B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6070/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato da Rechtsberatung für italienische Migrantinnen
und Migranten, Postfach 120, 4011 Basel,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 24 ottobre 2012).
C-6070/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, celibe, ha lavorato in Svizzera
come selvicoltore dal 1974 - 1979, 1981 - 1988, 2001 - 2005 e 2007, ver-
sando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI), per complessive 391 settimane. Il 14 apri-
le 2009, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza so-
ciale (INPS), l'assicurato aveva formulato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una prima domanda
di rendita d'invalidità svizzera (doc. 4), la cui istruzione aveva permesso
di stabilire, sulla base segnatamente della "relazione psichiatrica" dell'A-
zienda ospedaliera "Ospedale di …", Dipartimento salute mentale del 7
ottobre 2009, nonché della presa di posizione del dott. B._______ medico
del servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità (SMR Rhône),
del 10 novembre seguente, l'assenza di un'incapacità al lavoro media suf-
ficiente, per un anno, ai sensi delle disposizioni legali; malgrado il danno
alla salute, indicato quale "disturbo misto dell'umore" (doc.1, pag. 2), l'e-
sercizio di un'attività lucrativa era sempre esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita. Dopo avere stilato un progetto di
decisione il 7 settembre 2009, l'UAIE ha emanato la conseguente deci-
sione il 13 novembre 2009.
B.
Il 29 gennaio 2010, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurato ha pre-
sentato una seconda domanda di rendita (doc. 21), alla quale ha allegato,
oltre agli usuali documenti di natura amministrativa, una nuova perizia
particolareggiata E 213 del dott. C._______ del 3 febbraio 2010, diagno-
sticante in particolare un disturbo misto dell'umore in particolare un di-
sturbo ciclotimico curato con antipsicotici atipici in forma deposito, antide-
pressivi, ansiolitici e ipnotici. Essa faceva pure riferimento ad una visita
psichiatrica del 18 gennaio 2008 presso l'ASL di ... e al verbale della
commissione medica dell'ASL della Provincia di ... in cui si riteneva il pa-
ziente invalido civilmente al 71%.
Il seguito dell'istruzione ha permesso di acquisire, tra gli altri documenti,
segnatamente rapporti medici presentati dall'interessato e la perizia psi-
chiatrica del dr. D._______, stesa il 26 ottobre 2010 su richiesta
dell'UAIE, sulla scorta dei quali l'UAIE, con decisione del 7 marzo 2011,
ha reputato non sussistere un'incapacità lavorativa media sufficiente, per
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un anno, ai sensi delle disposizioni di legge, con conseguente rifiuto della
rendita invalidità.
C.
Il 31 gennaio 2012, sempre per il tramite dell'INPS, l'assicurato ha formu-
lato una terza domanda di rendita (doc. 59), allegandovi, tra gli altri do-
cumenti medici, una nuova perizia particolareggiata E 213 della dott.
E._______, medico dell'INPS, del 19 gennaio 2012, diagnosticante un di-
sturbo misto dell'umore ad andamento cronico e un'incapacità lavorativa
totale secondo le disposizioni di legge italiane. Il medico ha pure indicato
che rispetto alla precedente visita le condizioni sono rimaste stazionarie.
Conseguentemente, con progetto di decisione del 23 agosto 2012 l'UAIE
ha informato A._______ di non poter esaminare la nuova domanda in
quanto non è stato reso plausibile una modifica del grado d'invalidità con
conseguente modifica del diritto alle prestazioni (doc. 64), ai sensi della
legislazione svizzera, invitandolo nel contempo a trasmettere eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Per il tramite del suo rappresentante, l'assicurato si è opposto a questo
progetto di decisione il 14 settembre 2012, producendo un certificato una
relazione psichiatrica dell'ASL di ... – Distretto di ... del 6 settembre 2012,
e il certificato del 27 luglio 2011 con cui si attesta un "aggravamento dal
10 dicembre 2008 e si constata un invalidità totale e permanente alla ca-
pacità lavorativa. In particolare la relazione psichiatrica più recente evi-
denzia l'attitudine poco collaborativa, il rifiuto delle terapie proposte e l'e-
mergere di disturbi quali insonnia, tremori, cefalea, dolori vaghi e continui,
nonché inappetenza. Conseguentemente, tale documentazione è stata
sottoposta al servizio medico dell'UAIE, che tuttavia ha rilevato non sus-
sistere alcun elemento medico oggettivo nuovo rispetto a quanto già co-
nosciuto e preso in considerazione nei rapporti precedenti (doc. 72).
Mediante decisione del 24 ottobre 2012, l'UAIE ha così emanato una de-
cisione di non esame della domanda di revisione (doc. 73).
D.
Contro questa decisione, rappresentato dal suo avvocato, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il
Tribunale) il 22 novembre 2012, chiedendo, di essere sottoposto ad una
visita psichiatrica approfondita e eventualmente ad una perizia reumato-
logica prima di decidere nuovamente il diritto alle prestazioni. A suo dire
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infatti dagli ultimi certificati trasmessi si attesta un notevole peggioramen-
to delle condizioni di salute.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 19 dicembre 2012, chiedendone il rigetto
con la conseguente conferma della decisione impugnata. L'autorità di
prime cure ha rilevato che quanto più breve è il tempo trascorso dalla de-
cisione precedente alla nuova domanda, tanto più rigorosamente l'ammi-
nistrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato; in
particolare, l'UCC ha valutato che dai rapporti precedenti del 20 agosto e
10 ottobre 2012, lo stato di salute del ricorrente non si è modificato rispet-
to all'ultima decisione di rifiuto delle prestazioni del 7 marzo 2011.
Il ricorrente ha replicato il 7 febbraio 2013, ribadendo le proprie conclu-
sioni ed esibendo un nuovo referto psichiatrico del 5 febbraio 2013
dell'ASL di ... in cui si ribadisce quanto sostanzialmente risultava dalla re-
lazione psichiatrica del 6 settembre 2012, ovvero la patologia del "distur-
bo misto dell'umore" dal 1971, e recentemente dal 2010 la mancanza di
critica e di coscienza della malattia e gli atteggiamenti minacciosi e ag-
gressivi con tendenza al passaggio all'atto.
E.
Mediante decisione incidentale del 12 febbraio 2013, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-, versati il 3 marzo seguente.
F.
Con duplica del 25 marzo 2013 l'UAIE si è riconfermato nelle proprie alle-
gazioni e conclusioni di causa.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
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sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, allegan-
do la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se
sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presen-
tato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59
e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e il pagamento di 400 franchi,
quale anticipo delle presunte spese processuali, è avvenuto nel termine
impartito.
2.
2.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui
i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in
considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del
diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigio-
sa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento del-
le norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudizia-
rio, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio di-
ritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire
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Pagina 6
dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF
130 V 445).
2.2 Secondo il diritto internazionale, è applicabile l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con
il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale. In questo contesto, dal 1° aprile 2012 l'ALC si riferisce al regola-
mento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'appli-
cazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11).
Questi regolamenti sono dunque applicabili nella specie (cfr. sentenza del
Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio 2012). Conformemente
all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente
previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesi-
me prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di
ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Stato. Può essere precisa-
to che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale l'ALC rinviava per il perio-
do precedente il 31 marzo 2012, conteneva una disposizione simile al
suo art. 3 cpv. 1.
2.3 Può essere sottolineato che il riconoscimento all'estero di una rendita
d'invalidità secondo il rispettivo sistema di sicurezza sociale non
pregiudica la valutazione dell'invalidità secondo il diritto svizzero
(sentenza del Tribunale federale del 4 febbraio 2003 I 435/02). Pertanto,
anche con l'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato
che postula il riconoscimento di prestazioni AI è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n.
883/2004 in relazione con l'allegato VII dello stesso regolamento;
rispettivamente, per il diritto in vigore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4
in relazione con l'allegato V del regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130
V 253 consid. 2.4; sentenza del Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto
2005 consid. 3.1). Deve essere comunque dato per acquisito che la
documentazione medica ed amministrativa prodotta dagli istituti di
sicurezza sociale di un altro Stato membro deve essere presa in
considerazione (art. 49 cpv. 2 del regolamento (CE) n. 987/2009).
2.4 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono ugualmente
C-6070/2012
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applicabili nel caso di specie, pur tuttavia osservando che tali nuove
norme non hanno comportato dei cambiamenti rispetto al vecchio diritto
in merito alla valutazione dell'invalidità.
3.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 24 ottobre 2012,
con la quale l'UAIE non ha esaminato la sua nuova domanda di presta-
zioni dell'assicurazione invalidità svizzera.
4.
4.1 Qualora una prima (o seconda) richiesta di rendita sia stata negata
perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in mi-
sura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS
831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della ri-
chiesta (DTF 130 V 71 consid. 2.2 con i rif.). Se l'amministrazione entra
nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un pun-
to di vista materiale e, in particolare, verificare se la modifica del grado
d'invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata
(DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Ju-
risprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF
130 V 71 consid. 3.2).
4.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o già effettuato una sua revisione con provvedimento cresciu-
to in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le
quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare
una modifica di fatti determinanti. Lo scopo della norma menzionata è di
evitare che gli organi preposti dell'AI debbano ripetutamente chinarsi su
domande di prestazioni, quando lo stato di fatto è rimasto uguale o già
stato esaminato senza dare luogo a prestazioni in una precedente deci-
sione cresciuta in giudicato (DTF 133 V 108 consid. 5.3.1 e 130 V 64
consid. 5.2.3 con i rif).
Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare
con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera genera-
le, plausibili, in altri termini se l'assicurato ha reso plausibile una modifica
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Pagina 8
importante dello stato di salute, suscettibile d'incidere sulla sua capacità
lavorativa rispettivamente sul grado d'invalidità, rispetto a quella prece-
dentemente ritenuta. Se ciò non è il caso, l'amministrazione può liquidare
l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal
proposito, occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo tra-
scorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministra-
zione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo
aspetto, essa dispone di un certo margine di apprezzamento che il giudi-
ce è di principio tenuto a rispettare (sentenza del Tribunale federale
9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 con i rif.).
4.3 Determinanti, inoltre, per verificare l'ammissibilità di una nuova do-
manda sono i documenti esibiti al momento della presentazione della
stessa a corredo di quanto richiesto, o, al più tardi, quelli agli atti al mo-
mento in cui la decisione di non entrata in materia è stata emanata (DTF
130 V 64 consid. 5.2.4). Questa giurisprudenza si applica anche nell'am-
bito della 5a revisione dell'assicurazione invalidità (sentenza del Tribunale
federale 8C_436/2008 del 29 aprile 2009 consid. 3).
4.4 In concreto, la decisione di rifiuto inerente la seconda domanda di una
rendita d'invalidità è stata emanata il 7 marzo 2011 e la decisione di non
esame della terza domanda, qui impugnata, il 24 ottobre 2012. Ne con-
segue che il periodo di riferimento per giudicare se è intervenuta una mo-
difica rilevante del grado d'invalidità può essere limitato al 24 ottobre
2012.
5.
5.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile pren-
dere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione so-
ciale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'As-
sociazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno
un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
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Pagina 9
5.2 Nella fattispecie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera
per un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto egli adempie la condizione
della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'ero-
gazione di una rendita. Ne consegue che resta da esaminare se egli sia
invalido ai sensi di legge.
6. In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga dura-
ta. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma sta-
bilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravi-
tà, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.1 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Il diritto alla rendita, secondo l'art.
29 cpv. 1 LAI, nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicu-
rato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv.
1 LPGA.
6.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
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Pagina 10
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psi-
chica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza
di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA,
nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio 2008).
6.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe consegui-
re esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura me-
dica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto con-
to di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la
perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica
dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
7.
7.1 Dai documenti medici all'incarto e, specialmente, dalle perizie partico-
lareggiate E 213 del dott. C._______ e E._______ (doc. 1, 18 e 57), en-
trambi medici dell'INPS, come pure dai rapporti del medico dell'UAIE e-
merge quale unica diagnosi un "disturbo misto dell'umore".
7.2 Nell'ambito della nuova domanda, il dott. B._______ ha ribadito senza
equivoci, il 10 ottobre 2012 (doc. 72), che la documentazione medica
prodotta dal ricorrente, in particolare i diversi certificati ospedalieri psi-
chiatrici, non apporta alcunché di nuovo sul piano diagnostico ("trouble de
l'humeur"), il suo stato di salute essendo rimasto stazionario e invariato
rispetto a quanto stabilito a conclusione della procedura relativa alla se-
conda domanda di rendita.
7.3 Visto quanto precede, questo Tribunale può affermare che la docu-
mentazione esibita nell'ambito della terza domanda di rendita e della pre-
sente procedura non evidenzia alcun nuovo elemento di rilievo a favore
della tesi di un peggioramento rilevante dello stato di salute del ricorrente
durante il periodo d'esame pertinente, ossia dal 7 marzo 2011 al 24 otto-
bre 2012. Siccome il ricorrente non ha reso plausibile che il grado della
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Pagina 11
sua invalidità si è modificato in misura rilevante per il suo diritto a presta-
zioni assicurative durante questo periodo (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI), è a giu-
sto titolo che l'UAIE non è entrato nel merito della nuova domanda e non
ha disposto ulteriori accertamenti.
7.4 Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 24 ottobre 2012 deve es-
sere confermata e il ricorso respinto.
8.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale giu-
dice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto
(lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente i-
nammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2, le competenze
del giudice unico secondo le leggi federali in materia di assicurazioni so-
ciali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare, ante-
riore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile anche in ambito
dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice uni-
co, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
9.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente, nel caso di specie a A._______.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente in-
dennità per spese ripetibili.
10.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali per fr. 400.- sono computate con l'anticipo spese
del medesimo importo versato dal ricorrente il 3 marzo 2013.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata)
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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