Corte II I
C-5953/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.
A_______,
patrocinata dall'avvocato Elisabetta Tizzoni, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, in esito ad una procedura di revisione, con decisione del 12 luglio
2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad A._______, cittadina
italiana nata il _______, che la rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° agosto 1997
sarebbe stata sostituita con una mezza rendita a decorrere dal 1°
settembre 2007,
che, con gravame del 6 settembre 2007, A._______, regolarmente
rappresentata dall'avvocato Elisabetta Tizzoni, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto ad una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio
delle proprie conclusioni produce svariata documentazione medica
relativa al periodo 2006 e 2007,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. T._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua
relazione medica del 29 gennaio 2008, è giunto alla conclusione che la
nuova documentazione prodotta non porta elementi clinici nuovi tali da
modificare le precedenti prese di posizione,
che, l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 febbraio 2008,
propone quindi la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si
riferirà, per quanto occorra, qui di seguito,
che, dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione,
l'avv. Elisabetta Tizzoni, con replica del 26 marzo 2008, ha ribadito
l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso producendo
nel contempo un rapporto medico del 22 ottobre 2007 del Dott.
F._______,
che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto
al Dott. O._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua
relazione medica del 1° maggio 2008, ha posto in evidenza la
necessità di completare l'istruttoria, in particolare assumendo agli atti
una perizia bidisciplinare da esperire a Berna,
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che l'amministrazione, nella sua duplica del 16 maggio 2008, propone,
pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed
emanare una nuova decisione impugnabile,
che, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente
per conoscenza, in data 21 maggio e 3 giugno 2008, la duplica
dell'amministrazione e la relazione medica del 1° maggio 2008 del
Dott. O._______,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo
l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste
condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
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che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere
all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. O._______
nel suo rapporto del 1° maggio 2008 tramite l'acquisizione agli atti di
una perizia bidisciplinare da effettuare possibilmente presso il Servizio
di accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) di
Bellinzona,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che, non vengono prelevate spese,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad
un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del
ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un
complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a),
che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese
ripetibili di 1'200.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 1-3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RU
2008 2209]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
impugnata del 12 luglio 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e
statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1'200.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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