B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6059/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michela Bürki Moreni e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dall'UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 ottobre 2012).
C-6059/2012
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato alle dipendenze
di una ditta, in qualità di operatore addetto alla produzione su macchine,
dal dicembre del 1989 al settembre del 2008 (doc. A 17-1 e 18-4), sol-
vendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (doc. A 7-3). Ha interrotto il lavoro il 29 settembre 2008 per mo-
tivi di salute (doc. B 1-1) ed è stato licenziato con effetto all'11 giugno
2010 (doc. A 61-1). Il 20 marzo 2009, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. A 8-1).
A.b Il 6 dicembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 77-1). È stato stabilito,
in virtù della perizia pluridisciplinare dell'agosto 2010 del Servizio accer-
tamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM; doc. A 62-1) che l'inte-
ressato era affetto segnatamente da periartropatia omeroscapolare bilate-
rale, gonalgie croniche, sindrome lombospondilogena cronica, sindrome
del tunnel carpale bilaterale, sindrome mista ansiosodepressiva (F 42.1
secondo l'ICD 10), insonnia non organica (F 51.1 secondo l'ICD 10), cefa-
lee tensive, disturbo di personalità misto (F 61.0 secondo l'ICD 10) ed
obesità e che lo stesso presentava, fermo restando una completa incapa-
cità al lavoro da giugno a settembre del 2009, una capacità lavorativa del
50% nella precedente attività e del 70% in un'attività confacente allo stato
di salute a decorrere dal 29 settembre 2008, ciò che conduceva ad un
grado d'invalidità del 32% (doc. A 66-1).
A.c Il 22 novembre 2011, il Tribunale amministrativo federale ha parzial-
mente accolto il ricorso del 13 gennaio 2011, annullato la decisione del 6
dicembre 2010 e rinviato gli atti di causa all'UAIE affinché detto Ufficio
procedesse al completamento della valutazione peritale psichiatrica [la
specialista non avendo preso posizione in merito alle constatazioni e
conclusioni degli psichiatri che avevano esaminato o curato l'interessa-
to]), effettuasse, se del caso, un confronto dei redditi determinanti e pro-
nunciasse una nuova decisione (doc. A 81-2).
B.
B.a Il 15 marzo 2012, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
B._______ (Ufficio AI) ha ripreso l'istruttoria della domanda di rendita,
C-6059/2012
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conferendo l'incarico al SAM a C._______ di sottoporre l'interessato ad
una perizia psichiatrica (doc. A 85-1; v. anche rapporto del 14 marzo 2012
del dott. D._______, medico del Servizio medico regionale dell'AI [SMR;
doc. A 84-1]).
B.b Nella perizia del 20 giugno 2012 del SAM (consecutiva ad esami del
2 e 25 maggio 2012), i periti hanno posto la diagnosi segnatamente di
sindrome mista ansioso-depressiva (F 41.2 secondo l'ICD 10), insonnia
non organica (F 51.0 secondo l'ICD 10), disturbo di personalità a note mi-
ste (F 61.0 secondo l'ICD 10), periartropatia omero-scapolare bilaterale,
gonalgie croniche bilaterali, sindrome lombospondilogena cronica, sin-
drome del tunnel carpale bilaterale, cefalee miste ed obesità. I medici
hanno concluso che l'interessato presenta, fermo restando una completa
incapacità al lavoro da giugno a settembre del 2009, una capacità lavora-
tiva del 50% nella precedente attività e del 70% in un'attività confacente
allo stato di salute a far tempo dal 29 settembre 2008 (doc. A 89-1).
B.c Nel rapporto del 25 giugno 2012, il dott. E._______, medico SMR, ha
ritenuto che la menzionata perizia descrive un quadro clinico sovrapponi-
bile a quello esistente al momento della presa di posizione dell'agosto
2010 del dott. D._______ (doc. A 90-1).
B.d Con progetto di decisione del 25 giugno 2012, l'Ufficio AI del Cantone
B._______ ha comunicato all'interessato che, in virtù della perizia del
giugno 2012 del SAM, la richiesta di prestazioni è (recte sarebbe stata)
respinta, ritenuto in particolare che, fermo restando una completa inabilità
al lavoro da giugno a settembre del 2009, l'esercizio di un'attività sostitu-
tiva confacente allo stato di salute è da considerare esigibile, dal 29 set-
tembre 2008, in misura tale da escludere il diritto ad una rendita. L'Ufficio
AI ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di
30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle osservazioni per
iscritto (doc. A 91-1).
B.e Con scritto (ricevuto dall'Ufficio AI il 26 luglio 2012; doc. A 95-1), l'inte-
ressato ha chiesto il riesame della sua pratica, dal momento che, secon-
do i documenti medici allegati in copia (doc. A 95-2 a 95-4), presenta del-
le limitazioni funzionali significative anche nell'esercizio di un'attività sosti-
tutiva leggera.
B.f Nel rapporto del 5 ottobre 2012, i medici del SAM hanno ritenuto che
la valutazione clinica-lavorativa dell'interessato di cui alla perizia del giu-
gno 2012 merita conferma (doc. A 101-1).
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B.g Nel rapporto del 9 ottobre 2012, il dott. E._______ ha rilevato che
non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione
del 25 giugno 2012 (doc. A 102-1).
C.
Il 22 ottobre 2012, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assi-
curazione svizzera per l'invalidità (doc. A 106-1). Ha rilevato, in virtù della
perizia del giugno 2012 del SAM, che l'assicurato presenta un'inabilità al
lavoro del 50% dal 29 settembre 2008, del 100% da giugno 2009 e del
50% da settembre 2009 nella precedente attività di operaio, ma un'abilità
al lavoro del 70% dal 29 settembre 2008, dello 0% da giugno 2009 e del
70% da settembre 2009 in un'attività confacente allo stato di salute, ciò
che conduce, nell'ambito di un'attività sostitutiva adeguata, ad un grado
d'invalidità del 32%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendi-
ta dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 106-1).
D.
Il 22 novembre 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 22 ottobre
2012 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità. Si è doluto di un'errata valutazione delle sue condizioni di sa-
lute. Chiede peraltro di essere sottoposto ad una perizia medica (doc.
TAF 1). Il 14 gennaio 2013, ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2, 3 e 5)
nonché esibito un rapporto psichiatrico del 7 gennaio 2013 della dott.ssa
F._______ (doc. TAF 4).
E.
Con risposta del 21 febbraio 2013, l'UAIE ha proposto la reiezione del
gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa
di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ dell'8 febbraio 2013,
secondo la quale, in virtù della perizia del giugno 2012 del SAM e del re-
lativo complemento dell'ottobre 2012 – perizie che peraltro sono conformi
ai criteri di una perizia neutrale specialistica – il quadro clinico è sovrap-
ponibile a quello esistente al momento della perizia dell'agosto 2010 del
SAM, nel senso che l'assicurato presenta una capacità al lavoro del 70%
in attività confacenti allo stato di salute dal 29 settembre 2008. Detto Uffi-
cio ha poi rilevato, in virtù del rapporto del 29 gennaio 2013 dei dott.
D._______ e G._______, medici SMR (doc. TAF 7), che la nuova docu-
mentazione psichiatrica prodotta, che fa stato di un quadro clinico di gra-
vità maggiore e pone la (nuova) diagnosi di episodio depressivo grave
senza sintomi psicotici (F 32.2 secondo l'ICD 10) e sindrome ansiosa ge-
neralizzata (F 41.1 secondo l'ICD 10), si riferisce ad un'epoca successiva
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alla data di emissione della decisione impugnata e non è dunque suscet-
tibile di modificare la valutazione clinica-lavorativa del ricorrente. Infine,
l'Ufficio AI ha ribadito la correttezza del confronto dei redditi effettuato,
che comporta un grado d'invalidità del 32% (doc. TAF 7).
F.
Nella replica del 25 marzo 2013, il ricorrente si è riconfermato nelle ar-
gomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 22 novembre 2012
(doc. TAF 10), atto di replica che è poi stato trasmesso da questo Tribu-
nale con provvedimento del 9 aprile 2013 all'autorità inferiore per cono-
scenza (doc. TAF 11).
G.
Con scritto del 4 marzo 2014, l'insorgente ha prodotto una relazione me-
dica dell'11 novembre 2013 del dott. H._______ (doc. TAF 13), scritto che
è poi stato trasmesso da questo Tribunale con provvedimento del 17 lu-
glio 2014 all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le
persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
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dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurez-
za sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, com-
prese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch.
1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'U-
nione europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem-
bre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219
4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola-
mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909,
2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli-
cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi
si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento
(CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il
suo allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una ren-
C-6059/2012
Pagina 7
dita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1
consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata presentata il 20
marzo 2009, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni del-
la 5a revisione della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (cfr. sentenza
del TF 8C_249/2010 del 1° giugno 2009; v. anche la sentenza del TAF C-
1553/2012 del 25 marzo 2014). Al caso di specie, non sono per contro
applicabili le disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto)
che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FF 2010 1603).
3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di ren-
dita il 20 marzo 2009. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr.
consid. 5.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere co-
gnitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impu-
gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2
e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente
connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprez-
zamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata re-
sa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 non-
ché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid.
3a in fine).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e del-
la LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI) ed aver pagato i contribu-
ti all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p.
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4065; art. 45 del regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), du-
rante tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un perio-
do contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in com-
binazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). Il
ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 18 anni (doc.
A 17-1 e doc. B 1-1) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della
durata minima di contribuzione.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e
110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011
consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA,
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applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invali-
dità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecu-
zione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido
(reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310
consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed.,
2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del TF K 24/04 del 20 aprile 2005;
DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del
diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozial-
versicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
PC (RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove neces-
sarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene
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Pagina 10
che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza
qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la
causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procede-
re lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'ammini-
strazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non vio-
la né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In
particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria
nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad ef-
fettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
9.
9.1 Questo Tribunale rileva che secondo una costante giurisprudenza, al-
lorquando l'autorità di ricorso pronuncia, come nella fattispecie il Tribuna-
le amministrativo federale il 22 novembre 2011, una decisione di cassa-
zione con rinvio degli atti di causa per completamento dell'istruzione e
nuova decisione, l'autorità a cui è stata rinviata la causa, come pure quel-
la che ha reso la decisione di cassazione, deve conformarsi alle istruzioni
della sentenza di rinvio. L'autorità inferiore deve, dunque, fondare la sua
nuova decisione sui considerandi di diritto contenuti nel giudizio di rinvio.
Tale principio, sancito in materia civile nell'abrogato art. 66 cpv. 1 OG, è
applicabile anche in assenza di una specifica disposizione e vale, conse-
guentemente, nelle procedure amministrative in generale (sentenze del
TF 9C_457/2013 del 26 dicembre 2013 consid. 6.2, 8C_775/2010 del 14
aprile 2011 consid. 4.1.1 e 9C_522/2007 del 17 giugno 2008 consid. 3.1;
DTF 117 V 237 consid. 2a). La latitudine di giudizio dell'autorità inferiore è
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dunque limitata dai motivi della decisione di rinvio, nel senso che tale au-
torità è vincolata da ciò che è stato già definitivamente deciso dall'autorità
di ricorso (DTF 131 III 91 consid. 5.2 e 120 V 233 consid. 1a), come lo è
pure l'autorità di ricorso nell'esame del susseguente gravame (sentenze
del TF 9C_457/2013 consid. 6.2, 8C_775/2010 consid. 4.1.1 e
9C_522/2007 consid. 3.1), fermo restando che l'autorità inferiore ha la fa-
coltà di eccezionalmente derogare alle istruzioni di per sé vincolanti della
sentenza di rinvio qualora dall'istruzione complementare, esperita a se-
guito del rinvio degli atti di causa, dovesse risultare che una misura d'i-
struttoria supplementare ordinata dall'autorità di ricorso è divenuta ormai
superflua sulla base di altre misure istruttorie complementari già eseguite
(sentenze del TF 9C_12/2013 del 19 novembre 2013 consid. 3.3.1 e
9C_522/2007 consid. 3.3.1).
9.2 Con sentenza del 22 novembre 2011, il Tribunale amministrativo fede-
rale ha ordinato all'autorità inferiore di completare l'accertamento dei fatti
determinanti sullo stato di salute del ricorrente nel senso di un comple-
mento della valutazione psichiatrica del giugno 2010 della dott.ssa
I._______ (doc. A 62-29). In particolare, lo specialista psichiatra, dopo
aver visitato personalmente l'insorgente ed analizzato i rapporti medici
degli psichiatri che hanno visitato, esaminato o curato il ricorrente nel pe-
riodo dal 2008 al dicembre 2010 (segnatamente il dott. J._______, la
dott.ssa K._______ ed il dott. L._______), avrebbe dovuto confermare, o
meno, la diagnosi e la valutazione sulla residua capacità lavorativa poste
nella menzionata valutazione psichiatrica (v. sentenza del TAF C-
458/2011 consid. 10.2).
9.3
9.3.1 Questo Tribunale osserva che le diagnosi poste nei differenti rap-
porti psichiatri fino alla data della decisione impugnata, appaiono nella
sostanza sovrapponibili, il ricorrente soffrendo segnatamente, almeno fino
a maggio-luglio 2012, di una sindrome ansioso-depressiva (F 41.2 se-
condo l'ICD 10). Tuttavia, i menzionati rapporti divergono in merito alle
condizioni cliniche ed alla residua capacità lavorativa del medesimo. Da
questo profilo, l'unica specialista che si è pronunciata in favore di una re-
sidua capacità lavorativa del 70% in un'attività sostitutiva adeguata è sta-
ta la psichiatra dott.ssa I._______. Gli altri psichiatri interpellati in corso di
procedura, e non solo gli psichiatri curanti dell'insorgente, hanno ritenuto
piuttosto un'incapacità lavorativa di almeno il 50% anche in un'attività so-
stitutiva adeguata. La dott.ssa K._______, medico-psichiatra incaricato
dall'assicurazione M._______, nei rapporti del novembre 2008 e del feb-
C-6059/2012
Pagina 12
braio 2009 (doc. A 14-13 e 14-15), ha concluso ad un'abilità lavorativa del
50% dal 1° dicembre 2008 e il dott. L._______, medico-psichiatra incari-
cato dall'assicurazione N._______, nel rapporto del marzo 2010 (doc. A
54-2), ha segnatamente indicato che l'assicurato ha un aspetto poco cu-
rato, atteggiamento superficialmente collaborante, tono dell'umore flesso
verso il polo depressivo, tratti di personalità evitanti-dipendenti, labilità
emotiva, ansia libera, spinta vitale ridotta, anedonia e ritiro sociale e con-
cluso che il quadro psicopatologico giustifica un'inabilità lavorativa alme-
no nella misura del 50%. Nel rapporto dell'ottobre 2010 (doc. A 72-2), il
dott. J._______, medico-psichiatra curante dell'insorgente, ha segnalato
in particolare che l'interessato (in cura da gennaio 2008 con regolari visite
mensili) presenta marcata quota d'ansia, deflessione timica, labilità emo-
tiva e facile irritabilità, precisa che negli anni è stata modificata la terapia
farmacologica, senza aver ottenuto un miglioramento della condizione
psicopatologica, ha ritenuto una totale compromissione delle abilità socia-
li e lavorative e concluso che le limitazioni nei confronti della propria attivi-
tà lavorativa sembrano estendibili a qualsiasi attività occupazionale (nel
senso di una totale compromissione delle abilità sociali e lavorative).
9.3.2 Nella valutazione psichiatrica del 26 maggio 2012 (doc. A 89-23; va-
lutazione poi ripresa nel rapporto della perizia bidisciplinare del 20 giugno
2012 [doc. A 89-1]), la perita, dott.ssa I._______, ha rilevato che il quadro
misto ansioso-depressivo appare migliorato rispetto al 2010. Appaiono
migliorati i sintomi depressivi, mentre si mantiene-peggiora lievemente
l'ansia. L'interessato appare meno sofferente che nel 2010. Per sua stes-
sa ammissione, è migliorato grazie all'intervento dei curanti e della sua
"forza di volontà. La perita indica che il dott. J._______ ha motivato un
grado d'incapacità lavorativa del 100% a partire da una diagnosi di sin-
drome mista ansioso depressiva che a suo avviso non giustifica la per-
centuale riconosciuta vista anche l'assenza di altre patologie psichiatriche
di rilievo. Essa condivide invece la diagnosi di sindrome mista posta dalla
dott.ssa K._______, ma non le conclusioni rispetto all'incapacità lavorati-
va del 50% e conferma la sua impressione che una diagnosi dell'area ne-
vrotica quale il quadro misto non può sostenere una percentuale di inca-
pacità lavorativa superiore al 30%, soprattutto se non in comorbilità con
più articolati elementi psichici. Il disturbo di personalità dell'interessato
non agisce a suo avviso con effetto sinergico peggiorando la capacità la-
vorativa. Rispetto alla relazione medica del dott. L._______, la perita non
ha rilevato differenze di impostazione diagnostica, ma non le pare si pos-
sa giungere per un quadro misto ad una percentuale di incapacità lavora-
tiva del 50%. A suo avviso, un quadro misto è per definizione un quadro
in cui l'espressività sia dei sintomi ansiosi che depressivi è contenuta,
C-6059/2012
Pagina 13
motivo per cui consente di associarli insieme. Ha quindi confermato le
sue impressioni cliniche-diagnostiche (diagnosi di sindrome mista ansioso
depressiva [F 41.2 secondo l'ICD 10], insonnia non organica [F 51.0 se-
condo l'ICD 10] e disturbo di personalità a note miste [F 61.0 secondo
l'ICD 10]) e segnalato che seppure alcuni casi di sindromi miste possano
produrre una sofferenza soggettiva anche importante, in assenza di altre
patologie e comorbidità non le sembra plausibile indicare una percentuale
di incapacità lavorativa superiore al 30-40%. In tal senso, essa sarebbe
più vicina come conclusione a quella della dott. O._______ del settembre
2009 (doc. A 35-1 a 35-11 [formulario E 213]) che ha ritenuto un'incapaci-
tà lavorativa del 40% (in un'attività sostitutiva adeguata). La perita osser-
va poi, con riferimento alla domanda di questo Tribunale di precisazione
del quadro clinico dal 2008 al dicembre 2010, che nel complesso il qua-
dro misto è stato poco modulato dalla terapia fino alla metà del 2010.
Successivamente, il quadro risulta lievemente migliorato soprattutto per
gli aspetti depressivi con persistenza del quadro ansioso. Nel complesso
la perita conferma le sue impressioni cliniche-diagnostiche (del giugno
2010) così come la percentuale di incapacità lavorativa del 30% (dal
2008) in un'attività sostitutiva adeguata a suo avviso plausibile per tale
quadro.
9.3.3 Tuttavia, tale apprezzamento della perita con riferimento al periodo
intercorrente dal 2008 a dicembre 2010 non convince. Da un lato, esso
non è sufficientemente motivato, vuoi si appalesa generico, sulle ragioni
della diversità del suo apprezzamento in relazione a quello degli altri spe-
cialisti che pure hanno visitato personalmente il ricorrente nel periodo in
questione, anzi per quanto attiene al periodo intercorrente dal 2008 al
giugno 2010 sono gli unici che hanno visitato personalmente l'insorgente.
In siffatta evenienza, una valutazione divergente rispetto a quella (anche)
di specialisti neutri va motivata in dettaglio pure dal profilo scientifico (ciò
che nel caso di specie è stato fatto in modo alquanto generico ed impre-
ciso), poiché altrimenti si esaurisce in un'impressione che non soddisfa
neppure il presupposto della verosimiglianza preponderante di cui al dirit-
to in materia di AI. Giova ancora rilevare, sul periodo in questione, che la
perita stessa indica che a suo giudizio vi è stato un miglioramento, seppu-
re lieve, della patologia psichica del ricorrente a partire da giugno 2010. A
prescindere dal fatto che anche la motivazione posta a fondamento
dell'evocato miglioramento, seppur qualificato di lieve, appare poco con-
sistente e non è confermato da alcun altro specialista che abbia visitato
personalmente l'insorgente, detta motivazione appare in qualche modo
pure contraddittoria in relazione ad una incapacità lavorativa che sarebbe
rimasta costantemente (dal 2008) del 30% in attività sostitutiva adeguata,
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Pagina 14
senza che la dott. I._______ si sia posta il quesito se il miglioramento cui
essa fa riferimento nella relazione peritale del maggio del 2012 non fosse
del tutto passeggero. Infine, può ancora essere rilevato che la perita non
ha comunque ed in particolare preso posizione in modo preciso sulla de-
scrizione degli stati psichici, sugli evocati peggioramenti dello stato di sa-
lute dell'insorgente (segnatamente in marzo, luglio, ottobre e novembre
2009 e maggio 2010 [doc. A 14-4, 62-49 e 72-2 e doc. B 7-1 e 10-1]) e
sulle modifiche della terapia farmacologica (segnatamente in ottobre e
novembre 2008 e febbraio e novembre 2009 [doc. A 14-12, 14-18 e 62-
49]) di cui ai rapporti degli psichiatri che hanno visitato, esaminato o cura-
to l'insorgente.
9.4
9.4.1 Ma vi è di più. La dott.ssa P._______, nuova medico-psichiatra cu-
rante del ricorrente, nei rapporti di maggio e luglio 2012 (doc. A 89-22 e
95-2), ha evidenziato che l'esordio psicopatologico risale al 2008 con sin-
tomatologia ansioso-depressiva, aggravatasi a causa delle condizioni or-
ganiche progressivamente invalidanti. Nel corso degli anni sono state ten-
tate diverse terapie farmacologiche, ma il decorso è stato caratterizzato
da periodiche riacutizzazioni. Secondo la specialista, il quadro clinico è
caratterizzato da apatia, anedonia, ritiro sociale, scarsa progettualità e
stati d'ansia acuti. La condizione psicopatologica del paziente ha deter-
minato una progressiva ma importante riduzione del funzionamento glo-
bale e perdita del ruolo sociale. La cronicizzazione della sintomatologia
descritta ha determinato una compromissione delle competenze cogniti-
ve, con ridotta capacità nel problem solving, rigidità nei processi del pen-
siero, ruminazioni a carattere depressivo e scarsa capacità di concentra-
zione nonché di attenzione. L'interessato non apparirebbe pertanto in
grado di riprendere l'attività lavorativa dato il precario equilibrio timico e le
scarse risorse "personologiche". Nel rapporto del luglio del 2012, la spe-
cialista ha poi indicato di avere effettuato un esame in relazione alla scala
di valutazione Global Assessment of Functioning (GAF), l'insorgente rag-
giungendo in tale scala un punteggio di 45. Ora, l'opinione della dott.ssa
P._______ appare piuttosto indicare un peggioramento nel tempo degli
effetti delle affezioni psichiche di cui soffre il ricorrente sulla sua capacità
lavorativa, peggioramento che sembra altresì corroborato, perlomeno dal
mese di luglio 2012, anche da un punteggio GAF di 45.
9.4.2 Chiamata nuovamente ad esprimersi sul caso, la perita dott.ssa
I._______, ha certo indicato nella sua presa di posizione del 15 settembre
2012 (doc. A 105-1) come una GAF di 45 sia poco compatibile con una
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Pagina 15
diagnosi nel complesso non così grave come un quadro misto e poi con-
cluso che "la diagnosi va re-inquadrata (nel senso di un peggioramento
dello stato psichico con nuova diagnosi) o il funzionamento complessivo
deve essere maggiore (in altri termini il GAF deve essere maggiore ri-
spetto a quello indicato dalla nuova psichiatra del ricorrente).
9.4.3 Anche tale valutazione della perita non è convincente poiché impre-
cisa e generica. Da un lato, essa formula due possibili varianti, tra di loro
incompatibili, sul motivo per cui sia stato indicato un punteggio GAF di 45
dalla psichiatra curante (o andrebbe re-inquadrata la diagnosi [nel senso
di un peggioramento del quadro clinico] o il punteggio GAF dovrebbe es-
sere maggiore [quindi minore l'incidenza sul funzionamento globale
dell'affezione finora diagnosticata sul ricorrente]), senza peraltro pronun-
ciarsi esplicitamente per l'una o l'altra variante. Dall'altro lato, essa non ha
fornito alcun elemento, tanto meno di natura scientifica, atto a giustificare
la valutazione secondo la quale il punteggio GAF ritenuto dalla psichiatra
curante dell'insorgente sarebbe errato. Ritenuto che la GAF costituisce
notoriamente l'asse V del DSM-IV (sistema scientifico internazionalmente
riconosciuto) e permette di valutare complessivamente il funzionamento
lavorativo e sociale in un scala da 1 a 100, nella misura in cui la perita nu-
triva dei dubbi sul punteggio GAF rispettivamente ipotizzava che un siffat-
to punteggio potesse giustificarsi solo con un intervenuto cambiamen-
to/peggioramento della diagnosi psichiatrica e/o dei suoi effetti sulla ca-
pacità lavorativa, avrebbe dovuto chiedere all'UAIE di effettuare un com-
plemento istruttorio – che l'UAIE avrebbe comunque dovuto ordinare d'uf-
ficio in una siffatta costellazione – atto a dissipare i dubbi al riguardo piut-
tosto che concludere la sua presa di posizione del 15 settembre 2012 con
la sibillina frase " Per il resto confermo quanto detto nella precedente pe-
rizia", senza che abbia potuto convincentemente dissipare i dubbi sul
punteggio GAF di cui trattasi. In sostanza, la valutazione peritale della
dott.ssa I._______ non convince neppure per il periodo intercorrente tra
dicembre 2010 e la data della decisione impugnata (22 ottobre 2012). A
titolo meramente abbondanziale, può ancora essere rilevato che nel rap-
porto psichiatrico del gennaio 2013 della dott.ssa F._______ (doc. TAF 4),
è posta una nuova diagnosi – di episodio depressivo grave senza sintomi
psicotici (F 32.2 secondo l'ICD 10) e sindrome ansioso generalizzata (F
41.1 secondo l'ICD 10) – che sembra corroborare l'ipotesi di un intervenu-
to peggioramento del quadro clinico del ricorrente. Certo, trattasi di do-
cumento di data posteriore alla decisione impugnata, che non si pronun-
cia altresì sul momento dell'intervenuto peggioramento e di cui di principio
non può essere tenuto conto nel caso concreto; tuttavia, esso fornisce a
posteriori un elemento supplementare a favore di un peggioramento del
C-6059/2012
Pagina 16
quadro clinico del ricorrente, peggioramento che è già stato accennato,
pur genericamente e con una certa imprecisione, nel rapporto della psi-
chiatra curante del ricorrente del luglio 2012.
9.5 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su
un insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il dirit-
to federale ed incorre nell'annullamento, ritenuto che non è (ancora) pos-
sibile determinarsi con cognizione di causa, ossia con il grado della vero-
simiglianza preponderante, sulle condizioni cliniche e la capacità lavorati-
va del ricorrente a decorrere dal 2008.
10.
10.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel meri-
to o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-2471/2012 del 21 maggio 2014
consid. 11.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli at-
ti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del di-
ritto federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid.
2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso
nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
10.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti, segnatamente con un complemento della perizia psichiatrica (cfr.,
sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze, DTF
137 V 210 consid. 4.4.1.4) – complemento di perizia che l'UAIE provvede-
rà a far eseguire da un altro psichiatra, le valutazioni psichiatriche del
giugno 2010 e del maggio nonché settembre 2012 della dott.ssa
I._______ non adempiendo i requisiti necessari/richiesti per poter costitui-
re un mezzo probatorio idoneo a fondare un giudizio definitivo dal profilo
psichiatrico con il grado della verosimiglianza preponderante – e con ogni
ulteriore esame (segnatamente quello neurologico e quello reumatologi-
co) che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse
ancora rendere necessario, nonché a pronunciare una nuova decisione.
Per il resto, e a seconda del risultato di tale esame, l'UAIE dovrà pronun-
ciarsi pure sulla sfruttabilità di un'(eventuale) residua capacità lavorativa
medico-teorica nonché, a seconda del risultato di tale esame, effettuare
un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili attività so-
stitutive adeguate ritenute.
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Pagina 17
10.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora
da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa,
non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento
del ricorrente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal
momento che nella decisione impugnata del 22 ottobre 2012 l'autorità in-
feriore ha considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavora-
tiva di livello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impu-
gnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribu-
nale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
11.
11.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 14 gennaio 2013, sarà restituito al ricorrente allorquando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
11.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in
assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF)
in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappre-
sentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 22 ottobre
2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda
al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto il
14 gennaio 2013, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sen-
tenza sarà cresciuta in giudicato.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: