nel gravame che l'autorità inferiore non avrebbe
svolto l'ulteriore istruttoria prevista nella sentenza di rinvio di questo Tri-
bunale del 15 giugno 2009 (cfr., segnatamente, il considerando 12 del
menzionato giudizio). Nella sua genericità, la censura è infondata, avuto
riguardo al fatto che l'insorgente, da un lato, è stato sottoposto ai richiesti
esami neurologico (del 22 gennaio 2010 [doc. 49]), dermatologico (del 28
gennaio 2010 [doc. 62]), psichiatrico (del 5 febbraio 2010 [doc. 46]) e or-
topedico (dell'8 febbraio 2010 [doc. 48]). Il ricorrente non ha altresì indica-
to, tanto meno con la necessaria precisione, per quale ragione detti ulte-
riori accertamenti specialistici sarebbero da considerarsi carenti per quan-
to attiene all'accertamento dello stato di salute del ricorrente nel periodo
determinante (v. al riguardo il consid. 3.3 del presente giudizio), né una
siffatta carenza risulta emergere inequivocabilmente ad un esame d'uffi-
cio degli atti di causa. Dall'altro lato, avendo il medico dell'UAIE rettamen-
te (cfr. considerazioni che seguono) concluso per il periodo determinante
ad una capacità lavorativa intatta del ricorrente nella sua precedente atti-
vità di manovale edile (o comunque ad una capacità lavorativa superiore
al 60% in tale attività), non era comunque necessario effettuare un esame
specifico in merito alla questione di sapere se ed in che misura fosse esi-
gibile, per un assicurato prossimo all'età di pensionamento, l'eventuale
C-5882/2010
Pagina 14
svolgimento di un'attività sostitutiva adeguata in un mercato del lavoro
equilibrato.
10.3
10.3.1 Dal profilo medico, il dott. D._______, nel rapporto del 22 aprile
2010 (doc. 69), su cui si fonda la decisione impugnata, ha in particolare
rilevato che il rapporto neurologico del 22 gennaio 2010 (doc. 49) con-
ferma i risultati radiologici già acquisiti nel 2006, ossia una cefalea dovuta
all'ipertensione arteriosa, un lieve tremore e una vascolopatia cerebrale
(con pressione arteriosa nella norma) giustificabile con l'età, ma non
menziona alcuna affezione neurologica con incidenza funzionale. Ha os-
servato che il rapporto dermatologico del 28 gennaio 2010 (doc. 62) non
evidenzia alcun reperto patologico oggettivo (in status dopo diversi inter-
venti chirurgici) e che il rapporto psichiatrico del 5 febbraio 2010 (doc. 46)
indica che l'insorgente non soffre di alcuna patologia psichica e che lo
stesso non ha mai presentato e non è mai stato curato per disturbi psichi-
ci. Ha altresì constatato che il rapporto ortopedico dell'8 febbraio 2010
(doc. 48) riferisce di dolori all'articolazione del ginocchio senza incidenza
funzionale significativa e di rachialgie nell'ambito di una fibromialgia, affe-
zione quest'ultima che non è stata dimostrata tramite il consueto criterio
dei tender points. Il dott. D._______ ha quindi reputato che il ricorrente è
completamente abile nella precedente attività di manovale edile e che
comunque non sussiste alcun elemento di seria consistenza per ritenere
che vi sia stata, nel periodo determinante, un'incapacità lavorativa di al-
meno il 40% in media per un periodo di un anno.
10.3.2 Quanto alle indicazioni del dott. D._______ sullo stato di salute del
ricorrente emergenti dai sopraccitati rapporti medici, occorre precisare
che nel suo rapporto del 22 gennaio 2010, il neurologo ha sottolineato
che funzionalmente i segni clinici attuali sono da considerare come mani-
festazioni poco evidenti di un danno cerebrale (diagnosticato il 22 no-
vembre 2006) in fase iniziale di cui è prevedibile nel tempo una lenta evo-
luzione, nel senso del peggioramento. Sennonché, tale peggioramento
non può che riguardare un periodo posteriore al 1° ottobre 2009 (data a
partire dalla quale il ricorrente beneficia di una rendita AVS), di modo che
non può giustificare l'erogazione di una rendita AI per un periodo anterio-
re a tale data. Dal rapporto ortopedico dell'8 febbraio 2010, in cui è stata
diagnosticata anche una fibromialgia, risulta segnalata un'enfatizzazione
da parte dell'assicurato delle patologie osteoarticolari. Da questo profilo,
va ricordato che la fibromialgia può di principio essere considerata invali-
dante solo se adempie i criteri di Foerster/Mosimann, peraltro riconosciuti
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Pagina 15
dalla giurisprudenza (DTF 132 V 65 e 131 V 49), non senza dimenticare
che questi criteri presuppongono la presenza di una comorbidità psichica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante ed in-
tensa di altri fattori, quali ad esempio la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita o uno stato psichico consolidato, senza possibilità
di evoluzione sul piano terapeutico (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 4.3). Peraltro, e come nel caso
di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un
danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un'esagerazione dei sintomi
(cfr. sentenza del Tribunale federale I 873/05 del 19 maggio 2006 consid.
4). Infine, se dal rapporto psichiatrico del 5 febbraio 2010 emerge che il
ricorrente ha presentato in passato (senza indicazioni precise sul periodo)
dei disturbi ansiosi, non è stata comunque diagnosticata una malattia psi-
chica secondo i criteri di un sistema internazionalmente riconosciuto, tan-
to meno una malattia psichica di una certa gravità, fermo restando che
l'insorgente stesso ha negato di fronte allo psichiatra di essere mai stato
ricoverato per disturbi psichiatrici o di sottoporsi a cure psichiatriche. Nel
già citato rapporto, lo psichiatra ha poi indicato che l'interessato è sogget-
to tranquillo, lucido, ordinato, orientato, privo di tematiche patologiche,
con ideazione coerente e umore in equilibrio.
10.3.3 Può essere ancora rilevato che dall'insieme dei documenti degli
specialisti in dermatologia di cui agli atti di causa non risulta effettivamen-
te dimostrata, nel senso della probabilità preponderante, un'incapacità la-
vorativa legittimante per tale affezione l'erogazione di una rendita AI sviz-
zera nel periodo determinante, come rettamente ritenuto dal dott.
D._______.
10.4 Certo, nella perizia medica particolareggiata E 213 dell'8 febbraio
2010 (doc. 63), l'insorgente non è stato ritenuto capace di svolgere il suo
precedente lavoro a tempo pieno. Detta valutazione medica non è tuttavia
condivisibile. La stessa risulta difficilmente compatibile con la diagnosi e
le limitazioni funzionali accertate, ossia la lieve ipoacusia, la lieve limita-
zione della flessione del tronco, i lievi tremori all'arto superiore sinistro, il
lieve varismo delle ginocchia (ma forza, tono muscolare e andatura nor-
mali), la cefalea tensiva, nonché la neoplasia guarita e l'assenza di turbe
psichiche e di deficit neurologici focali (doc. 63 pag. 3, 4 e 7 n. 4.1, 4.2.2,
4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 8). Invero, nella perizia E 213 è stata altresì eviden-
ziata un'invalidità del 55%, per qualsiasi attività, ritenuta in Italia confor-
memente alle disposizioni di legge di detto Paese. Sennonché, a tale ri-
guardo giova rammentare che la valutazione di un'autorità straniera con
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riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di princi-
pio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto
svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003
consid. 2 nonché consid. 2.4 del presente giudizio).
10.5 Da parte sua, il ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso e di re-
plica, che le patologie di cui è affetto giustificano una completa incapacità
al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Egli fonda la sua (diversa) opi-
nione segnatamente su un certificato neurologico del 29 gennaio 2010,
un rapporto fisiatrico-reumatologico del 3 febbraio 2010, i rapporti ortope-
dici dell'11 febbraio e 18 marzo 2010, un referto di esame radiologico del
3 marzo 2010, un referto di esami del 22 aprile 2010 ed un referto di e-
same della retina del 1° dicembre 2010 (doc. TAF 1 e 8).
10.5.1 Nei rapporti del 21 novembre 2010 e del 1° marzo 2011 (doc. 73 e
75), il dott. D._______ ha in particolare segnalato che il referto radiologi-
co del marzo 2010 evidenzia segni diffusi di alterazioni degenerative non-
ché una gonartrosi di grado medio, disturbi giustificabili con l'età e senza
rilevanza clinica e funzionale. Ha constatato che il referto di esami ematici
e delle urine dell'aprile 2010 fa stato di una dislipidemia, affezione tratta-
bile con dei farmaci e la dieta, ma senza incidenza clinica e funzionale, e
riferisce che tutti gli altri valori sono nella norma. Ha inoltre osservato che
il rapporto neurologico del luglio 2010 (recte gennaio 2010) documenta
l'assenza di recidive del tumore cutaneo (il ricorrente è stato sottoposto
ad un intervento chirurgico nel 2005) e che il referto d'esame della retina
del dicembre 2010 conclude a risultati nella norma.
10.5.2 Per quanto attiene al certificato neurologico del 29 gennaio 2010,
occorre precisare che lo stesso conclude ad un discreto andamento clini-
co. Non soccorre l'insorgente neppure il rapporto fisiatrico-reumatologico
del 3 febbraio 2010, che si esaurisce in una semplice enumerazione di af-
fezioni di cui soffrirebbe il ricorrente, non comporta alcun esame obiettivo
e non conclude ad una specifica incapacità lavorativa. Peraltro, i rapporti
ortopedici dell'11 febbraio e 18 marzo 2010 espongono i disturbi noti e
precedentemente diagnosticati, evidenziano una deambulazione autono-
ma e non fanno riferimento ad una specifica incapacità lavorativa. Tali do-
cumenti medici non possono pertanto fondare né un'incapacità lavorativa
dell'insorgente né giustificare la necessità di ulteriori accertamenti fattuali.
10.6 Sulla scorta della documentazione medica agli atti e delle conside-
razioni che precedono, questo Tribunale non ha ragione di scostarsi dalla
valutazione convincente del medico dell'UAIE dott. D._______, basata,
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Pagina 17
fra l'altro, su un rapporto di visita neurologica, un rapporto di visita derma-
tologica, una relazione di esame psichiatrico ed un rapporto di visita orto-
pedica (doc. 46, 48, 49 e 62), circa il fatto che fino al 1° ottobre 2009, da-
ta a partire dalla quale il ricorrente beneficia di una rendita di vecchiaia, il
medesimo non ha subito un'incapacità lavorativa nella sua precedente at-
tività lavorativa di almeno il 40% in media per un anno. In questo la sua
conclusione concorda con quella della dott.ssa B._______ del 18 aprile
2007, intervenuta anteriormente al rinvio degli atti all'autorità inferiore per
ulteriori accertamenti secondo la sentenza di questo Tribunale del 15 giu-
gno 2009, anche se quest'ultima aveva considerato un'incapacità lavora-
tiva del 20% in un'attività sostitutiva adeguata a partire dal fine 2006. Tut-
tavia, quand'anche si volesse, per denegata ipotesi e a titolo puramente
prudenziale, preferire tale valutazione, nulla cambierebbe all'esito della li-
te, ritenuto che comunque non sarebbe appunto data un'incapacità lavo-
rativa di almeno il 40% in media per un anno.
11.
Da quanto esposto consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.--, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, corrisposto
dall'insorgente con versamenti del 6 aprile e 6 maggio 2011.
12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 400.--, corrisposto con versamenti del 6 aprile e 6
maggio 2011, è computato con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: