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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C6027/2011
Sen t e n z a d e l 2 0 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Stefan Mesmer e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 ottobre 2011).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 7 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con un figlio (doc. A
21) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
settembre 2010 al 30 giugno 2011 (doc. A 631 a 637).
2.
2.1. Il 3 novembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 7
ottobre 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera d'invalidità anche successivamente al 30 giugno 2011, dal
momento che secondo la relazione medica del 22 ottobre 2011 dello
psichiatra curante, allegata in copia al gravame, la patologia psichica di
cui soffre comporta una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi
attività lucrativa. Infine, ha formulato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali (doc. TAF 1).
2.2. Il 21 novembre 2011, il medesimo ha esibito il formulario "domanda
di gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
3.
Nella risposta al ricorso del 29 novembre 2011 (doc. TAF 5), l'UAIE ha
proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione
dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 23 novembre 2011 (conclusione
principale; doc. TAF 5). L'Ufficio AI del Cantone B._______ rinvia a sua
volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 22
novembre 2011. Secondo quest'ultima è indicato completare l'istruttoria e
pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica per definire
l'evoluzione dello stato di salute, risorse, limiti funzionali, diagnosi e
prognosi dall'11 aprile 2011 (data della precedente visita medica del
SMR).
4.
4.1. Con provvedimento del 2 dicembre 2011, questo Tribunale ha
trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso del 29 novembre 2011, la
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presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 23 novembre
2011 e l'annotazione del medico SMR del 22 novembre 2011, riservata la
facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle
eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6).
4.2. Con scritto del 6 dicembre 2011 (ricevuto dall'autorità inferiore il 13
dicembre 2011 e trasmesso a questo Tribunale per competenza il 19
dicembre 2011), l'insorgente ha segnalato che "siamo a confermare il
nostro ricorso e vi invitiamo, come richiestovi, a retrocedere l'incarto
all'Ufficio AI del Cantone B._______ affinché possa espletare i necessari
accertamenti medici" (doc. TAF 8).
5.
5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
6.
6.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
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necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
6.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
7.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di
cui alla conclusione principale della presa di posizione del 23 novembre
2011 dell'Ufficio AI del Cantone B._______ (peraltro il ricorrente, nello
scritto del 6 dicembre 2011, ha segnalato che accoglie la proposta
dell'autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 29 novembre 2011)
è giustificata dalla necessità di completare l'istruttoria su un punto
rilevante per l'esito della lite, ossia lo stato di salute psichico del
ricorrente, peggiorato rispetto alla visita medica del SMR dell'11 aprile
2011 (cfr. relazione medica del dott. C._______ del 22 ottobre 2011),
come segnalato dal dott. D._______, medico del SMR, specialista in
psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 22 novembre 2011, il quale si
riferisce pure a fatti verificatisi prima dell'emanazione della decisione
litigiosa. Ritenuta la necessità di completare l'accertamento dei fatti
determinanti dal profilo psichiatrico un rinvio a tal fine degli atti all'autorità
inferiore per successiva resa di una nuova decisione è compatibile con la
nuova giurisprudenza di cui a DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4. Non è
altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa
dell'insorgente medesimo a partire dal 1° luglio 2011 con il necessario
grado della verosimiglianza preponderante.
7.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del
provvedimento del 2 dicembre 2011 di questo Tribunale dare al ricorrente
la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della
nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza
DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
dell'insorgente (cfr. sul quesito la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4).
In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE la
rendita intera per il periodo dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011
attribuita con decisione dell'UAIE del 7 ottobre 2011, e legata alla
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problematica psichica – nel rapporto medico dell'aprile 2011 (doc. A 47
1), il dott. D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto
in modo convincente che lo stato di salute ha impedito all'insorgente di
svolgere una qualsiasi attività lucrativa a decorrere dal 15 settembre 2009
al 30 marzo 2011 – è già definitivamente acquisita. In tale contesto, resta
aperta solo la questione di sapere se l'(eventuale) peggioramento della
problematica psichica possa avere un'incidenza significativa sulla residua
capacità lavorativa del ricorrente a far tempo da aprile del 2011. In effetti,
e come precedentemente accennato, non è ipotizzabile che la richiesta di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità venga respinta, dal
momento che l'affezione psichica, già accertata in prima istanza,
comporta sicuramente la concessione di una rendita intera dal 1°
settembre 2010 al 30 giugno 2011, come ritenuto nella decisione
impugnata (un'inabilità al lavoro totale dal 15 settembre 2009 al 30 marzo
2011).
7.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda
al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.
Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto
nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti
delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso.
8.
8.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
8.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti,
secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione
o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle
ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una
nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 800.,
tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal
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rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 7 ottobre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
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Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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