B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-5998/2013
S e n t e n z a d e l 2 2 m a g g i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 settembre
2013).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione dell'11 settembre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso, da un
lato, di erogare in favore dell'interessato una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2013,
unitamente alla rendita completiva in favore del figlio dal 1° gennaio al 30
giugno 2013, e, dall'altro lato, di sostituire la citata rendita intera, e ciò a
decorrere dal 1° novembre 2013, con un quarto di rendita.
2.
Il 18 ottobre 2013, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata
decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità anche successivamente al 30 ottobre 2013 dal momento che,
secondo i documenti medici agli atti, non vi è stato alcun miglioramento
delle sue condizioni di salute (doc. TAF 1).
3.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero.
4.
4.1. Nella risposta al ricorso del 7 gennaio 2013 (recte 2014), l'autorità
inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata. Secondo l'UAIE, in virtù dei rapporti del 21 maggio,
12 agosto e 23 dicembre 2013 del proprio servizio medico, lo stato di
salute del ricorrente è migliorato. Il medesimo presenta una totale
incapacità lavorativa nella precedente attività di carpentiere. Tuttavia, dal
3 aprile 2013, lo stesso è abile nella misura del 100% in un'attività
confacente allo stato di salute, ciò che conduce ad un grado d'invalidità
del 44%, che determina il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. TAF 3).
4.2. Con provvedimento del 15 gennaio 2014 (notificato il 21 gennaio
2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento
postale [doc. TAF 5]), questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente la
risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 7 gennaio 2013 (recte 2014),
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unitamente a copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella
presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di
pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 4),
facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 25
marzo 2014 (notificata il 7 aprile 2014; cfr. risultanze processuali e in
particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 7]), ha invitato il
ricorrente a versare, entro il 2 maggio 2014, un anticipo di fr. 400.-- (al
netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a
copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con
comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso
del termine (doc. TAF 6).
6.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili
spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per con-
seguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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