Corte II I
C-6014/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato SIAS, Sede Provinciale,
via Spogliatore 6, IT-89900 Vibo Valentia,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 22 agosto 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6014/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con figli, ha lavorato in
Svizzera nel 1970, nel 1974 e dal 1976 al 1992, solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha
ancora prestato opera lucrativa in diversi settori. Da ultimo (9 ottobre
2006) era alle dipendenze di una ditta di Vibo Valentia in qualità di
operaio (questionario del datore di lavoro redatto il 5 marzo 2008), in
ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato alla sua
qualifica; è rimasto assente dal lavoro per ragioni di malattia dal 10
aprile all'8 ottobre 2007. Dopo la ripresa dell'attività il dipendente è
stato assegnato ad un compito più leggero, ossia alla gestione del
magazzino, e questa attività non ha comportato una diminuzione del
salario (doc. 8).
In data 11 ottobre 2007, A._______ ha formulato una domanda volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 3).
B.
Il richiedente è stato visitato il 30 ottobre 2007 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Vibo Valentia,
ove i medici incaricati hanno evidenziato la diagnosi di "Ca laringeo
trattato con laringectomia e canula endotracheale" ed ha posto un
tasso d'invalidità dell'80% (doc. 15). Sono stati esibiti documenti
oggettivi, quali:
- un rapporto d'esame otorinolaringoiatrico del 16 maggio 2007 (doc.
13);
- un rapporto di trattamento oncologico-radioterapico del 4 settembre
2007 (cura dal 17 luglio al 3 settembre 2007; doc. 14).
C.
Nel suo rapporto del 19 maggio 2008, il Dott. Lüthi, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha constatato che
l'interessato lavora e ha ammesso che, verosimilmente, la precedente
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occupazione non sarebbe più esigibile, ma quella attuale può essere
svolta con una diminuzione del rendimento del 20% (doc. 17).
In un'indagine comparativa dei redditi, l'UAIE ha ritenuto una perdita di
guadagno teorica del 46%, pur constatando che la perdita di
guadagno effettiva è nulla (doc. 18).
Con progetto di decisione del 13 giugno 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 19). L'interpellato non ha preso posizione in merito,
per cui, mediante decisione del 22 agosto 2008, l'UAIE ha respinto la
domanda di prestazioni (doc . 20).
D.
Con il ricorso depositato il 18 settembre 2008, A._______,
regolarmente rappresentato dal Patronato SIAS di Vibo Valentia,
chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato
provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del
suo diritto a prestazioni assicurative previo, se necessario,
l'allestimento di un nuovo esame sanitario. A suffragio delle sue
conclusioni produce certificazione già ad atti. Produce inoltre
l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 6 novembre 2007.
E.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Lüthi, il quale,
nella sua relazione del 12 dicembre 2008, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 gennaio 2009, l'UAIE ha
proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato SIAS, con scritto del 17
febbraio 2009, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso. Produce, oltre a documentazione già ad atti, un
certificato di esame otorinolaringoiatrico dell'11 settembre 2008
attestante quanto già noto. Dai considerandi della replica si deduce
che l'interessato avrebbe cessato di lavorare. Non è comunque dato a
sapere da quando.
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G.
Con decisione incidentale del 25 febbraio 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler
versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 16 marzo
2009.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato un anticipo di
Fr. 300.- per le presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il
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gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
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a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita l'11 ottobre 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita l'11 ottobre
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 22 agosto
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera, ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71)
di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), durante almeno un anno,
rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante almeno tre anni
di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni (doc. 6). Pertanto, l'interessato
adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale
la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da
esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
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7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
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possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 Nel caso in esame è stata sostanzialmente rilevata la diagnosi di
"Ca laringeo trattato con laringectomia e canula endotracheale" (cfr.
perizia medica particolareggiata del 30 novembre 2007). La
certificazione medica esibita in sede di ricorso non pone in evidenza
ulteriori patologie.
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
8.3 Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute
sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29
cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda
lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa
di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
9.1 Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, mentre il medico dell'INPS pone un
tasso d'invalidità dell'80%, il sanitario dell'UAIE, dal canto suo, ritiene
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che il richiedente non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di
operaio generico (settore edile o industriale), ma a lui sarebbero
proponibili attività di tipo leggero e/o semisedentario in misura
perlomeno dell'80% e ciò dall'8 ottobre 2007, data che, peraltro,
coincide con la ripresa di un'attività lucrativa.
9.2 Non è tuttavia necessario dirimere tale divergenza negli
accertamenti medici, dal momento che la nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il
rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio
2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo un principio generale del diritto della assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua
invalidità (VSI 2001 p. 274 consid. 5a; DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se
necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a).
Solo in carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
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10.
10.1 Dopo il rimpatrio, l'interessato ha continuato a lavorare.
Dall'ottobre 2006 era alle dipendenze di una ditta di Vibo Valentia in
qualità di operaio in ragione di 40 ore settimanali e per un salario
adeguato alla sua qualifica. Per quanto attiene al periodo di cognizione
giudiziaria (cfr. consid. 5), la sua assenza dal lavoro per malattia si è
protratta dal 10 aprile 2007 all'8 ottobre dello stesso anno. Alla ripresa,
a causa del danno alla salute, egli è stato adibito, dallo stesso datore
di lavoro, ad un'attività più leggera, ossia a lavori alla gestione del
magazzino.
10.2 Determinante sono due stati di fatto. In primo luogo, la sua
assenza dal lavoro non ha raggiunto il livello minimo del 40% su di un
anno, senza notevole interruzione, ma si limita a 6 mesi esatti, periodo
insufficiente per aver diritto ad una prestazione dell'AI (consid. 7.3 e
8.3).
In secondo luogo, alla ripresa, egli non ha subito un'incapacità di
guadagno attingente il livello del 40% almeno. Infatti, da ottobre 2007,
la retribuzione è rimasta uguale. Ossia, nonostante il fatto che
l'interessato abbia dovuto ripiegare su di un'attività più leggera a
partire da quella data, il dipendente non ha subito una perdita di
guadagno (cfr. doc. 8). Inoltre, alla data di compilazione del
questionario del datore di lavoro, 5 marzo 2008, A._______ era ancora
in forza presso la ditta in questione.
10.3 Da quanto precede, ne consegue che, per tutto il periodo da
esaminare, nonostante le lamentate affezioni che, di principio, non
sono contestate, A._______ ha dimostrato, con comportamento
concludente, di aver posto ad utile profitto in occupazione confacente
alle sue attitudini la sua superstite energia lavorativa in misura
superiore al 60%. D'altra parte, la continuità dell'attività in questione,
dimostra l'esigibilità di tale lavoro.
10.4 Ora, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere l'esistenza di
un'incapacità di lavoro di livello pensionabile dopo il 5 marzo 2008,
data di redazione del questionario menzionato, la richiesta di
prestazioni dovrebbe essere comunque respinta in quanto alla data
dell'eventuale evento assicurabile, 5 marzo 2009 al più presto, la
decisione impugnata era già stata adottata. Tale ipotesi esula quindi
dal periodo di cognizione giudiziaria (cfr. consid. 5).
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11.
In sede di replica, 17 febbraio 2009, la parte ricorrente ha annunciato
"di aver proseguito la sua attività lavorativa soltanto per un arco
temporale ridotto". Ora, l'insorgente non specifica la data della
presunta cessazione del lavoro. In queste circostanze, visto anche la
presa di posizione del Dott. Lüthi dell'UAIE ed il calcolo della presunta
(teorica) perdita di guadagno calcolata dall'amministrazione (cfr. doc.
17, 18 e 22), è opportuno considerare l'atto di replica quale esplicita
nuova domanda di prestazioni e rinviare per questo gli atti
all'amministrazione perché istruisca la richiesta.
12.
12.1 In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame può essere
risolto da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
12.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 16
marzo 2009.
12.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) perché proceda come indicato al
considerando 11.
Pagina 11
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3.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
4.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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