B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6039/2017
Sen t en z a d e l 3 0 no vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Guido Colella,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, periodo contri-
butivo (decisione su opposizione del 26 luglio 2017).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1. Il 26 luglio 2017, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha
respinto l’opposizione del 13 marzo 2017 di A._______ – cittadino italiano,
nato il (…) – ed ha confermato la decisione del 21 novembre 2016,
mediante la quale ha riconosciuto all’interessato una rendita di vecchiaia
dell’ammontare mensile di fr. 99.- a decorrere dal 1° ottobre 2016, conto
tenuto di un periodo contributivo di 3 anni e 4 mesi (cfr. allegati al doc. TAF
1).
1.2. Tale decisione su opposizione, inviata per lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, è stata notificata all’(allora) rappresentante dell’inte-
ressato, ossia al B._______ di C._______, il 31 luglio 2017 (cfr. avviso di
ricevimento [allegato al doc. TAF 1] e ricerca postale [doc. TAF 2]).
2.
Il 15 settembre 2017 (cfr. timbro postale), l’interessato, per il tramite dell’at-
tuale rappresentante, ossia l’avv. G. Colella, ha inoltrato uno scritto dinanzi
alla CSC, che è poi stato trasmesso il 19 ottobre 2017 per competenza al
Tribunale amministrativo federale (TAF), mediante il quale ha segnalato
alla CSC che per errore non gli sono stati riconosciuti dei contributi da lui
versati da aprile a novembre del 1970 e da marzo ad ottobre del 1971,
poiché versati sul conto di un cugino con medesimo nome e cognome, e
chiesto di procedere ad una verifica della circostanza rispettivamente ad
una rideterminazione della sua rendita (doc. TAF 1).
3.
3.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi
di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA rese
dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC).
3.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la LAVS non deroghi alla LPGA.
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4.
4.1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d’ufficio e con
piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF e art. 7 cpv.
1 PA), rispettivamente l’ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii).
4.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 PA, l'autorità che si reputa incompetente trasmette
senza indugio la causa a quella competente e, giusta l'art. 9 cpv. 2 PA,
l'autorità che si reputa incompetente prende una decisione di inammissibi-
lità, qualora una parte ne affermi la competenza.
5.
Si tratta innanzitutto di determinare se lo scritto del ricorrente del 15 set-
tembre 2017 debba rispettivamente possa essere considerato quale
mezzo d’impugnazione ordinario (ricorso) contro la decisione su opposi-
zione della CSC del 26 luglio 2017 o se per contro si tratta di un mezzo
d’impugnazione straordinario contro la menzionata decisione.
5.1. Al riguardo, questo Tribunale osserva che il ricorrente, peraltro rappre-
sentato da mandatario professionale, ha inequivocabilmente trasmesso il
menzionato scritto del 15 settembre 2017 alla CSC e presentato una “do-
manda di correzione e attribuzione dei contributi” del ricorrente medesimo.
In altri termini, ha chiesto alla CSC il riconoscimento di un periodo contri-
butivo maggiore, considerato che quello ritenuto dall’autorità inferiore è do-
vuto a suo giudizio ad un errore. Inoltre, lo scritto non comporta né implici-
tamente né esplicitamente un riferimento alla volontà di ricorrere dinanzi a
questo Tribunale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 luglio
2017. Nello scritto del 15 settembre 2017, non è altresì fatto riferimento alla
tempestività dello stesso in relazione all’art. 60 LPGA, benché vi sia la ne-
cessaria indicazione del termine ricorsuale nei rimedi giuridici della deci-
sione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017, né è stata presentata
una domanda di restituzione dei termini giusta l’art. 41 LPGA.
5.2. Il fatto che lo scritto del 15 settembre 2017 non sia stato concepito/inol-
trato quale ricorso dinanzi a questo Tribunale contro la decisione su oppo-
sizione del 26 luglio 2017 della CSC è corroborato anche dal fatto che al
ricorrente stesso, come detto rappresentato da mandatario professionale,
non poteva in buona fede sfuggire che il suo più volte menzionato scritto
consegnato alla posta il 15 settembre 2017, se inoltrato in quanto ricorso
non avrebbe che potuto essere considerato inammissibile da questo Tribu-
nale poiché tardivo.
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5.2.1. In effetti, giusta l'art. 60 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAVS, il
ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della de-
cisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37 LTAF).
Si tratta di un termine improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA).
5.2.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o
in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo
la notificazione. Giusta il capoverso 4 del medesimo articolo, i termini sta-
biliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: dal settimo
giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua in-
cluso (lett. a); dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b); dal 18 dicembre al
2 gennaio incluso (lett. c; cfr. anche gli art. 20 cpv. 1 e 22a cpv. 1 PA in
relazione con l’art. 2 cpv. 4 PA e l’art. 37 LTAF).
5.2.3. Secondo giurisprudenza, per il calcolo del termine di ricorso viene
computato il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini
se la decisione è stata notificata durante la sospensione (DTF 132 II 153
consid. 4.1; cfr. anche sentenze del TF 9C_424/2014 del 4 luglio 2014 e
9C_525/2013 del 23 settembre 2013 consid. 3 con rinvii).
5.2.4. Giusta l'art. 39 cpv. 1 LPGA (v. anche art. 21 cpv. 1 PA), le richieste
scritte devono essere consegnate all'autorità, oppure all'indirizzo di questa,
a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA e art. 21 cpv. 2 PA).
5.2.5. Nel caso concreto, la decisione su opposizione del 26 luglio 2017
della CSC è stata validamente notificata il 31 luglio 2017 al B._______ di
C._______, il quale era all’epoca dei fatti il rappresentante dell’interessato
(cfr. decisione su opposizione [allegata al doc. TAF 1] e ricerca postale
[doc. TAF 2]). Tali circostanze non sono messe in discussione nello scritto
del ricorrente consegnato alla posta il 15 settembre 2017 (cfr. doc. TAF 1).
Conto tenuto delle ferie giudiziarie (intercorrenti dal 15 luglio al 15 agosto
compreso), il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la menzionata
decisione su opposizione ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2017 ed è
scaduto il 14 settembre 2017. Ne consegue che se lo scritto del ricorrente
qui in esame, inoltrato il 15 settembre 2017 (cfr. timbro postale [doc. TAF
1]), fosse stato presentato quale ricorso dinanzi al TAF contro la decisione
su opposizione della CSC del 26 luglio 2017, avrebbe dovuto essere con-
siderato inammissibile poiché tardivo.
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5.2.6. Questo Tribunale osserva altresì che nel gravame l’interessato non
ha neppure fatto valere motivi di restituzione del termine (di cui all’art. 41
LPGA; v. anche art. 24 cpv. 1 PA).
5.3. Dal momento che lo scritto dell’interessato del 15 settembre 2017 non
avrebbe che potuto essere dichiarato inammissibile se inoltrato quale ri-
corso contro la decisione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017, ma
che il ricorrente stesso non ha di fatto inoltrato alcun ricorso dinanzi al TAF
contro la menzionata decisione su opposizione del 26 luglio 2017 della
CSC, lo scritto dell’insorgente del 15 settembre 2017, conto detenuto
dell’insieme delle circostanze del caso di specie, non può pertanto che es-
sere interpretato quale mezzo d’impugnazione straordinario contro la deci-
sione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017. Non compete peraltro
a questo Tribunale di stabilire se lo scritto del ricorrente del 15 settembre
2017 debba essere qualificato ed esaminato quale domanda di revisione
ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA e/o quale domanda di riconsiderazione ai
sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Nel caso di specie, sia la revisione della
decisione della CSC del 26 luglio 2017 ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA sia
la sua riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA sono altresì di esclusiva
competenza della CSC, di modo che il loro eventuale inoltro dinanzi a que-
sto Tribunale, piuttosto che alla CSC, ne comporterebbe l’inammissibilità.
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel meri-
to di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF
in combinazione con l’art. 85bis cpv. 3 LAVS).
7.
7.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
7.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a con-
trario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di
principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo
eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Lo scritto del ricorrente del 15 settembre 2017, unitamente ai documenti
allegati, è trasmesso alla CSC per competenza ai sensi dei considerandi.
2.
Nella misura in cui lo scritto del ricorrente del 15 settembre 2017 volesse,
per denegata ipotesi, essere considerato quale mezzo di impugnazione or-
dinario (ricorso) o straordinario (revisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA
o riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA) depositato dinanzi a questo
Tribunale contro la decisione su opposizione della CSC del 26 luglio 2017,
lo stesso sarebbe da considerare inammissibile.
3.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegati: menzionati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: