Corte II I
C-6025/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
rappresentato dal Patronato ENCAL, piazza Isonzo 4,
IT-73020 Cursi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
27 luglio 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6025/2007
Fatti:
A.
Il 31 marzo e il 30 aprile 1999, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato l'(...), coniugato con figli – una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
dicembre 1997 al 31 maggio 1998 ed una mezza rendita a decorrere
dal 1° giugno 1998, unitamente alle rendite completive in favore dei
famigliari (doc. 73 e 74). È stato stabilito, in virtù della documentazione
medica agli atti, che l'interessato era affetto da sindrome dolorosa
lombovertebrale e lombosacrale con leggera insufficienza alle colonne
lombare e cervicale, alterazioni degenerative e alterazioni di tipo
Scheuermann a livello Th12/L1 (doc. 25). È stato considerato che
l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere il suo precedente lavoro
di muratore, ma a lui sarebbero state proponibili attività leggere
semisedentarie al 50% (doc. 64). Il calcolo comparativo dei redditi ha
evidenziato una perdita di guadagno del 64% (doc. 72). Il 3 marzo
2000, a seguito del rimpatrio dell'assicurato, l'Ufficio AI ha trasmesso
l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) (doc. 85).
B.
Nel mese di marzo del 2001, l'autorità inferiore ha avviato la prevista
procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 89). Il 28 settembre
2001, l'UAIE ha comunicato all'interessato che, in virtù della
documentazione assunta agli atti (doc. 91 a 94) nonché della presa di
posizione del 26 settembre 2001 del dott. C._______ (doc. 95), il
grado di invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto
alla mezza rendita (doc. 97).
C.
C.a Il 1° ottobre 2002, l'assicurato ha formulato una domanda di
revisione del diritto alla rendita. Il 15 novembre 2002, l'autorità
inferiore ha comunicato all'interessato che, sulla base della
documentazione medica fornita (doc. 99 e 100) come pure del
rapporto dell'8 novembre 2002 del dott. D._______ (doc. 101), non
risulta una modifica rilevante del grado di invalidità. Pertanto, la
domanda di revisione non avrebbe potuto essere esaminata
(doc. 102).
Pagina 2
C-6025/2007
C.b Il 10 ottobre 2002, l'assicurato ha riaffermato che il suo stato di
salute si è aggravato (doc. 105). Il 17 gennaio 2003, l'UAIE ha
constatato (secondo il parere del 13 gennaio 2003 del dott.
D._______; v. doc. 106) che la documentazione medica prodotta
(doc. 103 e 104) non porta elementi clinici tali da modificare il
precedente apprezzamento. Ha quindi confermato di non poter
esaminare la domanda di revisione (doc. 107).
C.c Il 4 febbraio 2003, l'interessato ha formulato opposizione alla
decisione del 17 gennaio 2003 dell'UAIE. Ha ribadito che il suo stato di
salute si è ulteriormente aggravato (doc. 108 e 109). Il 4 marzo 2003,
l'autorità inferiore ha rilevato che, in virtù del preavviso del 2 marzo
2003 del dott. C._______ (doc. 113), non vi sono nuove patologie tali
da poter ammettere una modifica in misura rilevante del grado di
invalidità. Ha perciò respinto l'opposizione (doc. 114).
D.
D.a Il 14 novembre 2003, l'interessato ha formulato una seconda
domanda di revisione del diritto alla rendita. Ha segnalato che le sue
condizioni di salute si sono aggravate in misura rilevante (doc. 115). Il
24 giugno 2004, l'UAIE ha deciso che a decorrere dal 1° gennaio 2004
la mezza rendita pagata fino ad allora è sostituita da tre quarti di
rendita. Ha precisato che il cambiamento della rendita è dovuto ad una
modifica della legge (entrata in vigore della IV revisione della legge
federale per l'assicurazione invalidità) e non ad una modifica del tasso
d'invalidità. A tal proposito, ha considerato (sulla base della presa di
posizione del 23 aprile 2004 del dott. E._______; v. doc. 122) che la
documentazione medica presentata (doc. 116 e 117) non modifica il
grado di invalidità esistente (64%). Ha constatato in particolare che
l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute è da
considerare esigibile e permetterebbe di realizzare più del 30% del
guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità (doc. 126).
D.b Il 29 luglio 2004, l'interessato ha formulato opposizione alla
decisione del 24 giugno 2004 dell'UAIE (doc. 127). Il 9 novembre
2004, l'autorità inferiore, dopo avere concluso che non è possibile
ritenere né un peggioramento dello stato di salute né un
corrispondente aumento dell'incapacità al lavoro e del grado di
invalidità, ha respinto l'opposizione (doc. 129).
Pagina 3
C-6025/2007
E.
Il 14 dicembre 2004, l'assicurato ha inoltrato ricorso contro la
decisione su opposizione del 9 novembre 2004 dell'UAIE mediante il
quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
d'invalidità sulla base della documentazione prodotta (doc. 131 e 132).
Il 20 giugno 2005, la Commissione federale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero ha parzialmente accolto il ricorso, annullato la
decisione impugnata del 9 novembre 2004 e rinviato gli atti di causa
all'UAIE affinché detto Ufficio procedesse al completamento
dell'istruttoria relativamente alla situazione medica dell'interessato a
partire dalla data di presentazione della domanda di revisione (con
perizia medica dettagliata ed ogni altro esame che dovesse rendersi
necessario) ed alla pronuncia di una nuova decisione (doc. 137).
F.
F.a Il 24 gennaio 2006, l'UAIE ha richiesto all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di F._______ di sottoporre l'assicurato a
nuove visite mediche, ossia ad un esame sullo stato di salute generale
(accompagnato da un'indicazione della terapia e dei medicamenti
assunti), nonché ad esami ematico, cardiologico, neurologico e
ortopedico (doc. 144).
F.b È stato prodotto un insieme di documenti, segnatamente:
• un referto di esame lombo-sacrale dell'11 febbraio 2006
(doc. 159);
• un referto di esame eco-color-doppler cardiaco e di esame
elettrocardiografico del 13 aprile 2006 (doc. 160 e 161);
• i risultati di esami di laboratorio del 22 aprile 2006 (doc. 162);
• i referti di esame cardiaco dell'8 maggio 2006 (doc. 163 e 164);
• un referto di esame eco-epato biliare del 18 maggio 2006
(doc. 165 e 166);
• una relazione di visita neurologica del 7 giugno 2006
(doc. 167);
Pagina 4
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• un referto di prova ergometrica dell'8 giugno 2006 (doc. 168);
• un referto di visita cardiaca e di esame elettrocardiogramma e
ecocolordoppler cardiaco e vascolare del 14 luglio 2006, da cui
appare la diagnosi di cardiopatia ipertensiva in II stadio NYHA,
in soggetto con sindrome di WPW (doc. 169);
• una relazione di visita specialistica ortopedica del 18 agosto
2006, secondo cui l'interessato è affetto segnatamente da
spondilodiscoartrosi con radicolopatia L4-L5 a sinistra e
radicolopatia L3-L4 a destra, piccola ernia discale L4-L5 e
protrusione discale L3-L4 con incidenza funzionale di grado
medio (doc. 170);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 23 ottobre 2006, attestante cardiopatia
ipertensiva in II stadio NYHA in soggetto con S. di Wolfe-
Parkinson-Withe, spondilodiscoartrosi con radicolopatia L4-L5 a
sin e L3-L4 a dx in documentate piccola ernia discale L4-L5 e
protrusione discale L3-L4 (RMN) con incidenza funzionale di
grado medio; secondo la stessa l'interessato è invalido nella
misura del 70% sia nella precedente attività che in attività
adeguate alle sue condizioni (doc. 171);
• il questionario per la revisione della rendita AI del 23 gennaio
2007, nel quale l'assicurato ha dichiarato di non esercitare
alcuna attività lavorativa (doc. 157).
F.c In virtù della documentazione ricevuta (doc. 157 e 159 a 171), il
dott. E._______, nel suo rapporto del 1° aprile 2007, ha esposto la
diagnosi segnatamente di “sindrome dolorosa spondilogena
lombosacrale cronica nota sin dal 1987, ipertensione arteriosa
essenziale Grado I complicata da cardiopatia ipertensiva in
trattamento farmacologico (triterapia: betabloccante, sartano e
diuretico) e episodi di tachicardia parossistica intermittente
anamnestici (sindrome WPW rilevata nel 02-03/1998), epatopatia
steatosica e obesità: BMI 35 (pesa 95 kg per 165 cm di altezza)”. Ha
osservato che l'assicurato soffre di una ben documentata affezione
alla colonna vertebrale lombare che credibilmente limita l'esercizio di
attività lavorative gravose quali quelle precedentemente svolte nel
ramo dell'edilizia, di un'ipertensione arteriosa grado 1 responsabile di
un sovraccarico del cuore (ovvero di cardiopatia ipertensiva
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clinicamente oggettivato all'esame ecocardiografico ma senza disturbo
della funzione ventricolare ovvero senza segni di insufficienza
cardiaca o di ischemia miocardica) e di un disturbo della conduzione
elettrica del cuore, definito sindrome di Wolf-Parkinson-White
(responsabile di episodi di tachicardia parossistica di imprevedibile
insorgenza) nonché di un signorile sovrappeso. Ha considerato che il
recente ed esauriente riesame del caso (possibile sulla scorta di
adeguata documentazione medica specialistica) conferma la stabilità
delle condizioni di salute dell'assicurato che soffre tuttora delle
affezioni già note le quali non si sono aggravate sull'arco degli ultimi
10 anni in maniera tale da modificare il grado di esigibile residua
abilità lavorativa in attività adeguate. Ha quindi concluso ad
un'incapacità al lavoro del 100% in qualità di muratore a decorrere dal
9 dicembre 1996 e del 50% in attività di sostituzione a far tempo dal
1° marzo 1998 (doc. 175).
F.d Il 4 aprile 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato
che, in base ai nuovi documenti ricevuti, l'esercizio di un'attività
lucrativa confacente allo stato di salute sarebbe da considerare
esigibile e permetterebbe di realizzare più del 30% del guadagno che
potrebbe essere ottenuto senza invalidità. Pertanto, il diritto ai tre
quarti di rendita sarebbe confermato (doc. 176).
F.e Il 10 maggio 2007, l'assicurato ha ribadito l'esistenza delle
condizioni per l'erogazione di una rendita intera. Ha segnalato che le
sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate in misura
rilevante. Ha fatto valere che i medici curanti hanno accertato
un'incapacità lavorativa del 100% (doc. 177). Ha esibito una relazione
medica del 4 maggio 2007 del dott. G._______ (doc. 179).
F.f L'UAIE ha nuovamente sottoposto l'incarto al dott. E._______, il
quale, nel suo rapporto del 22 luglio 2007 – dopo avere premesso che
la documentazione medica specialistica è specifica, esauriente e
recente – ha rilevato che il rapporto medico del maggio del 2007
riferisce di affezioni mai documentate anteriormente, pur confermando
gli elementi medici principali noti. Ha ritenuto che la documentazione
prodotta non porta elementi clinici nuovi tali da modificare il
precedente apprezzamento (doc. 181).
F.g Il 27 luglio 2007, l'autorità inferiore, dopo avere rilevato che la
documentazione medica dimostra dei pregiudizi alla salute già
conosciuti, ha confermato il diritto ai tre quarti di rendita (doc. 183).
Pagina 6
C-6025/2007
G.
Il 7 settembre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
27 luglio 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera, sulla base della
documentazione medica esibita, segnatamente della relazione medica
del 5 settembre 2007 del dott. G._______. Ha segnalato che il suo
stato di salute è peggiorato in misura rilevante. Ha confermato di non
essere in grado di svolgere alcun lavoro. Ha fatto valere che i medici
curanti hanno accertato un'incapacità lavorativa del 100% nella
precedente attività di muratore e del 90% in attività sostitutive con
conseguente incapacità di guadagno dal 90% al 95% (doc. TAF 1). Il
31 ottobre 2007, ha prodotto un certificato medico dell'8 ottobre 2007
del dott. H._______ ed i risultati del test MMPI-2 dell'8 ottobre 2007
del dott. I._______ (doc. TAF 3).
H.
H.a Invitata ad esprimersi, l'autorità inferiore ha sottoposto gli atti al
dott. E._______. Quest'ultimo nel suo rapporto del 16 marzo 2008, ha
esposto la diagnosi segnatamente di sindrome dolorosa spondilogena
lombosacrale cronica nota sin dal 1987, ipertensione arteriosa essen-
ziale Grado I, epatopatia steatosica, obesità, disturbo depressivo en-
doreattivo medio-grave e coxartrosi bilaterale. Ha asserito in partico-
lare che il rapporto medico del settembre del 2007, da un lato,
conferma gli elementi medici principali e già noti e, dall'altro, riferisce
di affezioni quali coxartrosi bilaterale, valvulopatia mitroaortica,
cardiopatia ipertrofica mai documentate anteriormente, nonché di
grave stato depressivo. Ha concluso che l'unica nuova problematica
appurata è quella dell'esistenza di spunti depressivi reattivi a una
condizione di cronica malattia (con credibile sofferenza soggettiva),
che verosimilmente accompagna l'assicurato da parecchio tempo e
che influisce solo marginalmente sull'apprezzamento della esigibile
residua abilità lavorativa in attività adeguate. Pertanto, ha confermato
la precedente presa di posizione (doc. 185).
H.b Nella risposta al ricorso del 7 aprile 2008, l'UAIE ha ribadito che il
mantenimento del diritto ai tre quarti di rendita merita conferma ed ha
quindi proposto la reiezione del gravame (doc. TAF 10).
Pagina 7
C-6025/2007
I.
Con replica del 26 febbraio 2008, il ricorrente ha esibito una relazione
medica del 14 febbraio 2008 del dott. G._______ (doc. TAF 12).
J.
Nella duplica del 3 giugno 2008, l'autorità inferiore, dopo avere
constatato che la documentazione medica prodotta non comporta
elementi di cui non sia già stato tenuto conto nei rapporti del medico
dell'UAIE rispettivamente tali da giustificare una modifica della
valutazione alla base della decisione impugnata, ha nuovamente
proposto la reiezione del gravame (doc. TAF 15).
K.
Il 9 giugno 2008, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a voler
versare un anticipo di fr. 300.-- corrispondente alle presunte spese
processuali, anticipo che è stato tempestivamente versato il 2 luglio
2008 (doc. TAF 16-19).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
Pagina 8
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per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 ll ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.1 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.2 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
Pagina 9
C-6025/2007
2.3 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
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quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede (sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Pagina 11
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4.4 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
5.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio
o su richiesta. Il cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione
formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata,
diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno
subito una notevole modificazione.
5.2 Giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di grande
invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
5.3
5.3.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87
cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che
l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova
piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia
effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che
sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata,
ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga
poi smentita da un più attento esame (v. sentenza del Tribunale
federale 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.2 e relativi
riferimenti).
5.3.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI
deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato
una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento
cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove
domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi
argomenti, senza allegare una modifica di fatti determinanti (DTF 125
V 410 consid. 2b). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione
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deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato
sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può
liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in
materia. A tal proposito, occorre precisare che quanto più breve è il
lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle
allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo
margine di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a
rispettare (v. sentenza del Tribunale federale 9C_708/2007 dell'11
settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
5.4 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la
grande invalidità si aggrava o l'assistenza dovuta all'invalidità
aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto
a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole. L'aumento della rendita o dell'assegno per grandi invalidi
avviene al più presto se l'assicurato ha chiesto la revisione a partire
dal mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 OAI).
5.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce
motivo di revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante
delle circostanze di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può essere
soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica importante dello
stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento significativo (sentenza del Tribunale federale I 870/05
del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Irrilevante è invece,
una diversa valutazione di una fattispecie restata sostanzialmente
immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
5.6 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare,
da un lato, la situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla
rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi, e, dall'altro lato, la
situazione di fatto vigente all'epoca del provvedimento litigioso
(sentenza del Tribunale federale I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF
133 V 108). Pertanto, il periodo di riferimento nell'ambito della
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presente vertenza è quello intercorrente tra il 31 marzo 1999 (data
della decisione mediante la quale è stata accordata la mezza intera)
ed il 27 luglio 2007 (data della decisione impugnata). Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2
e 1.2.1).
5.7 Ai fini del presente giudizio occorre inoltre precisare che, per
costante giurisprudenza, i fatti accaduti posteriormente (e che hanno
modificato la situazione valetudinaria dell'assicurato) devono di regola
formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V
1 consid. 1.2, DTF 127 V 466 consid. 1 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
Eccezionalmente, il giudice delle assicurazioni sociali può anche tener
conto dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in
cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano
suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF
105 V 156 consid. 2d e DTF 103 V 52 consid. 1). In questo contesto
occorre tenere conto altresì di tutta la documentazione medica
prodotta dall'assicurato nell'ambito della presente procedura nella
misura in cui permette di accertare retrospettivamente lo stato di
salute dell'assicurato nel periodo di riferimento.
6.
6.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
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essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
6.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C 162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione
valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua
origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o
rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
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Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono, ad
esempio, affermazioni contradditorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza
dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351
consid. 3b e relativi riferimenti).
Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
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sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.
8.1 Il ricorrente ha lavorato quale muratore, in ragione di 41 ore
settimanali, almeno fino a novembre del 1996 (doc. 3). In seguito, non
risulta che abbia ancora lavorato, neppure dopo il rimpatrio che è
avvenuto nel marzo del 2000 (doc. 82, 91 e 157).
8.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'assicurato
soffre segnatamente di sindrome dolorosa spondilogena lombosacrale
cronica (nota sin dal 1987), ipertensione arteriosa essenziale Grado I
complicata da cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico e
episodi di tachicardia parossistica intermittente anamnestici (sindrome
di WPW rilevata nel febbraio-marzo del 1998), epatopatia steatosica,
obesità, disturbo depressivo endoreattivo medio-grave e coxartrosi
bilaterale.
8.3 L'insorgente fa valere che il suo stato di salute è peggiorato in
modo notevole. Segnala che i medici che l'avrebbero esaminato
l'avrebbero considerato completamente inabile per qualsiasi attività
lavorativa ed avrebbero ritenuto un grado di invalidità dal 90 al 95%.
8.4 Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che i referti medici
alla base delle prese di posizione di aprile e luglio 2007 del dott.
E._______, segnatamente la perizia medica particolareggiata E 213
della previdenza sociale italiana, risalgono al periodo febbraio–ottobre
2006, ossia ad almeno 9 mesi prima della decisione impugnata del 27
luglio 2007, senza che il medico dell'UAIE abbia ritenuto necessario
richiedere un aggiornamento di tale documentazione medica. Va
altresì rilevato che dalla relazione medica del maggio del 2007 del
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dott. G._______ (doc. 179; di data anteriore alla decisione impugnata)
emerge che il ricorrente soffre di sindrome ansioso depressiva (facies
depressa e alterazioni del tono dell'umore con stati d'ansia). In sede di
ricorso, l'insorgente ha esibito dei documenti medici, fra cui un
certificato medico del dott. H._______ ed i risultati del test MMPI del
dott. I._______ dell'ottobre del 2007 (doc. TAF 3), da cui risulta che è
affetto da disturbo depressivo endoreattivo di grado medio–grave con
note psicotiche a connotazione paranoidea. Lo specialista riferisce in
particolare che il paziente mostra una condizione di disagio emotivo,
variazioni del tono dell'umore, un livello di autostima molto basso, ha
difficoltà ad intraprendere nuove iniziative ed elabora in senso
depressivo le situazioni vitali insoddisfacenti. Ha rilevato gravi problemi
di socializzazione attiva e inserimento al gruppo, un'accentuata
tendenza al distacco autistico ed alla perdita della capacità di
distinguere tra realtà interna e realtà esterna. Secondo detto medico,
le capacità di effettuare un corretto giudizio di realtà sembrano essere
compromesse e le capacità di controllo e di difesa sono molto deboli.
In replica, il ricorrente ha inoltre prodotto una relazione medica del
febbraio del 2008 del dott. G._______ (doc. TAF 12), da cui emerge
segnatamente la diagnosi di sindrome fobico ossessiva con spunti
psicotici. Già da quanto qui esposto, consegue che il ricorrente ha
reso ampiamente plausibile un peggioramento del suo stato di salute
che giustificava un'entrata nel merito della sua domanda di revisione e
un conseguente esame della fattispecie da parte dell'autorità inferiore
rispettoso dei principi sanciti all'art. 43 LPGA e all'art. 69 OAI,
segnatamente dal profilo dell'accertamento d'ufficio dei fatti
giuridicamente rilevanti.
8.5 Certo, il dott. E._______ nel suo ultimo rapporto del 16 marzo
2008 ha ritenuto di includere nella diagnosi un'affezione psichiatrica
(disturbo depressivo endoreattivo medio-grave). Ha asserito che i
sintomi di sofferenza psichica sono ben giustificabili da una condizione
di limitazione funzionale di lunga durata (scarsa autostima, spunti
depressivi, tendenze interpretativo-proiettive, perdita della capacità
critica, ecc.). Ha nondimeno concluso che la presenza di spunti
depressivi reattivi a una condizione di cronica malattia (con verosimile
sofferenza soggettiva) costituisce una situazione che credibilmente
accompagna l'assicurato da parecchio tempo e che per le sue stesse
caratteristiche di variabilità in funzione di fattori esterni (conflittualità
famigliare, situazioni contingenti di ordine svariato) influisce solo
marginalmente sull'apprezzamento della esigibile residua abilità
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lavorativa in attività adeguate. La problematica psichiatrica – la cui
insorgenza, in considerazione dell'insieme della documentazione
esibita, non può farsi risalire ad una data posteriore alla pronuncia
della decisione impugnata – non è però stata oggetto dei necessari
approfondimenti (leggi accertamenti fattuali) da parte del dott.
E._______, il quale, nel suo ultimo rapporto del 16 marzo 2008, non si
è neppure pronunciato sul motivo per cui un complemento d'istruttoria
al riguardo sarebbe stato inutile. Infine, questo Tribunale osserva che il
medico dell'UAIE, nelle sue prese di posizione del 22 luglio 2007 (di
data anteriore alla decisione impugnata) e del 16 marzo 2008, ha
rilevato che dalla documentazione medica esibita, fra cui la relazione
medica del maggio e del settembre del 2007 del dott. G._______ (v.
doc. 179 e doc. TAF 1), emerge che l'insorgente soffre di affezioni,
segnatamente coxartrosi bilaterale, valvulopatia mitroaortica e
cardiopatia ipertrofica, che non erano mai state anteriormente
documentate. A torto, né il dott. E._______ né l'autorità inferiore hanno
ritenuto di dovere richiedere ulteriori accertamenti ortopedici e cardiaci
e neppure si sono espressi sui motivi per i quali un complemento
d'istruttoria per tali problematiche sarebbe stato inutile. Ne discende
che questo Tribunale ritiene un insufficiente accertamento dei fatti dal
profilo psichiatrico, ortopedico e cardiaco.
9.
Per quanto emerge dagli atti di causa al loro stato attuale, non è
pertanto possibile determinarsi con cognizione di causa sull'esistenza
di un peggioramento dello stato di salute del ricorrente suscettibile di
giustificare un aumento della rendita d'invalidità. In altri termini,
l'incapacità lavorativa del 50% in attività di sostituzione ritenuta nella
decisione impugnata in virtù delle prese di posizione del dott.
E._______ non può essere confermata. Infine, va ancora rilevato che
dal formulario E 213 appare che, nel corso degli anni, il medico
incaricato dell'esame ha dapprima considerato l'interessato inabile al
55% (2001) ed in seguito al 70% (2006) per qualsiasi attività lucrativa
(v. doc. 95 e 171). Pertanto, la decisione impugnata, che viola il diritto
federale, incorre nell'annullamento.
10.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
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Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute – con perizia psichiatrica, ortopedica, cardiaca ed ogni
altra che dovesse rendersi necessaria – ed alla capacità lavorativa del
ricorrente tra il 31 marzo 1999 ed il momento dell'emanazione del
nuovo provvedimento e a pronunciare una nuova decisione.
11.
11.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di fr. 300.--, versato il 2 luglio 2008, è restituito al
ricorrente.
11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese
ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2], in particolare l'art. 9). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr.
1'500.--, in funzione del tempo necessario dedicato alla
rappresentanza del ricorrente in una causa che non presenta
particolari difficoltà né in fatto o in diritto né dal profilo dello studio
della documentazione agli atti. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 27 luglio 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato il
2 luglio 2008, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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