Corte II I
C-6054/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Rodolfo Barsi e
dall'avvocato Franco Papadia, viale O. Quarta 16,
IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
29 agosto 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6054/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 29 agosto 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita
AI presentata dall'interessato il 4 dicembre 2006.
2.
Il 19 settembre 2008, l'interessato ha interposto ricorso contro la
summenzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una
rendita AI.
3.
3.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo
Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dalle autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
3.2 In particolare, le decisioni dell'UAIE sono impugnabili dinanzi al
Tribunale amministrativo federale giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20).
4.
Con scritto del 7 novembre 2008, l'UAIE ha rinunciato a presentare la
risposta al ricorso.
5.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
14 novembre 2008 (notificata il 26 novembre 2008; cfr. risultanze
processuali), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 15 dicembre
2008, un anticipo di fr. 300.-- (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di
inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine;
ha pure trasmesso all'insorgente, per conoscenza, una copia dello
scritto del 7 novembre 2008 dell'UAIE.
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6.
Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle
presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per
conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett.
b LTAF).
8.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Uffico federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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