Corte II I
C-5995/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5995/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino portoghese nato il (...), divorziato e padre di un
figlio, ha lavorato in Svizzera dal 1985 al 1993, versando i contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 6).
Il 17 gennaio 1995, in seguito a malattia, l'assicurato ha formulato una
domanda per l'ottenimento di una rendita d'invalidità all'Ufficio per
l'assicurazione invalidità del canton Zurigo (UAI-ZH). Con decisione
del 13 marzo 2000, l'UAI-ZH ha concesso all'assicurato una rendita
intera d'invalidità dal 1° dicembre 1994, sulla base di un periodo
contributivo di sette anni e nove mesi (novanta tre mesi), di un reddito
annuo medio di Fr. 65'124.- e della scala delle rendite 23 (doc. 1 a 7).
Per determinare la durata di contribuzione, l'UAI ha pure tenuto conto
dei periodi compiuti in Portogallo (doc. 11), conformemente all'art. 12
cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera ed il
Portogallo dell'11 settembre 1975, in vigore dal 1° marzo 1977
(Convenzione, RS 0.831.109.654.1).
Il 9 agosto 2001, nel quadro di una prima revisione del diritto alla
rendita d'invalidità, l'UAI-ZH ha confermato all'assicurato tale diritto
(doc. 8).
Il 30 settembre 2001 l'assicurato è rientrato in Portogallo (doc. 10).
L'UAI-ZH ha quindi trasmesso l'incarto per competenza alla Cassa
svizzera di compensazione (CSC), la quale ha continuato a versare la
rendita d'invalidità (doc. 15).
B.
L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), ha condotto ad un nuovo
calcolo della rendita d'invalidità sulla base della scala delle rendite 26.
A partire dal 1° giugno 2002, l'ammontare mensile della rendita è così
stato fissato a Fr. 1'243.- (doc. 102).
C.
Con sentenza del 18 ottobre 2005, il tribunale portoghese competente
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ha pronunciato il divorzio dell'assicurato e di sua moglie (doc. 63).
Nell'ambito di un controllo periodico effettuato dalla CSC nel dicembre
2006, relativo allo stato civile dell'assicurato, ed una volta ottenute le
informazioni necessarie in proposito nel febbraio 2007 (doc. 56 a 63),
l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sostituito, mediante decisione del 26 luglio 2007,
la rendita d'invalidità e la rendita completiva percepite in precedenza
con una rendita intera semplice di Fr. 1'270.- mensili, dal 1° novembre
2005 al 31 dicembre 2006, e di Fr. 1'306.-, dal 1° gennaio al 28
febbraio 2007, per un totale di Fr. 20'392.-, calcolata sulla base dello
"splitting" dei redditi conseguiti dai coniugi durante il loro soggiorno
comune in Svizzera dal maggio 1994 ad ottobre 1996, considerando
una durata di contribuzione di sette anni e nove mesi, un reddito
annuo medio di Fr. 90'168.- e la scala delle rendite 26, ed ha
soppresso la rendita completiva a favore dell'ex moglie. Procedendo in
questo modo, l'UAIE ha tenuto conto dell'importo relativo alle rendite
versate indebitamente dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007,
ossia Fr. 25'240.-, determinando quindi un obbligo di rimborso da parte
dell'assicurato di Fr. 4'848.- (25'240 – 20'392; doc. 94).
In seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento da parte
dell'assicurato, la CSC ha emanato una decisione il 13 agosto 2007,
con la quale ha attribuito a quest'ultimo una rendita ordinaria di
vecchiaia mensile di Fr. 603.- dal 1° marzo 2007, in sostituzione della
rendita d'invalidità, fondandosi su un periodo di contribuzione di sette
anni e nove mesi, un reddito medio annuo di Fr. 90'168.- e la scala
delle rendite 12, calcolata secondo gli stessi elementi presi in
considerazione per la determinazione della rendita d'invalidità, ma
tenendo conto unicamente dei periodi assicurativi svizzeri. La CSC ha
nel contempo proceduto ad una trattenuta mensile di Fr. 200.-
sull'importo della rendita a titolo di compensazione della somma di Fr.
4'848.-, dovuta dall'assicurato secondo la decisione dell'UAIE del 26
luglio 2007 (doc. 99).
D.
Contro le decisioni dell'UAIE e della CSC, del 26 luglio,
rispettivamente del 13 agosto 2007, l'assicurato ha inoltrato ricorso al
Tribunale amministrativo federale il 5 settembre 2009, chiedendo in
sostanza, per quanto è dato di capire dal testo manoscritto, di
considerare una durata di contribuzione superiore a quella ritenuta
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dall'amministrazione, ed ha allegato una serie di documenti già agli
atti.
E.
L'UAIE ha risposto dettagliatamente il 21 gennaio 2008, rispetto
all'estinzione del diritto alla rendita completiva, al calcolo della rendita
d'invalidità, alla scala delle rendite pertinente, alla determinazione del
reddito annuo medio ed alla restituzione dell'importo delle rendite
versate indebitamente dal 1° novembre 2005, ossia dopo il divorzio, al
28 febbraio 2007, quando il ricorrente ha raggiunto l'età ordinaria di
pensionamento per vecchiaia. L'UAIE ha quindi chiesto, da un lato, il
rigetto del ricorso e, dall'altro lato, il rinvio degli atti, affinché possa
stabilire, mediante decisione impugnabile, se le condizioni per un
condono della restituzione dell'importo delle rendite percepite
indebitamente sono adempiute.
Invitato a replicare da questo Tribunale il 1° febbraio 2008, il ricorrente
non si è manifestato.
F.
Con decisione incidentale del 12 marzo 2008, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato
il 7 aprile 2008.
Il 25 agosto 2009 questo Tribunale ha chiesto alla CSC di prendere
posizione in merito al ricorso contro la decisione del 13 agosto 2007.
Con scritto dell'11 novembre 2009, la CSC ha proposto di considerarlo
come un'opposizione e di sospenderne il trattamento fino all'emissione
del giudizio relativo alla presente procedura.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
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eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), come pure le decisioni
emanate dalla CSC nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti, in virtù dell'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre
1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta gli art. 1
cpv. 1 LAI e LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) ed alla prima
parte della LAVS, sempre che le due leggi non deroghino alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è inammissibile per quanto riguarda la
durata contributiva di sette anni e nove mesi, poiché essa è stata
determinata nella decisione dell'UAI-ZH del 13 marzo 2000, la quale è
cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Il ricorso è invece
ammissibile per quanto concerne l'obbligo di restituire l'importo di Fr.
4'848.-, e ciò nella misura in cui è stato presentato tempestivamente,
nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché
l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.- è stato versato nei termini.
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore, unitamente all'ALC, il
correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di
applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS
0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento
tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità
europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n°
1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni
per l'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). Questo principio
vale anche per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera.
2.3 Gli art. 80a LAI e 153a cpv. 1 LAVS sanciscono espressamente
l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che
risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71.
2.4 Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006, entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (5a revisione della
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LAI). Di seguito, quindi, vengono citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.
Il ricorrente contesta, sostanzialmente, l'obbligo di restituzione di Fr.
4'848.-, che sarebbero stati da lui percepiti indebitamente, secondo
l'UAIE, dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007.
4.
4.1 Le prestazioni assicurative indebitamente riscosse devono essere
restituite, a meno che l'interessato fosse in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà a causa della restituzione (art. 25 cpv. 1
LPGA). La domanda di restituzione di prestazioni indebitamente
riscosse e la domanda di condono corrispondono, di principio, a due
procedure distinte (art. 3 e 4 dell'Ordinanza sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002, OPGA, RS
830.1).
4.2 Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione (art. 25 cpv. 2 LPGA).
4.3 L'obbligo di restituire presuppone che siano adempiute le
condizioni per una revisione processuale o per una riconsiderazione
della decisione che ha accordato le prestazioni (art. 53 cpv. 1 e 2
LPGA; DTF 130 V 318 consid. 5.2, 130 V 380 consid. 2.3.1).
4.4 Secondo l'art. 77 dell'Ordinanza federale sull'assicurazione
invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), e, più in generale,
l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità
o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare
immediatamente all'ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la
determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni
cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno, della
grande invalidità o dell'assistenza dovuta all'invalidità, del luogo di
residenza determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi
invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche
dell'assicurato.
Quando il versamento indebito è il risultato della violazione, da parte
dell'assicurato, dell'art. 77 dell'OAI, e quando questa violazione si
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trova in un rapporto di causalità con la percezione indebita di tali
prestazioni, la modifica di quest'ultime esplica un effetto retroattivo (ex
tunc), con il conseguente obbligo di restituire se le altre condizioni
relative alla restituzione sono adempiute (sentenza del Tribunale
federale, del 19 agosto 2009, nella causa 9C_185/2009, con la
giurisprudenza in essa citata).
5.
5.1.1 La rendita completiva per il coniuge era regolata in passato
dall'art. 34 LAI e dagli art. 30 e 30bis OAI. Queste disposizioni sono
state abrogate dalla 4a revisione della LAI, entrata in vigore il 1°
gennaio 2004. Tuttavia, secondo la lett. e delle Disposizioni finali
relative a tale modifica, le rendite completive correnti continuavano ad
essere concesse alle condizioni del diritto anteriore anche dopo il 1°
gennaio 2004. La 5a revisione della LAI, entrata in vigore il 1° gennaio
2008, ha abrogato la predetta lett. e, cosicché, a partire da questa
data, non sono più versate rendite completive.
5.1.2 Secondo l'art. 34 cpv. 1 LAI in vigore fino al 31 dicembre 2003,
le persone coniugate che, immediatamente prima del manifestarsi
dell'incapacità lavorativa, esercitavano un'attività lucrativa, hanno
diritto ad una rendita completiva per il coniuge, purché quest'ultimo
non sia legittimato ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità. Ai sensi
del cpv. 3, le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate,
qualora provvedano in modo preponderante al mantenimento dei figli
loro attribuiti e non possano pretendere per sé stesse una rendita
d'invalidità o di vecchiaia.
5.2 In concreto, con l'avvenuto divorzio, pronunciato mediante
sentenza dal tribunale portoghese competente il 18 ottobre 2005, il
diritto ad una rendita completiva per il coniuge si è estinto. Questo
fatto, intervenuto dopo la decisione iniziale del 13 marzo 2000,
costituisce un motivo di revisione di quest'ultima (art. 53 cpv. 1 LPGA).
5.3 L'UAIE è venuto a conoscenza del cambiamento dello stato civile
del ricorrente per causa di divorzio solamente nel febbraio 2007, in
seguito ad un controllo periodico eseguito dalla CSC (doc. 56), ed ha
quindi agito nell'anno a decorrere dal momento in cui ha saputo
dell'esistenza di tale fatto, emettendo la decisione di restituzione il 26
luglio 2007 (DTF 124 V 380).
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Ne discende che il ricorrente ha percepito indebitamente prestazioni
dell'AVS-AI dal 1° novembre 2005 al 28 febbraio 2007, ed ha quindi
l'obbligo, di principio, di restituirle.
Ciò detto, si tratta di stabilire se l'importo soggetto, di principio, a
restituzione, ossia Fr. 4'848.-, è stato correttamente calcolato
dall'UAIE.
6.
6.1 Dalla decisione del 26 luglio 2007 (doc. 94) e dal corrispondente
foglio di calcolo (doc. 93) risulta che il ricorrente ha percepito Fr.
16'926.- e Fr. 5'082.- (rendita completiva per la moglie) dal 1°
novembre 2005 al 31 dicembre 2006, come pure Fr. 2'486.- e Fr. 746.-
(rendita completiva per la moglie) dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007,
per un totale di Fr. 25'240.-, mentre avrebbe dovuto percepire, in
seguito al suo divorzio, Fr. 17'780.- dal 1° novembre 2005 al 31
dicembre 2006 e Fr. 2'612.- dal 1° gennaio al 28 febbraio 2007, per un
totale di Fr. 20'392.-. Ne consegue un saldo negativo di Fr. 4'848.-.
6.2 In caso di divorzio occorre procedere ad un nuovo calcolo
integrale della rendita, qualora il diritto alla stessa sia sorto prima del
1° gennaio 1997. Il nuovo calcolo della rendita deve essere effettuato
riferendosi alla data dell'evento assicurato, ossia, in concreto, il 1994.
La rendita deve quindi essere aggiornata in funzione degli aumenti
intervenuti nel frattempo ("Circulaire sur le calcul de rentes
transférées ou de l'ancien droit en cas de mutations et de
successions", Circ. 3, cifre 3001-3002, dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali).
6.3 Con la sua risposta del 21 gennaio 2008, l'UAIE ha precisato le
basi di calcolo della rendita, affermando di avere considerato un
reddito totale di Fr. 456'698.- (totale dei redditi iscritti sui conti
individuali), rivalutato, in funzione dell'evoluzione dei prezzi e dei
salari, a Fr. 458'525.-, per una durata di contribuzione di sette anni e
nove mesi, ossia un reddito medio annuo di Fr. 59'164.-, al quale è
stato aggiunto un accredito transitorio, corrispondente alla metà
dell'importo dell'accredito per compiti educativi (lett. c cpv. 3 delle
Disposizioni finali della 10a revisione della Legge sull'assicurazione
vecchiaia e superstiti [LAVS, RS 831.10]), di Fr. 19'964.-, per cui
risulta un reddito annuo medio determinante di Fr. 87'720.- a partire
dal 2005 e di Fr. 90'168.- a decorrere dal 2007 (art. 33ter LAVS).
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Fondandosi su questi valori e sulla scala delle rendite 26, l'UAIE ha
così determinato una rendita intera d'invalidità di Fr. 1'270.- al mese,
dal 1° novembre 2005 al 31 dicembre 2006, e di Fr. 1'306.-, dal 1°
gennaio al 28 febbraio 2007.
Procedendo in questo modo, l'UAIE ha eseguito il calcolo delle rendite
d'invalidità correttamente, per cui il collegio giudicante non può che
confermare che la somma soggetta a restituzione ammonta
effettivamente a Fr. 4'848.-.
7.
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 26 luglio 2007 deve essere
confermata e il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, respinto.
L'incarto è trasmesso all'UAIE, affinché tratti la domanda di condono
implicitamente formulata dal ricorrente e renda, in proposito, la relativa
decisione impugnabile.
8.
L'opposizione del 5 settembre 2007 contro la decisione del 13 agosto
2007 è trasmessa alla CSC per competenza.
9.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura che vede il ricorrente soccombere, le spese processuali di
Fr. 300.- sono poste a carico di quest'ultimo e compensate con
l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 7 aprile 2008.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE, affinché esamini la domanda di
condono formulata dal ricorrente ed emani la relativa decisione
impugnabile.
3.
L'opposizione del 5 settembre 2007 è trasmessa alla CSC per
competenza.
4.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 7 aprile
2008.
5.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
6.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- alla Cassa svizzera di compensazione (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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