Corte II I
C-6081/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Andreas Trommer
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Michela Delcò Petralli,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione federale di naturalizzazione
ordinaria.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6081/2007
Fatti:
A.
Entrato in Svizzera il 4 settembre 1994, A._______, cittadino italiano
nato il ..., coniugato dal 13 agosto 1996 con B._______, cittadina
italiana d'origine e svizzera per naturalizzazione dal 27 giugno 1997,
ha risieduto dapprima a Bülach/ZH fino al 31 dicembre 1994, di
seguito a Wettswil am Albis/ZH dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre
1999. A partire dal 1° gennaio 2000 egli ha risieduto a Mendrisio/TI.
B.
In data 15 gennaio 2003, dopo aver risieduto ininterrottamente per tre
anni nel Comune di Mendrisio, l'interessato vi ha depositato una do-
manda di concessione della cittadinanza svizzera nonché della cittadi-
nanza cantonale ticinese e dell'attinenza per stranieri.
In data 6 ottobre 2003, il Consiglio comunale di Mendrisio ha conces-
so all'interessato l'attinenza comunale per naturalizzazione.
C.
Nell'ambito dell'istruzione concernente la procedura di naturalizzazio-
ne, il Procuratore pubblico del Canton Ticino ha comunicato all'Ufficio
federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione
([IMES], oggi: Ufficio federale della migrazione [UFM]) in data 27 luglio
2004 che nei confronti di A._______ era stata formalmente promossa
l'accusa per complicità in truffa e falsità in documenti in procedimento
disgiunto da quello contro il principale responsabile.
Con scritto del 17 novembre 2004, l'IMES ha comunicato all'interessa-
to che la naturalizzazione presuppone l'osservanza dell'ordine giuridi-
co svizzero e che, visto la procedura penale in corso, una decisione in
merito avrebbe potuto essere pronunciata solo al termine di tale pro-
cedura.
D.
Con decreto di accusa del 30 agosto 2006 del Ministero pubblico
ticinese, l'interessato è stato ritenuto colpevole di complicità in ripetuta
truffa ai sensi dell'art. 146 del Codice penale svizzero del 21 dicembre
1937 (CP, RS 311.0) nonché ripetuta falsità in documenti ai sensi
dell'art. 251 CP ed è stato condannato alla pena detentiva di 30 giorni
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
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E.
Con scritto del 29 settembre 2006, l'interessato ha esposto le ragioni
per le quali egli sarebbe stato implicato in una procedura penale. In
particolare egli ha affermato che, come molti altri coimputati, si è tro-
vato suo malgrado coinvolto, seppure molto marginalmente, nelle prati-
che truffaldine del suo superiore, primario e proprietario della clinica,
dott. C._______ e principale imputato. Egli ha poi spiegato che la truffa
alle casse malati consisteva nel fatturare periodi di degenza fittizi di
alcuni pazienti. Al personale medico o infermieristico che manifestava
disagio per siffatte irregolarità veniva prospettato il licenziamento,
ragione per cui le persone coinvolte avevano accettato la sudditanza
psicologica, tenuto conto che la maggior parte del personale era di na-
zionalità straniera.
F.
Con scritto del 6 febbraio 2007, l'UFM ha consigliato all'istante di ritira-
re la domanda e di ripresentarne un'altra dopo il periodo di prova di
due anni inflitto dai giudici penali e sei mesi di tempo supplementare,
ovvero a fine febbraio 2009.
G.
Con scritto del 15 febbraio 2007, l'insorgente ha richiesto all'UFM delle
delucidazioni in merito al concetto di "conformità all'ordine giuridico
svizzero", in particolare se fosse stata pronunciata una sentenza o una
direttiva che spieghi chiaramente tale concetto, allegando inoltre un
certificato di lavoro del Servizio di nefrologia dell'Ospedale regionale
di D._______, il quale attesta la professionalità e la lealtà del
richiedente nonché la stima nei suoi confronti.
H.
Con scritto del 22 febbraio 2007, il Ministero pubblico ticinese, al fine
di contestualizzare la posizione del dott. A._______, ha segnalato
all'autorità di prime cure che i fatti di rilevanza penale per i quali il ri-
chiedente è stato condannato risalivano a 10 anni prima, tra il 1997 e
il 1998 ed ha poi precisato che il reato penale commesso dal richie-
dente è stato eseguito su istruzione dei superiori.
I.
In data 30 marzo 2007, l'autorità di prime cure ha trasmesso all'inte-
ressato per posta elettronica delle delucidazioni relative alle ripercus-
sioni della revisione in vigore dal 1° gennaio 2007 della parte generale
del Codice penale svizzero in ambito delle naturalizzazioni. L'UFM ha
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poi precisato che una delle premesse per la naturalizzazione è il ri-
spetto dell'ordine giuridico svizzero e che le disposizioni penali non
prevedevano più la radiazione delle pene anteriori bensì l'eliminazione
dal casellario giudiziale, la quale avviene automaticamente dopo la
scadenza di certi termini. L'autorità di prime cure ha poi inoltrato al ri-
chiedente la sentenza del Tribunale federale 5A.22/1997 del 15 dicem-
bre 1997.
J.
Con scritto dell'8 maggio 2007, l'UFM ha informato l'interessato che
l'autorizzazione federale di naturalizzazione non poteva essere rila-
sciata. Agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha
richiesto una decisione formale all'UFM.
Con decisione del 12 luglio 2007, l'UFM ha rifiutato la domanda di na-
turalizzazione ordinaria presentata dall'interessato. In sostanza l'UFM
ha rilevato che nella procedura ordinaria di naturalizzazione, confor-
memente all'art. 12 della legge federale del 29 settembre 1952 su l’ac-
quisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0), la citta-
dinanza si acquista previa naturalizzazione in un Cantone e in un
Comune ed è valida unicamente se l'UFM ha concesso l'autorizzazio-
ne. In particolare, una delle premesse per la naturalizzazione è il
rispetto dell'ordine giuridico svizzero, constatando che l'interessato è
stato condannato il 30 agosto 2006 alla pena detentiva di 30 giorni
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, l'UFM
ha rilevato che un trattamento della domanda di naturalizzazione
avrebbe potuto essere proseguito solo dopo lo scadere del periodo di
prova cui è aggiunto un periodo di sei mesi.
K.
In data 12 settembre 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, postulandone
l'annullamento nonché il conferimento della cittadinanza svizzera. A
sostegno del proprio gravame egli ha rilevato in particolare la violazio-
ne del diritto federale, compreso l'eccesso del potere di apprezzamen-
to e l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti. Egli ha poi
sottolineato che per quanto concerne l'integrazione nella comunità
svizzera ai sensi dell'art. 14 LCit, la decisione impugnata manca di
motivazione e fondatezza, sottolineando che una buona reputazione
dal profilo penale non significa non avere subito alcuna condanna, nel
caso contrario l'ordinamento giuridico o il Messaggio del Consiglio fe-
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derale l'avrebbero precisato. Riferendosi alla circolare sull'osservanza
dell'ordine giuridico svizzero del 21 marzo 2007, il ricorrente ha rim-
proverato all'autorità inferiore di non aver sufficientemente considerato
i fatti rilevanti a suo favore e che, considerato l'insieme delle circostan-
ze del caso di specie, la naturalizzazione avrebbe potuto essere con-
cessa.
L.
Chiamato ad esprimersi in merito al ricorso del 12 settembre 2007,
con preavviso del 10 dicembre 2007, l'autorità di prime cure ha postu-
lato la reiezione del gravame. Essa ha ripreso le proprie argomentazio-
ni di fatto e di diritto, sottolineando che nella sentenza 5A.22/1997 del
Tribunale federale del 15 dicembre 1997, il reato in causa che portò ad
una condanna detentiva di 14 giorni sospesi condizionalmente non è
stato trattato quale reato di lieve entità, nonostante si trattasse di una
domanda di naturalizzazione agevolata.
M.
Invitato a prendere posizione su detto preavviso, con replica del 17
gennaio 2008, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni sviluppate nel
suo gravame, sottolineando inoltre che la sentenza del Tribunale fede-
rale non avrebbe potuto essere considerata nel caso di specie, visto il
divario tra i beni giuridici protetti. Egli ha precisato che nella sentenza
citata il postulante aveva infranto gravemente il codice della circola-
zione stradale, mettendo così in pericolo l'incolumità fisica degli utenti
della strada, contrariamente alla presente fattispecie, nel quale il bene
protetto dalle disposizioni violate è di carattere pecuniario.
N.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
19 marzo 2008, l'autorità inferiore ha affermato che gli argomenti ad-
dotti in sede di ricorso non sono tali da consentire una modifica
dell'apprezzamento della fattispecie.
O.
Sulla base di un complemento d'istruttoria, con scritto del 18 maggio
2009 il ricorrente ha prodotto il proprio casellario giudiziale dal quale
risulta essere incensurato.
P.
Con preavviso complementare del 9 giugno 2009, l'UFM ha constata-
to che il tempo di prova di due anni più i sei mesi supplementari ri-
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chiesti per riesaminare la domanda di naturalizzazione è scaduto a
fine febbraio 2009.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare le decisioni rese
dalle autorità amministrative della Confederazione in materia di
acquisizione e di perdita della nazionalità elvetica possono essere
impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF
o il Tribunale) conformemente all'art. 51 cpv. 1 LCit.
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
Ai sensi dell'art. 83 let. b della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110) e conformemente alla sua prassi, il TAF
statuisce in via definitiva nella presente causa (cfr. sentenza del TAF
C-1123/2006 del 12 settembre 2008 consid. 1.3 e C-1222/2006 dell'11
gennaio 2008 consid. 1.3). La questione dell'inammissibilità del ricorso
al Tribunale federale in questa materia è tuttavia controversa nella
dottrina (cfr. in particolare KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung:
Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in Peter Uebersax,
Beat Ruedin, Thomas Hugi Yar e Thomas Geiser [Hrsg], Ausländer-
recht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Aus-
länderinnen und Ausländern in der Schweiz, Von A[syl] bis Z[ivilrecht],
Bâle 2009, p. 624 e 625, cifra 12.92 ed altri autori citati nell'articolo
che sostengono la tesi dell'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico
contro le decisioni del TAF relative all'autorizzazione federale di
naturalizzazione; contra segnatamente CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la
nationalité et fédéralisme en Suisse, Ginevra - Zurigo - Basilea 2008,
p. 517 et 518, no 1355; ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER et HELEN KELLER,
Bundesgericht und Verfassungsgerichtsbarkeit nach der Justizreform,
Supplement zur 6. Auflage des «Schweizerischen Bundesstaatsrecht»,
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Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p. 60 e 61, no 1359). In una sentenza
del 28 maggio 2008, il Tribunale federale ha d'altronde lasciato la
questione aperta (cfr. sentenza 1C_238/2008).
1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge è
ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA in relazione con l'art 51 cpv. 1 LCit).
2.
Giusta l'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza; quest'ultima censura è tuttavia inammissibile
se un'autorità cantonale ha giudicato quale autorità di ricorso. Il
Tribunale applica d'ufficio il diritto federale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata par-
zialmente in: DTF 129 II 215 nonché sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale C-135/2006 del 20 dicembre 2007 consid. 2 e riferi-
menti ivi citati).
3.
Da un punto di vista formale, occorre osservare che il dispositivo della
decisione impugnata menziona il rifiuto della domanda di naturalizza-
zione. Tuttavia l'UFM non è competente per accordare automaticamen-
te la naturalizzazione ordinaria bensì per concederne l'autorizzazione
ai sensi dell'art. 12 segg. LCit. Tale inesattezza non comporta alcuna
conseguenza considerato il fatto che l'UFM è tenuto ad esaminare
l'idoneità della persona interessata alla naturalizzazione conforme-
mente all'art. 14 LCit ed a concederle se del caso la detta autorizza-
zione. A questo titolo è necessario rilevare che la procedura di natura-
lizzazione propriamente detta compete esclusivamente ai Cantoni in
virtù dell'art. 38 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazio-
ne svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).
4.
Il ricorrente ha fatto valere nel suo gravame la violazione del diritto,
compreso l'eccesso del potere di apprezzamento nonché un accerta-
mento manifestamente inesatto e incompleto dei fatti rilevanti, in parti-
colare egli ha fatto valere che secondo la direttiva dell'UFM relativa
all'osservanza dell'ordine giuridico svizzero del 21 marzo 2007 la pena
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inflitta all'interessato avrebbe potuto essere ritenuta di lieve entità e
pertanto, considerata la situazione globale, la naturalizzazione avreb-
be potuto essere concessa.
5.
5.1 La naturalizzazione ordinaria è disciplinata dagli art. 12 a 16 LCit. I
requisiti necessari all'acquisizione della cittadinanza svizzera sono
stabiliti dagli art. 12 a 14 LCit. In sostanza nella procedura ordinaria, la
cittadinanza svizzera si acquista mediante naturalizzazione in un
Cantone e in un Comune ed è valida soltanto se l'UFM ha concesso
l'autorizzazione (art. 12). L'UFM concede l'autorizzazione per un
Cantone determinato, limitando la durata della sua validità a tre anni
con possibilità di proroga; essa può tuttavia venire modificata quanto
ai membri della famiglia ai quali si estende e può essere revocata
prima della naturalizzazione qualora si venga a conoscenza di fatti
che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il
rifiuto (art. 13). Prima del rilascio dell'autorizzazione l'UFM esamina se
il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se si è
integrato nella comunità svizzera, si è familiarizzato con il modo di vita
e gli usi e costumi svizzeri, se si conforma all'ordine giuridico vigente e
non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art.
14). Lo straniero può chiedere l'autorizzazione soltanto se ha risieduto
in Svizzera durante 12 anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che
precedono la domanda (art. 15).
5.2 Come precedentemente menzionato, sia per la naturalizzazione
ordinaria, come altresì per quella agevolata, una delle condizioni ma-
teriali richieste per l'acquisto della cittadinanza svizzera risiede nel ri-
spetto dell'ordine giuridico svizzero. Il candidato deve dunque godere
di una buona reputazione in materia penale e in materia di esecuzione
e fallimento (FF 1987 III 245). È segnatamente richiesta una reputazio-
ne intatta, ovvero l'assenza di precedenti penali. Concretamente, il fat-
to di conformarsi all'ordine giuridico svizzero significa non essere og-
getto di procedimenti penali pendenti o di pene privative di libertà,
condizionali o meno, non radiate, in casi si scarsa gravità è tuttavia
possibile accordare la naturalizzazione (Messaggio relativo alla cittadi-
nanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinan-
za, FF 2002 1766).
Secondo la prassi, non vengono prese in considerazione le iscrizioni
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fondate su sanzioni per contravvenzioni o reati di scarsa rilevanza,
quali multe per contravvenzioni o per delitti, commessi per negligenza
e per aver condotto un veicolo in stato di ebrietà, semprecché la multa
non superi una certa soglia (ROLAND SCHÄRER, Erfahrungen bei der
Anwendung der letzten Revision des BüG, in: Rivista dello stato civile,
62 I 1994, pag. 36).
5.3 Con la revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2007 del Codice
penale svizzero, la radiazione dal casellario giudiziale di una pena
anteriore è stata sostituita con l'eliminazione della pena dal casellario
giudiziale che avviene automaticamente dopo la scadenza di certi
termini (cfr. art. 369 CP). Giusta l'art. 371 cpv. 3 bis CP, le sentenze che
contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non
vengono riportate nell’estratto se il condannato ha superato con
successo il periodo di prova. Questa modificazione comporta delle
ripercussioni nell'ambito delle procedure di naturalizzazione. L'UFM ha
quindi emanato il 21 marzo 2007 una direttiva relativa all'osservanza
dell'ordine giuridico svizzero.
La succitata direttiva ha stabilito che se è stata pronunciata una pena
sospesa condizionalmente, una domanda di concessione della cittadi-
nanza svizzera sarà trattata allorquando è trascorso il periodo di prova
più un periodo aggiuntivo di sei mesi. La direttiva ha stabilito inoltre
che le pene di lieve entità permettono di concedere l'autorizzazione fe-
derale di naturalizzazione prima della scadenza del periodo di prova e
dei sei mesi supplementari se la sanzione inflitta è una multa o l'arre-
sto (secondo il vecchio diritto), se la pena detentiva sospesa condizio-
nalmente è di lieve entità ovvero fino a due settimane di pena detenti-
va per infrazioni del codice stradale o reati colposi o non intenzionali.
Infine la direttiva prevede per delle pene un po' più severe o se non si
tratta di un reato isolato, di considerare la situazione globale.
6.
In concreto si constata che l'iscrizione nel casellario giudiziale del ri-
corrente concerne una pena di 30 giorni sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di due anni a seguito di una condanna per compli-
cità in ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti per il periodo tra
settembre 1997 e novembre 1998. Il reato è stato commesso in circo-
stanze molto particolari, come rilevato anche dal Ministero pubblico ti-
cinese.
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Dagli atti in causa si evince che il ricorrente è entrato in Svizzera nel
1994, ha sempre lavorato in qualità di medico, è coniugato con una cit-
tadina svizzera naturalizzata e ha sempre pagato regolarmente le im-
poste cantonali e federali. Dall'estratto del casellario giudiziale prodot-
to dal ricorrente l'11 maggio 2009 non risultano ulteriori condanne. In
concreto il ricorrente risulta essere integrato nella comunità in cui vive,
si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri ed
aveva superato con successo l'esame d'idoneità alla concessione
dell'attinenza del comune di Mendrisio in data 26 marzo 2003. Consi-
derato inoltre il fatto che la condanna è avvenuta in data 30 agosto
2006, il tempo di prova di due anni è terminato e che anche i sei mesi
supplementari richiesti dalla direttiva dell'UFM sono trascorsi, il Tribu-
nale ritiene che il ricorrente adempie attualmente alle condizioni richie-
ste per la concessione dell'autorizzazione di naturalizzazione ordina-
ria. Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione impugnata è
annullata: l'UFM è invitato a rilasciare l'autorizzazione federale di
naturalizzazione ed a fissare la relativa tassa.
7.
Visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali
(art. 63 cpv. 1 e 3 PA) e l'anticipo spese di Fr. 800.-, versato il 29 set-
tembre 2007, è restituito al ricorrente.
Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricor-
so in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In casu, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rap-
presentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indi-
spensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indenni-
tà per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da porre a carico dell'UFM (art. 7
segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 12 luglio 2007 è annul-
lata, l'UFM è invitato a rilasciare l'autorizzazione federale di naturaliz-
zazione.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 800.-
versato in data 29 settembre 2007 è restituito al ricorrente.
3.
L'UFM verserà al ricorrente un importo di Fr. 1000.- a titolo di spese
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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