Corte II I
C-5913/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Roberto Badaracco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5913/2008
Fatti:
A.
Con decisione del 7 giugno 2001, l'Ufficio della manodopera estera
della Repubblica e Cantone Ticino ha accolto la domanda di permesso
per confinanti (G) a favore di A._______, cittadino italiano nato il ....
Rinnovato annualmente fino al 2003, il predetto permesso è stato in
seguito prorogato per una durata di 5 anni fino al 14 giugno 2008.
In Ticino l'interessato ha svolto svariati impieghi, tra i quali l'assistente
di cura presso B._______, attività svolta fino al 12 ottobre 2005.
B.
Il 28 ottobre 2005 A._______ ha inoltrato una domanda tendente al
rilascio del permesso di dimora (B) al fine di vivere presso la compa-
gna C._______, cittadina svizzera, dalla quale era in attesa di un figlio.
C.
Il 23 novembre 2005 l'interessato è stato incarcerato in seguito all'ordi-
ne di arresto del 18 novembre 2005 per i titoli di reato di coazione ses-
suale, molestie sessuali e minaccia.
D.
Il ...(2006) è venuta alla luce D._______. L'interessato ne ha
riconosciuto la paternità il 10 agosto 2006.
E.
Con sentenza del 9 maggio 2006, il Presidente della Corte delle assi -
se correzionali di Lugano ha condannato l'interessato per ripetuta coa-
zione sessuale, consumata e tentata, ripetute molestie sessuali e mi -
naccia alla pena di 24 mesi di detenzione, nella quale è computato il
carcere preventivo sofferto, all'espulsione dal territorio svizzero per un
periodo di sette anni sospesa condizionalmente per un tempo di prova
di 4 anni. Egli è stato inoltre condannato a pagare alla parte civile fr.
6'335.50 per spese legali, fr. 1'241.50 a titolo di risarcimento materiale
ed infine fr. 3000.- a titolo di torto morale.
Il 3 luglio 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribu-
nale d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'in -
teressato l'11 maggio 2006 contro la suddetta sentenza.
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F.
Con decisione del 2 gennaio 2007, il Dipartimento delle istituzioni ha
concesso all'interessato il regime di semilibertà a cominciare dallo
stesso giorno.
G.
Con decisione del 25 gennaio 2007, la Sezione dei permessi e dell'im-
migrazione (SPI, attualmente: Sezione della popolazione [SP]) ha rifiu -
tato di rilasciare il permesso di dimora all'interessato per motivi di ordi-
ne pubblico, segnatamente a causa della condanna subita, intimando-
gli pertanto di lasciare la Svizzera subito dopo la scarcerazione. Un ri -
corso inoltrato contro questa decisione è stato respinto il 17 aprile
2007 dal Consiglio di Stato (CdS). In seguito a tale risoluzione gover -
nativa, con scritto del 31 maggio 2007 la SPI ha impartito all'interessa-
to un termine al 30 giugno 2007 per lasciare la Svizzera.
H.
Nel frattempo, con decisione del 15 marzo 2007, il Giudice dell'appli -
cazione della pena ha pronunciato la liberazione condizionale a partire
dal 24 marzo 2007.
I.
Con decisione del 28 dicembre 2007, l'Ufficio federale della migrazio-
ne (UFM) ha pronunciato nei confronti dell'interessato un divieto d'en-
trata valevole da subito fino al 27 dicembre 2017, motivandolo come
segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta-
mento (ripetuta coazione sessuale; ripetute molestie sessuali; minaccia) e per
motivi di ordine e di sicurezza pubblica."
L'effetto sospensivo è stato tolto ad un eventuale ricorso. Il 5 gennaio
2008 al valico doganale di Ponte Tresa l'interessato è stato messo al
corrente del suddetto divieto d'entrata. Egli ha dunque richiesto l'emis -
sione di una decisione impugnabile.
J.
Con scritto del 21 marzo 2008, agendo per il tramite del suo rappre-
sentante legale, A._______ ha informato l'autorità inferiore di non
essere mai giunto in possesso della suddetta misura amministrativa.
Pertanto il 7 aprile 2008 l'autorità inferiore ha revocato la decisione ed
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ha concesso un termine per esprimersi all'interessato al fine di garan-
tirgli il diritto di essere sentito.
K.
Con sentenza del 16 giugno 2008, il giudice della Pretura penale ha
condannato l'interessato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere
di fr. 30.- per un totale di fr. 2'700.- e alla multa di fr. 400.- per aver
condotto un'autovettura in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv.
1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale
(LCStr, RS 741.01) a Stabio l'11 settembre 2007. Il giudice ha sospeso
l'esecuzione della pena pecuniaria condizionalmente per un periodo di
prova di quattro anni, ha mantenuto il beneficio della liberazione condi-
zionale concessa il 15 marzo 2007 per la precedente condanna del 9
maggio 2006 prolungandone tuttavia il periodo di prova di sei mesi e
sottoponendo l'interessato all'assistenza riabilitativa fino al 24 settem-
bre 2008. L'interessato è stato infine avvertito formalmente che qualo-
ra commettesse ulteriori crimini o delitti o si sottraesse all'assistenza
riabilitativa, avrebbe potuto essere ordinato il ripristino dell'esecuzione
della condanna pronunciata il 9 maggio 2006 con l'espiazione dei resi -
dui otto mesi di detenzione.
L.
Con decisione dell'11 luglio 2008 notificata il 15 luglio successivo,
l'UFM ha nuovamente pronunciato nei confronti dell'interessato un
divieto d'entrata valevole da subito fino al 10 luglio 2011 ed ha tolto
l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. In sostanza esso ha os-
servato che il diritto dei cittadini comunitari ad entrare in Svizzera pre-
via semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi può essere limitato da misure di ordine di sicurezza pubblici. In
concreto l'autorità inferiore ha ravvisato che l'interessato ha subito una
condanna di 24 mesi di detenzione per minacce, coazione sessuale e
molestie sessuali. L'UFM ha poi ritenuto necessario relativizzare l'as-
senza di precedenti penali, visto che da quanto emerso, egli aveva l'a-
bitudine di molestare sessualmente le colleghe della casa di riposo in
cui lavorava; il suo comportamento costituisce pertanto una minaccia
reale dell'ordine pubblico che giustifica l'emissione di un divieto d'en-
trata di una durata di tre anni. Infine l'autorità inferiore ha osservato
che il ricorrente non ha più nessuno legame professionale con la Sviz-
zera e sul piano famigliare, sebbene la figlia risieda in Ticino, egli non
può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
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RS 0.101) in quanto vivendo poco lontano da lei la loro relazione può
essere mantenuta senza troppi problemi.
M.
Il 10 settembre 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'in-
teressato è insorto contro la suddetta decisione postulando l'annulla -
mento della decisione impugnata, in via sussidiaria la riduzione del di-
vieto d'entrata ad un anno e il beneficio della più ampia assistenza
giudiziaria. A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha affermato
di aver sempre contestato le accuse a lui imputate e di non costituire
un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ritenendo pertanto il di -
vieto d'entrata arbitrario e sproporzionato. Egli ha inoltre dichiarato che
i giudici penali hanno irrogato la pena di espulsione sospesa condizio-
nalmente, ciò che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto considera-
re. Vista la situazione, il ricorrente è inoltre ostacolato nell'esercizio del
diritto di visita sulla figlia e si sono rese necessarie soluzioni d'emer -
genza per l'affidamento della piccola a terze persone. Egli si è poi pre-
valso, in qualità di cittadino italiano, dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
(ALC, RS 0.142.112.681), osservando che la pena irrogata limitata a
pochi mesi sospesi condizionalmente per un reato mediamente grave
non giustifica l'adozione del provvedimento in causa, non rappresen-
tando una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un in-
teresse fondamentale della società tale da legittimare una misura per
motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.
N.
Con decisione incidentale del 9 febbraio 2009 il Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha accolto la domanda di
assistenza giudiziaria.
O.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 19 febbraio 2009 l'autorità inferiore ha postulato la reiezione del
gravame, riconfermando in sostanza le motivazioni contenute nella de-
cisione impugnata.
P.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del 6
aprile 2009, il ricorrente ha contestato integralmente le osservazioni
dell'UFM, riconfermando le proprie allegazioni di fatto e di diritto. Egli
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ha inoltre rimproverato all'autorità inferiore di non avere le idee chiare
circa la condanna irrogata: essa avrebbe infatti menzionato in un primo
tempo una condanna di 24 mesi e in un secondo tempo una condanna
di 8 mesi sospesi. Il ricorrente, dal canto suo, avrebbe sempre menzio-
nato di aver subito una condanna di 8 mesi di detenzione sospesi con-
dizionalmente. Tale condanna rappresenterebbe un pena minima molto
lieve. Infine, una ponderazione degli interessi fondata su criteri oggetti -
vi porterebbe all'annullamento della decisione impugnata.
Q.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
29 aprile 2009, l'autorità inferiore ha ribadito le sue argomentazioni.
R.
Dando seguito alla richiesta di complemento d'istruttoria del Tribunale,
con missiva del 9 aprile 2010 l'interessato ha prodotto il suo casellario
giudiziale italiano del 20 marzo 2010, le certificazioni fiscali del 2009 e
la tessera sanitaria italiana.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le deci -
sioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità men-
zionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità del -
l'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – posso-
no essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giu -
dica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
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2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del di -
ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale
non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'uffi-
cio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in
nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
Il ricorrente possiede la nazionalità italiana e può dunque prevalersi
dell'ALC. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) essa si applica solo se il detto
accordo non contiene disposizioni derogatorie o se essa prevede di -
sposizioni più favorevoli.
4.
4.1 Il divieto d'entrata pronunciato nei confronti di uno straniero il cui
soggiorno in Svizzera è indesiderabile, è disciplinato all'art. 67 LStr.
Esso corrisponde essenzialmente al previgente art. 13 della legge fe-
derale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1
117). Come in precedenza, il divieto d'entrata non ha carattere penale
bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell’ordi-
ne pubblici; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non
repressivo (cfr. Messaggio relativo alla legge sugli stranieri dell'8 mar-
zo 2002, FF 2002 pag. 3428).
4.2 Ai sensi dell'art. 67 LStr, l’UFM può vietare l’entrata in Svizzera
allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all’estero (let. a), che ha causato spese d'aiuto
sociale (let. b), che è stato allontanato o espulso (let. c) o che ha dovu-
to essere oggetto di carcerazione preliminare, in vista di un rinvio coat-
to o cautelativa (let. d). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata
determinata o, in casi gravi, indeterminata (art. 67 cpv. 3 LStr). Durante
la durata del divieto d'entrata, la persona interessata non può varcare
la frontiera svizzera. L’Ufficio federale di polizia può, per motivi gravi,
sospendere temporaneamente il divieto (art. 67 cpv. 4 LStr).
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4.3 La sicurezza e l’ordine pubblici ai sensi della precitata disposizio-
ne costituiscono il concetto generale dei beni da proteggere nel conte-
sto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce
una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle perso-
ne. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico
obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà,
ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurez -
za e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità non -
ché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o pri-
vato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non
giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che
l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente (cfr. Messag-
gio precitato FF 2002 pag.3424). In questo senso l'art. 80 cpv. 1 let. a
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti -
vità lucrativa (OASA, RS 142.201) statuisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescri -
zioni di legge e di decisione dell'autorità (cfr. anche sentenze del TAF
C-6199/2008 del 24 agosto 2009 consid. 5.2 e C-6528/2008 del 14
maggio 2009 consid. 4).
I reati di minaccia, coazione sessuale e molestie sessuali rappresenta-
no manifestamente delle violazioni di legge e possono dunque in
quanto tali condurre all'emissione di un divieto d'entrata.
5.
5.1 Come già menzionato in precedenza, il ricorrente può prevalersi
dell'ALC. Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con
l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera
previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passapor-
to validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo
analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, que-
sto diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi del -
l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere defini -
te ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurispru -
denza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anterio-
re alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, combinato con l'art.
16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.).
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5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere inter-
pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot-
tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si -
curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa-
to costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia reale e di gravità
tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF
131 II 352 consid. 3.2, 130 II 493 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1,
129 II 215 consid. 7.3; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del
31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999,
punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-
11, punti 23 e 25).
5.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964
per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferi -
mento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pub-
blico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile
1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente
se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comporta-
mento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico
(cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale
2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono pro-
cedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli inte-
ressi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coinci -
dono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condan-
ne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in consi-
derazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino
trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Se-
condo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta
tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico
(DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; senten -
za del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid.
5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74,
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Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28;
Calfa, punto 24).
5.4 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è subordi -
nata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona sog-
getta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni pe-
nali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di reci -
diva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto
conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione
delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso trop-
po facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che ten-
ga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare,
della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così
come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della
collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze
quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493
consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale
2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3).
5.5 Infine, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il
principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493
consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2; sentenze della CGCE del 30 no -
vembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rac. 1995, pag. I-4165, punto 37; del
18 maggio 1989, Commissione delle Comunità europee contro Repub-
blica federale di Germania, 249/86, Rac. 1989, pag. 1263, punto 20).
Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si
scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre pa-
role deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e
i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).
6.
Con sentenza del 9 maggio 2006 l'interessato è stato ritenuto colpevo-
le di ripetuta coazione sessuale, consumata e tentata, ripetute mole-
stie sessuali e minaccia. Pertanto egli è stato condannato ad una pena
detentiva di 24 mesi, all'espulsione dal territorio svizzero per un tempo
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di sette anni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quat-
tro anni.
6.1 Nel suo gravame il ricorrente ha contestato le accuse che hanno
portato alla detta condanna ed ha poi fatto valere che i giudici penali
hanno pronunciato la pena detentiva di otto mesi e quella accessoria
dell'espulsione sospese condizionalmente.
6.1.1 Per quanto riguarda la pena irrogata dai giudici penali, dalle ri -
sultanze agli atti si constata che non si tratta di una pena detentiva di
8 mesi sospesi condizionalmente, come affermato a più riprese dal ri -
corrente, bensì di una pena detentiva di 24 mesi che l'interessato ha
effettivamente scontato. Detenuto dal 23 novembre 2005 il ricorrente è
stato posto a beneficio del regime di semilibertà a decorrere dal 2 gen-
naio 2007 e dal 24 marzo 2007 è stato liberato condizionalmente.
Si osserva poi che la presente procedura verte sul provvedimento am-
ministrativo dell'11 luglio 2008 emanato dall'UFM. Il fatto che l'interes-
sato contesti la condanna penale subita esula dunque dall'oggetto del -
la presente causa.
Va inoltre ricordato che a norma di una consolidata giurisprudenza,
l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudi-
ce penale, in quanto non persegue il medesimo scopo dell'autorità pe-
nale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare – segnatamente la
sicurezza e l'ordine pubblico - possono differire. Essa valuta dunque
sulla base di criteri autonomi del diritto amministrativo qualora l'allon-
tanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato
sia necessaria e opportuna. Infatti, se da un lato il giudice penale è te -
nuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione,
dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza
e l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid.
4.2; 129 II 215 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata).
6.1.2 Infine, per quanto attiene alla pena accessoria dell'espulsione
dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al
31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito
all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che mo-
difica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388
cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre
2002, n. 1 cpv. 2).
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6.2 Per quanto riguarda la sentenza del 9 maggio 2006 è emerso che
già in precedenza ai fatti criminosi, nei rapporti con le colleghe il ricor-
rente aveva un atteggiamento da ricondurre a molestie di carattere
sessuale che gli sono valsi anche il soprannome di "ormone" (cfr. sen-
tenza del 9 maggio 2006, pag. 7). Sempre precedentemente ai fatti,
un'altra collega di lavoro aveva chiesto ai superiori di non più lavorare
con l'interessato in conseguenza al suo comportamento (cfr. sentenza
citata, pag. 14). Da quanto precede risulta manifesto, come
evidenziato dall'autorità inferiore, che già prima dei fatti incriminati
l'interessato aveva dimostrato di avere un atteggiamento alquanto
irrispettoso nei confronti delle colleghe di sesso opposto. Per quanto
attiene ai fatti imputati all'interessato il giudice penale ha ritenuto una
colpa estremamente grave sul piano oggettivo, siccome sono stati
compiuti usando una violenza fisica particolarmente intensa fino a
causare alla vittima delle lesioni comprovate da un certificato medico e
nella documentazione fotografica agli atti (ematoma con escoriazione
abbastanza importante) nonché usando una violenza fuori del comune
prendendo la ragazza come una preda, tenendole le braccia,
buttandola sul letto e toccandola fino nelle parti intime. Alla colpa
oggettiva già grave il giudice penale ha ritenuto una colpa soggettiva
altrettanto grave, avendo abusato di una giovane donna sul posto di
lavoro e approfittando di un rapporto di subordinazione. Il suo
atteggiamento negatorio, la sua totale assenza di empatia e di rispetto
per le sofferenze causate alla vittima così come il tentativo di far
passare tutti per dei bugiardi nonché il sostenere che il suo è il
comportamento normale per un uomo nei confronti di una donna sono
stati ritenuti elementi emblematici e rivelatori di una personalità
pericolosa. Il giudice penale ha rinunciato a pronunciare una pena di
18 mesi (sospesi condizionalmente) escludendo una prognosi
favorevole in riguardo alla gravità soggettiva nonché oggettiva delle
colpa non volendo banalizzare la gravità dei fatti (sentenza citata, pag.
49 segg.). Infine va sottolineato che pure nell'ambito della decisione di
liberazione condizionale avvenuta il 24 marzo 2007, il Giudice
dell'applicazione della pena ha considerato che vi era inizialmente la
difficoltà ad accettare la condanna per un atto nel quale l'interessato
non si riconosceva.
Vista la situazione agli atti, il provvedimento amministrativo, emanato
l'11 luglio 2008, è confermato nel suo principio.
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C-5913/2008
7.
Resta ora da stabilire se tale provvedimento è a tutt'oggi conforme
all'ALC, ossia se il comportamento personale del ricorrente costituisce
una minaccia attuale, effettiva e concreta all'ordine pubblico, tale da
giustificare una misura per motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5
Allegato I ALC.
7.1 Al fine di valutare il comportamento di una persona la quale ha su-
bito una pena detentiva, si considera di principio il suo comportamento
dopo la scarcerazione, in quanto rilevante è l'atteggiamento della per-
sona in totale libertà (cfr. DTAF 2008/24 consid. 6.2). In concreto il ri -
corrente ha beneficiato della libertà condizionale a decorrere dal 24
marzo 2007. Tenuto conto della gravità dei fatti commessi un tale lasso
di tempo non può essere ritenuto sufficiente per un cambiamento
sostanziale e consolidato dell'atteggiamento dell'interessato (cfr. DTF
130 II 493 consid. 5). Inoltre dalle risultanze agli atti è emerso che il
ricorrente è stato nuovamente condannato 16 giugno 2008 dal Giudice
della Pretura penale su opposizione interposta dal ricorrente il 17
dicembre 2007 contro il decreto d'accusa del 3 dicembre 2007. Egli è
stato condannato per stato di inattitudine alla guida. Anche se in modo
meno tangibile, l'interessato ha nuovamente messo in pericolo la
sicurezza pubblica e dimostrato con questo comportamento di non
volere o di non essere in grado di conformarsi all'ordinamento giuridico
vigente.
7.2 In queste circostanze, in ragione dei reati commessi, il Tribunale
considera che le condizioni per derogare al principio della libera
circolazione delle persone sono adempiute.
8.
Il ricorrente fa valere nel suo gravame di intrattenere una relazione con
C._______ e la figlia comune, che attualmente ha l'età di quattro anni.
La figlia vive in Ticino assieme alla madre. Egli si prevale dunque
dell'art. 8 CEDU.
8.1 A tale proposito, il Tribunale osserva che oggetto della presente
causa è il divieto d'entrata e non il diritto di soggiorno in Svizzera, que-
stione, quest'ultima, già esaminata a livello cantonale (cfr. decisione
del 25 gennaio 2007 della SPI e decisione del 17 aprile 2007 del CdS)
e che un'eventuale violazione della protezione della vita familiare ai
sensi dell'art. 8 CEDU va generalmente fatta valere nel quadro della
procedura cantonale volta al rilascio del permesso di soggiorno.
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8.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta di -
sposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia
ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF
130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinché
possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione
stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a
beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera ("ein gefestigtes
Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento od al
rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere di principio la
nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. in
particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II
335 consid. 2a; cfr, inoltre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
Administratif et de Droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve
aggiungere che l'art. 13 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), il quale
garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare,
corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel
quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o
protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).
8.3 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono
fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione
di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi,
nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione
(DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289
consid. 1c; 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve
prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed
il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera
nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120
Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del
Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del
5 marzo 2004. consid. 3.1; ALAIN WURZBURGER, op, cit., p. 288). Secondo
una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il bambino
minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessità
la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle
circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di
vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato
dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene
alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti
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essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente verso il
suo paese d'origine (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_710/2009
del 7 maggio 2010, consid. 3.2; 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006,
consid. 4.2.1; 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3 e DTF 120 Ib
22 consid. 4a).
8.4 Il diritto al rispetto della privata e familiare garantito dal l'art. 8 cpv.
1 CEDU non è tuttavia assoluto. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2
CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di
tale diritto quando l'ingerenza è prevista dalla legge e in quanto
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico
del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della
morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del
Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001
del 17 settembre 2001). A questo titolo, incombe alle autorità procede-
re alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da
una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni fami-
liari (DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata
concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Affinché
l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno
degli stranieri e di immigrazione passi in secondo piano è necessaria
l'esistenza di legami familiari particolarmente forti nella sfera affettiva
ed economica (DTF 120 Ib 1 consid. 3c).
8.5 In concreto, per quanto concerne la relazione tra il ricorrente e
C._______, nell'ambito dell'aggiornamento d'istruttoria del 9 aprile
2010, l'interessato non ha fornito alcuna indicazione in merito. Per
quanto riguarda la relazione con la figlia, occorre ritenere che l'autorità
parentale è stata attribuita unicamente alla madre (cfr. decisione dell'8
maggio 2007 della Commissione tutoria regionale 8). Il ricorrente ha
d'altronde affermato che, seppure con fatica, l'esercizio del diritto di
visita risulta essere possibile (cfr. scritto del 9 aprile 2010). L'art. 8 cpv.
1 CEDU non è pertanto violato. Alla luce di tali considerazioni e
conformemente alla giurisprudenza precitata, il Tribunale ritiene che il
ricorrente non può prevalersi della protezione familiare garantita
dall'art. 8 cpv. 1 CEDU.
Pagina 15
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9.
9.1 Dalle considerazioni precedenti ne deriva che l'interesse pubblico
all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera prevale su quello
privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta
valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il
divieto d'entrata di tre anni è adeguato alle circostanze del caso
concreto.
9.2 Ne discende che l'UFM con decisione dell'11 luglio 2008 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei
mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità
di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istru -
zione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal paga-
mento delle spese processuali.
In concreto il ricorrente è stato posto al beneficio del gratuito patroci -
nio e dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 31 gen-
naio 2008. Non vengono pertanto prelevate spese processuali e, in
mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresen-
tanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Nella specie, il Tribunale considera che un'indennità di fr.
1200.- appaia equa. Si richiama inoltre l'art. 65 cpv. 4 PA, secondo il
quale, ove la parte cessi d'essere nel bisogno deve rimborsare
l'onorario e le spese d'avvocato alla cassa del Tribunale.
Pagina 16
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
fr. 1'200.-, la quale è posta a carico della cassa del Tribunale
amministrativo federale.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rim-
borso)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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