B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6018/2010
S e n t e n z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher,
cancelliera Mara Vassella.
Parti
A._______,
patrocinata dall'Avv. Roberto Passini, via Bolognese 55,
IT-50139 Firenze con recapito presso il Prof. Dr. Daniel
Staehelin, Kellerhals Anwälte, Hirschgässlein 11,
Postfach 257, 4010 Basel,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-6018/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 30 marzo 2010, mentre attraversava in treno la frontiera italo-svizzera,
A._______, cittadina della Repubblica della Costa d'Avorio nata il …, pro-
veniente da Firenze e diretta a Parigi, è stata invitata dalle Guardie di
confine a scendere dal convoglio alla fermata di Briga e a seguirle presso
gli Uffici delle Guardie di Confine Oberwallis/Haut-Valais (Alto-Vallese). In
questa sede le è stato contestato di essersi identificata per mezzo di un
passaporto contraffatto nel contenuto. A sostegno di tale affermazione gli
agenti doganali hanno fornito un rapporto di accertamento dello stesso
giorno concernente una modifica del contenuto del documento che dimo-
stra la presenza di un'abrasione chimica relativa alla data di nascita. Il
documento è stato confiscato conformemente all'art. 121 della legge fe-
derale sugli stranieri (LStr, RS 142.20). L'interessata è stata informata
che nei suoi confronti avrebbe potuto essere vagliata la possibilità di una
misura di respingimento, quale il divieto d'entrata in Svizzera o nello Spa-
zio Schengen. Di seguito le è stato ingiunto di rientrare immediatamente
in Italia.
B.
Con decisione del 1° giugno 2010, notificata il 26 luglio successivo, l'UFM
ha emesso nei confronti di A._______ un divieto d'entrata valido fino al 31
maggio 2013 per violazione e minaccia dell'ordine e della sicurezza pub-
blici per entrata illegale e passaporto contraffatto in vista di ingannare le
autorità (cfr. art. 67 cpv. 1 lett. a LStr nel suo tenore fino al 31 dicembre
2010 [RU 2007 5437]).
C.
Con scritto del 27 luglio 2010 trasmesso all'Ambasciata Svizzera di Ro-
ma, l'interessata ha fatto valere per il tramite del suo patrocinatore legale
che le era stato ingiustamente trattenuto il passaporto, tra l'altro conside-
rato regolare da un funzionario del Consolato della Repubblica della Co-
sta D'Avorio giunto sul posto. In questa sede l'interessata ha subito immo-
tivati controlli e vessazioni essendo inoltre costretta a rilasciare delle im-
pronte digitali. Essa ha ritenuto gravissima l'affermazione, non veritiera e
non provata, sulla falsità del suo passaporto, il quale in un secondo tem-
po è anche stato ritenuto perfettamente legittimo dall'Ambasciata della
Repubblica della Costa d'Avorio in Italia. Infine essa chiede il risarcimento
di tutti i danni sia economici che morali derivati dall'accaduto causa l'umi-
liante e immotivata azione di fermo subita, essendo inoltre una vera e
C-6018/2010
Pagina 3
propria discriminazione di tipo razzista. L'interessata ha infine chiesto di
essere messa nelle condizioni di esercitare il suo diritto di ricorso.
Il 25 agosto 2010, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) ha preso conoscenza di detta missiva trasmessagli dall'UFM.
D.
Il 3 settembre 2010 il Tribunale ha invitato la ricorrente ad inoltrare una
procura firmata in favore dell'Avv. Roberto Passini e a designare un reca-
pito in Svizzera.
E.
Mediante scritto complementare del 28 settembre 2010 l'interessata ha
inoltrato al Tribunale la procura di rappresentanza sottoscritta ed ha in
parte ribadito quanto asserito con l'atto ricorsuale del 27 luglio 2010. La
decisione di divieto d'entrata sarebbe illegittima nonché lesiva dei diritti di
cittadinanza e della persona oltre che del principio fondamentale di digni-
tà umana. L'Ambasciata della Repubblica della Costa d'Avorio in Berna
avendo ulteriormente confermato la bontà, regolarità e legittimità del pas-
saporto della ricorrente, l'accusa di contraffazione del passaporto è da
considerarsi illegittima e infondata. Per tale ragione il provvedimento deve
essere annullato e sospeso immediatamente. Essa ha fatto valere spese
di € 4'000.00 quale risarcimento per tutti i danni sia economici che morali
derivati dall'accaduto, oltre a tutte le sostenute e sostenende spese.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
1° marzo 2011, l'UFM ne ha postulato la reiezione, sostenendo che la fal-
sificazione del contenuto del passaporto era stata accertata dai compe-
tenti servizi.
G.
Con scritto del 30 marzo 2011 il rappresentante legale dell'interessata ha
inoltrato la designazione di un recapito in Svizzera presso il Prof. Dr. Da-
niel Staehlin, Kellerhals Anwälte, di Basilea.
C-6018/2010
Pagina 4
Diritto:
1.
1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF, il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale
come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi
al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (cfr. art. 83
lett. c. cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione
di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurispru-
denza ivi citata).
3.
Occorre innanzitutto ricordare che il Tribunale esamina i rapporti di diritto
sui quali si è pronunciata la competente autorità amministrativa nella de-
cisione impugnata, la quale determina l'oggetto del contendere (cfr. se-
gnatamente DTF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 e 125 V
413 consid. 1 e 2 nonché riferimenti ivi citati). Di principio, il Tribunale non
può esaminare le censure che esulano dall'oggetto della decisione impu-
gnata. In concreto il contenuto della decisione porta sul divieto d'entrata
emesso il 1° giugno 2010. La conclusione della ricorrente tendente al ri-
C-6018/2010
Pagina 5
sarcimento di tutti i danni, sia economici che morali che ha subito, è per-
tanto irricevibile in quanto esula dall'oggetto del litigio (cfr. DTF 134 preci-
tato e sentenza del Tribunale federale 8C_627/2009 dell'8 giugno 2010).
4.
4.1. Il 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi relativi alla nor-
mativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Conven-
zione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14
giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS],
GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 del-
la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia
della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato
1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di
principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informa-
zione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione
nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati mem-
bri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n.
562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che i-
stituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del
13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto in-
ternazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad
una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4
lett. c codice frontiere Schengen).
4.2. Di principio, un cittadino di un Paese terzo, che risiede regolarmente
in una Parte contraente, ha il diritto di circolare liberamente in tutto lo
spazio Schengen senza dover richiedere un'autorizzazione d'ingresso al-
la relativa ambasciata. Occorre che sia in possesso di un titolo di sog-
giorno duraturo e di un documento di viaggio riconosciuto, entrambi validi
(cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b ultima frase del regolamento [CE] n. 562/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che istituisce un
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da
parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105 del 13 aprile
2006, pag. 1-32]).
C-6018/2010
Pagina 6
5.
5.1. A seguito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decor-
rere dal 1° gennaio 2011, è stato modificato l'art. 67 LStr, disposizione
che disciplina il divieto d'entrata (Decreto federale che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concer-
nente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio [direttiva
2008/115/CE] RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
5.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d ca-
poverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizze-
ra entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare
l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo
l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcera-
zione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il di-
vieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può
essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce
un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr).
Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri
motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospen-
derlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
6.
6.1. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione
transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque
esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi
in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se
il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima
della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'appli-
cazione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in li-
nea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielabora-
ta, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C-
2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10 e DTAF 2009/3
consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che alla presente cau-
sa è applicabile il nuovo diritto essendo il divieto d'entrata emanato nei
confronti della ricorrente tuttora effettivo.
C-6018/2010
Pagina 7
6.2. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67
cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un di-
vieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Es-
so può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interes-
sato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Sic-
come la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione
del divieto d'entrata, è compatibile con questi principi (cfr. FF 2009 7752),
in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali.
7.
7.1. Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro
le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di
una misura a carattere preventivo e non repressivo (cfr. Messaggio relati-
vo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 pag. 3428). La si-
curezza e l’ordine pubblici nel senso dell'art. 67 LStr comprendono, tra i
beni giuridici da proteggere nel contesto della polizia, anche l'inviolabilità
dell'ordine giuridico obiettivo (cfr. Messaggio precitato, FF 2002 pag 3424;
cfr. anche RAINER J. SCHWEIZER / PATRICK SUTTER / NINA WIDMER, in: Rai-
ner J. Schweizer [Ed.], Sicherheits- und Ordnungsrecht des Bundes,
SBVR Vol. III/1, Basilea 2008, Parte B cifra 13 con ulteriori riferimenti). In
questo senso l'art. 80 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 1421.201)
statuisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni dell'autorità. Ai
sensi dell'art. 80 cpv. 2 OASA vi è esposizione della sicurezza e dell'ordi-
ne pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.
7.2. Le violazioni di prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera possono
dunque condurre all'emissione di un divieto d'entrata (cfr. anche art. 115
segg. LStr in relazione con l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr).
8.
8.1. Nella presente fattispecie, l'autorità ha emesso una decisione di di-
vieto d'entrata nei confronti della ricorrente per violazione e minaccia del-
la sicurezza e dell'ordine pubblico conformemente al previgente art. 67
cpv. 1 lett. a LStr (cfr. attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr). A mente dell'auto-
rità inferiore l'interessata ha violato le prescrizioni d'entrata in Svizzera
C-6018/2010
Pagina 8
poiché si prestava ad entrarvi con un passaporto falso in vista di inganna-
re le autorità. La ricorrente contesta con veemenza tale conclusione.
8.2. Innanzitutto il Tribunale rammenta che, seppure di principio i fatti giu-
ridicamente rilevanti siano esaminati d'ufficio dalle autorità amministrati-
ve, le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridi-
camente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 con-
sid. 8a). In particolare, incombe al ricorrente di fornire le prove qualora
non ve ne siano o qualora non si possa ragionevolmente esigere che l'au-
torità le fornisca in conformità alla regola universale dell'onere della prova
di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del Codice civile svizzero del 10 di-
cembre 1907 (CC, RS 210). Nel caso di mancata collaborazione sarà il
ricorrente a subirne le conseguenze (cfr. DTF 125 V 133 consid. 2, 122 II
385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c).
8.3. Ora, dalle risultanze agli atti emerge che in base al rapporto di accer-
tamento del 30 marzo 2010 il passaporto dell'interessata presentava una
contraffazione riguardante la data di nascita, ovvero un'abrasione chimica
(cfr. predetto rapporto di accertamento del 30 marzo 2010, pag. 2).
Dal canto suo l'interessata sostiene che al momento del controllo presso
gli Uffici doganali svizzeri, il 30 marzo 2010, era intervenuto un funziona-
rio dell'Ambasciata della Repubblica della Costa d'Avorio in Italia, il quale
aveva garantito la regolarità del passaporto. Lo stesso, in un secondo
tempo, era pure stato ritenuto perfettamente legittimo dall'Ambasciata
della Repubblica della Costa d'Avorio in Italia. Nell'atto ricorsuale del 27
settembre 2010 la ricorrente dichiara che a conferma della bontà, regola-
rità e legittimità del proprio passaporto, anche l'Ambasciata della Costa
d'Avorio in Berna si era attivata svariate volte presso le competenti autori-
tà svizzere.
Tuttavia nessuna prova concreta emerge dagli atti di causa che sia in
grado di avvalorare le allegazioni della ricorrente: in particolare non è sta-
ta prodotta alcuna dichiarazione delle menzionate Ambasciate della Re-
pubblica della Costa d'Avorio in Svizzera e in Italia che corrobori quanto
preteso dall'interessata. Neppure i vari contatti che sarebbero avvenuti tra
l'Ambasciata della Costa d'Avorio a Berna e le autorità svizzere sono at-
testati da prove concrete. Occorre dunque constatare che quanto soste-
nuto dell'interessata non oltrepassa lo stadio delle mere affermazioni.
Tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha esibito prove concrete in
merito alla legittimità del suo passaporto, il Tribunale giunge alla conclu-
C-6018/2010
Pagina 9
sione che – in base al rapporto di accertamento - detto documento non
può essere ritenuto valido.
8.4. Nella specie, visto il titolo di soggiorno italiano di durata illimitata di
cui è beneficiaria la ricorrente, quest'ultima avrebbe avuto il diritto di cir-
colare in tutto lo spazio Schengen nella misura in cui fosse stata in pos-
sesso di un documento di viaggio valido. Data l'irregolarità del suo pas-
saporto, la ricorrente non era legittimata a varcare il confine svizzero (cfr.
art. 5 cpv. 1 lett. a LStr in relazione con l'art. 64 cpv. 1 lett. b LStr).
Considerate le circostanze del caso concreto, vi è dunque motivo di rite-
nere una violazione delle prescrizioni di legge ai sensi dell'art. 80 cpv. 1
lett. a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.20).
9.
Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, re-
sta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata
dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, è adeguata alle circostanze
del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento am-
ministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprez-
zamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionali-
tà. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponde-
razione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mante-
nimento del divieto d'entrata e quello privato della ricorrente a potervi en-
trare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situa-
zione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridi-
co minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX U-
HLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata,
Zurigo/St. Gallo 2010, cifra 581 segg.). In particolare è necessario che il
provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo per-
seguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevo-
le fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne
consegue (DTF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219
consid. 2c). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedi-
menti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da conside-
rarsi elevato.
9.1. Per quanto riguarda l'interesse privato di A._______ dalle risultanze
agli atti non emergono elementi idonei a considerarlo preponderante.
C-6018/2010
Pagina 10
Concretamente essa non ha dimostrato di avere stretti legami con la
Svizzera.
9.2. Il Tribunale ritiene pertanto che l'interesse pubblico all'allontanamen-
to della ricorrente dalla Svizzera per un periodo di tre anni prevalga su
quello privato di quest'ultima ad entrarvi.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 1° giugno 2010 non ha violato il
diritto federale, né abusato nel suo potere d'apprezzamento, l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del-
la parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cau-
se dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-6018/2010
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e sono compu-
tate con l'anticipo spese versato dalla stessa alla cassa del Tribunale.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno; Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione: