Corte II I
C-5908/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Casella postale 287,
4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 18 agosto 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5908/2008
Fatti:
A.
Mediante decisione del 16 dicembre 1997, la Cassa di compensazione
del Cantone di Ginevra ha erogato in favore di A._______, cittadino
italiano, nato , coniugato con prole, una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con rendite completive in
favore dei familiari, a decorrere dal 1° ottobre 1993. L'indagine medica
relativa a questo caso aveva posto in evidenza che l'assicurato era
portatore di esiti di amputazione del terzo raggio della mano sinistra
(infortunio del 9 ottobre 1992), esiti di sovrainfezione dell'orifizio della
spazzola intermetacarpale, aderenze cutanee. Le conseguenze e
relative prestazioni assicurative in merito all'infortunio sono state
assunte dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI/SUVA). Con decisione del 20 gennaio 1998,
l'INSAI/SUVA ha erogato in favore del nominato una rendita pari al
40% d'invalidità con decorrenza 1° agosto 1997 (doc. 1-16).
Con il rimpatrio dell'assicurato, i pagamenti delle rendite sono stati
ripresi, per competenza, dalla Cassa svizzera di compensazione,
Ginevra (CSC) dal 1° gennaio 1999 (doc. 17).
B.
Nel giugno 2000, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI;
ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE) ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto
alla rendita. L'amministrazione ha deciso di sottoporre l'assicurato a
visita polispecialistica dal Prof. Trezzini, medico di fiducia
dell'Ambasciata di Svizzera a Roma. Nella sua relazione del 30 giugno
2001, l'esperto interpellato, dopo aver consultato altri specialisti, ha
rilevato la diagnosi di "esiti di amputazione del 3° dito subtotale e del
3° metacarpo della mano sinistra (in soggetto destrimane), senza
segni di compromissione neurogena periferica, sindrome ansiosa
reattiva con depressione dell'umore, sindrome plurimetabolica (franca
obesità, diabete mellito tipo II, ipertensione arteriosa)" ed ha
sostanzialmente ritenuto che in attività di sostituzione (leggere,
semisedentarie che non richiedano il particolare impegno dell'arto
superiore sinistro e la relativa mano), invece di quella precedente di
pavimentista, l'interessato presenta un grado d'invalidità del 30%.
L'UAI ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è
risultato che in attività alternative svolte al 70%, il nominato subirebbe
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una perdita di guadagno del 66,45%, tasso che l'amministrazione ha
arrotondato al 67%. Con comunicazione del 15 novembre 2001, l'UAI
ha confermato il diritto alla rendita intera (doc. 17-43).
Nel marzo 2004, l'UAI ha avviato la prevista procedura di revisione del
diritto a rendita. In esito ad indagine medica è stato confermato un
tasso d'invalidità del 67% (doc. 57). Le disposizioni di legge essendo
mutate dal 1° gennaio 2004, di sorta che con un tasso d'invalidità del
67% è aperto il diritto a soli tre quarti di rendita, l'UAI, con decisione
dell'8 dicembre 2008, ha sostituito la precedente rendita intera con tre
quarti di rendita a decorrere dal 1° febbraio 2005 (doc. 45-62). La
successiva opposizione contro tale provvedimento è stata respinta con
decisione del 13 maggio 2005 (doc. 66).
Un'ulteriore procedura di revisione del diritto alla rendita, promossa nel
novembre 2007, non ha posto in luce sostanziali mutamenti della
situazione valetudinaria, per cui il diritto ai tre quarti di rendita è stato
confermato con comunicazione del 18 dicembre 2007 (doc. 69).
C.
In data 18 febbraio 2008, A._______ ha formulato una domanda di
revisione (trasmessa dall'INPS di Catanzaro il 18 aprile successivo)
postulando il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI (doc. 71).
Alla richiesta è stata unita una perizia medica particolareggiata del 18
marzo 2008 nella quale si pone la diagnosi di "ipertensione arteriosa
in trattamento farmacologico in obeso con diabete mellito complicato
da retinopatia diabetica, esiti di amputazione 3° dito mano sinistra con
limitazione funzionale dei movimenti della mano" ed ha posto un
tasso d'invalidità dell'85% (doc. 72). Non sono stati esibiti altri
documenti oggettivi.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Bahler, medico dell'UAIE,
il quale, nella sua relazione dell'11 giugno 2008, ha affermato che,
nella sostanza, non sussiste alcun peggioramento della capacità di
lavoro dell'interessato, anche le patologie come il diabete e
l'ipertensione essendo conosciute da molto tempo (doc. 74).
Con progetto di decisione del 18 giugno 2008, l'UAIE ha disposto il
non esame della domanda in quanto il richiedente non aveva reso
plausibile un cambiamento di rilievo del suo grado d'invalidità (doc.
75). L'interpellato non ha risposto, per cui, in data 18 agosto 2008,
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l'amministrazione ha emanato una decisione conformemente al
progetto (doc. 76).
D.
Con il ricorso depositato il 16 settembre 2008, A._______,
regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Berna, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla
rendita intera AI. A suffragio delle sue conclusioni produce un rapporto
d'esame ortopedico del 28 gennaio 2008, un certificato medico del
Dott. Foti del 24 gennaio 2008 attestante la nota diagnosi ed un breve
rapporto d'esame oculistico del 24 gennaio 2008 (Dott. Tedesco).
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al
Dott. Bahler, il quale, nella sua relazione del 17 gennaio 2009, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 78).
E.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 30 gennaio 2009, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'nteressato, per il tramite del Patronato
INCA di Basilea, ha dichiarato mantenere il ricorso.
F.
Invitato a fornire un anticipo di Fr. 300.- corrispondente alla presunte
spese processuali, l'insorgente, a due riprese, ha depositato a credito
di questo Tribunale la somma totale di Fr. 327.-.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo, e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di Fr.
327.- ossia 27.- franchi in più di quanto richiesto (Fr. 300.-,
corrispondente alle presunte spese processuali), entro il termine
impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame
del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
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21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che
la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6
ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto il principio secondo il quale le
norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti
giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
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5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
Unicamente ai fini del caso di specie, va ricordato che fino al 31
dicembre 2003 era dato il diritto alla mezza rendita con un tasso
d'invalidità del 50% ed il diritto alla rendita intera con un tasso
d'invalidità del 70% almeno. Non esisteva il diritto ai tre quarti di
rendita.
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità di guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
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revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è stata fatta domanda
di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità
è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando, lo
stato di salute è rimasto invariato e le sue conseguenze sulla capacità
di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V
275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, RCC 1989 p. 323, consid. 2a).
La semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono
rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi
dell'art. 17 LPGA.
6.2 Se le condizioni di cui al menzionato art. 87 cpv. 3 OAI non sono
adempiute, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF
109 V 114 consid. 2a). Se, per contro, l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado
d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata
(DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg.
OAI, Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag.
8, DTF 117 V 198).
6.3 Va infine precisato che la condizione di verosimiglianza posta
dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha
precedentemente rifiutato una prestazione o già effettuato una sua
revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza
ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a
ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica di fatti
determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova
domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se
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le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in
altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una modifica importante
dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità
lavorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella
precedentemente ritenuta. Se ciò non è il caso, l'amministrazione può
liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in
materia. A tal proposito, occorre precisare che quanto più breve è il
lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle
allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo
margine di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a
rispettare (v. sentenze del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11
settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti, 9C_860/2007 del 10
dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 3).
6.4 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Pertanto, nella specie, il periodo
di esame si estende dal 15 novembre 2001, data della comunicazione
con la quale all'interessato è stato confermato il diritto alla rendita
intera AI (15 novembre 2001), con un tasso d'invalidità del 66,45% ed
in esito ad approfondita indagine materiale del diritto alla prestazione
(visita dal Prof. Trezzini e collaboratori a Roma), al 18 agosto 2008,
data dell'impugnata decisione mediante la quale l'amministrazione
dichiara di non esaminare la domanda di revisione. Va segnalato che
la revisione del marzo 2004, conclusasi con decisione su opposizione
del 13 maggio 2005, ha certo investigato nel merito il problema del
tasso d'invalidità, ma l'indagine, peraltro succinta, ha permesso di
confermare un tasso d'invalidità arrotondato del 67%, ciò che, in esito
ad una modifica legislativa intervenuta con effetto 1° gennaio 2004
(cfr. considerando 5.2), ha comportato la riduzione della prestazione
AI da rendita intera a tre quarti di rendita.
7.
In concreto, dalla documentazione ad atti esibita a sostegno dell'ultima
domanda di revisione, appare evidente che le condizioni di salute e la
conseguente capacità di lavoro dell'interessato non hanno subito
mutamenti di rilievo.
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7.1 La diagnosi riportata nell'E213 segnala un'ipertensione arteriosa
patologia presente da molto tempo e già ripresa dal Prof. Trezzini nella
sua relazione del 30 giugno 2001 (doc. 38, pag. 2 e diagnosi). Il
sanitario dell'Ambasciata di Svizzera a Roma ricordava che il paziente
era in trattamento farmacologico. Al momento dell'esame attuale, la
pressione arteriosa a riposo era, tutto sommato, ancora nei limiti della
norma (150/100 mmHg). L'obesità ricordata nel corso dell'attuale
procedura (95 kg/166 cm) è nota da tempo e costituisce un
aggravamento delle sue condizioni generali di salute, ma non
rappresenta, di per sé, una turba invalidante. Lo stesso si può dire del
diabete mellito, affezione riscontrata all'età di 34 anni. A lungo andare,
cominciano a manifestarsi le conseguenze dovute a questa patologia,
segnatamente, una iniziale retinopatia diabetica, ma per quel che
risulta dal referto oftalmologico del 24 gennaio 2008 (esibito in sede di
ricorso) non risulta una diminuzione del visus. Per il resto, ci troviamo
ancora in presenza delle stesse debilitazioni derivanti dall'infortunio
del 1997 che sono stabilizzate. Rispetto alla valutazione del Prof.
Trezzini, il medico dell'UAIE, Dott. Bahler, non evidenzia alcun
peggioramento.
Né con la documentazione esibita in sede d'istruttoria, né tantomeno
con quella prodotta con il ricorso, l'assicurato ha apportato nuovi
elementi diagnostici, a parte un'iniziale retinopatia diabetica, atti a
provare un eventuale sensibile aggravamento del suo stato di salute e
un manifesto peggioramento della sua capacità di lavoro o di
guadagno.
7.2 Peraltro, secondo il concetto d'invalidità vigente nel diritto
svizzero, non è l'insorgenza di una nuova malattia in quanto tale che
giustifica il riconoscimento (o l'aumento) di un certo tasso d'invalidità,
quanto piuttosto le conseguenze di tale turba sulla capacità di lavoro e
di guadagno dell'assicurato.
Infine, vero è che il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità
dell'85%, ma egli rileva, in più punti, che il paziente può svolgere lavori
leggeri od ogni altro lavoro adeguato al suo stato di salute (cfr. E 213,
doc. 72, fra le altre, cifre 9 ed 11.5).
7.3 Le condizioni di cui agli art. 17 LPGA ed 87 cpv. 3 OAI non
essendo adempiute, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
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Il ricorso in esame, manifestamente infondato, può essere risolto da
un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
8.
8.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico
del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo di Fr. 327.- versato
da lui a due riprese (6 e 14 maggio 2009). Il saldo di Fr. 27.- gli viene
restituito.
8.2 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 327.-. L'eccedenza di
Fr. 27.- è restituita al ricorrente.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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