B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5964/2013
Sen t en z a d e l 2 7 f e bb r a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 16 agosto 2013).
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Fatti:
A.
Con decisione del 6 dicembre 2010 (doc. 14), la Cassa svizzera di com-
pensazione ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano,
nato il (…), coniugato (da …; doc. 5 pag. 1) e padre di tre figli (nati nel […]
e nel […]; doc. 10) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia di fr. 451.- al mese dal 1° dicembre 2010 e di fr. 459.- al mese dal 1°
gennaio 2011. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di con-
tribuzione di 13 anni e 4 mesi, un riconoscimento di accrediti per compiti
educativi di 2 anni, un reddito annuo medio di fr. 31'464.- dal 1° dicembre
2010 e di fr. 32'016.- dal 1° gennaio 2011 ed una scala delle rendite 13 (v.
doc. 12 [foglio di calcolo]).
B.
Con scritto del 16 giugno 2011 (doc. 15 pag. 1), l'interessato ha contestato
il periodo contributivo, indicando i periodi ed i nominativi di datori di lavoro
presso i quali avrebbe svolto, con interruzioni, un'attività lucrativa da di-
cembre del 1963 ad agosto del 1970 (v. anche doc. 22 e 27 [scritti inoltrati
il 31 gennaio e 5 dicembre 2012]). Ha esibito copia del passaporto rila-
sciato dalla Questura di B._______ il 7 dicembre 1963, attestati concer-
nenti i periodi trascorsi in Svizzera (in particolare un permesso di soggiorno
da aprile del 1971 a dicembre del 1975) e certificati di lavoro (periodi da
maggio del 1965 ad ottobre del 1968; doc. 15 pag. 4 a 12 e doc. 27 pag.
10).
C.
Nella decisione su opposizione del 16 agosto 2013 (doc. 50; v. anche doc.
52), l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione del 6 dicembre
2010 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vec-
chiaia mensile di fr. 466.- dal 1° dicembre 2010, di fr. 475.- dal 1° gennaio
2011 e di fr. 479.- dal 1° gennaio 2013. Detta autorità, dopo aver segnalato
che ha proceduto a ricerche complementari (segnatamente presso le
casse di compensazione presso cui gli allora datori di lavoro erano affiliati;
v. doc. 16, 25, 36, 37, 40 e 43), ha esposto le norme legali applicabili non-
ché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, segnatamente la durata di
contribuzione di 14 anni ed 8 mesi, il riconoscimento di accrediti per compiti
educativi di 2 anni, il reddito annuo medio di fr. 28'728.- dal 1° dicembre
2010, di fr. 29'232.- dal 1° dicembre 2011 e di fr. 29'484.- dal 1° gennaio
2013 e la scala delle rendite 14 (v. doc. 46 [foglio di calcolo]).
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D.
Il 25 settembre 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi alla CSC
contro la decisione su opposizione del 16 agosto 2013 mediante il quale
ha contestato il periodo contributivo, indicando di avere lavorato in Svizzera
per 14 anni, 10 mesi e 20 giorni (e non per 14 anni ed 8 mesi), nonché
l'importo dei redditi risultanti dall'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera,
ricorso che è poi stato trasmesso il 15 ottobre 2013 per competenza al
Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1).
E.
Nella risposta al ricorso del 3 gennaio 2014, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali
applicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha ribadito la cor-
rettezza dell'ammontare della rendita di vecchiaia (doc. TAF 3).
F.
Con provvedimento del 23 gennaio 2014 (notificato il 4 febbraio 2014; doc.
TAF 5), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la
risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 3 gennaio 2014, unitamente a
copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posi-
zione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in
merito (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la LAVS non deroghi alla LPGA.
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1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
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Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la durata contribu-
tiva complessiva dell'insorgente (di 14 anni e 8 mesi secondo l'autorità in-
feriore, di 14 anni e 11 mesi secondo il ricorrente) nonché il calcolo della
rendita. Per quanto attiene alla durata contributiva, i periodi mancanti con-
cernono gli anni da dicembre del 1963 al 1968. In effetti, il mese che se-
condo il ricorrente mancava nel 1970 è già stato aggiunto dall'autorità infe-
riore nella decisione su opposizione (in virtù del documento 25, pagina 2,
degli atti di causa [per un totale di 12 mesi nel 1970]).
4.
4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina-
ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al-
meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali.
4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero di principio applicabile alla
fattispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi
o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento as-
sicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Peraltro, ai sensi dell'art. 30bis LAVS e
dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso
è obbligatorio.
4.3
4.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri-
buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un pe-riodo di
contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona
presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu-
zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i
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Pagina 6
quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e
durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è
incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti
prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono compu-
tati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).
4.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e
OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato
comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché
il reddito annuo in franchi.
4.3.3 Al fine di determinare il periodo di contribuzione per gli anni 1948-
1968, la giurisprudenza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è pos-
sibile stabilire con certezza la durata dei singoli periodi di contribuzione,
essi devono essere stabiliti usando le tavole relative alla loro determina-
zione per gli anni 1948-1968 (cfr. sentenza del TF H 133/06 del 25 settem-
bre 2007 nonché I 524/02 del 25 novembre 2002 e relativi riferimenti). In
effetti, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, i conti individuali non
comprendono l'indicazione della durata contributiva in mesi.
4.3.4 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo stra-
niero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un
permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una du-
rata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un si-
mile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata
di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo
annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non
è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità
di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25
novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
4.3.5 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes-
sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifica-
zione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in-
dividuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assi-
curato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debita-
mente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
C-5964/2013
Pagina 7
4.3.6 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite ver-
tente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e
relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'ob-
bligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel con-
teggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema
di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del
principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per
l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria
iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti
(DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261
consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). In-
dagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di
indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il
quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore
dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17
novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale com-
prende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il
pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.
4.3.7
4.3.7.1 Per quanto attiene al periodo contributivo da dicembre del 1963 al
1968, l'autorità inferiore ha ritenuto che fino al 31 dicembre 1968 il ricor-
rente ha soggiornato in Svizzera al beneficio di un permesso per stagionali
di tipo A (cfr., in particolare, doc. 27 pag.10), circostanza che il ricorrente
non ha contestato. Non emerge altresì dalle carte processuali motivo per
un intervento d'ufficio di questa Corte in tale contesto. Quanto al mese di
dicembre del 1963 (più precisamente ai 20 giorni del mese di dicembre del
1963), dalle indicazioni fornite dalla cassa di compensazione competente
risulta che l'insorgente non figura sulle distinte di salario dell'indicato datore
di lavoro di allora (doc. 16). Il ricorrente non ha altresì prodotto documen-
tazione suscettibile di corroborare il preteso periodo lavorativo e, per
quanto qui maggiormente di rilievo, il versamento di contributi AVS ad una
cassa di compensazione. Peraltro, il fatto che sul passaporto italiano
dell'insorgente sia stato apposto, verosimilmente dalla polizia degli stra-
nieri, un visto l'11 dicembre 1963 (doc. 15 pag. 2) non permette di dimo-
strare l'esercizio di un'attività lucrativa e, soprattutto, il versamento di con-
tributi AVS ad una cassa di compensazione. Per l'anno 1964, come indicato
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dall'autorità inferiore, in assenza di idonea documentazione (segnatamente
di certificati di lavoro e/o di distinte di salario), il reddito totale di fr. 4'225.-
iscritto sull'estratto del conto individuale per un'attività svolta presso l'al-
bergo C._______ (doc. 45) corrisponde ad un periodo contributivo di 6
mesi giusta la tavola no. 50 (settore alberghiero) delle "Tabelle per la de-
terminazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-
1968". Quanto agli anni dal 1965 al 1968, il periodo contributivo deve es-
sere determinato in base ai certificati di lavoro prodotti dal ricorrente (doc.
15 pag. 7 a 9) nonché in base alle iscrizioni figuranti sugli estratti del conto
individuale (doc. 45) ed alle menzionate tabelle per la determinazione del
periodo contributivo. In particolare, come indicato dall'autorità inferiore, per
l'anno 1965 la durata di contribuzione è di 9 mesi (segnatamente 6 mesi
per un'attività svolta presso l'albergo D._______, secondo il certificato di
lavoro [doc. 15 pag. 7], e 3 mesi per l'iscrizione di un reddito di fr. 2'525.-
sull'estratto del conto individuale per un'attività svolta presso l'albergo
C._______ [doc. 45], giusta la tavola no. 50 delle menzionate tabelle), per
l'anno 1966 è di 12 mesi (segnatamente 10 mesi per un'attività svolta
presso gli alberghi D._______ ed E._______, secondo i certificati di lavoro
[doc. 15 pag. 7 e 8], e 2 mesi per l'iscrizione di un reddito di fr. 1'550.-
sull'estratto del conto individuale per un'attività svolta presso l'albergo
F._______ [doc. 45], giusta la tavola no. 50 delle menzionate tabelle), per
l'anno 1967 è di 9 mesi (segnatamente 6 mesi per un'attività svolta presso
l'albergo E._______, secondo il certificato di lavoro [doc. 15 pag. 8], e 3
mesi per l'iscrizione di un reddito di fr. 2'075.- sull'estratto del conto indivi-
duale per un'attività svolta presso lo G._______ [doc. 45], giusta la tavola
no. 50 delle menzionate tabelle) e per l'anno 1968 è di 10 mesi (segnata-
mente 7 mesi per un'attività svolta presso l'albergo H._______, secondo il
certificato di lavoro [doc. 15 pag. 2], 2 mesi per un'attività svolta presso la
ditta I._______, secondo l'estratto del conto individuale [doc. 45], ed 1
mese per l'iscrizione di un reddito di fr. 125.- sull'estratto del conto indivi-
duale per un'attività svolta presso il Kurhotel H._______ [doc. 45], giusta la
tavola no. 50 delle menzionate tabelle).
4.3.7.2 Peraltro, il ricorrente non ha esibito in corso di procedura (nem-
meno dinanzi al TAF) dei documenti – quali in particolare certificati di la-
voro, distinte di salario, permessi di soggiorno – da cui desumere un pe-
riodo contributivo in Svizzera per gli anni dal 1963 al 1968 superiore a
quello determinato dall'autorità inferiore. In siffatte circostanze, all'autorità
inferiore, che ha comunque esperito degli accertamenti supplementari d'uf-
ficio, non può essere rimproverato di non avere effettuato delle ulteriori ri-
cerche, segnatamente presso i datori lavoro (alberghi [estratto del conto
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Pagina 9
individuale, doc. 45]) indicati dall'insorgente, tanto più ove si pensi che ap-
pare poco probabile che tali datori di lavoro abbiano conservato i dati con-
cernenti l'insorgente per oltre 45 anni, fermo restando un obbligo di con-
servare i dati personali del lavoratore unicamente per almeno cinque anni
(art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge
sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]; v., sulla questione, la sentenza del TF
9C_899/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; v. anche la sentenza del
TAF C-21/2013 del 3 giugno 2013 consid. 4.2).
4.3.8 Quanto al periodo contributivo per gli anni dal 1969 al 1984 compresi,
l'autorità inferiore ha considerato, in virtù degli estratti del conto individuale
dell'interessato (doc. 25 pag. 2 e doc. 45), non sussistendo i presupposti
per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio, che l'insorgente ha pagato i
contributi AVS da gennaio del 1969 a luglio del 1974, da settembre del
1974 a dicembre del 1975, da aprile ad ottobre e dicembre del 1978, da
gennaio a novembre del 1979, da marzo ad ottobre del 1980, in maggio,
settembre e ottobre del 1981, da marzo a maggio e da agosto ad ottobre
del 1983 e da aprile a luglio del 1984.
4.3.9 L'autorità inferiore ha quindi infine correttamente ritenuto nella deci-
sione impugnata che il periodo contributivo del ricorrente è di 14 anni ed 8
mesi (176 mesi), ritenuto altresì che agli atti di causa non vi sono documenti
che possano dimostrare l'erroneità di tale periodo contributivo. Quest'ul-
timo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di età del ricorrente
(anno 1945) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 44 anni
fino al 2010 (Tabelle delle rendite 2009 pag. 8), anno in cui è nato il diritto
dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia.
4.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra-
zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il
rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'as-
sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2
LAVS). Il periodo contributivo del ricorrente corrisponde a 14 anni completi.
Le tabelle delle rendite 2009 prevedono che al rapporto fra i 14 anni interi
di contribuzione dell'insorgente ed i 44 anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 14 (Tabelle delle
rendite 2009 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi
essere determinato in base ad una scala delle rendite 14 ed in funzione del
suo reddito annuo medio.
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4.5 Giova rilevare che il reddito annuo medio si compone dei redditi risul-
tanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli ac-
crediti per compiti d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi
dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno
civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media arit-
metica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
(art. 30 cpv. 1 e 33ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati deri-
vanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assisten-
ziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
4.5.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell'interessato, i redditi de-
rivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1964
al 1984 ammontano a fr. 245'164.- (doc. 25 pag. 2 e 45). Ora, a prescindere
dal fatto che per motivi legati al programma informatico di calcolo delle ren-
dite, l'autorità inferiore ha registrato parte del reddito conseguito dall'insor-
gente nel 1966 nei dati relativi all'anno 1965 e quindi diminuito appunto il
reddito del 1966 del corrispettivo importo (v. la presa di posizione del 3
gennaio 2014 pag. 4 [doc. TAF 3]), il ricorrente non ha esibito in sede ricor-
suale dei documenti, quali in particolare certificati di lavoro e/o distinte di
salario, da cui desumere un importo dei redditi risultanti dall'esercizio di
un'attività lucrativa in Svizzera superiore a quello determinato dall'autorità
inferiore, ossia fr. 245'164.-. Non può pertanto che essere ritenuto tale im-
porto. Lo stesso deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite.
Tenuto conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale poste-
riore all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1966 (cfr., sulla
questione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1
e 3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.336 (Tabelle delle rendite 2011
pag. 15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 327'540.- (245'164 x 1.336).
Tale importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 14 anni
ed 8 mesi, corrispondenti a 176 mesi. Il reddito annuo medio del ricorrente
per il 2010 ammonta a fr. 22'332 ([327'540: 176] x 12).
4.5.2
4.5.2.1 Per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies
cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati
per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più
fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f
cpv. 1 OAVS (RS 831.101), non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire
per l'anno in cui nasce il figlio. Ai sensi dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti
per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Se una
persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano
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questi mesi oltre l'anno civile. Un accredito per compiti educativi è con-
cesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 5 OAVS). Inoltre, l'accredito per compiti
educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matri-
monio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS). Se uno
solo dei genitori è assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti svizzera, l'accredito per compiti educativi è attribuito al genitore
assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS). Secondo l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, l'ac-
credito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita
di vecchiaia annua minima, diviso per il periodo di contribuzione (art. 30
cpv. 2 LAVS).
4.5.2.2 Il primo figlio del ricorrente essendo nato in Svizzera il (…; doc. 10),
un accredito per compiti educativi può essere attribuito a partire dal 1976.
L'insorgente e la coniuge sono stati entrambi assicurati presso l'assicura-
zione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera dal 1978 al 1980 per 27
mesi (2 anni e 3 mesi; periodo in cui gli accrediti per compiti educativi de-
vono essere ripartiti per metà tra i coniugi [quindi 13 mesi e mezzo per
ciascun coniuge], fermo restando che ad ognuno dei coniugi può essere
contabilizzato un anno [art. 52f cpv. 5 OAVS ]) e il ricorrente è stato ancora
assicurato dal 1981 al 1984 per 20 mesi (1 anno ed 8 mesi [di cui ai sensi
di legge può essere contabilizzato un anno; art. 52f cpv. 5 OAVS]). Da
quanto esposto, discende che è possibile riconoscere all'insorgente accre-
diti per compiti educativi per 2 anni. Considerato che nel 2010, l'importo
mensile della rendita di vecchiaia minima (per un periodo di contributo com-
pleto, giusta la scala delle rendite 44) ammonta a fr. 1'140.- (Tabelle delle
rendite 2009 pag. 18), l'accredito per compiti educativi è pari a fr. 5'596.-
([1'140 x 12 x 3 x 2] : 176 x 12).
4.5.3 Il reddito annuo medio determinante del ricorrente per il 2010 am-
monta quindi in totale a fr. 27'928.- (22'332 + 5'596). Tale importo deve
essere arrotondato all'importo immediatamente superiore del reddito an-
nuo medio determinante indicato nelle tabelle secondo la scala delle ren-
dite 14. L'autorità inferiore ha considerato un reddito annuo medio deter-
minante di fr. 28'728.- nel 2010 (le tabelle delle rendite 2009 indicano un
reddito annuo medio determinante di fr. 28'728.- quale importo superiore
più vicino ad un reddito annuo medio di fr. 27'928.- [Tabelle delle rendite
2009 pag. 78]), di fr. 29'232.- nel 2011 (reddito annuo medio 2010 aggior-
nato al 2011) e di fr. 29'484.- nel 2013 (reddito annuo medio 2011 aggior-
nato al 2013). Le tabelle delle rendite 2009 prevedono che la rendita di
vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un
reddito annuo medio di fr. 28'728.- ammonta a fr. 466.- (Tabelle delle ren-
dite 2009 pag. 78), le tabelle delle rendite 2011 prevedono che la rendita
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di vecchiaia corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un reddito
annuo medio di fr. 29'232.- ammonta a fr. 475.- (Tabelle delle rendite 2011
pag. 78) e le tabelle delle rendite 2013 prevedono che la rendita di vec-
chiaia mensile corrispondente ad una scala delle rendite 14 e ad un reddito
annuo medio di fr. 29'484.- ammonta a fr. 479.- (Tabelle delle rendite 2013
pag. 78).
4.6 Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo
mensile di fr. 466.- dal 1° dicembre 2010, di fr. 475.- dal 1° gennaio 2011 e
di fr. 479.- dal 1° gennaio 2013, come calcolato dall'autorità inferiore (v.
doc. 46).
4.7 A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che, nella misura in
cui si volesse, per denegata ipotesi, considerare una durata contributiva di
14 anni e 11 mesi, come postulato dal ricorrente, l'importo mensile della
rendita di vecchiaia non sarebbe comunque superiore rispetto all'importo
della rendita di vecchiaia come ritenuto nell'impugnata decisione del 16
agosto 2013 (v. consid. 4.6 del presente giudizio).
5.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice
dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti –
decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta-
mente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). Nel caso concreto il gravame, in
considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti presentati, deve ritenersi
siccome manifestamente infondato. La presente sentenza di rigetto del ri-
corso può pertanto essere resa a giudice unico.
6.
6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
6.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vin-
centi, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra
l'altro, DTF 127 V 205).
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
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3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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