Corte II I
C-5971/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Rodolfo Barsi e dall'avvocato
Franco Papadia,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
15 luglio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5971/2009
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 15 luglio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall'interessato il 17 gennaio 2005.
2.
Il 17 settembre 2009, l'interessato ha interposto ricorso contro la
summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo
diritto ad una rendita intera d'invalidità subordinatamente ai tre quarti
di rendita d'invalidità o ad una mezza rendita o, infine, almeno ad un
quarto di rendita d'invalidità.
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art.
31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'UAIE.
4.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla
LPGA.
5.
Con scritto del 14 dicembre 2009, l'autorità inferiore ha osservato che
l'impugnata decisione del 15 luglio 2009 è stata notificata al
rappresentante del ricorrente il 28 luglio 2009, secondo l'annesso
attestato del 23 novembre 2009 della compentente posta.
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6.
Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del
18 dicembre 2009 (notificato il 28 dicembre 2009; cfr. risultanze
processuali [doc. TAF 11]), ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il
4 gennaio 2010, la tempestività dell'inoltro del ricorso il 17 settembre
2009. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso
infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del
17 settembre 2009 siccome inammissibile a causa della tardività del
suo inoltro ed ha altresì trasmesso all'insorgente, per conoscenza, una
copia dello scritto del 14 dicembre 2009 dell'UAIE, unitamente ad una
copia del menzionato attestato del 23 novembre 2009 della
competente posta.
7.
Il termine assegnato al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale
con il menzionato provvedimento del 18 dicembre 2009 è, nel
frattempo, scaduto infruttuoso.
8.
8.1 Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cvp. 1 LAI, il ricorso
deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione impugnata.
8.2 In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI,
se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato
alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo
giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). Inoltre, i termini stabiliti
dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal 15 luglio al
15 agosto incluso (art. 22a cpv. 1 lett. a PA).
8.3 Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21
cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicura-
tore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
8.4 L'impugnata decisione del 15 luglio 2009 dell'UAIE è stata
notificata direttamente al rappresentante del ricorrente il 28 luglio 2009
(cfr. l'attestato della competente posta [doc. TAF 8]). Considerato che il
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termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione del
15 luglio 2009 dell'UAIE ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2009 (cfr.
DTF 131 V 305) ed è scaduto il 14 settembre 2009, il ricorso inoltrato il
17 settembre 2009 (data del timbro postale) lo è stato tardivamente.
Per conseguenza, il ricorso in esame è inammissibile.
9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
10.
Per eccezione, e ritenuto che il ricorso del 17 settembre 2009 è
inammissibile a causa della tardività del suo inoltro, non si prelevano
spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). È pertanto restituito al ricorrente l'importo di fr. 305.30,
corrisposto con versamenti del 20 novembre 2009 e del 14 gennaio
2010.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 305.30, corrisposto
con versamenti del 20 novembre 2009 e del 14 gennaio 2010, è
restituito al ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- rappresentanti del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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