Corte II I
C-6024/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Johannes Frölicher,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinata dall'avvocato Ilario Bernasconi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione
dell'8 agosto 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6024/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina svizzera residente in Italia, nata il (...), vedova
con due figli, ha lavorato in Svizzera nel 1963, dal 1965 al 1967, dal
1970 al 1978, dal 1982 al 1993 e dal 2002 al 2003, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 8). Dal 1° aprile 2002 al 1° ottobre 2003 è
stata alle dipendenze della ditta B._______ in qualità di
rappresentante, in ragione di 40 ore alla settimana. Ha interrotto il
lavoro il 1° ottobre 2003 per motivi di salute (doc. 16 e 18).
L'assicurata percepisce, a far tempo dal 1° settembre 2001, una
rendita vedovile dell'assicurazione svizzera per i superstiti (doc. 1). Il
22 dicembre 2004, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• un certificato medico del 15 ottobre 2003, da cui risulta che la
paziente lamenta affaticamento con astenia, vertigini ed episodi
lipotimici e la medesima necessita di riposo (doc. 19);
• un referto di esami ematici del 17 ottobre 2003 (doc. 20);
• un referto di esame TSA colordoppler del 28 ottobre 2003 (doc.
21);
• un referto di visita cardiologica del 14 novembre 2003, in cui è
evidenziato "non soffi cardiaci né carotidei" ed indicato che
l'interessata presenta un buon compenso di circolo (doc. 22);
• un referto di esame cardiaco del 10 dicembre 2003, nel quale è
segnalato "test negativo per ischemia miocardica da lavoro"
(doc. 23.1 a 23.12);
• un referto di esame endocrinologico dell'8 marzo 2004 (doc.
24);
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• un referto di esame cardiaco del 9 marzo 2004, attestante "test
positivo per sincope neuromediata" (doc. 25);
• un referto di esami ematici e delle urine del 30 marzo 2004
(doc. 26);
• una relazione cardiologica del 7 aprile 2004, in cui è, da un
lato, posta la diagnosi di episodi sincopali neuromediati con
risposta cardioinibitoria nonché ipercolesterolemia e, dall'altro,
indicato che l'interessata è stata ricoverata dal 5 al 7 aprile
2004 per impianto di pace-maker definitivo bicamerale (doc.
26);
• un referto di visita cardiologica del 13 aprile 2004, nel quale è
evidenziato "buon funzionamento del pacemaker in portatrice di
ricorrenti sincopi neuromediate di tipo cardioinibitorio con
fenomeni di ipotensione ortostatica; non sincopi" (doc. 29);
• una scheda concernente i controlli ambulatoriali cardiologici dal
13 aprile 2004 all'8 settembre 2005 (doc. 44);
• un certificato medico del 6 maggio 2004 (mal leggibile), giusta
il quale l'interessata a seguito di episodio lipotimico con caduta
ha riportato frattura stiloide ulnare sinistra e distorsione
cervicale (doc. 30);
• un certificato medico dell'8 maggio 2004 (mal leggibile), nel
quale è posta la diagnosi segnatamente di frattura stiloide
ulnare sinistra nonché trauma distorsivo rachide cervicale
(30/4/04) e ritenuta un'incapacità lavorativa per 30 giorni (doc.
31);
• la decisione del 17 giugno 2004 mediante la quale la Cassa
svizzera di compensazione ha deciso di erogare in favore
dell'assicurata una rendita dell'assicurazione svizzera per i
superstiti a decorrere dal 1° settembre 2001 (doc. 1);
• un referto di visita cardiologica del 14 luglio 2004, in cui è
segnalato "buon funzionamento del pacemaker in portatrice di
ricorrenti sincopi neuromediate di tipo cardioinibitorio con
fenomeni di ipotensione ortostatica; non sincopi" (doc. 32);
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• un certificato medico del 30 agosto 2004 (mal leggibile), da cui
emerge che la paziente riferisce segnatamente episodio
lipotimico (doc. 33);
• un certificato medico del 3 settembre 2004, secondo cui
l'interessata (con riferimento all'infortunio del 30 aprile 2004)
presenta cervicalgia, sindrome vertiginosa e limitazione
funzionale antalgica polso sinistro (doc. 34);
• un referto di esame cardiaco del 4 settembre 2004, da cui
appare la diagnosi di sincopi neuromediate nonché pacemaker
bicamerale; nello stesso è altresì indicato "non aritmie di rilievo"
(doc. 35);
• un referto di visita cardiologica del 15 ottobre 2004, attestante
episodi presincopali di natura neurovegetativa a componente
vasodepressiva; nello stesso, è consigliato un periodo di
precauzione (sei mesi) prima di riprendere la consueta attività
lavorativa (frequenti spostamenti in automobile) (doc. 36);
• un referto di esami dell'8 novembre 2004 (doc. 37 e 37.1);
• un certificato medico del 1° dicembre 2004 (mal leggibile),
giusta il quale l'interessata a seguito di un episodio
presincopale ha riportato trauma cranico in regione parietale
destra e contusione spalla destra (doc. 38);
• una relazione cardiologica del 3 gennaio 2005, nella quale, da
un lato, è segnalato un netto miglioramento clinico (a seguito
dell'impianto del pacemaker) con significativa riduzione degli
eventi sincopali e, dall'altro, indicato il persistere di
manifestazioni presincopali nonostante l'osservanza di misure
di prevenzione (doc. 39);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana effettuata il 24 gennaio 2005, in cui è segnalata
la diagnosi di episodi sincopali neuromediati con risposta
cardioinibitoria trattati con impianto di pacemaker definitivo
nonché ipercolesterolemia in trattamento e postulata,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza, un'invalidità del 40% nella precedente attività
(rappresentante corsi di lingue straniere) (doc. 41);
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• un certificato medico del 21 febbraio 2005, da cui risulta che la
paziente presenta ferita lacero contusa (FLC) alla radice del
naso causata da caduta a seguito di un episodio lipotimico;
nello stesso, è ritenuta un'incapacità lavorativa per 8 giorni
(doc. 40);
• un certificato medico del 29 aprile 2005, nel quale è
evidenziata la diagnosi di neuropatia vagale e segnalato che la
paziente presenta episodi lipotimici dal giugno del 2003 e che
la medesima ha continuato a svolgere attività lavorativa sino
alla fine di settembre del 2003 (doc. 42);
• un referto di esame cardiaco del 10 giugno 2005 (doc. 43);
• un certificato medico del 20 settembre 2005 (mal leggibile), da
cui emerge che l'interessata ha riportato segnatamente
escoriazioni al 2° dito mano destra e al 2° dito mano sinistra in
seguito a un episodio lipotimico con caduta (doc. 45);
• una relazione medica del 13 ottobre 2005 del dott. C._______,
nella quale è evidenziata la diagnosi di grave tendenza a
sincopi neuromediate nonché importante sindrome ansioso-
depressiva ed è segnalato che, a seguito dell'impianto di
pacemaker, gli episodi sincopali si sono ridotti, mentre le
manifestazioni presincopali (capogiro, nausea, sudorazione,
obnubilamento visivo, senso di smarrimento) si sono
intensificate; è postulato un trattamento igienico-dietetico-
fisioterapico e ritenuta una completa inabilità lavorativa sia
nella precedente attività (rappresentante e addetta a pubbliche
relazioni) che in un'attività adeguata alle sue condizioni (lavoro
senza frequenti cambiamenti posturali, senza salire le scale,
senza necessità di guidare, senza utilizzo di macchinari o
manipolazione di oggetti) (doc. 46);
• il questionario per l'assicurato del 3 novembre 2005 (doc. 16);
• il questionario per il datore di lavoro del 14 dicembre 2005 (doc.
18).
C.
Nel suo rapporto del 7 febbraio 2006, il dott. D.______, del Servizio
medico regionale (SMR) “Rhône”, ha esposto la diagnosi di stato dopo
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sincopi neurovegetative. Il medico ha osservato che l'assicurata è
stata attiva quale rappresentante di corsi di lingue straniere (frequenti
viaggi con l'auto) e che la stessa non lavora più dal 1° ottobre 2003.
Ha rilevato che la medesima è stata affetta da sincopi a partire
dall'ottobre del 2003, ha subito un intervento di impianto di pacemaker
nell'aprile del 2004, che tale intervento ha comportato un buon
decorso e che l'interessata soffre ancora solo di presincopi e si
sottopone a regolari controlli. L'assicurata ha altresì riportato una
frattura stiloide ulnare. Il menzionato medico ha infine reputato che la
stessa non è comunque affetta da alcuna notevole patologia. Egli ha
altresì ritenuto che l'interessata, a causa dei lunghi viaggi in auto, non
può più esercitare l'attività di rappresentante; per contro, l'esercizio di
un'attività adeguata è esigibile. Ha quindi fissato un'incapacità al
lavoro dell'assicurata del 100% nella precedente attività, a far tempo
dal 1° ottobre 2003, ma l'ha considerata abile al 100% in un'attività
confacente al suo stato di salute (lavoro a tempo pieno, con
cambiamento della posizione nonché senza necessità di guidare),
quale sorvegliante di posteggio/museo, addetta alla vendita per
corrispondenza/al telefono/su internet, cassiera, venditrice di biglietti,
addetta alla registrazione di dati/classificazione/archiviazione/rice-
zione/centralino/scansione ottica di documenti, a decorrere dal 1°
giugno 2004 (doc. 49).
D.
Il 27 aprile 2006, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessata sulla base di un salario mensile da valida di
fr. 3'837.--, conseguibile come rappresentante nel 2004 (secondo le
indicazioni del datore di lavoro e della ricorrente stessa [doc. 18 e 16]
nonché l'evoluzione dell'indice dei salari per un'impiegata tra il 2003 e
il 2004 [cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]), e
l'ha contrapposto ad un salario da invalida per le attività di sostituzione
proposte dal dott. D.______, tenuto conto di un salario medio mensile
di fr. 3'640.-- nella categoria “servizi pubblici e personali” nonché di un
orario medio usuale di 41.7 ore settimanali (cfr. statistiche pubblicate
dall'Ufficio federale di statistica), ossia fr. 3'795.--. Quest'ultimo
importo è stato ridotto del 25% (3'795 – 949 = 2'846), per tenere conto
delle particolarità personali e professionali dell'interessata. Perciò,
l'UAIE ha confrontato un reddito da valida di fr. 3'837.-- ad uno teorico
da invalida di fr. 2'846.--. Il calcolo della perdita di guadagno è stato
indicato come segue: [(3'837 – 2'846) x 100] : 3'837 = 25,82% (doc.
50).
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E.
Il 22 maggio 2006, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato
che l'assicurata non ha subito né un'incapacità permanente di
guadagno né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai
sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In
particolare, ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più
leggera confacente allo stato di salute dell'assicurata medesima (quale
ad esempio sorvegliante di parcheggi/musei, addetta a vendita per
corrispondenza, cassiera, bigliettaia, impiegata in un ufficio) è da
considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita (doc. 51).
F.
Il 22 giugno 2006, l'interessata ha formulato opposizione contro il
menzionato provvedimento dell'UAIE. Ha postulato il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita intera. Ha segnalato che le patologie di
cui è affetta, segnatamente manifestazioni presincopali nonché
importante sindrome ansioso-depressiva, non le consentono di
svolgere una qualsiasi attività lucrativa, neppure leggera. Ha segnalato
che – conto tenuto della sua età (61 anni), delle affezioni di cui soffre,
della circostanza poco probabile che un datore di lavoro sia disposto
ad assumerla e della breve durata del rapporto di lavoro (poco più di
un anno) – non si può esigere da lei l'esercizio delle attività di
sostituzione indicate dall'autorità inferiore su un mercato del lavoro
equilibrato. Infine, ha osservato che, a prescindere dal fatto se siffatte
attività sostitutive siano da lei ragionevolmente esigibili, l'esercizio
delle stesse le permetterebbe di percepire un reddito teorico mensile
di fr. 1'000.--, tale da determinare, nell'ambito del calcolo per la
valutazione dell'invalidità, il riconoscimento del suo diritto ad almeno
tre quarti di rendita d'invalidità (doc. 52).
G.
Nella decisione su opposizione dell'8 agosto 2007, l'autorità inferiore
ha rilevato che l'incapacità al lavoro è stata determinata dal proprio
servizio medico dopo esame dei documenti medici agli atti. Secondo il
servizio medico, lo stato di salute dell'interessata è tale da provocare a
partire dal 1° ottobre 2003 un'incapacità al lavoro del 100% nella
precedente attività lavorativa. Detto servizio medico ha pure
considerato la medesima abile al 100% dal 1° giugno 2004 in
un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (lavoro che
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consenta un cambiamento della posizione nonché senza necessità di
salire le scale e di guidare). In particolare, l'autorità inferiore ha
sottolineato che l'assenza di un'occupazione lucrativa in ragione
dell'età, delle circostanze concrete del mercato del lavoro o di una
formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita.
Infine, ha osservato che l'assicurata, nell'ambito di attività di
sostituzione, presenta un grado d'invalidità del 26%, che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità. L'autorità inferiore ha quindi respinto l'opposizione
dell'interessata e confermato la propria decisione del 22 maggio 2006
(doc. 53).
H.
Il 10 settembre 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'
8 agosto 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità a far
tempo dal 1° giugno 2004. Ha ribadito che le patologie da cui è affetta
(grave tendenza a sincopi neuromediate con crisi di perdita di
coscienza, stato dopo posa di un pacemaker bicamerale,
manifestazioni presincopali, quali capogiri, nausea, sudorazione,
obnubilamento visivo e senso di smarrimento, nonché importante
sindrome ansioso-depressiva) non le consentono di svolgere una
qualsiasi attività lucrativa confacente al suo stato di salute. Ha altresì
precisato di presentare una completa incapacità al lavoro. Infine, ha
segnalato che, in virtù della sua età, delle affezioni di cui soffre, della
sua formazione nonché esperienza professionale, non si può esigere
da lei l'esercizio delle attività di sostituzione indicate dall'autorità
inferiore su un mercato del lavoro equilibrato (doc. TAF 1).
I.
Nella risposta al ricorso del 30 novembre 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. Ha precisato che nel caso di specie
è possibile limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 22 dicembre 2003 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda) oppure se un diritto alla rendita sia
sorto tra tale data ed il 10 ottobre 2007 (data in cui l'interessata ha
compiuto i 64 anni). In particolare, ha sottolineato che il diritto alla
rendita si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia.
Ha pure segnalato che nel menzionato periodo determinante
l'assicurata ha percepito una rendita vedovile dell'assicurazione
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svizzera per i superstiti e precisato che le persone vedove che
adempiono contemporaneamente le condizioni del diritto a una rendita
per l'invalidità, beneficiano di una rendita intera d'invalidità. Tuttavia, in
virtù del rapporto medico del febbraio 2006 nonché della valutazione
del grado d'invalidità dell'aprile 2006, l'autorità inferiore ha ritenuto che
l'assicurata non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per
un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Per conseguenza, non ha mai subito un'invalidità di livello
pensionabile. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che la ricorrente non
ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova
documentazione suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento
(doc. TAF 5).
J.
Con provvedimento del 10 dicembre 2007, il Tribunale amministrativo
federale ha concesso alla ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito
alla risposta al ricorso presentata dall'autorità inferiore (doc. TAF 6),
facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
K.
Con decisione incidentale del 15 gennaio 2008 (notificata il 16 gennaio
2008; doc. TAF 8 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato
la ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il
18 gennaio 2008 (doc. TAF 7 a 9).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
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legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
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il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 22 dicembre
2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se
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la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 22 dicembre 2003 (ossia
12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un
diritto alla rendita sia sorto tra tale data e l'8 agosto 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
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5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
Pagina 13
C-6024/2007
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
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non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
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8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
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8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che la ricorrente
soffre segnatamente di episodi sincopali neuromediati con risposta
cardioinibitoria trattati con impianto di pacemaker definitivo nonché
ipercolesterolemia in trattamento (cfr. perizia medica particolareggiata
E 213 del 24 gennaio 2005 pag. 8).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se la ricorrente
ha subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente
giudizio), e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media
di almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2 Dalle carte processuali emerge che la ricorrente ha esercitato
un'attività lucrativa sino all'ottobre del 2003. In particolare, da aprile
del 2002 è stata alle dipendenze della ditta B._______, come
rappresentante, in ragione di 40 ore alla settimana. Ha interrotto il
lavoro il 1° ottobre 2003 per motivi di salute (doc. 16 e 18).
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10.3 Nel suo rapporto del 7 febbraio 2006, il dott. D.______, del SMR
Rhône, ha constatato, sulla base della documentazione medica agli
atti, che la ricorrente ha sofferto di sincopi neurovegetative (ottobre
2003), che ha subito un intervento di pacemaker (aprile 2004), che il
decorso postoperatorio è risultato privo di complicanze e che, dopo
l'intervento chirurgico dell'aprile 2004, la stessa presenta solo episodi
presincopali. Ha in particolare ritenuto che l'affezione al cuore di cui
soffre l'insorgente – stato dopo sincopi neurovegetative – ha impedito
alla medesima l'esercizio della precedente attività di rappresentante
dall'ottobre 2003, ma che tale patologia non comporta alcuna
limitazione funzionale determinante in un'attività sostitutiva e che
teoricamente un'attività confacente al suo stato di salute avrebbe
potuto essere esercitata dal 1° giugno 2004. Secondo questo
Tribunale, non vi è ragione di scostarsi da questa valutazione, ritenuto
come la stessa trovi fondamento anche nella perizia medica partico-
lareggiata E 213 del gennaio 2005 e nei documenti agli atti.
Quest'ultima fa stato di episodi sincopali trattati con impianto di
pacemaker nonché ipercolesterolemia in trattamento, senza peraltro
indicazioni precise riguardo a specifiche limitazioni funzionali. È stata
certo evidenziata una capacità lavorativa del 60% solamente nella
precedente attività lavorativa, senza che da tale documento si possa
trarre elementi a favore di un'eventuale incapacità lavorativa del 40%
almeno a partire dal 1° giugno 2004 in un'attività sostitutiva confacente
allo stato di salute dell'insorgente. Dalla documentazione medica
risulta in particolare che la ricorrente è stata sottoposta ad un
intervento di pacemaker nell'aprile del 2004 (doc. 28), che il
pacemaker presenta un buon funzionamento (doc. 32) e che, a seguito
dell'intervento chirurgico, la medesima ha subito un netto
miglioramento clinico con significativa riduzione degli eventi sincopali,
pur evidenziandosi ancora episodi presincopali nonostante l'osservan-
za delle misure e dello stile di vita raccomandati (doc. 36 e 39). I
rapporti di visita medica cardiologica non comportano altresì alcuna
indicazione in merito ad una specifica inabilità lavorativa e neppure al
relativo grado in attività sostitutive leggere. La ricorrente ha certo
sottolineato, con scritto del 22 giugno 2006 successivo alla decisione
del 22 maggio 2006 dell'UAIE, ma pure in sede di ricorso, che le
affezioni di cui soffre non le consentono di esercitare una qualsiasi
attività lucrativa e giustificano un'invalidità del 100%. Tuttavia, non ha
prodotto nuova documentazione medica suscettibile di dimostrare la
sussistenza della pretesa invalidità. L'insorgente appare fondare la sua
opinione sulla base della relazione medica del 13 ottobre 2005 del
Pagina 18
C-6024/2007
dott. C._______, specialista in medicina interna ed ematologia (doc.
46). Occorre tuttavia precisare che nella misura in cui tale rapporto
medico si riferisce alle note diagnosi di sincopi trattate mediante
pacemaker nonché episodi presincopali non apporta alcun (nuovo)
elemento medico oggettivo con riferimento ad eventuali limitazioni
funzionali aventi un'incidenza determinante sulla capacità lavorativa
della ricorrente in un'attività sostitutiva leggera. Il dott. C._______
segnala d'altra parte che, dopo l'intervento chirurgico, le condizioni
dell'insorgente sono migliorate, segnatamente gli episodi sincopali si
sono ridotti. Inoltre, nel suo rapporto non è dimostrato che i residui
episodi sincopali (o quelli presincopali) siano di tale gravità e
frequenza da giustificare ad essi soli un'incapacità lavorativa
determinante della ricorrente nell'esercizio d'attività sostitutive
adeguate e leggere. Laddove il certificato medico in questione fa stato
di una nuova patologia – la sindrome ansioso-depressiva – questa non
è corroborata da riscontri medici oggettivi nella relazione medesima, in
particolare da una classificazione secondo un metodo scientifico
riconosciuto, né da indicazioni precise circa l'incidenza dell'indicata
affezione sulla capacità lavorativa (peraltro da alcuno degli altri
documenti agli atti appare che la ricorrente soffre di un'affezione
psichica suscettibile d'incidere in modo determinante sulla sua
capacità lavorativa). Ne discende che la valutazione clinica medico-
legale del dott. C._______ non comporta una motivazione convincente
e logica con riferimento alle ragioni che stanno alla base della
conclusione d'inabilità lavorativa del 100% in un'attività confacente allo
stato di salute.
10.4 L'insorgente ha pure segnalato, in sede di ricorso, che non si può
altresì esigere da lei l'esercizio delle attività di sostituzione indicate
dall'autorità inferiore dal momento che non è in grado di recarsi al
lavoro con un mezzo di trasporto pubblico e che sul luogo di lavoro
non può accedere alle scale oppure all'ascensore. Tuttavia, alcuno dei
documenti medici agli atti riferisce che la medesima è incapace di far
fronte ai normali atti della vita quotidiana rispettivamente che
necessita di assistenza per gli spostamenti fuori casa. In siffatte
circostanze, ben poteva l'autorità inferiore decidere il caso sulla base
della documentazione medica agli atti senza dovere procedere d'ufficio
ad ulteriori accertamenti, non risultando dalla documentazione
sufficienti indizi che potessero giustificare dubbi od incertezze
riguardo all'esito della causa.
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10.5 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni
che precedono, questo Tribunale ritiene che la ricorrente, da ottobre
2003, non avrebbe più potuto svolgere il lavoro di rappresentante nella
misura indicata dal dott. D.______ nel suo rapporto del 7 febbraio
2006 in quanto controindicato rispetto alle patologie descritte. A lei
sarebbero comunque state proponibili al 100% a partire da giugno
2004 attività sostitutive, quali quelle di sorvegliante di posteggio o
museo, addetta alla vendita per corrispondenza/al telefono/su internet,
cassiera, bigliettaia, impiegata in un ufficio.
11.
Occorre pertanto determinare se le attività di sostituzione proposte
dall'autorità inferiore siano ragionevolmente esigibili dall'assicurata
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (art.
16 LPGA).
11.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di
mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un
reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (v. sentenza del
Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V 273 consid.
4b).
11.2 Alfine di esaminare in quale misura un assicurato possa ancora
sfruttare la sua residua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
entrante in considerazione, non vanno poste esigenze eccessive
riguardo alla concretizzazione delle possibilità di lavoro e delle
prospettive di guadagno (v. sentenze del Tribunale federale
9C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18
settembre 2008 consid. 4.2). Pertanto, ai fini della determinazione
dell'invalidità, non si deve esaminare se un invalido possa essere
collocato rispetto alle circostanze concrete del mercato del lavoro, ma
valutare unicamente se quest'ultimo possa sfruttare la sua residua
capacità lavorativa allorquando le attività disponibili corrispondono
all'offerta di manodopera. Tuttavia, al riguardo non ci si deve fondare
su possibilità di impiego irrealistiche oppure prendere in
considerazione un tipo di attività quasi sconosciuto dal mercato del
Pagina 20
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lavoro. In particolare, l'esistenza di un'attività ragionevolmente esigibile
(art. 28 cpv. 2 LAI) deve essere negata qualora l'attività sia esigibile in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale oppure a condizione di concessioni irrealistiche da parte di
un datore di lavoro (v. sentenza del Tribunale federale I 61/05 del 27
luglio 2005 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
11.3 Fattori quali l'età, l'insufficiente formazione o le difficoltà
linguistiche non possono venir ignorati nella determinazione, in un
caso concreto, delle attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato;
gli stessi non costituiscono altresì delle circostanze supplementari
suscettibili di influenzare il grado di invalidità, anche se talvolta
rendono difficile, perfino impossibile, la ricerca di un impiego e quindi
la messa a profitto della residua capacità lavorativa. Tuttavia,
allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato
prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in
grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.4 e relativi riferimenti, I 819/04 del 27 maggio
2005 consid. 2.2). Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili
da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di
lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005
consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26
maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
11.4 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di
esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro,
questo Tribunale osserva che la medesima, nata il (...), aveva 61 anni
al momento della nascita – nell'ottobre del 2004 – del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, momento in cui è
opportuno piazzarsi per determinare l'esigibilità di un cambiamento
d'attività (v. sentenze del Tribunale federale 9C_612/2007 del 14 luglio
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2008 consid. 5.2, I 761/04 del 17 agosto 2004 consid. 3.3.1 e I 462/02
del 26 maggio 2003 consid. 3.2). In considerazione dell'età avanzata
della ricorrente, appare necessario un esame globale ed approfondito
secondo la menzionata giurisprudenza. La medesima, nonostante le
patologie di cui soffre secondo la diagnosi certa riportata al
considerando 9.2 del presente giudizio, può svolgere – secondo
l'opinione del medico SMR Rhône interpellato e che si è fondato su
documentazione sufficiente per potere fondare un giudizio convincente
in merito – un'attività sostitutiva a tempo pieno (v. in dettaglio sulle
attività sostitutive adeguate alle condizioni della ricorrente il
considerando 10.4 del presente giudizio). In particolare, durante la sua
carriera professionale l'insorgente ha svolto l'attività di rappresentante
(doc. 16 e 18; v. anche gravame del 10 settembre 2007 pag. 2, doc.
TAF 1), ossia un lavoro che appare comportare sia contatti con la
clientela che compiti amministrativi. Inoltre, dal ricorso del 10
settembre 2007 risulta che la stessa dispone di una formazione di tipo
commerciale (segnatamente ha frequentato un apprendistato di
commercio) (v. gravame del 10 settembre 2007 pag. 2; doc. TAF 1).
Ritenuto segnatamente il genere d'attività sostitutive in esame e la
natura delle sue affezioni, un adattamento del posto di lavoro alle
condizioni di salute della ricorrente non risulta altresì necessario
rispettivamente è di semplice realizzazione. Questo Tribunale osserva
pure che alla stessa si presenta un ventaglio relativamente ampio di
professioni possibili (e sufficientemente specificate) nel settore dei
servizi (segnatamente impiegata d'ufficio e venditrice per
corrispondenza/al telefono/su internet), con mansioni semplici e
ripetitive, che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale. Infine, va rilevato
che un eventuale rapporto di lavoro avrebbe potuto proseguire per tre
anni (fino all'età di pensionamento secondo il diritto svizzero). Da
quanto esposto, discende che si può ragionevolmente esigere dalla
ricorrente che abbia a mettere a profitto la sua residua capacità
lavorativa in attività leggere adattate su un mercato del lavoro
equilibrato.
12.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
12.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore secondo le indicazioni del datore di lavoro e sulla
Pagina 22
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base dei menzionati dati statistici del 2004 per la determinazione del
tasso d'invalidità, di cui al documento n. 50, trasmesso all'insorgente
mediante il provvedimento di questo Tribunale del 10 dicembre 2007
(doc. TAF 6), che la ricorrente non ha contestato i ricavati dati sulla
base delle tabelle dell'Ufficio federale di statistica per la
determinazione dei salari senza e con invalidità per il 2004 (per un
tasso d'invalidità del 26%; il calcolo della perdita di guadagno è stato
indicato come segue: [(3'837 – 2'846) x 100] : 3'837 = 25,82% [doc.
50]). Su questo aspetto non vi è altresì motivo per un intervento
d'ufficio di questo Tribunale. Peraltro, se si volesse fare riferimento ai
dati statistici tabellari dell'anno 2007 e non del 2004 (per verificare se
sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento fino alla pronuncia della decisione impugnata), andrebbe
tenuto conto di un salario mensile senza invalidità di fr. 3'983.-- (tenuto
conto di un reddito mensile nel 2003 di fr. 3'790.-- [34'106 : 9] secondo
le indicazioni del datore di lavoro [doc. 18] e della circostanza che in
Svizzera l'indice dei salari nominali per la categoria delle donne è
passato da 2334 nel 2003 a 2453 nel 2007 [{3'790 : 2334} x 2453; cfr.
statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]) e di un salario
mensile medio con invalidità di fr. 3'009.--, tenuto conto di un salario
medio mensile nel 2006 di fr. 3'813.-- nel settore “servizi pubblici e
personali” ritenuto dall'UAIE nel proprio calcolo (doc. 50), di un orario
medio usuale nel 2007 di 41.8 ore settimanali nonché di
un'indicizzazione del salario dell'0,7% rispetto al 2006 ([3'813 : 40] x
41,8 x 0,7%; cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica)
e della presa in considerazione di una riduzione del 25%, la quale
appare ammissibile tenuto conto della giurisprudenza di cui a DTF 126
V 75.
12.2 Dal confronto fra il reddito da valida di fr. 3'983.-- e quello da
invalida di fr. 3'009.-- consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 24,45% [(3'983 – 3'009) x 100 : 3'983], che esclude il
riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.
12.3 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
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art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dalla ricorrente stessa il
18 gennaio 2008.
13.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 18 gennaio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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