Corte II I
C-5928/2010
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S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Beat Weber,
cancelliere Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato da Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 25 giugno 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5928/2010
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 25 giugno 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di rendita inoltrata il 30 maggio 2008 dal cittadino italiano
A._______, nato nel 1951;
con il gravame depositato il 20 agosto 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA, ha chiesto il riconoscimento del
diritto a una mezza rendita d'invalidità dal maggio 2007;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del
24 agosto 2010, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito
al ricorso ed alla documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al
proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 3 settembre
2010, a cui si rimanda, ha ritenuto necessario un approfondimento dal
punto di vista medico;
l'Ufficio AI del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 6
settembre 2010, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del
gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere
l'istruzione della domanda;
anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 24 settembre 2010, propone
l'accoglimento del ricorso in tal senso;
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha
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diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione
su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono
adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che un'indagine medica complementare
appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro
(sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo
stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più
dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la
decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore
in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
del 25 giugno 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché
proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario con allegati le risposte del 6 e 24
settembre 2010 e le annotazioni del medico del 3 settembre 2010)
- autorità inferiore (n. di rif. xxx.xxxx.xxxx.xx)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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