Corte II I
C-5893/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Alberto Meuli, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avv. Teresa De Rosa, via E. Fermi 250,
IT-80010 Villaricca,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 15 luglio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5893/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera,
essenzialmente nel settore dell'edilizia, nel 1981 e dal 1983 al 2000
(doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa
come operaio/carpentiere edile, in ragione di 40 ore settimanali; ha
rassegnato le dimissioni con effetto 3 novembre 2008, dopo essere
stato assente dal lavoro per un infortunio dovuto a malattia a partire
dal 3 marzo 2008 (doc. 9).
In data 21 luglio 2008, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 28 novembre 2008 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di
Avellino, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di crisi
epilettica generalizzata, cervicalgia ricorrente da ernia discale con
mielopatia secondaria, crisi epilettiche subentranti con scarsa risposta
terapeutica ed ha posto un tasso d'invalidità del 68% (doc. 19). Sono
stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un referto tomografico assiale computerizzato (TAC) spinale del 13
novembre 2004 (doc. 12);
- una serie di esami radiologici del marzo 2008 (risonanza magnetica
encefalica, cervicale, Rx del torace, TAC del cranio, Rx cervicale,
spalla, gomito, polso, mano destra) eseguiti nell'ambito di un ricovero
ospedaliero dal 3 al 14 marzo 2008 per trauma cranio-frontale con
stato commotivo in un quadro di crisi epilettica generalizzata, ernie
discali multiple con mielopatia secondaria e stenosi carotidea destra
(doc. 12, 13);
- i risultati di una risonanza magnetica encefalica e cervicale del 22
maggio 2008 (doc. 14);
- i risultati di esami ematochimici del 16 giugno 2008 (doc. 15);
- un rapporto d'esame ortopedico del 1° ottobre 2008 (doc. 16);
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- un rapporto d'esame neuropsichiatrico del 1° ottobre 2008 (doc. 17);
- un referto RM encefalico del 24 ottobre 2008 (doc. 18);
- una relazione di ricovero ospedaliero dal 10 al 23 dicembre 2008 per
controlli strumentali di tipo neurologico con cartella clinica contenente i
diversi esami; diagnosi posta: "occlusione di seno traverso sinistro,
angioma venoso frontale sinistro, stenosi carotidea destra, crisi
epilettiche, ipercolesterolemia" (doc. 20);
- un rapporto d'esame RM ginocchio destro del 26 novembre 2008
(doc. 21);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 27 gennaio 2009
scarsamente leggibile (doc. 22) ed i risultati di una angio-RM
intercranica-encefalica del 28 gennaio 2008 (doc. 23).
C.
Nella sua relazione del 12 aprile 2009, la Dott.ssa Schoch-Zysset,
medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), ha ammesso che l'interessato non è più in
grado di riprendere il suo precedente lavoro di operaio/carpentiere e
ciò dal marzo 2008; a lui sarebbero tuttavia proponibili attività più
leggere semisedentarie in misura completa (doc. 25).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha
proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi (doc. 26), dal quale è
risultato che svolgendo attività alternative in misura completa, invece
di quella di operaio/carpentiere, egli subirebbe una perdita di
guadagno del 26%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza
dell'invalidità è stato ridotto del 10% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 13 maggio 2009, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda per carenza d'invalidità di livello pensionabile
(doc. 27). L'interpellato non ha preso posizione in merito, per cui in
data 15 luglio 2009, l'UAIE ha emanato una decisione conformemente
al progetto (doc. 28).
D.
Con il ricorso depositato l'11 settembre 2009, A._______,
regolarmente rappresentato dall'avv. De Rosa, chiede,
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sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni dell'AI, previo, eventualmente, l'allestimento di una nuova
perizia medica. Contesta il calcolo comparativo dei redditi censurando
la genericità e la mancanza di motivazione del provvedimento
impugnato su questo punto. Produce, a suffragio delle sue conclusioni,
documentazione già ad atti, nonché una tabella indicante le
retribuzioni in vigore nella sua categoria.
L'interessato ha compilato una domanda di assistenza giudiziaria e
l'ha rinviata al Tribunale amministrativo federale il 15 ottobre 2009,
corredandola dai documenti usuali.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al
proprio servizio economico, il quale, nella relazione del 28 giugno
2010, ha indicato le basi del calcolo comparativo dei redditi (doc. 32).
L'amministrazione ha sottoposto gli atti anche al servizio medico
(Dott.ssa Schoch-Zysset) che non ha preso posizione rinviando il
rapporto già svolto in data 12 aprile 2009 (doc. 25 = doc. 30).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 5 luglio 2010, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. De Rosa, con scritto del 10 agosto
2010, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere
l'impugnativa. Osserva che l'amministrazione sottovaluta la patologia
in atto che provoca perdite di coscienza frequenti e della funzione
motoria, vuoti di memoria ecc., per cui anche un'attività di ripiego
apparirebbe problematica e, di conseguenza, non esigibile al 100%,
ma in misura notevolmente ridotta.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
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contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
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dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1 Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF
130 V 445 consid. 1.2).
4.2 Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 15 luglio 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
5.1 La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata
sarebbe stata sommariamente motivata e non si capirebbe dalla
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stessa su quali basi è fondato il raffronto dei redditi. Queste censure
devono essere esaminate nell'ambito del diritto di essere sentito, la cui
violazione va esaminata d'ufficio dallo scrivente Tribunale (DTF 120 V
357 consid. 2a).
5.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista art. 29 cpv. 2
Cst, comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza
dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi
in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa
nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia
dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare
all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi
sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la
decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza
ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere
sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli
art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA
(diritto di ottenere una decisione motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le
persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed
in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita
di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232
consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
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cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una
grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
5.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata del 15 luglio 2009 non
contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati. È vero che
vengono espresse le norme legali principali applicabili, ma manca –
per rispondere alla censura del ricorrente – una descrizione del
raffronto dei redditi che permetta di spiegare come si è arrivati a una
perdita di guadagno del 26%. Anche se il ricorrente non lo fa valere
esplicitamente, non sono contenute nella motivazione le valutazioni
del servizio medico dell'autorità inferiore, come pure un breve
riassunto dei fatti. Con il progetto di decisione inviato al richiedente era
stato illustrato quale sarebbe stato il risultato della sua domanda e nel
contempo gli era stata offerta la possibilità di pronunciarsi, ma non gli
erano state fornite più informazioni di quelle contenute nella decisione
del 15 luglio 2009. Dalla motivazione di questo provvedimento il
ricorrente non ha potuto dedurre i fatti su cui esso si fondava e le
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ragioni per cui è stato pronunciato. Si deve pertanto ammettere che la
decisione impugnata non è sufficientemente motivata ciò che
costituisce una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Si
rileva tuttavia che tale carenza è stata sanata in sede ricorsuale.
Questo Tribunale, che dispone di piena cognizione, ha infatti
provveduto ad inviare all'insorgente i documenti relativi alla
valutazione del servizio medico e al raffronto dei redditi. In occasione
del suo preavviso inoltre, l'autorità inferiore si è espressa sul
contenuto del ricorso e di completare le motivazioni alla base del
rifiuto della rendita. L'interessato, dopo avere preso conoscenza di
questi documenti e argomentazioni, ha depositato una replica
confermando le conclusioni del suo ricorso.
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, si rivela fondata ma sanata in sede ricorsuale (cfr. DTF 116 V
39/40 consid. 4b).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
Pagina 9
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal
mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
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l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessato non ha più lavorato dopo
il 3 marzo 2008, da quando è stato assente a seguito di una caduta da
imputare ad un evento patologico (epilessia). Egli è stato licenziato
con effetto 3 novembre 2008 (doc. 9, 11).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti,
per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2).
8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
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dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
Nel caso in esame è stata evidenziata la sostanziale diagnosi di "crisi
epilettica generalizzata (epilessia tardiva), cervicalgia ricorrente da
ernia discale con mielopatia secondaria, crisi epilettiche subentranti
con scarsa risposta terapeutica" (doc. 19). La documentazione esibita
in sede ricorsuale (già ad atti) non ha apportato novità sotto il profilo
sanitario.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 28
novembre 2008, doc. 19) pone un tasso d'invalidità del 68%, pur
rilevando che il paziente è in grado di svolgere un'attività lucrativa
leggera, che eviti ambienti umidi, gas e vapori e luoghi di lavoro
pericolosi (rischio di cadute). Dal canto suo, la Dott.ssa Schoch-
Zysset, medico dell'UAIE, ammette che l'assicurato non potrebbe più
riprendere il precedente lavoro di operaio/carpentiere, ma a lui
sarebbero ancora proponibili attività leggere e/o semisedentarie, in
misura completa.
10.2 Lo scrivente Tribunale osserva che l'assicurato è portatore, in
primo luogo, di una epilessia, sintomatologicamente già manifestatasi
nel passato, ma mai diagnosticata. Come scritto un episodio si è
verosimilmente già verificato nel 1996, senza provocare un'incapacità
di lavoro di rilievo. Quello sopravvenuto il 3 marzo 2008 ha invece
giustificato la cessazione della propria attività lucrativa di tipo medio-
pesante. Ora, la patologia in atto non è di tipo convulsivo. L'indagine
medica ad atti non riferisce di ulteriori episodi avvenuti dopo il marzo
2008. Il processo patologico in corso andava comunque approfondito e
l'interessato, nel dicembre 2008, è rimasto degente 13 giorni, per
controlli strumentali, presso un Istituto specializzato (doc. 20). Gli esiti
di tale completa indagine hanno posto in evidenza un'affezione di
scarso grado patologico, ossia delle anomalie bioelettriche di tipo lento
all'elettroencefalogramma, un piccolo reperto aspecifico (che non
necessita di ulteriori investigazioni) in sede frontale posteriore sinistra
alla risonanza magnetica encefalica ed un'occlusione di seno traverso
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di sinistra con angioma venoso frontale posteriore sinistro
all'angiografia cerebrale. Questi accertamenti/riscontri non mettono in
luce un'incapacità di lavoro dal punto di vista valetudinario. Peraltro,
già la relazione d'esame neurologico del 1° ottobre 2008, pur ponendo
la nota diagnosi, non evidenziava processi morbosi aventi carattere
debilitante.
La patologia cervicale, ben documentata da esami oggettivi, pone in
evidenza affezioni verosimilmente presenti da molto tempo che non
hanno mai limitato in sostanza la capacità di lavoro dell'interessato. A
livello clinico il rachide cervicale appare contratto e dolente alla digito
pressione, la motilità del capo è discretamente conservata anche
contro resistenza; gli arti superiori (spalle, braccia, mani) non
presentano deficit funzionali di rilievo, rispettivamente della forza
prensile. Si nota anche un deficit vascolare alle dita. Il rachide lombare
è in asse con funzionalità conservata anche ai gradi estremi; le
manovre di Lasègue e di Wasserman sono negative. L'andatura è
normale. Si notano alcuni scrosci alle ginocchia.
Per il resto, A._______ si presenta in buone condizioni generali di
salute, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da patologie.
Da parte sua l'interessato non ha prodotto nulla che smentisca gli
esami surriferiti. Egli si limita ad affermare che non sarebbe in grado di
lavorare nemmeno in attività di sostituzione, senza apportare alcun
elemento in favore di questo sua tesi.
10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A._______ dopo qualche mese dall'evento
accidentale del 3 marzo 2008 non avrebbe più potuto svolgere
un'attività di carpentiere. A lui sarebbero comunque stati proponibili, al
100%, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, ripetitive, non
qualificate, quali quella di operaio addetto al controllo di macchine di
produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli
oggetti (con arti superiori perlopiù appoggiati su di un banco), portiere
d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie di ditte, fattorino in ditta
privata; custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere.
10.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale del sud Italia; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non
gli offre di sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno,
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non può essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di
sopperire con il versamento di prestazioni assicurative a quello che
sarebbe dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la
disoccupazione. Secondo una costante giurisprudenza, la persona che
richiede prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da
lei esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità,
mettendo soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e
cambiando, se del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 130 V 97
consid. 3.2).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI
2000 p. 310). Secondo il questionario per il datore di lavoro (doc. 9), il
dipendente ha percepito nel 2007/2008 come operaio carpentiere un
introito mensile di Euro 1'667.-. Il ricorrente fa valere che, senza il
danno alla salute, avrebbe percepito nel 2009 Euro 1'928.- mensili.
Questo dato trova riscontro agli atti in quanto è estrapolato dal
questionario compilato dall'ex datore di lavoro (doc. 9).
11.3 Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in
attività di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività
comportano un salario medio mensile di Euro 1'375.11 (valori 2007).
Conformemente alla giurisprudenza la valutazione
dell'amministrazione si deve fondare sulla media dei salari relativi alle
professioni sostitutive e non su un solo dato come proposto dal
ricorrente che si riferisce al solo Contratto collettivo nazionale di lavoro
del settore del commercio, dei servizi e del terziario (cfr. sentenza del
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Tribunale federale delle assicurazioni I 139/97 del 4 marzo 1998
confermata con sentenza I 655/02 del 16 luglio 2003 consid. 2.3).
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione ha operato una deduzione del 10%, ciò che può
essere condiviso, atteso che la riduzione massima si situa al 25%.
Peraltro, l'amministrazione gode, nell'applicazione di questo tasso di
riduzione, di un ampio potere di apprezzamento che il giudice non può
rivedere che in casi motivati. Ne consegue un reddito mensile di Euro
1'237,60 nel 2007.
11.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'667.- ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'237,60, causa
una perdita di guadagno del 25,76% (arrotondato al 26%), tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Anche se si dovessero prendere in
considerazione i dati relativi al 2009 come proposto dal ricorrente, e
basarsi su un reddito privo d'invalidità di Euro 1'928.-, non si
giungerebbe a una perdita di guadagno di almeno il 40%. Va ricordato
che anche i dati relativi al salario da invalido andrebbero aggiornati al
2009.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). L'insorgente ha
compilato una domanda di assistenza giudiziaria per essere esentato
dalle spese processuali (cfr. domanda implicita di dispensa dalle
spese, pag. 6 della memoria ricorsuale). Dal formulario consegnato il
25 ottobre 2009 si evince che A._______ è al beneficio di una
modesta pensione italiana di 512.- Euro mensili (la moglie non svolge
attività lucrativa). Risulta anche che ha due figli a carico (nati
rispettivamente nel 1992 e nel 1994). Atteso che attualmente
l'interessato non esercita alcuna attività lucrativa, si giustifica
esonerarlo dal pagamento delle spese processuali.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
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Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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