B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5965/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________, patrocinata dall'avv. Salvatore D'Ostuni,
via IV Novembre n. 2, IT-73040 Neviano,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 29 ottobre 2012).
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Fatti:
A. A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1978
al 1999, essenzialmente nel settore tessile solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc.
TAF 14). In data 30 novembre 2006, l'assicurata ha formulato una
domanda volta al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 3, 6 vol. 1). In Italia, l'interessata ha svolto
un'attività lucrativa dall'agosto 2001 al 24 giugno 2005, come camiciaia
(perlopiù cucitrice), per circa 60 ore al mese; la cessazione dell'attività è
da imputare a chiusura dell'azienda (doc. 16, vol. 1). Per il resto
A._______ era casalinga. A tal proposito, nel questionario per assicurati
occupati nell'economia domestica, da lei sottoscritto il 9 luglio 2007,
l'interessata affermava di non essere più in grado di svolgere tutti i lavori
casalinghi (doc. 14, vol. 1).
L'indagine medica aveva accertato che la richiedente era portatrice di
esiti di artrodesi al ginocchio sinistro per gonartrosi e successiva
protesizzazione rotula sinistra, sindrome depressiva, cisti colloidea del
lobo destro della tiroide (perizia medica particolareggiata, E 213, doc. 36,
vol. 1). Con la domanda, l'INPS di Lecce ha esibito diversa
documentazione riguardante, soprattutto, l'intervento di artrodesi al
ginocchio sinistro e successive cure ed accertamenti in merito al
problema tiroideo (doc. 25-35). Altri referti concernono un problema di
depressione sopravvenuto nel 2000 e 2001 (doc. 22, 23, vol. 1). Infine,
altri documenti riguardano problemi di salute risalenti agli anni 90 quando
l'interessata si trovava in Svizzera a lavorare (attacchi di panico,
iperventilazione alveolare, problemi alle ginocchia, doc. 17-21, vol. 1).
Il medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati, UAIE), nel
rapporto del 13 settembre 2007, ha ammesso un grado d'invalidità del
20% nel precedente lavoro di cucitrice e 20% nell'ambito dei lavori
domestici (doc. 38, vol. 1). Con progetto di decisione del 28 settembre
2007, l'UAIE ha disposto la reiezione della domanda di rendita (doc. 39).
Nell'ambito del diritto di audizione, l'interessata ha prodotto ulteriore
documentazione sanitaria (doc. 40, vol. 1: referto del Dott. Paladini del 20
ottobre 2007). Rivedendo la propria posizione, il Dott. Salzmann,
dell'UAIE, nel rapporto del 10 gennaio 2008, ha ammesso che la
richiedente presenta un'incapacità di lavoro nella precedente attività del
20% da settembre 2001, del 50% dal 20 ottobre 2007 (referto del Dott.
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Paladini). In ambito casalingo permane un'incapacità del 20% dal
settembre 2001; in attività adeguate il medico stima un'incapacità del
20% da settembre 2001 e del 30% dal 20 ottobre 2007 (doc. 43, vol. 1).
Procedendo ad un calcolo comparativo dei redditi (con l'applicazione del
metodo misto di valutazione, ossia tenendo conto che l'assicurata deve
essere considerata in parte casalinga, in parte operaia), ne risulta un
grado d'invalidità del 27% (doc. 44, vol. 1). Con decisione del 6 febbraio
2008, l'UAIE ha confermato il diniego di prestazioni (doc. 45, vol. 1).
B.
A._______ ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo
innanzi allo scrivente Tribunale amministrativo federale. Ha prodotto, a
suffragio delle sue conclusioni, diversa documentazione medica, in parte
concernente periodi precedenti la data di presentazione della domanda,
altri riguardanti i problemi artrosici delle ginocchia o dell'apparato
scheletrico-muscolare in generale, altri ancora relativi a fenomeni allergici
(al nickel). Nei rapporti del 18 maggio 2008 (doc. 68, vol. 1) e 24 giugno
2008 (doc. 82, vol. 1), il Dott. Salzmann ha osservato che l'abbondante
documentazione esibita fa stato di patologie passeggere, comuni o di
carattere non invalidante. Egli conferma dunque i gradi d'invalidità
precedentemente espressi. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 luglio
2008, l'UAIE ha proposto la reiezione dell'impugnativa (doc. 83, vol. 1). In
sede di replica, la parte ricorrente ha prodotto, segnatamente, una perizia
medico-legale allestita il 25 luglio 2008 dal Dott. Scarcella, nella quale, fra
l'altro, vengono elencati una serie di elementi diagnostici, quali una grave
sindrome ansio-depressiva, gravi fenomeni artrosici e scoliotici a livello
della colonna cervicale e lombare, radicolopatia C6-C7, oltre che i noti
problemi alle ginocchia, ai polsi, la dermatite allergica, e problemi
ipertensivi (doc. 84, vol. 1). L'UAIE ha quindi trasmesso l'incarto al Dott.
Salzmann, il quale, nella sua relazione del 16 ottobre 2008 (doc. 91, vol.
1), ha chiesto, alfine di documentare quanto esposto in sede di replica,
l'esecuzione di alcuni esami completivi. Con la duplica del 24 ottobre
2008, l'UAIE ha quindi proposto a questo Tribunale di accogliere
l'impugnativa e ritrasmettergli gli atti affinché possa eseguire nuovi
accertamenti (doc. 92, vol. 1). Con sentenza del 18 novembre 2008, il
Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il gravame ed
ha rinviato l'incarto all'Ufficio AI perché procedesse agli accertamenti
previsti (doc. 94, vol. 1).
C.
Conformemente a quanto disposto, l'UAIE ha acquisito agli atti:
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- una cartella clinica relativa al ricovero dal 18 al 28 luglio 2006 (in parte
già ad atti) per gonalgia sinistra e relative cure (doc. 99, vol. 1);
- una perizia medica particolareggiata (Mod. E 213 del 30 aprile 2009)
attestante una spondiloartrosi in scoliosi, osteopenia, artroprotesi
ginocchio sinistro e gonartrosi destra con impegno funzionale
osteoarticolare globale di media entità, reumatismo fibromialgico su base
ansiosa, sindrome depressiva in trattamento in soggetto in buono stato
generale; viene posto un grado d'invalidità del 55% (doc. 100, vol. 1);
- un rapporto di visita psichiatrica su formulario ufficiale dell'11 maggio
2009 attestante un disturbo distimico cronico con incidenza funzionale di
modesta entità (doc. 101, vol. 1).
Con nota del 19 settembre 2009, il Dott. Salzmann, dell'UAIE, ha chiesto
un parere al consulente in psichiatria dello stesso Ufficio, Dott. Habicht.
Questi, nel suo rapporto del 25 settembre 2009, ha affermato che l'attuale
patologia psichiatria in capo all'assicurata è nulla. Il Dott. Salzmann, nel
suo rapporto del 1° ottobre 2009, ha quindi confermato la sua precedente
valutazione (cfr. doc. 105, vol. 1).
In apposito questionario, la richiedente afferma di non essere più in grado
di svolgere nessun lavoro domestico (doc. 106, vol. 1) ed in altro
formulario sostiene di aver dovuto rinunciare a lavorare (40 ore
settimanali e non 12, cfr. doc. 16 vol. 1) nel 2005 per gravi ragioni di
salute (doc. 107, vol. 1).
Un nuovo calcolo economico riferito ad una precedente attività lucrativa a
tempo pieno (non 60 ore al mese e non casalinga) è stato effettuato
dall'Ufficio AI. Dallo stesso è risultato che l'interessata, svolgendo attività
alternative in misura del 70%, invece di quella di camiciaia, subirebbe una
perdita di guadagno del 45% (doc. 109).
Con scritto del 17 dicembre 2012, l'UAIE ha fatto presente al
rappresentante dell'interessata, che il nuovo questionario dell'assicurato
del 25 settembre 2009 era in contraddizione con quello sottoscritto il 9
luglio 2007 e l'ha invitato a fornire dei chiarimenti (doc. 110, vol. 1). Con
risposta del 12 gennaio 2010, il rappresentante della ricorrente ha
praticamente confermato i dati sottoscritti il 9 luglio 2007 (doc. 111, vol.
1).
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Un nuovo calcolo comparativo dei redditi è stato effettuato dall'UAIE e
dallo stesso è risultato che il grado d'invalidità dell'assicurata (in parte
casalinga, in parte operaia) è del 29% (doc. 117).
Con progetto di decisione del 20 luglio 2010, l'Ufficio AI ha disposto la
reiezione della domanda di rendita formulata nel 2006 (doc. 118, vol. 1).
Con le osservazioni del 25 agosto 2010, Maria Angela Rizzato-Pitrelli si è
opposta a tale progetto rilevando, nell'atto di opposizione, una lunga serie
di elementi diagnostici e dichiarandosi totalmente invalida (doc. 119). Ha
prodotto, (in un secondo momento) un referto tomografico assiale
computerizzato (TAC) del rachide lombosacrale del 19 giugno 2009, una
cartella clinica (day-hospital) circa le cure seguite dall'interessata dal
punto di vista psichiatrico; un referto TAC ginocchio e gamba destra del
10 agosto 2010 accompagnato da breve riassunto ortopedico (doc. 121-
124, vol. 1). L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Salzmann, il
quale, il 16 dicembre 2010, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 126, vol. 1). Con decisione del 24 dicembre 2010
(doc. 127, vol. 1) l'UAIE ha respinto la domanda di rendita del 30
novembre 2006 (doc. 127).
D.
Con il ricorso depositato il 2 febbraio 2011, A._______ , sempre
rappresentata dall'avv. D'Ostuni, chiede, in sostanza, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI. Diversa
documentazione è depositata ad atti in gran parte già esibita nel corso
della lunga procedura. L'autorità amministrativa è stata chiamata a
pronunciarsi in merito al ricorso ed alla problematica sanitaria. Il Dott.
Salzmann, nel suo rapporto del 31 maggio 2011, pur confermando i suoi
precedenti pareri, rileva come una più dettagliata indagine sanitaria
potrebbe portare migliori notizie circa lo stato valetudinario dell'assicurata,
soprattutto alla luce della presunta presenza di una sindrome
fibromialgica con distimia. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 20 giugno
2011, l'UAIE propone il parziale accoglimento del ricorso ed il rinvio degli
atti perché possa procedere ai nuovi accertamenti suggeriti. Con
sentenza dell'8 luglio 2011, il Tribunale amministrativo federale ha
parzialmente accolto il ricorso e gli atti sono stati rinviati all'autorità
inferiore perché procedesse a tali accertamenti e rendesse una nuova
decisione impugnabile (doc. 3, vo. 2).
E.
L'indagine sanitaria è stata affidata al Servizio di accertamento medico
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dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) di Bellinzona. L'assicurata è stata
visitata dal 16 al 18 aprile 2012 ed è stata sottoposta a visite
specialistiche in reumatologia (Dott. Mariotti), neurologia (Dott. Karau),
psichiatria (Dott. Mari). Sostanzialmente (dettaglio nella parte in diritto),
gli esperti incaricati hanno ritenuto una diagnosi con influenza invalidante
di sindrome del tunnel carpale medio-grave a destra e lieve a sinistra,
gonalgie bilaterali in esiti a plurimi interventi riparatori, disturbo
depressivo cronico. Altre patologie riscontrate non assumono incidenza
debilitante, quali: fibromialgia, sindrome somatoforme da dolore
persistente, sindrome cervico-vertebrale con alterazioni della colonna
lombare, poliartrosi dita e mani, osteopenia, tiroidopatia, tabagismo,
obesità. I medici ritengono (riassunto) che l'interessata presenta
un'incapacità di lavoro del 30% come camiciaia dall'aprile 2007 e
continua (per motivi ortopedici) e del 10% in attività adatte (per motivi
psichiatrici). Come casalinga non sussiste alcuna invalidità (doc. 20-24,
vol. 2).
Il Dott. Salzmann, nel suo rapporto del 9 agosto 2012, ha ripreso e
condiviso diagnosi e valutazione espresse dai medici del SAM (doc. 32,
vol. 2).
F.
Con progetto di decisione del 23 agosto 2012, l'UAIE ha comunicato al
rappresentante dell'assicurata che la richiesta di prestazioni del 30
novembre 2006, sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello
pensionabile. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di essere
sentito. Con decisione del 29 ottobre 2012, l'UAIE ha respinto la richiesta
di prestazioni AI (doc. 34, vol. 2).
G.
Con il ricorso depositato il 14 novembre 2012, A.________, sempre
rappresentata dall'avv. D'Ostuni, chiede il riconoscimento del suo diritto
alla rendita intera AI, gli interessi su questa rendita a decorrere dalla data
di presentazione della domanda od altra data da stabilire, l'esenzione
dalle spese processuali, il riconoscimento delle ripetibili. In via istruttoria
chiede l'espletamento di una nuova perizia medica. La parte ricorrente si
ricollega alla documentazione già esibita.
H.
In merito alla domanda di esenzione dalla spese processuali, l'interessata
ha compilato e spedito l'apposito questionario.
C-5965/2012
Pagina 7
I.
Nelle osservazioni ricorsuali dell'11 gennaio 2013, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
J.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI e di altra
documentazione di rilievo, l'interessata ha fatto pervenire a questo
Tribunale diversa documentazione sanitaria (senza lettera di replica
accompagnatoria). Si segnalano, fra gli altri documenti: una RM della
colonna lombosacrale dell'11 gennaio 2011 e del rachide cervicale del 25
gennaio successivo; un breve rapporto d'esame ortopedico del 19
settembre 2012 ed un altro del 29 novembre successivo; un referto di
visita psichiatrica del 16 ottobre 2012 attestante una sindrome ansio-
reattiva con note di somatizzazione; un referto Rx del bacino del 19 aprile
2011 e del ginocchio e gamba destra del 10 agosto 2010; i risultati di un
RM encefalo e della cervicale dell'11 giugno 2012; i risultati di una
densitometria ossea lombare del 19 maggio 2011.
K.
Ricevuti i documenti, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al Dott. Salzmann, il
quale, nella sua relazione del 2 aprile 2013, ha rilevato che questi non
pongono in evidenza novità patologiche e/o peggioramenti del quadro
valetudinario dell'assicurata (doc. TAF 11).
Duplicando in data 8 aprile 2013, l'UAIE ha riproposto la reiezione del
gravame.
Con ordinanza del 15 aprile 2013, questo Tribunale ha concesso alla
parte ricorrente il diritto di rispondere alla duplica dell'Ufficio AI ed alle
osservazioni del Dott. Salzmann. L'interpellata non ha risposto entro il
termine assegnato.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
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all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo
Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del
19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge
(art. 60 e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame di merito dello stesso.
3.
3.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui
i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in
considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del
diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione
litigiosa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un
cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad
esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina
secondo il vecchio diritto per il periodo anteriore e secondo le nuove
disposizioni a partire dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione
pro rata temporis; DTF 130 V 445).
3.2 Secondo il diritto internazionale, è applicabile l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con
il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
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sociale. In questo contesto, dal 1° aprile 2012 l'ALC si riferisce al
regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e
0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella
specie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio
2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo
quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette
godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di
cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale
Stato. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale
l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012, conteneva una
disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
3.3 Può essere sottolineato che il riconoscimento all'estero di una rendita
d'invalidità secondo il rispettivo sistema di sicurezza sociale non
pregiudica la valutazione dell'invalidità secondo il diritto svizzero
(sentenza del Tribunale federale del 4 febbraio 2003 I 435/02). Pertanto,
anche con l'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato
che postula il riconoscimento di prestazioni AI è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n.
883/2004 in relazione con l'allegato VII dello stesso regolamento;
rispettivamente, per il diritto in vigore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4
in relazione con l'allegato V del regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130
V 253 consid. 2.4; sentenza del Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto
2005 consid. 3.1). Deve essere comunque dato per acquisito che la
documentazione medica ed amministrativa prodotta dagli istituti di
sicurezza sociale di un altro Stato membro deve essere presa in
considerazione (art. 49 cpv. 2 del regolamento (CE) n. 987/2009).
3.4 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono ugualmente
applicabili nel caso di specie, pur tuttavia osservando che tali nuove
norme non hanno comportato dei cambiamenti rispetto al vecchio diritto
in merito alla valutazione dell'invalidità.
3.5 La ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 30 novembre
2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia
più di 12 mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
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assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 novembre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure
se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 29 ottobre 2012, data
dell'impugnata decisione.
4.
4.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
4.2 Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
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bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. Dopo
l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i
cittadini svizzeri e dell’Unione europea che presentano un grado
d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto a un quarto di rendita in
applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro domicilio e
residenza (art. 4 del regolamento (CE) n. 883/04.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
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la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo tenore dal 1° gennaio 2008).
5.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
6.
6.1 L'interessata non ha più lavorato dopo il giugno 2005. Dal 2001 a
quest'ultima data ha svolto un'attività lucrativa a tempo parziale come
camiciaia/cucitrice in ragione di 60 ore mensili, stando alle dichiarazioni
dell'assicurata contenute nel questionario sottoscritto il 9 luglio 2007 (doc.
16 vol. 1). Nell'attestato relativo alla carriera assicurativa dell'interessata
(doc. 4 vol. 1) viene confermato che si trattava in sostanza di un'attività a
tempo parziale poiché vengono iscritte 21 settimane di lavoro nel 2002,
17 nel 2003 e 29 nel 2004. La cessazione dell'attività è inoltre da
imputare a chiusura della ditta (doc. 16 vol. 1, cifre 7 e 12, doc. 15 vol. 1).
Alla luce di queste risultanze non è verosimile, come invece dichiarato dal
rappresentante dell'interessata il 25 settembre 2009 (cfr. doc. 107, vol. 1),
che l'interessata avrebbe rinunciato nel giugno 2005 ad una attività a
tempo pieno (40 ore settimanali) esclusivamente per ragioni di salute.
Nello scritto del 12 gennaio 2010, il rappresentante dell'interessata ha poi
precisato che quest'ultima aveva lavorato per 60 ore al mese con una
retribuzione di 5.88 euro, ciò che corrisponde alle dichiarazioni del 9
luglio 2007 (doc. 110, 111, vol. 1).
6.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
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economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione medica costituisce un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
6.3 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le
mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete
(art. 5 e 28 cpv. 2bis nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007 e art.
8 cpv. 3 LPGA; art. 28a cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008). L'art.
27 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961
(OAI, RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono
gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità.
6.4 Secondo l'art. 28 cpv. 2ter LAI (nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2007 corrispondente all'art. 28a cpv. 3 LAI in vigore dal 1°
gennaio 2008) qualora l'assicurato eserciti un'attività lucrativa a tempo
parziale, o collabori gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità,
per questa parte, è determinata secondo l'art. 16 LPGA. Se, inoltre,
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare
la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti (metodo misto).
7.
7.1 Per quanto riguarda le patologie presentate dall'assicurata, è
opportuno riferirsi a quanto esposto nella perizia del SAM. La domanda è
stata depositata nel novembre 2006 ed è incontestabile che le patologie
che affliggono la ricorrente hanno nel frattempo subito un'evoluzione. Se
in un primo tempo il complesso patologico denunciato dall'interessata si
limitava a dei problemi artrosici alle ginocchia (in esito anche ad interventi
riparatori) e a un fenomeno di distimia, successivamente sono apparse
ulteriori turbe. L'esame svolto presso il SAM di Bellinzona nell'aprile 2012
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copre l'intero arco di tempo sottoposto all'esame di questo tribunale (dal
30 novembre 2005 al 29 ottobre 2012, cfr. consid. 3.5). I periti del SAM
hanno elencato la documentazione medica essenziale presente ad atti e
risalente sin dal 1993 fino all'aprile 2012 (ultimi documenti portati dalla
paziente medesima). I medici incaricati della perizia hanno rilevato:
diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro: sindrome del tunnel
carpale medio-grave a destra, lieve a sinistra. Gonalgie bilaterali
nell'ambito di una iniziale gonartrosi del compartimento mediale al
ginocchio destro e stato dopo intervento chirurgico di meniscectomia
mediale del ginocchio destro in data 23 novembre 1993. Stato dopo
intervento chirurgico di artroprotesi del ginocchio sinistro in data 27
gennaio 2006 e stato dopo re-intervento di protesizzazione della rotula e
riallineamento rotuleo in data 19 settembre 2006. Disturbo depressivo
cronico.
Diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro: fibromialgia, sindrome
somatoforme da dolore persistente. Sindrome cervico-vertebrale su
alterazioni degenerative della colonna lombare in particolar modo ai
segmenti L3-L4, L4-L5, L5-S1 con minima protrusione discale e fenomeni
disidratativi. Iniziale poliartrosi alle mani. Osteopenia. Nota tireopatia
nodulare con cisti colloidea (eutireosi), tabagismo cronico. Obesità con
BMI 30 Kg/m2...
Altre patologie, elencate nei ricorsi dell'interessata come cardiopatia
ipertensiva, discopatie C4-C5 C6-C7, allergia al nichel, sindrome
vertiginose sono poco documentate o possono essere ritenute come
turbe passeggere. In sede ricorsuale non vengono avanzate ulteriori
turbe aventi un'incidenza debilitante più marcata di quella ritenuta dai
medici del SAM.
7.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il
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Pagina 15
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
8.
Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, l'Ufficio AI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare.
Una perizia richiesta dall'Ufficio AI non può essere scartata adducendo
che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A
tale scopo possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate
perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o
privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI
agisce quale organo amministrativo preposto all'attuazione della legge,
sicché le perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157).
Lo stesso vale per quel che riguarda le perizie dell’amministrazione fatte
esperire da medici esterni. Il Tribunale federale ha in particolare
considerato rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale
organizzazione sanitaria possa essere considerata parte in causa per
sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità (DTF 136 V 376 consid. 4).
Determinante è la circostanza che la perizia del servizio di accertamento
medico rispetti tutti i principi concernenti la valutazione medica
dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto medico va in particolare accertato se il rapporto è completo per
quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se
tiene conto delle censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza
della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è
in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del
materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). Il Tribunale federale
ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad un accertamento di
un servizio medico specifico dell'AI viene presentata una perizia che
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contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto espresso dalla
precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il
giudice non è in grado di decidere quali fra le due può essere condivisa, è
lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF
137 V 210 consid. 4.4.1.4).
9.
9.1 Nel caso in esame, da molto tempo viene indicata le diagnosi di
fibromialgia (ossia un insieme di dolori risentiti dal paziente che
generalmente non trovano riscontro in esami strumentali di vario tipo) e di
sindrome somatoforme da dolore persistente. A proposito di queste
patologie – la prima posta generalmente sotto il profilo specialistico
reumatologico/ortopedico, la seconda sotto il profilo psichiatrico, ma
comunque ambedue facenti capo allo stesso complesso sintomatologico
–, va rilevato che tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati – oltre alle malattie mentali propriamente dette – le
anomalie psichiche parificabili a malattia (MEYER-BLASER, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in Schaffauser/Schlauri, Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 64 n. 93). Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'AI le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà. La misura di quanto è
ragionevolmente esigibile deve essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile (vedi anche DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b; DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). Peraltro, il Tribunale federale ha avuto
modo di precisare che l'inesigibilità della ripresa lavorativa presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante ed
intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la
perdita di integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal
processo risolutivo del conflitti psichico oppure (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
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assicurata (DTF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 352 consid. 2.2.2; cfr. anche
DTF 135 V 201).
9.2 Dal punto di vista ortopedico/reumatologico (Dott. Mariotti), l'esperto
rileva, sulla scorta di un ampio esame clinico ed un'abbondante
documentazione oggettiva (Rx, RM), una seria gonartrosi al ginocchio
sinistro che ha reso necessario l'intervento di artroprotesi del gennaio
2006. Nonostante ciò, si è reso indispensabile un ulteriore intervento di
protesizzazione della rotula con riallineamento rotuleo. Al momento
dell'esame, comunque, l'esperto apprezzava un ginocchio (sinistro) privo
di gonfiori o versamenti e senza segni clinici di instabilità protetiche. Le
numerose indagini radiologiche svolte successivamente non hanno
mostrato riprese del processo patologico. Al ginocchio destro l'esperto
nota un'iniziale gonartrosi ed i noti esiti di una lontana meniscectomia
(1993). Attualmente si evidenziano una riduzione della rima articolare e
minime alterazioni osteofitiche retro patellari. Clinicamente il ginocchio
(destro) è blando senza segni di versamento o segni di lesioni ligamentari
o meniscali. Per quanto riguarda i disturbi alla colonna in toto, il quadro
doloroso ripetutamente denunciato dalla paziente è da porre in relazione
con una sindrome fibromialgica. Infatti, sono presenti tutti i "tender points"
necessari per questa diagnosi. Questa patologia è da mettere in relazione
con le problematiche depressive-ansiose di cui l'interessata già soffre (cfr.
per le ripercussioni di queste patologie nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità il consid. 9.1). Anche la lamentata cefalea è da mettere in
relazione con il fenomeno fibromialgico o la sindrome da dolore
somatoforme. Di fatto, le numerose indagini radiologiche, le TAC e le RM
non mostrano, a livello della colonna in toto, che un modesto quadro
patologico. Dal punto di vista reumatologico è pure da segnalare una
iniziale poliartrosi delle dita in ambedue le mani ed una sindrome del
tunnel carpale destra (meglio descritta, per competenza, dal neurologo).
L'esperto Dott. Mariotti valuta la capacità al lavoro della paziente al cento
per cento, sia nella sua qualità di camiciaia con più compiti, sia come
casalinga.
9.3 Dal punto di vista neurologico, l'indagine svolta (Dott. Karau) ha
riscontrato un'ipostesia all'arto superiore destro. Così, all'esame
neurografico è stata riscontrata la presenza di una sindrome del tunnel
carpale medio grave a destra (quasi normale a sinistra). Per il resto il
quadro neurologico è del tutto normale. Non sono stati riscontrati, né
deficit di forza, di tono e trofismo muscolare; tutti i riflessi sono
normalmente evocabili e simmetrici. La vasta esplorazione
elettromiografia, a parte il problema del tunnel carpale a destra, ha
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permesso di confermare la normofunzionalità di tutti i nervi esaminati.
L'esame strumentale svolto dal Dott. Karau ha permesso di stabilire come
non sussistano sofferenze radicolari sia a livello cervicale che lombare:
non esistono sofferenze neurogene, né di tipo acuto, né di tipo cronico. I
risultati dei referti EMG e ENG sono allegati alla perizia del Dott. Karau.
Vi è solo un riscontro patologico al nervo mediano sensitivo e motorio
destro, come sopra ricordato. Questo deficit può essere corretto in modo
semplice e sicuro tramite un intervento di decompressione chirurgica del
nervo mediano in corrispondenza del tunnel del carpo. Attualmente, tale
difetto comporta un'incapacità di lavoro come cucitrice del 30%. La
paziente è abile al 100% nel suo lavoro di casalinga ed in ogni altro
lavoro che non comporti una particolare abilità del polso e mano destra.
9.4 Sotto il profilo psichiatrico (Dott. Mari), l'interessata presenta un
orientamento di tipo depressivo con tonalità umorale a carattere distimico
sul quale poco hanno inciso fino ad ora le terapie specialistiche effettuate.
La diagnosi è dunque basata su di un disturbo depressivo a carattere
cronico ed una sindrome somatoforme da dolore persistente. Per quanto
riguarda questo ultimo aspetto, valgono le considerazioni espresse al
considerando 9.1. La paziente è toccata da una patologia di carattere
psichiatrico di tendenza cronica ma di incidenza funzionale minima. In
particolare l'esperto considera che tale disturbo psicosomatico venutosi
progressivamente a creare è stato curato senza un evidente successo,
ma non ha mai comportato un ritiro sociale completo tale da far
presumere che la malattia sia più grave. Da questa situazione, lo
specialista ne deduce che la paziente presenta, in sostanza,
un'incapacità di lavoro di tipo "generale" del 10%, valutazione valida sia
nell'ambito lavorativo remunerato precedente che in altre attività
dipendenti. La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica con il
fatto che le limitazioni funzionali derivate dalla patologia psichiatrica
consistono in una riduzione della resistenza, della tenuta e della
tolleranza nei confronti dello stress.
9.5 La presenza di fibromialgia non è dunque accompagnata da un
correlato di patologia psichiatrica di rilievo invalidante. Non esiste dunque
una comorbidità tra le affezioni di carattere ortopedico/reumatologico con
quelle di natura psichiatrica. Perciò i periti incaricati hanno considerato
sia la fibromialgia (diagnosticata dal reumatologo) che la sindrome
somatoforme da dolore persistente come non aventi carattere invalidante.
9.6 Infine può essere annotato che la ricorrente non ha prodotto, né in
fase di audizione, né in quella di ricorso, documenti che possano
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sovvertire quanto esposto dai medici del SAM. I referti esibiti non fanno
altro che confermare il quadro patologico riscontrato durante la visita al
SAM di Bellinzona. I documenti sono sempre stati sottoposti al servizio
medico dell'UAIE, Dott. Salzmann, il quale ha negato che tale
refertazione possa in qualche modo porre dubbi sulla valutazione degli
specialisti menzionati (cfr. doc. 32, vol. 2 e doc. 11 TAF).
10.
10.1 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del SAM e del servizio
medico dell'UAIE, ritiene che A.________, presenta, a partire dall'aprile
2007 (sei mesi dopo l'intervento al ginocchio sinistro del settembre 2006),
un'incapacità lavorativa del 10% di tipo generale (in qualsiasi attività) ed
un'incapacità del 30% nel lavoro originale (migliorabile con un intervento
chirurgico al polso destro). Come casalinga, l'assicurata non presenta, né
ha mai presentato alcuna invalidità ai sensi della LAI, ma solo momenti
più o meno prolungati d'incapacità passeggera. L'incapacità al lavoro del
10% è da ascrivere a motivi psichiatrici, quella del 30%, in ragione della
situazione al polso destro, ma è riferibile alla precedente professione. I
vari gradi d'invalidità non sono ovviamente sommabili. Infatti, il grado
d'invalidità non risulta dalla somma delle singole incapacità lavorative (di
origine somatica o psichica) ma piuttosto da una valutazione globale
dell'incidenza di queste patologie sulla capacità di lavoro residua (DTF
123 V 45 consid. 3b e SVR 2008 IV n.15 consid. 2.1).
10.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione (DTF 130 V 97 consid. 3.2).
10.3 Per le ragioni già esposte al considerando 3.3, è ininfluente il fatto
che la ricorrente sia stata riconosciuta invalida dalle patrie assicurazioni
sociali o sia considerata come invalida civile, dal momento che la
valutazione del grado d'invalidità è operata secondo il diritto svizzero (la
legislazione dello Stato nel quale si chiede una determinata prestazione).
Tale fondamento è valido non solo in applicazione del vigente ALC, ma
era in vigore anche con le precedenti convenzioni bilaterali in materia di
sicurezza sociale. Parimenti, l'Ufficio AI competente non è tenuto a
seguire la valutazione dell'invalidità espressa da un medico non operante
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Pagina 20
nel sistema sanitario ed assicurativo elvetico, dal momento che la stessa
nozione d'invalidità non è uguale nei singoli Paesi aderenti all'ALC.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.2 Nella fattispecie, visto che l'interessata può riprendere almeno
parzialmente la sua professione precedente di camiciaia, non è
necessario procedere ad un raffronto dei redditi. Il reddito ipotetico che
l'assicurato realizzerebbe senza invalidità corrisponde ad un tasso del
30%, fissato tenendo conto, in particolare, delle constatazioni mediche e
di altre circostanze determinanti (Prozent-Vergleich, cfr. sentenze del
Tribunale federale 9C_947/2008 del 29 maggio 2009 e 9C_1/2011 del 22
febbraio 2012). In altre parole, l'insorgente essendo in grado di riprendere
al 30% il suo precedente lavoro di operaia del settore delle confezioni,
come pure al 90% altre attività adeguate che tengano conto del suo stato
di salute, la perdita di guadagno corrisponde all'incapacità di lavoro e
risulta essere inferiore al 40%, soglia per avere diritto a una rendita
d'invalidità. Oltretutto, richiamando il cosiddetto metodo misto di
valutazione (cfr. consid. 6.4), può essere osservato che l'interessata è
inabile al 30% solo nella sua precedente attività di camiciaia/cucitrice,
attività che rappresentava circa 1/3 del suo lavoro (12 ore settimanali
circa su 40 ore), ma non presenta alcuna invalidità per il restante lavoro
di casalinga. In applicazione del metodo misto, il grado d'invalidità
sarebbe ancora inferiore al 30%.
12.
12.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
12.2 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). Nella memoria
ricorsuale e con la compilazione del questionario d'assistenza giudiziaria,
l'insorgente ha chiesto di essere esonerata da queste spese. Vista la
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situazione personale della medesima, esaminati gli atti prodotti, le spese
processuali possono essere condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS
173.320.2).
12.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: