Corte II I
C-5984/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
AVS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5984/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che A._______, cittadino italiano nato il (...), il quale ha lavorato in
Svizzera dal 1961 al 1984, percepisce una rendita di vecchiaia
svizzera dal 1° luglio 2007, attribuitagli dalla Cassa svizzera di
compensazione (CSC) con decisione del 25 giugno 2007, sulla base di
un periodo contributivo all'AVS di venti tre anni, della scala delle
rendite 24 e di un reddito annuo medio di Fr. 46'410.- (doc. 56 a 65),
che l'assicurato ha chiesto dei chiarimenti alla CSC il 2 luglio 2007,
riguardo, da un lato, alla durata del suo periodo di contribuzione e,
dall'altro lato, alla sua previdenza professionale o "2° pilastro" (doc.
73),
che la CSC, dopo avere spiegato all'assicurato, il 4 luglio 2007, di non
essere competente in materia di previdenza professionale ed avergli
chiarito i criteri per determinare il periodo contributivo (doc. 75), ha
esperito un'inchiesta complementare sui soggiorni dell'assicurato in
Svizzera presso l'Ufficio della popolazione del canton X._______, a
seguito della quale ha emanato una decisione su opposizione il 13
agosto 2007, rilevando essenzialmente che il periodo di contribuzione
di venti tre anni risulta essere corretto (doc. 77 a 89),
che l'assicurato ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale
amministrativo federale il 6 settembre 2009, precisando tuttavia di non
avere nulla da obiettare rispetto alla rendita di vecchiaia AVS, dopo le
spiegazioni della CSC del 4 luglio 2007, ma di esigere
sostanzialmente che questo Tribunale intervenga per permettergli di
ottenere la rendita di vecchiaia relativa al suo "2° pilastro",
che la CSC ha risposto il 27 settembre 2007, chiedendo di non entrare
nel merito del ricorso,
che, nell'ambito della giurisdizione amministrativa, possono essere
esaminati e giudicati, di principio, solamente i rapporti giuridici sui
quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata in modo
vincolante mediante decisione, la quale determina quindi l'oggetto
impugnabile ("Anfechtungsgegenstand"), e che, nel caso in cui il
ricorso non porti sull'oggetto impugnabile, esso è, normalmente, privo
d'oggetto, per cui, mancando un presupposto processuale
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("Sachurteilsvoraussetzung"), il giudice adito non è abilitato ad entrare
nel merito del litigio e deve perciò dichiarare il ricorso inammissibile
(DTF 125 V 413),
che, in concreto, l'oggetto impugnabile è costituito dalla decisione su
opposizione della CSC, del 13 agosto 2007 (doc. 89), che ha
confermato la decisione del 25 giugno 2007 (doc. 65), la quale ha
attribuito al ricorrente una rendita di vecchiaia dal 1° luglio 2007, sulla
base di un periodo contributivo all'AVS di venti tre anni, della scala
delle rendite 24 e di un reddito annuo medio di Fr. 46'410.-,
che il ricorrente non contesta nessun punto del contenuto della
decisione impugnata, come da lui stesso ammesso nel ricorso,
che, stando così le cose, questo Tribunale deve constatare che il
ricorso non porta sull'oggetto della decisione impugnata,
che, di conseguenza, questo Tribunale non può entrare nel merito del
ricorso e deve quindi pronunciarne l'inammissibilità,
che, secondo l'art. 85bis cpv. 2 della Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS
831.10), la procedura è gratuita per le parti, a meno che la parte
procedente abbia agito in modo temerario o sconsiderato,
che, in concreto, non si prelevano spese processuali,
che, in conformità con l'art. 64 cpv. 1 della Legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può
assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e
relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili),
che, visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente
indennità per spese ripetibili,
che, per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto
ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: >
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