Corte II I
C-5969/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Johannes Frölicher,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dagli avvocati Rodolfo Barsi e
Franco Papadia, viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 18 agosto 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5969/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due figli,
ha lavorato in Svizzera, come operaio saldatore, nel 1967 e 1968 e dal
1969 al 1987, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 5).
Dopo avere subito un infarto miocardico nel marzo 2004, l'assicurato,
per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale
(INPS), ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), il 25 agosto 2004, una domanda
di rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 3). Una volta esperite le
delucidazioni mediche necessarie, tra le quali una valutazione del
proprio servizio medico (doc. 12 a 19), e constatato che l'assicurato
aveva ripreso la sua attività di saldatore in Italia senza diminuzione del
tempo di lavoro, ma con una perdita di guadagno del 25% (doc. 8),
l'UAIE ha emanato una decisione, il 6 settembre 2005 (doc. 20),
mediante la quale ha respinto la domanda di rendita. Questa decisione
è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata.
B.
Il 19 febbraio 2008 l'assicurato ha presentato all'UAIE una seconda
domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 21 a 24). Nell'ambito
dell'istruzione della stessa, l'UAIE ha acquisito, tra gli altri, i documenti
seguenti:
- il questionario per il datore di lavoro, dell'8 agosto 2008 (doc. 27), dal
quale traspare che l'assicurato ha lavorato in Italia come operaio con
mansioni di fabbro serramentista (attività medio-pesante), dal 5 giugno
1995, eseguendo quaranta ore alla settimana e percependo da ultimo
un salario di EUR 11.57 all'ora, 2'001.55 al mese e 24'018.54 all'anno.
Dal questionario risulta pure che l'assicurato ha dovuto assumere
lavori più leggeri, in seguito all'infarto incorso nel marzo 2004, a
partire dal 15 novembre 2004, senza subire comunque alcuna perdita
di guadagno, e che egli ha dovuto nuovamente interrompere il suo
lavoro, sempre per ragioni di salute, l'11 aprile 2008,
- il questionario per l'assicurato, del 2 settembre 2008 (doc. 28), dal
quale si evince che egli ha lavorato in Italia come operaio dal 5 giugno
1995, quaranta ore alla settimana, e che è stato impossibilitato a
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lavorare, per motivi di salute, dall'11 aprile 2008,
- un rapporto medico manoscritto del 30 aprile 2004 (doc. 29), di
difficile lettura, facente stato di una cardiopatia ischemica recidivante
sottoposta a duplice intervento d'angioplastica coronarica
transuminale percutanea (Percutaneous Transluminal Coronary
Angioplasty/PTCA), e nel quale è riportata la cura farmaceutica
prescritta,
- un referto radiografico della spalla destra, del 17 aprile 2008 (doc.
30),
- un certificato medico del 5 agosto 2004 (doc. 32), diagnosticante, in
particolare, una coronaropatia ostruttiva bivasale rivascolarizzata con
terapia interventistica ed una sindrome coronarica acuta, e nel quale è
dichiarato che l'assicurato è invalido civile con totale riduzione della
capacità lavorativa,
- diversa documentazione medica, in parte di difficile lettura, relativa
agli anni 2004 - 2007 (doc. 33 a 42),
- un referto di visita cardiologica con ECG e Ecocolordoppler del 210
marzo 2008 (doc. 43),
- un referto di visita psichiatrica del 14 marzo 2008 (doc. 44), nel quale
è riferita la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva in trattamento
psicofarmacologico, ad incidenza funzionale moderata,
- un referto radiografico del rachide lombo-sacrale e del ginocchio
sinistro, del 21 marzo 2008 (doc. 45),
- un referto di visita ortopedica del 23 aprile 2008 (doc. 47), riferente la
diagnosi di spondilodiscoartrosi del tratto lombare senza deficit
neurologici e di segni clinici strumentali di lesione del tendine
sovraspinoso della spalla destra,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______,
medico dell'INPS, del 24 aprile 2008 (doc. 48), nella quale sono
diagnosticate una cardiopatia ischemica rivascolarizzata, una
sindrome depressivo-ansiosa e una spondiloartrosi, e dalla quale
risulta che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori
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leggeri, senza controindicazioni, ma non più la sua ultima attività, il
grado d'invalidità essendo valutato, secondo il diritto italiano, al 60%,
- un referto di esami cardiologici del 22 giugno 2008 (doc. 50), facente
stato di una cardiopatia ischemica rivascolarizzata con l'atrio sinistro
ingrandito, le dimensioni interne del ventricolo sinistro ai limiti alti,
un'ipocinesia della parete inferiore, un'insufficienza mitralica lieve, una
ridotta compliance del ventricolo sinistro ed una funzione sistolica
conservata.
C.
L'UAIE ha trasmesso per valutazione la documentazione raccolta al
proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale,
mediante rapporto dell'8 ottobre 2008 (doc. 52), dopo avere posto la
diagnosi di periartrite scapolo-omerale destra, di disturbi degenerativi
lombari, di gonartrosi sinistra, di disturbi ansioso-depressivi e di esiti
di infarto miocardico trattato con angioplatica e stent, ha considerato
che l'ultima attività svolta dall'assicurato non è più esigibile dall'11
aprile 2008, e, relativamente alla capacità di lavoro residuale in attività
confacenti, ha chiesto di eseguire degli esami medici portanti
sull'evoluzione della periartrite scapolo-omerale.
L'UAIE ha quindi raccolto i documenti medici seguenti:
- un rapporto di pronto soccorso, dell'11 aprile 2008 (doc. 57), nel
quale è riferito che l'assicurato è caduto accidentalmente per strada,
procurandosi delle contusioni multiple con escoriazioni e una ferita da
taglio nella regione sottoascellare sinistra, come pure una lussazione
interfalangea prossimale (IFP) del 5° dito della mano sinistra ed un
trauma distorsivo scapolo-omerale destro,
- un referto ecografico della spalla destra, del 14 aprile 2008 (doc. 58),
riferente la presenza di un'alterazione ecostrutturale degenerativa con
lesioni di continuo a carattere traumatico a carico del sovraspinato e
del capo lungo del bicipite,
- un referto radiologico della spalla destra, del 18 aprile 2008 (doc.
59), nel quale è riportata, tra l'altro, la presenza di una tenopatia
degenerativa del tratto inserzionale del tendine del sovraspinato e di
un'artropia degenerativa dell'articolazione acromion-claveare,
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- un referto ecocardiografico del 22 giugno 2008 (doc. 60),
diagnosticante una cardiopatia ischemica rivascolarizzata con atrio
sinistro ingrandito, ventricolo sinistro dalle dimensioni interne ai limiti
alti, ipocinesia della parete inferiore, insufficienza mitralica lieve,
ridotta compliance del ventricolo sinistro e funzione sistolica
conservata,
- un referto radiografico del torace, del 29 luglio 2008 (doc. 61),
concludente all'assenza di lesioni pleuroparenchimali, a seni
costofrenici liberi da versamenti e ad un'accentuazione del 3° arco di
sinistra del cuore con calcificazione dell'arco aortico,
- diverse attestazioni di controlli ortopedici successivi in ambulatorio
(doc. 62),
- un certificato ortopedico manoscritto ambulatoriale, del 21 gennaio
2009 (doc. 63), di difficile lettura, nel quale sono rilevati dei postumi di
ricostruzione della cuffia dei rotatori della spalla destra ed è osservato
che il decorso postoperatorio è molto buono, con recupero completo,
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. D._______,
medico dell'INPS, del 6 febbraio 2009 (doc. 64), nella quale sono
diagnosticate, nel quadro di un lieve stato ansiosoreattivo, una
cardiopatia ischemica rivascolarizzata in buon compenso e una
spondiloartrosi con discopatia in esiti di intervento artroscopico alla
spalla destra con impegno funzionale di modesta entità, e dalla quale
risulta che l'assicurato è in grado di svolgere regolarmente lavori
leggeri, senza controindicazioni, che può continuare a praticare la sua
ultima attività solamente a ragione di cinque o sei ore al giorno, e che
può eseguire lavori confacenti sedentari, come operaio generico, al
massimo per due o tre ore giornaliere, il grado d'invalidità essendo
valutato, secondo il diritto italiano, al 60%.
D.
Pronunciandosi sulla nuova documentazione medica, il dott.
C._______ ha considerato, nel suo rapporto del 30 marzo 2009 (doc.
68), che l'assicurato soffre di esiti da operazione della cuffia dei
rotatori destra, di disturbi degenerativi del rachide lombare, di
gonartrosi sinistra, d'umore depressivo, come pure di esiti da infarto
miocardico sopravvenuto nel marzo 2004 e trattato con angioplastica e
posa di uno stent. Il medico dell'UAIE ha inoltre stabilito un'incapacità
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lavorativa totale, dall'11 aprile 2008, per l'ultima attività esercitata, e
una capacità lavorativa completa, dal 6 febbraio 2009, data della
perizia E 213 del dott. D._______, in attività adeguate, che non
implichino il trasporto di pesi superiori a 5 kg a carico del braccio
destro e, in generale, lavori pesanti.
Il 15 aprile 2009 l'UAIE ha effettuato il calcolo del grado d'invalidità
secondo il metodo di raffronto dei redditi (doc. 69). Come reddito
ipotetico da valido per il 2008, visti i dati forniti dal datore di lavoro,
l'amministrazione ha ritenuto un valore di EUR 2'001.55, e, come
reddito da invalido, secondo i dati statistici dell'Ufficio internazionale
del lavoro (ILO) per il 2007, indicizzati al 2008, in attività quali cassiere
o venditore, ha considerato un valore medio di EUR 1'354.57, ridotto
del 25% in funzione delle circostanze personali dell'assicurato, ossia
EUR 1'042.90. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha
ottenuto una perdita di guadagno del 47.90%, corrispondente ad un
grado d'invalidità del 48%.
Dopo essere stato reso attento al fatto dall'UAIE che l'assicurato
continuava apparentemente a lavorare in Italia come saldatore senza
perdita di guadagno, malgrado il fatto che eseguisse delle mansioni
più leggere (doc. 70), il dott. C._______ si è nuovamente pronunciato
sull'esigibilità, tramite rapporto del 5 giugno 2009 (doc. 71),
specificando che non sussiste incapacità di lavoro per l'attività
esercitata abitualmente.
E.
Il 12 giugno 2009 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione
(doc. 72), con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della
sua domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Scaduto il termine senza che l'assicurato si sia manifestato, l'UAIE ha
emanato una decisione, il 18 agosto 2009 (doc. 73), mediante la quale
ha negato all'interessato il diritto all'ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera.
F.
Contro questa decisione, rappresentato dagli avvocati Barsi e
Papadia, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo
federale il 17 settembre 2009, chiedendo, in sostanza, previo
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complemento d'istruttoria medica, che gli sia accordata una rendita
intera d'invalidità oppure, in via subordinata, tre quarti di rendita, una
mezza rendita o ancora un quarto di rendita. Il ricorrente ha inoltre
esibito della documentazione medica già agli atti.
Il dott. E._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato a sua volta sul
caso mediante rapporto del 18 novembre 2009 (doc. 75), affermando
che il ricorrente dispone di una capacità lavorativa completa in attività
di sostituzione confacenti.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 23 novembre 2009, proponendo che sia
respinto con la conseguente conferma della decisione impugnata.
G.
Tramite decisione incidentale del 12 gennaio 2010, questo Tribunale
ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il
27 gennaio 2010.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
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del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
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europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove
disposizioni.
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
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chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità o, a titolo sussidiario, di grado inferiore.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno
intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere
versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore
modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è possibile prendere in
considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF
2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
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abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
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per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
7.
7.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961/OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione
non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare,
verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
7.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o già effettuato una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove
domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi
argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125
V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione
deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato
sono, in maniera generale, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha
reso plausibile una modifica importante dello stato di salute,
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò
non è il caso, l'amministrazione può liquidare l'istanza senza ulteriori
indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito, occorre
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precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla
decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione
apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo
aspetto, essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il
giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze del Tribunale
federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del
16 gennaio 2004 consid. 3).
7.3 In concreto, la prima decisione che ha rifiutato di accordare al
ricorrente una rendita d'invalidità, cresciuta in giudicato, è stata resa il
6 settembre 2005 (doc. 20). Il ricorrente ha poi presentato una
seconda domanda di rendita il 19 febbraio 2008 (doc. 21 a 24), che
l'UAIE ha respinto mediante decisione del 18 agosto 2009 (doc. 73),
qui impugnata.
Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se è
intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, può essere
limitato dal 6 settembre 2005 al 18 agosto 2009.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
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fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e, in
particolare, dalla perizia E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS,
del 6 febbraio 2009 (doc. 64), e dal rapporto del dott. C._______,
medico dell'UAIE, del 30 marzo 2009 (doc. 68), risulta la diagnosi di
esiti da operazione della cuffia dei rotatori destra, di disturbi
degenerativi del rachide lombare, di gonartrosi sinistra, d'umore
depresso e di esiti da infarto miocardico.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, il collegio giudicante non può che aderirvi.
10.
10.1 A proposito dell'incapacità lavorativa, il dott. D._______ ha
osservato, nella sua perizia E 213 del 6 febbraio 2009, che il ricorrente
presenta un rachide lombare spinalgico non contratturato e con
motilità limitata ai gradi estremi, degli arti superiori dolenti e con
movimenti limitati della scapola omerale destra per circa un quarto,
come pure una gonalgia sinistra con motilità limitata ai gradi estremi,
concludendo che egli è in grado di svolgere regolarmente lavori
leggeri, senza controindicazioni, che può continuare a praticare la sua
ultima attività solamente a ragione di cinque o sei ore al giorno, e che
può eseguire lavori confacenti sedentari, come operaio generico, al
massimo per due o tre ore giornaliere, il grado d'invalidità essendo
valutato, secondo il diritto italiano, al 60%.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha evidenziato in un primo tempo, nel
suo rapporto del 30 marzo 2009, dopo avere esplicitamente richiamato
le osservazioni del dott. D._______ relative all'esame obiettivo del
ricorrente, un'incapacità lavorativa totale per l'ultima attività esercitata,
e ciò a decorrere dall'11 aprile 2008, come pure una capacità
lavorativa completa, dal 6 febbraio 2009, data della perizia del dott.
D._______, in attività adeguate, non implicanti il trasporto di pesi
superiori a 5 kg a carico del braccio destro e, in generale, lavori
pesanti. Dopo avere ricevuto dall'UAIE l'informazione secondo cui il
ricorrente lavorerebbe tuttora come saldatore senza perdita di
guadagno, il dott. C._______ ha dichiarato, nel suo rapporto del 5
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giugno 2009 (doc. 71), che non sussiste incapacità lavorativa per
questa attività.
10.2 Ora, all'incarto figura unicamente un questionario compilato
dall'ultimo datore di lavoro del ricorrente l'8 agosto 2008, dal quale
risulta chiaramente che, a seguito dell'infortunio avvenuto l'11 aprile
2008, egli aveva dovuto interrompere il lavoro e che, alla data di
stesura del questionario, si trovava ancora in malattia. Si evince pure
da tale documento che già in seguito all'infarto subito nel marzo 2004,
il ricorrente aveva dovuto assumere mansioni più leggere senza
tuttavia alcuna perdita di guadagno. D'altronde, anche dalla perizia E
213 del 9 febbraio 2009 si evince che il ricorrente, a tale data, non
svolgeva alcuna attività lucrativa.
10.3 Alle luce di tali considerazioni, il collegio giudicante non può
pertanto aderire alle conclusioni dell'UAIE. Contrariamente a quanto
sostenuto dall'amministrazione (doc. 70), non risulta infatti accertato
se il ricorrente abbia o non abbia potuto riprendere la sua attività
abituale presso l'ultimo datore di lavoro, per cui non è possibile
giudicare se il suo stato di salute sia peggiorato in misura rilevante per
il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità nel periodo in
esame (cfr. consid. 7). La questione della capacità lavorativa residua
del ricorrente abbisogna perciò di essere ulteriormente istruita, anche
tenuto conto del fatto che, in un primo tempo, lo stesso dott.
C._______ aveva reputato ragionevolmente esigibili solo attività
sostitutive.
11.
Di conseguenza, conformemente alle considerazioni sopraesposte, è
necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione
impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE per complemento d'istruzione.
11.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o
eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità
inferiore. Benché questa disposizione permetta solo eccezionalmente
di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione
prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le
contraddizioni che palesa l'incarto riguardo alla capacità lavorativa del
ricorrente.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria per determinare se il
ricorrente ha continuato ad esercitare l'attività di serramentista presso
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il suo ultimo datore di lavoro in Italia, fino alla data della decisione
impugnata, e, nell'affermativa, a quali condizioni (orario di lavoro,
salario, genere di mansioni). L'UAIE sottoporrà poi l'intero incarto al
proprio servizio medico, il quale quantificherà la capacità lavorativa
dettagliando e giustificando le proprie conclusioni. Una volta che il
servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE effettuerà,
se del caso, un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, ed
emanerà quindi una nuova decisione impugnabile.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, non sono prelevate spese processuali e l'anticipo di Fr.
300.-, versato il 27 gennaio 2010, è restituito al ricorrente.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per
il tramite di un rappresentante professionale, è giustificato assegnarli
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- (art. 7 e segg. del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 18 agosto
2009 è annullata.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE, affinché proceda conformemente a
quanto esposto al considerando 11.2.
3.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.-, versato il
27 gennaio 2010, è restituito al ricorrente.
4.
Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a
carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
- ai rappresentanti del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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