Corte II I
C-5888/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera
concernente B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5888/2008
Fatti:
A.
In data 18 giugno 2008, B._______ (di seguito: il richiedente), cittadino
del Kosovo nato il ..., ha presentato una domanda di visto presso la
Rappresentanza di Svizzera a Pristina della durata di un mese al fine
di rendere visita al fratello A._______ (di seguito: il ricorrente),
residente a Chiasso/TI. Alla domanda d'autorizzazione d'entrata, il
richiedente ha allegato una dichiarazione del fratello, nella quale
quest'ultimo ha confermato di farsi carico di tutte le spese relative alla
visita di B._______, portandosi inoltre garante per il rispetto dei
termini di permanenza in Svizzera.
Con scritto del 7 luglio 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazio-
ne del Canton Ticino ha trasmesso all'Ufficio federale della migrazione
(UFM) per competenza e decisione la domanda di visto, allegando il
preavviso negativo della detta rappresentanza elvetica in merito al
rilascio del visto.
B.
In data 6 agosto 2008 l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______,
rilevando come l'ordine giuridico svizzero non garantisce né un diritto
ad entrare in Svizzera né l'ottenimento d'un visto e sottolineando come
la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del
soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente
garantita visto la situazione economica prevalente nel Kosovo e le
conseguenti disparità socioeconomiche esistenti tra questo paese e la
Svizzera. L'autorità di prime cure ha infine affermato che il richiedente
non può avvalersi di stretti legami familiari o professionali con il paese
d'origine atti a garantire il ritorno in patria e che il desiderio di visitare
conoscenti o parenti non basta a giustificare il rilascio di un visto.
C.
Con scritto del 12 settembre 2008, depositato il 15 settembre
successivo, A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta
decisione. A sostegno del proprio gravame, egli ha affermato che il
richiedente sarebbe rimasto per qualche mese in Svizzera al fine di
render visita alla sua famiglia, sottolineando inoltre che suo fratello,
coniugato e padre di tre figli, non avrebbe nessuna intenzione di
rimanere in Svizzera più a lungo di quanto auspicato. Egli ha inoltre
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affermato che il richiedente svolge l'attività d'agricoltore e gode di una
buona situazione.
D.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 4 novembre 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame,
sottolineando come nel caso concreto non vi fossero motivi impellenti
atti a giustificare il rilascio del visto e come le garanzie fornite
andassero relativizzate poiché l'interessato sarebbe comunque
rimasto libero delle proprie decisioni.
E.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intima-
ta, il ricorrente non ha reagito.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.
1.3 Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
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2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri sul
suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamen-
te in accordo con il diritto internazionale pubblico. (cfr. Messaggio del
Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008. Tra
questi figura altresì l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante
l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo svi-
luppo dell’acquis di Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]. In vista dell'at-
tuazione degli accordi d'associazione a Schengen, il legislatore ha
adattato la LStr (cfr. in particolare l'art. 2 cpv. 4 LStr, secondo il quale
le disposizioni sulla procedura in materia di visti nonché sull'entrata in
Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera, si applicano solo nella misura
in cui gli accordi d'associazione a Schengen non contemplino delle di-
sposizioni divergenti). Inoltre, l'applicazione dell'acquis di Schengen ha
reso necessaria una revisione completa dell'ordinanza del 24 ottobre
2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV,
RU 2007 5537), la quale è stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre
2008 sull'entrata e sul rilascio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi
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dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla
data dell'entrata in vigore dell'OEV.
5.
5.1 Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un sog-
giorno non superiore a tre mesi, l'art 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regola-
mento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime
di attraversamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codi-
ce frontiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). L'art. 5
par. 1 del codice frontiere Schengen definisce le condizioni d'ingresso
per i cittadini di paesi terzi. Questi devono essere in possesso di uno o
più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la fron-
tiera e se richiesto, di un visto valido (let. a e b). Inoltre devono giustifi-
care lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi
di sussistenza sufficienti (let. c). Da ultimo non devono essere segna-
lati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non am-
missione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico,
la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di
uno degli Stati membri (let. d ed e).
5.2 Le condizioni d'entrata previste dal codice frontiere Schengen cor-
rispondono essenzialmente a quelle di cui all'art. 5 cpv. 1 let. a - d
LStr. L'obbligo di giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno
previsto ai sensi dell'art. 5 par. 1 let. c del codice frontiere Schengen
non sono esplicitamente elencate all'art. 5 cpv. 1 LStr. Tuttavia l'art. 5
cpv. 2 LStr. esige che lo straniero - se prevede un soggiorno tempora-
neo - sia in grado di garantire la partenza dalla Svizzera. Questa con-
dizione del diritto nazionale, non rappresenta un'esigenza supplemen-
tare e non contraddice il codice frontiere Schengen. L'indicazione del
soggiorno temporaneo costituisce di fatto una dichiarazione d'intenzio-
ne di lasciare il paese non appena il motivo di soggiorno sia cessato.
Pertanto in caso d'indicazioni contraddittorie o inverosimili sul motivo
di soggiorno, si deve concludere che il richiedente non è disposto a la-
sciare lo spazio Schengen allo scadere del previsto soggiorno. Allo
stesso modo devono essere interpretate le istruzioni consolari comuni
del 22 dicembre 2005 indirizzate alle rappresentazioni diplomatiche e
consolari di prima categoria (ICC; GU C 326 del 22 dicembre 2005
pag.1-149). Le ICC esigono in particolare che venga valutato il rischio
migratorio. È dunque opportuno in questo senso esaminare se il ricor-
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rente cerca "di penetrare e di stabilirsi nel territorio degli stati membri
per mezzo di un visto per turismo, affari, studi, lavoro o visita a dei pa-
renti" (C 326 pag.10). L'allegato I del codice frontiere Schengen com-
prende inoltre una lista non esaustiva di giustificativi necessari per di-
mostrare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto di cui all'art. 5
par. 2 del suddetto codice.
L'esigenza di mezzi di sussistenza sufficienti esposta all'art. 5 par. 1
let. c del codice frontiere Schengen, è definita all' art. 5 par. 3 dello
stesso codice, il quale stabilisce che la valutazione della disponibilità
dei mezzi di sussistenza può basarsi sul possesso di contanti, di asse-
gni turistici e carte di credito. Qualora previste dalle legislazioni nazio-
nali, le dichiarazioni di presa a carico e le lettere di garanzia costitui-
scono una prova di mezzi di sussistenza sufficienti. La legislazione
svizzera sugli stranieri prevede esplicitamente tali garanzie agli art. 2
cpv. 2 e agli art. 7 a 11 OEV. Infine, con riferimento all'art. 5 del codice
frontiere Schengen, le ICC definiscono quali giustificativi sono atti a
dimostrare l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti (C 326 pag. 11).
5.3 In base alle considerazioni precedenti, è lecito concludere che
l'esame dello scopo e delle condizioni di soggiorno ai sensi dell'art. 5
par. 1 del codice frontiere Schengen corrisponde all'esame della ga-
ranzia di partenza dalla Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. La giu-
risprudenza e la pratica relative a quest'ultima disposizione possono
dunque essere riprese.
6.
L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i citta-
dini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. L'allegato I del
suddetto regolamento enumera i paesi, i cui cittadini sono soggetti al
visto per attraversare le frontiere dello spazio Schengen, mentre l'alle-
gato II enumera i paesi cui i cittadini sono esentati dal possesso del vi-
sto al varco delle frontiere. Visto che B._______ è un cittadino del
Kosovo, è sottomesso all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dalla Svizzera alla scadenza del
previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'autorità
di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non è
possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto,
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tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando
l'insieme delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla
situazione generale del Paese d'origine del richiedente.
7.2 Il richiedente vive nel Kosovo, costituitosi di recente quale
Repubblica indipendente, riconosciuta dalla Svizzera. La sicurezza in
questa regione si è in larga misura stabilizzata negli ultimi anni e la ri-
costruzione dell'amministrazione e dell'infrastruttura è stata promossa
con la partecipazione di organizzazioni internazionali e di comunità
tra stati. Ciononostante dal profilo economico il Kosovo manca a
tutt'oggi di una dinamica di crescita e il tasso di disoccupazione è co-
stantemente elevato. Più della metà dei lavoratori non sono remunerati
o percepiscono un salario irregolare. A tutt'oggi la percentuale di
povertà nel Kosovo si aggira attorno al 45 % e il 15 % della
popolazione vive in condizioni di estrema povertà (cfr.
, Countries > Europe and Central Asia >
Kosovo > Overview > Country Brief 2009, visitato il 22 aprile 2009). La
pressione migratoria da questa regione risulta pertanto essere elevata,
ciò che dimostra anche la statistica d'asilo svizzera. Nel 2008 il 7.8 %
dei richiedenti l'asilo proveniva dalla Serbia e dal Kosovo; questa re-
gione si situa al quarto posto nella statistica delle domande d'asilo per
nazione (cfr. statistica d'asilo 2008 dell'UFM, pag. 9).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione
socioeconomica nel Kosovo e del fatto che la predisposizione a lascia-
re il proprio Paese d'origine è favorita, allorquando parenti o
conoscenti sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM
inerente al rischio relativamente elevato di un'uscita irregolare dalla
Svizzera, non può essere contestata. Ciononostante trarre delle
conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del Paese
d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente
generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto esaminare l'insieme
delle circostanze del caso concreto: in particolare gli obblighi familiari,
sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per
una partenza regolare dalla Svizzera.
8.
Dagli atti risulta che B._______ ha 38 anni, è coniugato, padre di tre
figli e svolge l'attività d'agricoltore. Dalla dichiarazione dell'UNMIK, egli
vive con la sua famiglia. Il ricorrente ha affermato nell'atto ricorsuale
che il richiedente non ha nessuna intenzione di emigrare in Svizzera.
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Egli ha fatto valere che in qualità d'agricoltore lavora la sua terra,
possiede l'attrezzatura necessaria allo svolgimento della sua attività e
gode di una buona situazione economica. Ciononostante, anche se i
legami familiari e professionali possono in una certa misura spingere
la personna interessata a ritornare in Patria, non possono essere
considerati tali da impedire al richiedente l'organizzazione di un
soggiorno più lungo di quanto stabilito, una volta entrato in Svizzera.
Nel caso di specie dei mezzi di prova in merito agli obblighi
professionali nonché alla situazione del richiedente, non sono stati
addotti, di modo che le assicurazioni del ricorrente non rappresentano
un impedimento concreto ad un'eventuale emigrazione. L'esperienza
ha a più riprese dimostrato che gli obblighi tra familiari prossimi, quali
coniugi o figli e i vincolo professionali, non assicurano l'uscita dalla
Svizzera entro i termini stabiliti. Inoltre la situazione economica del
Paese del richiedente riveste un significato fondamentale e
preponderante rispetto ai legami familiari o professionali poiché la
volontà d'emigrare è spesso connessa con la speranza di poter
sostenere finanziariamente la famiglia rimasta nel Paese d'origine
oppure per poter creare più tardi le condizioni adatte al fine
d'accogliere i familiari non ancora emigrati.
9.
Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dalla Svizzera entro i termini
stabiliti dopo un soggiorno per visita non era sufficientemente
garantita. La dichiarazione fornita dal ricorrente in relazione alla presa
a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato e alle as-
sicurazioni secondo le quali il richiedente avrebbe lasciato la Svizzera
allo spirare del visto, non è tale da impedire ad un cittadino straniero,
una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per
stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribunale federale
6S.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti più volte
dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito
all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici
dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici. L'ospitante è infatti in
grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno del
richiedente, egli non può tuttavia portarsi garante per un suo
determinato comportamento (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-2405/2008 del 18 marzo 2009 consid. 10
con ulteriori riferimenti).
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10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 26 maggio 2008 non ha vio-
lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
C-5888/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 3 ottobre 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Data di spedizione:
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