B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5941/2010
S e n t e n z a d e l 2 8 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Daniel Stufetti e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'8 luglio 2010).
C-5941/2010
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 12 ottobre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______
– cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due figlie (doc. A 3-1) – una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° agosto al
30 novembre 2005 ed una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1°
dicembre 2005, unitamente alle rendite completive in favore delle figlie
(doc. A 27-1 e 27-3; v. anche doc. A 27-6). È stato stabilito, in virtù della
documentazione medica agli atti (v. in particolare la perizia neurologica
del 10 novembre 2005 del dott. B._______ [doc. A 16-1]) come pure del
rapporto del 9 maggio 2006 del dott. C._______, medico del Servizio me-
dico regionale dell'AI (SMR; doc. A 18-1), che l'interessato era affetto da
insufficienza/instabilità segmentaria lombare (L4-L5, L5-S1), probabile
rottura anulare interna L4-L5, scoliosi S e stenosi lieve congenita del ca-
nale spinale da L3 a L5 e che lo stesso presentava un'incapacità al lavoro
del 100% nella precedente attività di autista (con mansioni di carico e
scarico) a decorrere da agosto del 2004, ma una capacità al lavoro del
50% da settembre del 2005 in un'attività sostitutiva confacente allo stato
di salute, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 53% (doc. A 22-
1).
2.
2.1 Nel mese di luglio del 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
del Cantone D._______ (Ufficio AI) ha avviato la prevista procedura di re-
visione della rendita (doc. A 28-1).
2.2 Nel settembre del 2008 (v. doc. A 28-4), l'interessato ha segnalato che
(a partire dal 28 maggio 2007) svolge l'attività di autista alle dipendenze
di un'azienda di autonoleggio (attività a tempo pieno [40 ore alla settima-
na], ma con diverse pause; doc. A 28-1 e 28-3; v. anche doc. A 32-1).
2.3 Nel rapporto dell'11 maggio 2009 (doc. A 38-1; v. anche doc. A 37-1 e
37-7), il dott. E._______ (medico SMR), specialista in medicina interna,
ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica su insufficien-
za/instabilità segmentaria da L4 a S1, probabile rottura anulare interna
L4-L5, scoliosi ad "S" e stenosi congenita del canale spinale da L3 a L5 di
grado moderato. Ha altresì considerato lo stato dopo frattura femore sini-
stro siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott.
E._______ ha ritenuto che lo stato di salute è rimasto invariato rispetto al-
la valutazione neurologica del novembre 2005 del dott. B._______ (v.
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doc. A 16-1). Ha quindi confermato una capacità lavorativa sull'intera
giornata con un rendimento ridotto del 50% sia nell'attività di autista sia in
un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute (v. anche l'annotazio-
ne del 14 aprile 2009 del dott. C._______ [doc. A 35-1]).
2.4 Con lettera raccomandata del 28 settembre 2009 (doc. A 42-1), l'Uffi-
cio AI ha assegnato al rappresentante dell'interessato un ultimo termine di
10 giorni per produrre la documentazione richiesta con scritto del 24 giu-
gno 2009 (v. doc. A 39-1), segnatamente i certificati di salario degli anni
2007 e 2008 nonché la dichiarazione fiscale del reddito degli anni 2007 e
2008, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, la pratica sa-
rebbe stata stralciata dai ruoli rispettivamente la prestazione sarebbe sta-
ta soppressa. Detto Ufficio ha altresì segnalato che se l'assicurato senza
validi motivi si rifiuta di fornire le informazioni necessarie per l'accerta-
mento al diritto alle prestazioni, l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti ac-
quisiti all'incarto o emanare una decisione di non entrata nel merito. In
particolare, ha sottolineato che ciò può comportare il rifiuto o la soppres-
sione delle prestazioni (è fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 della legge fe-
derale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali [LPGA, RS 830.1] e all'art. 7b cpv. 2 lett. d della legge federa-
le del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità [LAI, RS 831.20];
v. anche lo scritto del 13 ottobre 2009 [doc. A 43-1] e la lettera raccoman-
data del 7 dicembre 2009 [doc. A 44-1] inviati direttamente all'assicurato).
2.5 Il 1° dicembre 2009 (doc. A 45-1), il rappresentante dell'interessato ha
prodotto copia della dichiarazione fiscale per gli anni 2007 e 2008 (doc. A
45-2 a 45-13).
2.6 Con lettera raccomandata del 2 febbraio 2010 (doc. A 47-1), l'Ufficio
AI ha assegnato al rappresentante dell'interessato un ultimo termine di 10
giorni per produrre la documentazione richiesta con scritto del 10 dicem-
bre 2009 (v. doc. A 46-1), segnatamente copia delle buste paga per il
2007, 2008 e 2009 nonché copia del contratto di lavoro, con la precisa-
zione che, in caso di mancato riscontro, la pratica sarebbe stata stralciata
dai ruoli rispettivamente la prestazione sarebbe stata soppressa. Detto
Ufficio ha altresì segnalato che se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta
di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento al diritto delle pre-
stazioni, l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto o ema-
nare una decisione di non entrata nel merito. In particolare, ha sottolinea-
to che ciò può comportare il rifiuto o la soppressione delle prestazioni (è
fatto riferimento all'art. 43 cpv. 3 LPGA e all'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI).
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2.7 Con lettera raccomandata del 6 maggio 2010 (doc. A 49-1), l'Ufficio AI
ha assegnato all'interessato un ultimo termine di 10 giorni per produrre la
documentazione richiesta con scritto del 10 marzo 2010 (v. doc. A 48-1),
segnatamente copia delle buste paga per gli anni 2007, 2008 e 2009
nonché copia del contratto di lavoro, con la precisazione che, in caso di
mancato riscontro, la pratica sarebbe stata stralciata dai ruoli rispettiva-
mente la prestazione sarebbe stata soppressa. Detto Ufficio ha altresì
segnalato che se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le in-
formazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle prestazioni, l'Ufficio
AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto o emanare una decisione
di non entrata nel merito. In particolare, ha sottolineato che ciò può com-
portare il rifiuto o la soppressione delle prestazioni (è fatto riferimento
all'art. 43 cpv. 3 LPGA e all'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI).
3.
L'8 luglio 2010, l'UAIE, dopo avere constatato che l'interessato non ha
prodotto la documentazione richiesta con scritto del 10 dicembre 2009 (v.
doc. A 46-1), lettere di richiamo del 7 e 21 gennaio 2010 e diffida scritta
del 2 febbraio 2010 (v. doc. A 47-1), ha deciso di sopprimere con effetto
immediato il versamento della rendita (è in particolare fatto riferimento
all'art. 7d cvp. 2 LAI [recte art. 7b cvp. 2 lett. d LAI] e all'art. 86bis cpv. 3
dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI,
RS 831.201]). L'autorità inferiore ha altresì segnalato all'interessato che
"qualora foste disposti ad adempiere ai vostri obblighi, vi invitiamo a co-
municarcelo per iscritto" (doc. A 52-1).
4.
Il 20 agosto 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'8 luglio 2010
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento della deci-
sione impugnata e la prosecuzione del pagamento della rendita d'invalidi-
tà. Ha segnalato che "non ha volutamente disatteso agli obblighi di infor-
mare e collaborare (…) la mancata risposta è dovuta al mal servizio po-
stale italiano in quanto (…) non (ha) mai ricevuto le (…) richieste e suc-
cessivi solleciti (del suo rappresentante)". Ha altresì fatto valere che l'Uffi-
cio AI è in possesso di diversa documentazione (fra gli altri, il questionario
per il datore di lavoro e il rapporto di visita medica del maggio 2009 del
Servizio medico regionale dell'AI), che permetterebbe di decidere "indi-
pendentemente da quanto richiesto". Ha esibito segnatamente copia del
contratto di lavoro nonché copia delle buste paga per gli anni 2007, 2008
e 2009 (doc. TAF 1).
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Pagina 5
5.
5.1 Nella presa di posizione del 16 settembre 2010 (doc. TAF 3), l'Ufficio
AI del Cantone D._______ ha segnalato che "l'assicurato ha prodotto in
questa sede i documenti richiesti dall'amministrazione, per il quale è stato
diffidato con applicazione delle sanzioni indicate nella decisione impugna-
ta". Pertanto, ha proposto di annullare la decisione dell'8 luglio 2010 e di
stralciare la causa dai ruoli.
5.2 Nella risposta al ricorso del 24 settembre 2010 (doc. TAF 3), l'UAIE ha
rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del
16 settembre 2010 ed ha segnalato di rinunciare ad introdurre la risposta
al ricorso.
6.
6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
6.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
7.
7.1 Il litigio verte sulla soppressione del versamento della mezza rendita
d'invalidità del ricorrente a partire dall'8 luglio 2010 a causa di una viola-
zione dell'obbligo d'informare e collaborare (mancata esibizione dei do-
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cumenti richiesti). La decisione impugnata è fondata sull'art. 7b cpv. 2
(lett. d) LAI in combinazione con l'art. 86bis cpv. 3 OAI.
7.2
7.2.1 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assi-
curative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
7.2.2 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'Ufficio AI esamina le domande, in-
traprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno. Se sono necessari o ragionevolmente esigibili esami me-
dici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottopor-
visi (art. 43 cpv. 2 LPGA). Se l'assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere di informare o di collaborare, l'Ufficio AI può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3
LPGA). Nella misura in cui una violazione dell'obbligo di informare e col-
laborare interviene nell'ambito di una domanda di revisione di una rendita
giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, una decisione di non entrata nel merito non
ha senso e solo resta aperta la variante di una decisione (di merito) della
domanda di revisione in virtù degli atti di causa (cfr. sentenza del Tribuna-
le federale I 988/06 del 28 marzo 2007 consid. 6).
7.2.3 L'art. 7b cpv. 1 LAI prevede che le prestazioni possono essere ridot-
te o rifiutate conformemente all'art. 21 cpv. 4 LPGA se l'assicurato non ha
adempiuto gli obblighi di cui all'art. 7 LAI o all'art. 43 cpv. 2 LPGA. Secon-
do l'art. 7b cpv. 2 LAI, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate, in
deroga all'art. 21 cpv. 4 LPGA, senza diffida e termine di riflessione (v.,
tuttavia, i limiti imposti al riguardo nella sentenza del Tribunale federale
9C_744/2011 del 30 novembre 2011 consid. 5.2), se l'assicurato non si è
annunciato immediatamente all'AI nonostante un'ingiunzione dell'ufficio AI
conformemente all'art. 3c cpv. 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla
durata o sull'entità dell'incapacità a lavoro (lett. a), non ha adempito l'ob-
bligo di notificazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LPGA (lett. b), ha ottenuto
o tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell'assicurazione per l'in-
validità (lett. c) o non fornisce all'ufficio AI le informazioni di cui questo
abbisogna per adempiere i suoi compiti legali (lett. d). L'art. 7 cpv. 3 LAI
prevede inoltre che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve
tenere conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del
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grado di colpa e della situazione finanziaria dell'assicurato. Secondo l'art.
86bis OAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2011), se l'assicurato disattende gli obblighi di cui all'art. 7 LAI e all'art. 43
cpv. 2 LPGA, la rendita è ridotta al massimo della metà per non più di sei
mesi (cpv. 1); nei casi di cui all'art. 7b cpv. 2 lett. a-d LAI la rendita è ridot-
ta al massimo di un quarto per non più di tre mesi (cpv. 2); in casi partico-
larmente gravi la rendita può essere soppressa (cpv. 3).
7.2.4 Infine, l'UAIE può sospendere il versamento di prestazioni allor-
quando, nell'ambito di una procedura di revisione, l'assicurato o un terzo
non produce, dopo diffida scritta con indicazione delle conseguenze, i do-
cumenti richiesti dall'autorità decidente. Trattasi di un principio generale
valido in materia d'assicurazioni sociali. Tale sospensione del versamento
della rendita, che costituisce una decisione finale munita di una condizio-
ne risolutiva, presuppone altresì che le informazioni richieste vanamente
all'assicurato siano necessarie e non siano altrimenti disponibili senza
eccessive difficoltà (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_345/2007 del
26 marzo 2008 consid. 4 nonché relativi riferimenti).
7.3 Questo Tribunale osserva che in virtù della decisione dell'UAIE del 12
ottobre 2006, il ricorrente beneficia di una mezza rendita a decorrere dal
1° dicembre 2005. Nel mese di luglio del 2008, l'autorità inferiore ha inve-
ro avviato la prevista procedura di revisione e l'8 luglio 2010 ha emanato
una decisione di soppressione del versamento della mezza rendita giusta
l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI in combinazione con l'art. 86bis cpv. 3 OAI. Tutta-
via, l'UAIE non ha (ancora) reso una decisione in merito alla procedura di
revisione avviata nel mese di luglio del 2008. Per conseguenza, la deci-
sione dell'UAIE del 12 ottobre 2006 è tuttora valida ed ha piena valenza.
In siffatte circostanze una sanzione dell'assicurato ai sensi dell'art. 7b
cpv. 2 lett. d LAI per non avere fornito all'ufficio AI le informazioni di cui
questo abbisogna per adempire i suoi compiti è comunque prematura
(DTF 138 V 63 consid. 4.3 e 4.4). In effetti, tale sanzione potrebbe tutt'al
più essere pronunciata solo dopo l'emanazione della decisione dell'UAIE
sulla domanda di revisione avviata nel luglio del 2008 e nella misura in
cui la stessa preveda ancora il versamento di almeno un quarto di rendita
(DTF 138 V 63 consid. 4.3). In altri termini, le fattispecie di cui all'art. 7b
cpv. 2 LAI non costituiscono un motivo proprio per procedere alla revoca
di una decisione cresciuta in giudicato. Una tale decisione deve piuttosto
essere annullata/modificata preliminarmente sulla base di un motivo di
revoca (riconsiderazione, revisione), prima che si ponga, se del caso, la
questione di una sanzione nei confronti della persona assicurata fondata
appunto sull'art. 7b cpv. 2 LAI. Non va altresì dimenticato che una siffatta
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decisione sanzionatoria deve tenere conto di tutte le circostanze del sin-
golo caso (art. 7b cpv. 3 LAI) e non potrebbe comunque basarsi unica-
mente, come nel caso di specie, sulla sola violazione dell'obbligo di colla-
borare (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_744/2011 del 30 novem-
bre 2011 consid. 5.2 e I 988/06 del 28 marzo 2007 consid. 7). Già per
questi motivi la decisione impugnata incorre inevitabilmente nell'annulla-
mento.
7.4 Questo Tribunale non ritiene altresì sussistere nel caso concreto le
condizioni per una sostituzione dei motivi, ossia per una conferma (even-
tuale) della decisione impugnata sulla base di un'altra disposizione di leg-
ge o di un principio generale valido in materia d'assicurazioni sociali.
7.4.1 In effetti, per l'applicazione dell'art. 7b cpv. 1 LAI – e a prescindere
dal momento in cui una tale sanzione potrebbe intervenire – va osservato
che la stessa presuppone una diffida regolare. Dagli atti di causa risulta
che, con diffida scritta del 2 febbraio 2010 (doc. A 47-1), l'Ufficio AI del
Cantone D._______ ha fissato al rappresentante del ricorrente un ultimo
termine di 10 giorni per produrre copia delle buste paga inerenti gli anni
2007, 2008 e 2009 nonché copia del contratto di lavoro. Detta autorità ha
poi assegnato all'insorgente, con diffida scritta del 6 maggio 2010 (doc. A
49-1), un (nuovo) ultimo termine di 10 giorni per esibire la documentazio-
ne già citata e richiesta nella diffida del 2 febbraio 2010. Tuttavia, occorre
immediatamente rilevare che la nuova diffida del 6 maggio 2010 esiste ed
esplica determinati effetti con la comunicazione ufficiale alla parte – ossia
nel momento che essa è stata consegnata alla posta per la notificazione
al ricorrente (v. DTF 136 V 295 consid. 5.3 e DTF 122 I 97 consid. 3bb),
momento che nel caso di specie si presume essere intervenuto il 6 mag-
gio 2010 – e non solo con la ricezione da parte del destinatario. In questo
senso, la diffida del 6 maggio 2010, ha reso caduca quella del 2 febbraio
2010, nel senso che solo la mancata ottemperanza della diffida del 6
maggio 2010, ossia la mancata produzione dei documenti richiesti nel
termine accordato con tale diffida, avrebbe se del caso potuto giustificare
una soppressione della rendita ai sensi dell'art. 7b cpv. 1 LAI in combina-
zione con l'art. 86bis cpv. 3 OAI, ma non più la mancata ottemperanza alla
diffida del 2 febbraio 2010. Peraltro, la diffida del 6 maggio 2010 è stata
spedita a torto direttamente al ricorrente piuttosto che al suo rappresen-
tante (l'insorgente è patrocinato dal Patronato INAS di F._______ dal 6 ot-
tobre 2005 [doc. A 8-1]) e inoltre non è dato sapere se sia effettivamente
entrata nella sfera di competenza del ricorrente (l'ultima diffida essendo
allora stata inviata direttamente al ricorrente per raccomandata, ma senza
avviso di ricevimento) rispettivamente a quale data sia se del caso entra-
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ta in detta sfera di competenza. Una notificazione irregolare non può tut-
tavia causare alla parte alcun pregiudizio (art. 38 PA). Inoltre, ed in consi-
derazione delle circostanze particolari del caso di specie precedentemen-
te evocate ed in assenza di una qualsivoglia dimostrazione concludente
da parte dell'autorità inferiore sul momento in cui il ricorrente avrebbe a-
vuto conoscenza della diffida del 6 maggio 2010, non è consentito rim-
proverare all'insorgente una violazione del principio della buona fede in
relazione appunto alla citata diffida, nel senso di una tardiva presentazio-
ne dei documenti richiesti con la medesima. Peraltro, la decisione impu-
gnata non contiene alcuna motivazione che potrebbe giustificare la san-
zione della soppressione della rendita. In effetti, non è dato sapere per
quale ragione la sanzione scelta – quella di cui all'art. 86bis cpv. 3 OAI, la
più grave tra le diverse sanzioni possibili ai sensi di legge – troverebbe
una giustificazione nel caso di specie. Benché l'UAIE benefici di un ampio
margine d'apprezzamento nella scelta della sanzione da applicare in caso
di violazione colpevole dell'obbligo di collaborare da parte di un assicura-
to, tale margine è comunque limitato dal principio generale, valido anche
in materia d'assicurazioni sociali, della proporzionalità (cfr. sentenza del
Tribunale federale I 988/06 del 28 marzo 2007 consid. 7). Sulla base degli
atti di causa – e a prescindere dal fatto che non erano comunque date le
premesse per una sanzione già per i motivi precedentemente menzionati
– di principio non appare che il tipo di inottemperanza rimproverata al ri-
corrente possa giustificare l'immediato ricorso alla sanzione più incisiva
prevista dalla legge.
7.4.2 Infine giova rilevare che, per costante giurisprudenza, non ogni at-
teggiamento passivo o persino una colpevole omissione della necessaria
ed esigibile collaborazione da parte dell'assicurato giustificano delle san-
zioni (ai sensi dell'art. 43 LPGA rispettivamente 7b cpv. 1 o cpv. 2 LAI o
ancora la sospensione del versamento della rendita secondo un principio
generale valido nelle assicurazioni sociali) allorquando l'autorità inferiore
avrebbe potuto, e ancora potrebbe, acquisire di moto proprio, senza par-
ticolari problemi e difficoltà, gli elementi mancanti necessari alla risoluzio-
ne del caso (DTF 129 V 267 consid. 5.3 e relativi riferimenti; v. pure sen-
tenza del Tribunale federale 8C_125/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 3 e
relativi riferimenti). Nella fattispecie in esame, l'autorità inferiore non ha
indicato per quale motivo i documenti citati e richiesti nella diffida del 6
maggio 2010 (gli stessi di quelli domandati nella diffida del 2 febbraio
2010) fossero ancora necessari per determinarsi sull'avviata procedura di
revisione della rendita, senza che ciò appaia d'acchito evidente (basti ri-
levare che nel rapporto d'esame del dott. E._______ dell'11 maggio 2009
è stata confermata in procedura di revisione una situazione medica inva-
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riata per l'insorgente nel senso di una residua capacità lavorativa su
un'intera giornata, ma con rendimento ridotto del 50%). A prescindere da
tale questione, questo Tribunale rileva che agli atti di causa figura un'atte-
stazione d'assunzione, del 4 settembre 2008, del datore di lavoro del ri-
corrente (doc. A 28-3). Dalla stessa emerge in particolare che l'insorgente
è stato assunto in qualità di autista e che tale mansione viene svolta dal
medesimo a tempo pieno, "ma con diverse pause durante il periodo lavo-
rativo a causa dello stato di salute dello stesso". Il datore di lavoro ha pu-
re restituito il questionario per il datore di lavoro compilato (e ricevuto
dall'Ufficio AI del Cantone D._______ il 26 novembre 2008; doc. A 32-1).
Nello stesso è, fra l'altro, indicato il salario percepito dal dipendente
nell'anno 2007 (dal 28 maggio [data d'inizio del rapporto di lavoro] al 31
dicembre, Euro 11'667.72) e nell'ottobre del 2008 (Euro 1'823.63 lordi; v.
anche l'allegata busta paga di ottobre 2008 [doc. A 32-8]). Il 23 giugno
2009, l'Ufficio AI del Cantone D._______ ha poi trasmesso al datore di la-
voro, "a complemento del questionario per datori di lavoro che avete pun-
tualmente compilato", un questionario concernente le mansioni svolte dal
ricorrente successivamente all'insorgere dal danno alla salute (v. doc.
TAF 1). Ora, se l'autorità inferiore riteneva che mancavano ancora degli
elementi concernenti l'attività lavorativa svolta dell'insorgente e che gli
stessi erano necessari per pronunciarsi in materia di revisione della rendi-
ta, essa avrebbe potuto richiederli direttamente al datore di lavoro, come
peraltro già precedentemente fatto, se del caso accompagnati dai neces-
sari documenti. In questo senso, la mancata produzione dei richiesti do-
cumenti da parte dell'insorgente non appare, secondo prassi, potere giu-
stificare una soppressione, ma neppure una sospensione, della rendita,
anche se al ricorrente si potesse rimproverare un'omissione della neces-
saria ed esigibile collaborazione (v., sulla questione, DTF 129 V 267 con-
sid. 5.3 e relativi riferimenti; v. pure sentenza del Tribunale federale
8C_125/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 3 e relativi riferimenti, già pre-
cedentemente citati).
8.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la decisione dell'8 luglio 2010
annullata con le conseguenze che ciò comporta (di principio pagamento
ininterrotto della mezza rendita in corso [perlomeno] fino al momento in
cui sarà [infine] resa la decisione sulla procedura di revisione iniziata nel
luglio del 2008). Per quanto emerge dalle carte processuali, non è altresì
dato sapere se l'autorità inferiore abbia ripreso e infine concluso l'istrutto-
ria della domanda di revisione in questione (a partire dal 20 agosto 2010
dispone comunque dei documenti richiesti all'insorgente), ritenuto che
sono ormai trascorsi più di quattro anni da quando è stata iniziata. L'auto-
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rità inferiore è pertanto inviata a rendere il più rapidamente possibile la
decisione in merito alla procedura di revisione iniziata nel luglio del 2008.
9.
9.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA).
9.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripeti-
bili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal rappresentante
del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata dell'8 luglio
2010 di soppressione della rendita per violazione dell'obbligo di collabora-
re, giusta l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI in combinazione con l'art. 86bis cpv. 3
OAI, è annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copia della
risposta al ricorso del 24 settembre 2010 e della presa di posizione
dell'Ufficio AI del Cantone D._______ del 16 settembre 2010)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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