Corte II I
C-593/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider,
cancelliera Paola Carcano.
G._______,
rappresentata dal Patronato INCA, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. G._______, cittadina italiana, nata il _______, coniugata dal
_______ con prole, ha lavorato in Svizzera dal 1970 al 1975 solvendo,
durante tale periodo, i contributi dovuti all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In Italia ha lavorato nel 1977, dal
1979 al 1989 ed, infine, dal 1991 al 2001 allorquando si è ritirata
definitivamente dal lavoro per ragioni che imputa alle sue precarie
condizioni di salute. L'ultima attività esercitata è stata quella di sarta. A
far tempo dal 1° dicembre 2001 percepisce una pensione d'invalidità
italiana di complessivi Euro 304 mensili. In data 31 maggio 2005,
G._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-14).
B. Nel corso del 2006 l'assicurata ha versato agli atti: il questionario
complementare alla richiesta di prestazioni (doc. 8) il questionario per
l'assicurato (doc. 9), il questionario del datore di lavoro ed il
questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica
(doc.14). L'interessata è stata visitata il 19 luglio 2005 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "cardiopatia
ipertensiva con ipertrofia ventricolare sx., artropatia generalizzata,
prolasso genito-urinario operato con scarso successo, coliche renali,
gastrocolite cronica” e, dopo aver precisato che essa è in grado di
svolgere regolarmente lavori leggeri entro determinati limiti, ha posto
un tasso d'invalidità parziale del 70% in relazione all'ultimo lavoro
svolto come pure in merito ad un'attività lavorativa adeguata alle sue
condizioni (doc. 58). È stato inoltre prodotto un insieme di documenti
medici obiettivi (referti di: ECG, visite cardiologiche, radiodiagnostiche,
elettromiografia, TAC, RX, endoscopia digestiva, biopsia antro-
gastrica, certificati medici, due cartelle cliniche inerenti a ricoveri per
coliche renali segnatamente dal 18 al 30 maggio 2000 e dal 30 agosto
al 7 settembre 2001, ecc.) relativi al periodo 1993/1999-2006 (doc.
15-57).
C. Nel suo rapporto del 16 ottobre 2006 (doc. 62), il Dott. C._______,
medico dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
ritenuto che l'assicurata può ancora esercitare l'attività di sarta nella
misura dell'80% dal 18 maggio 2000 (a condizione di evitare lavori
pesanti). Infine, l'ha considerata abile al lavoro nella misura del 100%
Pagina 2
in un'attività lavorativa leggera ed adatta (ripetitiva e non qualificata:
sorvegliante di parcheggi/musei; vendita per corrispondenza; cassiera;
venditrice di biglietti; addetta alla registrazione, classificazione e
archiviazione; distribuzione della posta interna; accoglienza e/o
ricezionista; telefonista; addetta alla scannerizzazione).
D. Con progetto di decisione del 31 ottobre 2006 l'amministrazione ha
comunicato all'assicurata che la sua richiesta del 31 maggio 2005
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità avrebbe dovuto essere respinta per carenza d'invalidità di
grado pensionabile (doc. 63). Con scritto del 26 ottobre 2006,
pervenuto all'amministrazione il 3 novembre successivo, l'assicurata
ha prodotto un insieme di documenti medici obiettivi relativi al 2006
(referti di: visita cardiologica, radiografie, elettromiografia, RM,
radiografia, certificati medici, una cartella clinica inerente al ricovero
del 23 luglio 2006 per colica renale con esiti pielonefrite sx, ecc.; doc.
65). L'amministrazione ha quindi sottoposto nuovamente gli atti al Dott.
C._______, il quale, nel suo rapporto medico del 29 novembre 2006,
ha ribadito integralmente la sua precedente valutazione precisando
che la nuova documentazione conferma che i dolori alla schiena sono
correlati (ma secondari) al problema del sovrappeso di cui è affetta
l'assicurata e che una perdita ponderale potrebbe migliorare
notevolmente questa situazione (doc. 67). Con decisione del 4
dicembre 2006 l'UAIE ha comunicato a G._______ che la sua
domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di
grado pensionabile (doc. 68).
E. Con gravame del 19 gennaio 2007, spedito il 20 gennaio
successivo, G._______, regolarmente rappresentata dal Patronato
INCA di M._______, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. A suffragio delle sue conclusioni produce un
verbale della Commissione Invalidi Civili dell'Azienda Sanitaria Locale
di T._______ del 27 gennaio 2006 giusta il quale è stata riconosciuta
invalida con una riduzione della capacità lavorativa nella misura del
60%.
L'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 1° marzo 2007, propone
Pagina 3
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto
occorra, nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione,
G._______, sempre regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di
M._______, ha prodotto a suffragio dell sue conclusioni, con replica
del 23 maggio 2007, un certificato medico del 5 febbraio 2007 ed una
lettera di dimissione relativa al ricovero dal 1° al 5 febbraio 2007
presso l'Ospedale di S. D._______ di A._______ per intervento di
correzione di cistocele.
In data 8 giugno 2007 la ricorrente ha versato l'anticipo di 300.--
franchi equivalente alle presunte spese processuali.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
al Dott. C._______, il quale, nel suo rapporto medico del 3 luglio 2007,
ha ribadito integralmente la sua precedente valutazione in quanto la
nuova documentazione medica prodotta non apporta degli elementi
nuovi (doc. 72). L'UAIE, nella sua duplica del 18 luglio 2007, propone
pertanto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà,
per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Con ordinanza del 12 marzo 2008 il Tribunale amministrativo federale
ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. A
tutt'oggi non sono state presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno
1959 (LAI, RS 831.20).
Pagina 4
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
Pagina 5
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente
precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal
profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del
17 giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione
della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e
della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 31 maggio 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 31 maggio 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 4 dicembre 2006, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
Pagina 6
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
Pagina 7
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
8. In considerazione del fatto che G._______ ha lavorato in Italia dal
1977/1979 al 1989 e dal 1991 al 2001 senza importanti interruzioni,
appare giustificato applicare alla presente fattispecie, come peraltro
correttamente ammesso dall'amministrazione, il metodo di valutazione
generale.
Pagina 8
9. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
10.
10.1 Nel caso di specie la diagnosi rilevante ai fini del presente
giudizio, risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che
si sono espressi in modo oggettivo in merito. L'assicurata è affetta da:
cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare sx., artropatia
generalizzata, prolasso genito-urinario operato, coliche renali e
gastrocolite cronica (perizia INPS del 19 luglio 2005 e rapporti medici
del Dott. C._______ del 16 ottobre e 29 novembre 2006 e del 3 luglio
2007). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi.
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
Pagina 9
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Nella specie dev'essere rilevato che G._______, compilando il
questionario per l'assicurato del 3 marzo 2006 (doc. 9), ha dichiarato
di essersi ritirata definitivamente dal lavoro nel settembre del 2001 per
ragioni che imputa alle sue precarie condizioni di salute. Ora
quest'ultima affermazione non è confortata dalla documentazione agli
atti. Infatti, il datore di lavoro, compilando in data 18 maggio 2006 il
proprio questionario (doc. 14), ha dichiarato che l'assicurata ha
cessato di svolgere l'attività di sarta dipendente per intervenuta
scadenza di un contratto a tempo determinato (19 marzo-30 settembre
2001). Occorre, pertanto, esaminare la documentazione medica agli
atti al fine di determinare l'eventuale invalidità della ricorrente.
11.2 Il sanitario incaricato dell'INPS ha posto un tasso d'invalidità
parziale del 70% in relazione all'ultimo lavoro svolto dall'assicurata
come pure in merito ad un'attività lavorativa adeguata alle sue
condizioni precisando che essa è in grado di svolgere regolarmente
lavori leggeri entro determinati limiti (doc. 58). Dal canto suo il Dott.
C._______, medico dell'UAIE, ha ritenuto, nei suoi rapporti medici del
16 ottobre e 29 novembre 2006 e del 3 luglio 2007, che l'assicurata
può ancora esercitare l'attività di sarta nella misura dell'80% dal 18
maggio 2000 (a condizione di evitare lavori pesanti) e che è abile al
lavoro nella misura del 100% in un'attività lavorativa leggera ed adatta.
11.3 Dalla documentazione agli atti si evince che l'assicurata ha una
costituzione robusta (statura 150 cm per 74 kg) con portamento ed
andatura normali. Per quanto concerne l'apparato locomotorio,
venogno rilevate delle alterazioni degenerative in rachide rigido in toto
con limitazioni dei movimenti del tratto cervicale e dolenzia dei
movimenti della spalla e dell'anca sinistra. Il sistema nervoso-psichico,
Pagina 10
a parte una lieve deflessione dell'umore (cfr. perizia particolareggiata
dell'INPS del 19 luglio 2005), non presenta particolarità. L'assicurata è
in leggero sovrappeso, presenta una ipertensione arteriosa modesta
(150/100) ed ha sviluppato altresì una forma lieve di ipertrofia
ventricolare. L'ECG da sforzo dell'aprile 2005 non evidenzia comunque
alcun disturbo circolatorio. Nel corso del 2007 è stata pure sottoposta
ad un intervento di correzione di cistocele, anche questa nuova
patologia, che è stata correttamente trattata, non ha tuttavia
determinato danni duraturi allo stato di salute che, nel periodo di
riferimento, appare essere quindi discreto. A seguito delle patologie di
cui è affetta, la ricorrente risulta quindi essere obiettivamente impedita
esclusivamente nell'assolvimento di lavori medio-pesanti (cfr. altresì
perizia particolareggiata dell'INPS del 19 luglio 2005). Stante quanto
precede il Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui è pervenuto il Dott. C._______ (nei suoi
rapporti medici del 16 ottobre, del 29 novembre 2006 e del 3 luglio
2007) ed è quindi dell'avviso che l'assicurata, nella sua precedente
attività di sarta, è abile nella misura dell'80% dal 18 maggio 2000.
12. Visto quanto precede G._______ non ha diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
13.
13.1 A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi (art. 69
cpv. 2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006).
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano 300.-- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dalla ricorrente alla
scrivente autorità in data 8 giugno 2007. Non vengono assegnate
indennità per spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. ________),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Pagina 12
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 13