Corte II I
C-5985/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5985/2007
Fatti:
A.
A.______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due figli,
ha lavorato in Svizzera come muratore, con permesso per confinanti,
nel 1981 e 1982 e dal 1986 al 2005, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il
27 gennaio 2005 l'assicurato è stato vittima di un infortunio
professionale, che gli ha procurato una frattura intra-articolare del
radio distale della mano destra, impedendogli di Co._______nuare a
lavorare. Il 12 aprile 2006 l'assicurato ha formulato, all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del canton Ticino (UAI), una domanda per
l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 3/1 a 7 e 12/1 a 3).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAI ha acquisito,
tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto Suva, ed in particolare:
-- il rapporto del dott. Co._______, capoclinica di chirurgia
dell'Ospedale Regionale di (...), del 21 giugno 2005, nel quale si fa
stato di una frattura intra-articolare del radio distale a destra e una
frattura del processo stiloideo ulnare, con un'incapacità lavorativa
completa, e si propone l'esecuzione di una visita specialistica da parte
del dott. Fu._______ (incarto Suva, doc. 1/64),
-- il rapporto del dott. Fu._______, specialista in chirurgia della mano,
del 7 luglio 2005, nel quale si constata una capacità lavorativa del
33%, estesa su tutto l'arco della giornata, completato dalla presa di
posizione dello stesso medico, del 20 ottobre 2005, con la quale si
propone l'esecuzione di una perizia specialistica da parte del dott.
N._______, dell'(...) (incarto Suva, doc. 1/40 e 55 a 57),
-- la perizia del dott. N._______, del 22 maggio 2006, nella quale si
suggerisce, sostanzialmente, un intervento di osteotomia
d'accorciamento dell'ulna, rifiutato dall'assicurato per l'impossibilità di
garantirgli un esito positivo, e nella quale si constata che molti dei
disturbi dell'assicurato non sono causati dall'attuale problema post-
traumatico. Il perito ha inoltre rilevato che, pure in caso di pieno
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successo dell'intervento, risulta difficile pensare che l'assicurato
riprenderà mai la sua professione di muratore, nella misura in cui egli
preferirebbe, all'evidenza, percepire una rendita d'invalidità (incarto
Suva, doc.1/4 [originale] e 5/9 [traduzione italiana]),
-- il rapporto relativo alla visita medica di chiusura, steso dal dott.
Ca._______, medico di circondario della Suva, il 2 ottobre 2006, dal
quale si evince che, per quanto concerne le conseguenze
dell'infortunio del 27 gennaio 2005, l'assicurato dispone di una
capacità lavorativa nella misura massima possibile, sull'arco di tutta la
giornata, con rendimento completo, in attività confacenti, secondo un
elenco dettagliato dei limiti funzionali pertinenti, e ciò dal 9 ottobre
2006 (incarto Suva, doc. 5/4 a 10),
-- la lettera del 28 giugno 2007, con la quale la Suva ha comunicato
all'assicurato la sospensione del pagamento dell'indennità giornaliera
e delle cure, a decorrere dal 1° agosto 2007 (incarto Suva, doc. 6);
- il questionario per il datore di lavoro, del 28 aprile 2006, dal quale si
evince che l'assicurato ha lavorato quale muratore, dal 1° gennaio
2003 fino al 27 gennaio 2005, giorno dell'infortunio, per la ditta "...
S.A.", eseguendo, nel 2004, quarantadue ore e mezza alla settimana,
e percependo da ultimo un salario mensile di Fr. 4'699.20, tredici volte
all'anno (doc. 12),
- la perizia medica particolareggiata E 213 del dott. Cr._______,
dell'11 settembre 2006, facente stato di esiti di frattura biossea del
polso destro e grave ipovisus dell'occhio destro, con una contrattura
dolente della muscolatura paravertebrale lombare in rachide
discretamente mobile, e di un grado d'invalidità generale del 30% (doc.
19/2 a 12),
- una presa di posizione del dott. K._______, del Servizio medico
regionale (SMR), redatta il 28 novembre 2006, il quale, riformulando le
conclusioni dei dottori Ca._______ e Cr._______, indica la necessità
di far eseguire una perizia reumatologica dal dott. Go._______ (doc.
23),
- la perizia specialistica del dott. Go._______, del 23 marzo 2007,
nella quale è posta la diagnosi di esiti da frattura del radio destro, con
probabile componente intra-articolare, un distacco dell'articolazione
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radio-ulnare e una frattura del processo stiloideo ulnare, come pure,
anamnesticamente, delle lombalgie e cervicotoracalgie, nonché una
gastrite cronica, una colite ulcerosa ed esiti da trauma dell'occhio
destro con perdita del visus. Il perito ha considerato che l'unica
patologia con ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'assicurato è
quella lombare, stabilendo quindi, sulla base di limiti funzionali precisi,
un'incapacità lavorativa del 50% nella professione di muratore, ma
nessuna incapacità, a partire da subito, in attività confacenti (doc. 29/1
a 13),
- il rapporto finale della consulente in integrazione professionale, del
21 maggio 2007, dal quale si evince che, nel 2005, l'assicurato
avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dal datore di lavoro, un
salario da valido annuo di Fr. 61'090.- (tredici mensilità) e, secondo i
dati dell'Ufficio svizzero di statistica relativi ad attività leggere e non
qualificate (tabelle RSS), un salario da invalido di Fr. 57'830.- (operaio
generico, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere,
autista, fattorino, portiere), ridotto del 10% per tenere conto delle
circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 52'047.-, per cui si
ottiene una perdita di guadagno del 14.80%, corrispondente ad un
grado d'invalidità pari al 15% (doc. 32).
C.
Sulla base di questa documentazione medica ed economica, l'UAI ha
approntato un progetto di decisione il 6 giugno 2007, con il quale ha
comunicato all'assicurato l'intenzione di attribuirgli una rendita intera
d'invalidità, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio
2007, invitandolo nel contempo a presentare sue eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 34).
Per il tramite dell'Istituto nazionale italiano d'assistenza sociale (INAS),
l'assicurato ha contestato questo progetto di decisione, rivendicando
un grado d'invalidità del 50%, ed ha prodotto nuova documentazione
medica, ossia dei referti radiologici del rachide, degli esami istologici e
gastroenterologici, una risonanza magnetica delle ginocchia e un
rapporto oculistico (doc. 36/1 a 15).
Il 19 luglio 2007 il dott. K._______ si è pronunciato su questi
documenti medici, affermando, in sostanza, che essi non apportano
elementi diagnostici nuovi. Egli ha aggiunto che, a differenza della
documentazione a disposizione del dott. Go._______, la risonanza
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magnetica delle ginocchia evidenzia delle alterazioni degenerative di
modesta entità a carico del ginocchio sinistro, proponendo perciò di
completare i limiti funzionali stabiliti dal dott. Go._______, nel senso di
riconoscere come non confacenti quelle attività che implicano la
posizione inginocchiata e frequenti spostamenti su scale (doc. 38).
Il 24 luglio 2007 la consulente in integrazione professionale ha così
rivisto la lista delle attività esigibili, escludendo quelle di autista,
fattorino, aiuto-fiorista ed aiuto-giardiniere, ed ha considerato che
questo cambiamento non influisce sul calcolo del grado d'invalidità, il
quale rimane invariato (doc. 40).
L'UAI ha quindi trasmesso il proprio progetto di decisione all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), formalmente competente ad emettere la decisione nella
fattispecie. Il 13 agosto 2007 l'UAIE ha emanato una decisione, con la
quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera
d'invalidità, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio
2007, e la rispettiva rendita per figlio, dal 1° gennaio al 31 maggio
2006 (doc. 44/1 a 8).
D.
Contro questa decisione, per il tramite dell'INAS, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 7 settembre
2007, chiedendo, da un lato, di potere visionare gli atti e, dall'altro lato,
di annullare la decisione e di essere messo a beneficio di una mezza
rendita d'invalidità dopo il 31 gennaio 2007, come pure di essere
esonerato dal pagamento delle spese processuali e di ottenere
un'adeguata indennità per spese ripetibili.
Una volta preso visione degli atti, il ricorrente ha ribadito le sue
conclusioni ricorsuali il 30 ottobre 2007, allegando inoltre un rapporto
medico del dott. H._______, del 24 ottobre 2007, dal quale risulta,
sostanzialmente, la diagnosi di sindrome lombovertebrale e cervico-
vertebrale cronica, gonalgia sinistra cronica, esiti da frattura del radio
destro loco-classico e processo stiloideo dell'ulna, dispepsia cronica
con gastrite cronica erosiva e colite ulcerosa in remissione. Il dott.
H._______ ha inoltre affermato che la patologia del rachide limita la
capacità lavorativa del ricorrente in modo certamente significativo,
quest'ultimo potendo con molta difficoltà sollevare e trasportare pesi
superiori a 15-20 kg, come pure camminare su terreno accidentato e,
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in generale, lavorare in modo inergonomico.
Il 21 novembre 2007 il dott. E._______, del SMR, ha preso
conoscenza del rapporto del dott. H._______, valutando che esso si
limita ad evidenziare i già noti disturbi alla salute del ricorrente, i quali
sono stati considerati, in precedenza, sia dal dott. Go._______, sia dal
dott. K._______, ed ha concluso che, per quanto riguarda la lesione
meniscale, essa è ben accessibile ad un trattamento curativo del tipo
artroscopia, con buona probabilità di regressione dei disturbi.
L'UAI e l'UAIE hanno risposto il 4 dicembre, rispettivamente l'11
dicembre 2007, chiedendo la conferma della decisione impugnata e il
conseguente rigetto del ricorso.
ll ricorrente ha replicato il 1° febbraio 2008, riconfermandosi nelle
proprie conclusioni, ed ha allegato una domanda, debitamente
compilata, di dispensa dal pagamento delle spese processuali,
corredata di una serie di fatture relative ad esami medici eseguiti in
Italia.
Dopo la replica non sono più stati disposti ulteriori scambi di allegati.
Ciononostante, il 17 aprile 2008, il ricorrente ha inoltrato nuova
documentazione medica, tra cui un referto di meniscectomia
artroscopica del ginocchio sinistro, del 1° aprile 2008.
E.
Al fine di completare l'incarto relativo all'infortunio del 27 gennaio
2005, il Tribunale amministrativo federale ha chiesto alla Suva, ed
ottenuto, gli atti posteriori al 28 giugno 2007. Da essi risulta che la
Suva ha riconosciuto al ricorrente, mediante decisione del 22 gennaio
2008, il diritto ad una rendita d'invalidità per una perdita di guadagno
del 19%, con effetto retroattivo al 1° agosto 2007, e un'indennità per
menomazione dell'integrità del 5%. La detta decisione è stata
confermata mediante decisione su opposizione del 23 maggio 2008.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
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suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
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3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni si estingue cinque
anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In deroga
a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
dell'assicurazione invalidità possono essere assegnate soltanto per i
dodici mesi precedenti la richiesta. Esse sono assegnate per un tempo
anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto
e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto
conoscenza.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 12
aprile 2006. Il Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente abbia diritto ad una rendita intera il 12 aprile
2005 (ossia dodici mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se il diritto ad una rendita intera sia sorto tra tale data ed il 13
agosto 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445, consid. 1.2 e
1.2.1).
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
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adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'Unione
europea e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
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6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
7.
7.1 Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA.
Bisogna perciò conformarsi ai principi di questa disposizione per
verificare la legalità della decisione impugnata.
Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
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supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente Co._______nuerà a
durare (art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per
l'invalidità/OAI, RS 831.201).
7.2 Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/
o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto
giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della
lite e dell'impugnazione. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi
per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V
413 consid. 2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164).
8.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 13 agosto 2007,
con la quale l'UAIE gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità limitata dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, per il
motivo, in sostanza, che il suo stato di salute non sarebbe migliorato.
9.
In concreto, come risulta dai dati economici e, in particolare, dal
questionario per il datore di lavoro del 28 aprile 2006 (doc. 12), il
ricorrente ha lavorato in qualità di muratore edile dal 1° gennaio 2003,
per quarantadue ore e mezza alla settimana, percependo da ultimo un
salario mensile di Fr. 4'699.20, ed ha interrotto la sua attività
lavorativa, in seguito ad un infortunio professionale, il 27 gennaio
2005.
Da quanto precede è quindi lecito concludere che, almeno fino al 27
gennaio 2005, le condizioni per il riconoscimento del diritto ad una
rendita d'invalidità non sono manifestamente soddisfatte. Per contro,
per il periodo successivo, è necessario fondarsi sulla documentazione
agli atti per valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno del ricorrente
(DTF 115 V 134 consid. 2 e 114 V 314 consid. 3c).
10.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
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giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
11.
Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera dell'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
12.
In concreto, l'UAI, fondandosi essenzialmente sulle risultanze della
perizia specialistica del dott. Go._______, del 23 marzo 2007 (doc.
29/1 a 13), ha ritenuto quale diagnosi degli esiti da frattura del radio
della mano destra, con probabile componente intra-articolare, un
distacco dell'articolazione radio-ulnare e una frattura del processo
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stiloideo ulnare, come pure, anamnesticamente, delle lombalgie e
cervicotoracalgie, nonché una gastrite cronica, una colite ulcerosa ed
esiti da trauma dell'occhio destro con perdita del visus. Oltre a queste
affezioni, l'UAI ha pure considerato come parte integrante della
diagnosi, sulla base del rapporto del dott. K._______, del 19 luglio
2007 (doc. 38), le alterazioni degenerative al ginocchio sinistro
dell'assicurato.
Considerato che queste conclusioni diagnostiche risultano essere
univoche agli atti e che, per di più, il ricorrente non le ha contestate, il
collegio giudicante non intravede motivi per discostarsene.
13.
13.1 Per quanto concerne le conseguenze, sul piano delle prestazioni
dell'assicurazione invalidità, delle affezioni diagnosticate, bisogna
rilevare che non è contestato il riconoscimento di una rendita intera dal
1° gennaio 2006, ossia un anno dopo la cessazione dell'attività
lavorativa per infortunio (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). Resta pertanto da
esaminare se l'UAI ha soppresso, a giusta ragione, la rendita il 31
gennaio 2007.
13.2 Per rispondere a questo quesito è necessario determinare
l'evoluzione della capacità lavorativa del ricorrente, sulla base della
documentazione medica agli atti, dal 1° gennaio 2006 al 13 agosto
2007.
Nella perizia E 213 dell'11 settembre 2006 (doc. 19/2 a 12), il dott.
Cr._______, dopo avere sottolineato l'esistenza di limitazioni funzionali
relative alla mano destra ed avere controindicato frequenti flessioni, il
trasporto e il sollevamento di pesi, ha stabilito un grado d'invalidità
generale del 30%.
Nel suo rapporto del 2 ottobre 2006 (doc. 5/4 a 10), il dott.
Ca._______, medico di circondario della Suva, ha stabilito che, per
quanto concerne le conseguenze dell'infortunio del 27 gennaio 2005
(frattura del radio distale della mano destra), il ricorrente è capace di
lavorare in attività confacenti, nella massima misura possibile e con
rendimento completo, dal 9 ottobre 2006.
La perizia specialistica del dott. Go._______ ha rivelato che, rispetto ai
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disturbi riconosciuti da quest'ultimo come aventi un'influenza sulla
capacità lavorativa (lombalgie), il ricorrente è in grado di lavorare, a
partire da marzo 2007, al 50% come muratore e al 100% in attività
adeguate, nel rispetto di limiti funzionali precisi, relativi al
sollevamento e al trasporto di carichi, alla manipolazione di oggetti,
attrezzi e pulsantiere, alla posizione di lavoro o dinamiche particolari,
al mantenimento di posizioni statiche ed agli spostamenti a piedi.
Dal canto suo, il ricorrente ha prodotto diversi referti medici, sia dopo
avere preso conoscenza del progetto di decisione dell'UAI, sia durante
la presente procedura. Ora, i primi referti sono stati valutati dal dott.
K._______, del SMR, il 19 luglio 2007 (doc. 38), ed hanno condotto ad
un completamento dei limiti funzionali stabiliti dal dott. Go._______,
escludendo dalle attività confacenti quelle che implicano la posizione
inginocchiata e frequenti spostamenti su scale. Per quanto attiene
all'unico rapporto prodotto in fase di ricorso, ossia quello del dott.
H._______, del 24 ottobre 2007, esso è stato esaurientemente
valutato dal dott. E._______, del SMR, il 21 novembre 2007, il quale
non ha rilevato nuove indicazioni diagnostiche ed ha attestato che la
lesione meniscale del ricorrente è ben accessibile ad un trattamento
curativo, con buona probabilità di regressione dei disturbi. Per il resto,
il dott. H._______ ha affermato che la patologia del rachide limita la
capacità lavorativa del ricorrente in modo certamente significativo,
senza però quantificare questa limitazione.
13.3 Viste le considerazioni che precedono, il collegio giudicante non
può che aderire alle conclusioni della perizia del dott. Go._______ e
alla valutazione dei medici dell'UAI, e riconoscere che lo stato di
salute del ricorrente è migliorato da marzo 2007, e che non è da allora
peggiorato, per cui la capacità lavorativa è pari, a decorrere da questa
data, al 50% come muratore e al 100% in attività adeguate.
Queste conclusione riflettono per il resto quelle della Suva, la quale ha
pure ritenuto che la capacità lavorativa del ricorrente è completa in
attività confacenti.
È ancora opportuno rilevare che la documentazione medica prodotta
dal ricorrente il 14 aprile 2008, e riferentesi ai mesi di marzo ed aprile
dello stesso anno, esorbita chiaramente dal periodo d'esame al quale
deve attenersi il Tribunale amministrativo federale (12 aprile 2005 – 13
agosto 2007), e non può perciò essere presa in considerazione
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nell'ambito della presente procedura. Per contro, se del caso, essa
potrà fungere da fondamento per una nuova domanda di rendita.
14.
Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAI ha determinato, per il 2005, un salario annuo da
valido di Fr. 61'090.- (Fr. 4'699.20 x 13), fondandosi sui dati del datore
di lavoro, e, secondo i dati dell'Ufficio svizzero di statistica relativi ad
attività leggere e non qualificate (tabelle RSS), un salario da invalido
di Fr. 57'830.- (operaio generico, magazziniere, aiuto-giardiniere,
aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino, portiere), ridotto del 10% per
tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr.
52'047.- (doc. 32 e 33).
Così, procedendo al raffronto dei redditi da valido e da invalido per il
2005, secondo la formula [(61'090 – 52'047) x 100 : 61'090], risulta un
grado d'invalidità del 14.80%, arrotondato per eccesso al 15% (DTF
130 V 121 consid. 3.2). Questo tasso è stato calcolato correttamente
e, siccome si tratta di un valore inferiore al 40%, esso non dà diritto ad
alcuna rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI).
A questo proposito, occorre ancora sottolineare che l'UAI ha tenuto
debitamente conto delle restrizioni apportate dal dott. K._______
all'esigibilità stabilita dal dott. Go._______, ossia l'esclusione di attività
che implicano la posizione inginocchiata e frequenti spostamenti su
scale (doc. 38), togliendo dalla lista di professioni prese in
considerazione per il calcolo del grado d'invalidità quelle di autista,
fattorino, aiuto fiorista e aiuto giardiniere (doc. 40).
Dal canto suo, la Suva ha determinato una perdita di guadagno del
18.67%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 19%, valore
sovrapponibile a quello ottenuto dall'UAI (incarto Suva).
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15.
In definitiva, è quindi a giusto titolo che l'UAIE ha riconosciuto al
ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo,
dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2007 (art. 88a cpv. 1 OAI).
Di conseguenza, visto quanto precede, la decisione del 13 agosto
2007 deve essere confermata e il ricorso respinto.
16.
16.1 Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria per quanto attiene alle spese di procedura.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA,
se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo
presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il
deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. Secondo
la giurisprudenza consolidata, i presupposti per la concessione
dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente
si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere
esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale I 134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si osserva che
per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo
acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con
i propri mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai
secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
In concreto, il Tribunale amministrativo federale considera che, dalla
documentazione agli atti, risulta comprovata la situazione d'indigenza
del ricorrente e che il ricorso non appariva di primo acchito sprovvisto
di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a; 372
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consid. 5b).
Ne consegue che il ricorrente è ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria parziale e, pertanto, non si prelevano spese processuali.
16.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se
ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente
un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato.
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 18
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di dispensa dal pagamento delle spese di procedura è
accolta. Di conseguenza, non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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