Corte II I
C-6086/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Alberto Meuli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione su opposizione del
9 agosto 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6086/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato con prole, ha lavorato
in Svizzera dal 1983 fino al 2000, nel settore delle metalcostruzioni
(fabbro scoccaio) quale frontaliere, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tale periodo (doc. 6, 7 e 14). L'interessato avrebbe
cessato di lavorare per ragioni di salute sostenendosi con il capitale
ricevuto dal secondo pilastro (doc. 7, 32-34 e incarto Cassa malati). A
partire dal 3 ottobre 2002 ha ripreso un'attività lucrativa di
magazziniere, lavoro ottenuto in base ad una legge italiana di
inserimento di lavoratori disabili; questa attività, secondo il certificato
di lavoro redatto il 13 maggio 2004 (doc. 24). Questo lavoro è stato
svolto al cento per cento (40 ore settimanali) fino al 21 ottobre 2003.
Da allora, l'interessato non avrebbe più lavorato.
B.
In data 24 aprile 2002, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 3).
Il richiedente è stato visitato l'8 ottobre 2002 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "diabete mellito tipo II
scompensato e complicato da polineuropatia arti inferiori, retinopatia
diabetica, macroangiopatia periferica, ipertensione arteriosa, obesità,
steatosi epatica" ed ha posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 25).
L'Ufficio AI cantonale ha raccolto alcuni documenti oggettivi, quali
diversi esami ematochimici (doc- 18-3, 18-9, 18-11), i risultati di un
esame elettromiografico arti inferiori del 15 settembre 2000 (doc.
18-7), certificati del medico curante Dott. Pini (doc. 10, 12 e incarto
Cassa malati), una cartella clinica relativa al ricovero del 22/23
ottobre 2001 per diversi problemi legati al diabete (doc. 18-6), un
rapporto operatorio per l'amputazione transmetatarsale del piede
destro per gangrena umida (ottobre/novembre 2003 [doc. 30-2 e
30-3]). È stata quindi disposta una visita endocrinologica. La stessa è
stata eseguita dalla Dott.ssa Neuffer-Bajetta di Chiasso che, nella sua
relazione del 25 agosto 2005, ha evidenziato sostanzialmente la
diagnosi di stato dopo amputazione metatarsale, obesità marcata,
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diabete di tipo II insulino scompensato e complicato da retinopatia,
polineuropatia e macroangiopatia. Il medico ha inoltre segnalato una
cardiopatia ipertensiva, una sospetta sindrome delle apnee notturne e
un piede cavo a destra. Secondo la Dott.ssa Neuffer-Bajetta
l'interessato potrebbe essere considerato abile fino all'80% in attività
leggere e prevalentemente sedentarie (doc. 38).
L'amministrazione ha effettuato un calcolo comparativo dei redditi dal
quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura dell'80%,
invece di quella di fabbro, l'interessato subirebbe una perdita di
guadagno del 33%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza
dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 25% per tenere conto
della situazione personale dell'assicurato (doc. 39-40).
Mediante decisione del 14 settembre 2005, l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), competente per
notificare i provvedimenti a persone non residenti in Svizzera, ha
respinto la domanda di rendita (doc. 43).
C.
Con l'opposizione del 4 ottobre 2005, completata il 20 ottobre
successivo, l'interessato, rappresentato dal Patronato INAS di
Mendrisio, ha contestato il provvedimento di cui sopra (doc. 45-48).
Il 5 dicembre 2006 l'assicurato ha avuto un colloquio con il Consulente
in integrazione professionale (CIP), dal quale è fra l'altro emerso che il
nominato ha subito un infarto miocardico nel gennaio 2006 ed un
intervento di colecistectomia nel giugno 2006. Il CIP ha quindi chiesto
una nuova valutazione medica (doc. 55). In quell'occasione
l'interessato ha esibito gli atti medici concernenti il ricovero per infarto
dal 12 al 20 gennaio 2006 con il rapporto di coronarografia ed
istallazione di PTCA+stent su IVA prossimale, la cartella clinica
concernente il ricovero per colecistite acuta e conseguente
colecistectomia e l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del
12 ottobre 2005 (tasso d'invalidità 100% [doc. 56 e 60]).
Nel rapporto del 28 marzo 2007 (doc. 62), il Dott. Remonda, dell'Ufficio
AI ticinese, ha proposto di far eseguire una visita cardiologica. Questa
è stata eseguita il 20 giugno 2007 dal Dott. Facchini. Dopo avere posto
la diagnosi di cardiopatia ischemica in esito all'infarto e ripreso la
diagnosi endocrinologica con tutte le conseguenze somatiche di
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questa, il Dott. Facchini ha ritenuto che il paziente, sotto il profilo
esclusivamente cardiologico, sarebbe abile in misura del 100% in
attività leggere prevalentemente sedentarie ed al 50% in attività
moderate come l'ultima di magazziniere (doc. 66).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Erba, dell'Ufficio AI
cantonale, il quale, nella relazione dell'11 luglio 2007, ha proposto di
ammettere un tasso d'invalidità, anche in attività sostitutive, del 20%
per le ragioni esposte dalla specialista in endocrinologia (doc. 68).
L'indagine comparativa dei redditi effettuata dal CIP il 2 agosto 2007
ha posto in luce una perdita di guadagno del 23% (doc. 70). In questo
calcolo, il reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente
ridotto del 20% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato (età, handicap).
Mediante decisione su opposizione del 9 agosto 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 14 settembre 2005 (doc. 74).
D.
Con il ricorso depositato alla posta il 12 settembre 2007, A._______,
sempre rappresentato dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI.
L'insorgente contesta la divergenza fra la valutazione espressa dagli
organismi dell'assicurazione invalidità italiana (sociale ed invalidità
civile) con quella ritenuta dai sanitari elvetici. Egli sottolinea inoltre
che, in queste condizioni di salute, la gamma di attività proponibili è
talmente ridotta da non essere più realistica. Completando il ricorso il
9 novembre 2007, l'INAS critica, in particolare, l'interpretazione data
dal CIP alle risultanze mediche atteso che, per costante
giurisprudenza, l'idoneità lavorativa medico-teorica non sempre si
traduce in altrettanta capacità di guadagno.
E.
Nelle sua risposta di causa del 18 dicembre 2007, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui,
per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente
giudizio. Anche l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 21
dicembre 2007, propone la reiezione del gravame.
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Con ordinanza dell'8 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato la parte ricorrente a volersi esprimere in merito alle
osservazioni delle rispettive amministrazioni, entro l'8 febbraio 2008.
L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19
giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
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3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
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LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 aprile 2002. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 24 aprile 2001 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 9 agosto 2007, data della decisione su opposizione impugnata. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
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di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ ha lavorato in Svizzera fino a dicembre 2000 come
fabbro scoccaio. Il nominato ha rassegnato le dimissioni con effetto al
31 dicembre 2000. Dall'incarto si evince che le ragioni della
cessazione del suo lavoro in Svizzera sono state dettate da motivi
sanitari. In Italia, ha ripreso un lavoro come magazziniere presso una
ditta di Varese il 3 ottobre 2002, attività assegnata in base ad una
legge italiana concernente il collocamento di persone invalide, ma non
inabili. Ora, i dati riguardanti tale attività sono contraddittori. Il datore di
lavoro indica, nel formulario sottoscritto il 13 maggio 2004, che il
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dipendente lavorava a tempo pieno (8 ore al giorno) e che comunque
ha cessato la sua attività il 21 ottobre 2003 per motivi di salute. Dal
rapporto della Dott.ssa Neuffer Bajetta (25 agosto 2005) si evince che
l'interessato ha lavorato (da ottobre 2002) al 50%, la mattina dalle
07.30 alle 12.00, ha ripreso il lavoro nell'agosto 2004, che ha poi
continuato al 50% fino alla data dell'infarto miocardico del gennaio
2006, per poi cessare definitivamente.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136, VSI 2000 p. 84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
Pagina 9
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9.
9.1 Dalle perizie della Dott.ssa Neuffer Bajetta e del Dott. Facchini si
evince che il ricorrente soffre essenzialmente di un diabete mellito
insulino-dipendente mal compensato con polineuropatia periferica arti
inferiori, retinopatia diabetica ed esiti di amputazione transmetatarsale
per gangrena umida al III raggio del piede destro il 31 ottobre 2003,
obesità con BMI 37, macroangiopatia periferica; esiti di infarto
miocardico il 12 gennaio 2006; sindrome delle apnee notturne; esiti di
colecistectomia nel giugno 2006, piede cavo a destra.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 5 novembre
2002) pone un tasso d'invalidità dell'80%. Dal canto suo, l'Ufficio AI
cantonale ha ordinato due perizie. La prima, endocrinologica, è
avvenuta il 16 giugno 2005 (rapporto del 25 agosto successivo) e
precede la decisione di rifiuto di prestazioni del 14 settembre 2005; la
seconda, cardiologica, è stata eseguita il 16 aprile 2007 (rapporto del
20 giugno 2007) e tiene conto dell'evento cardiaco del gennaio 2006.
10.2
10.2.1 La Dott.ssa Neuffer Bajetta ritiene che il paziente, nonostante il
danno diabetico, sarebbe ancora in grado di svolgere attività leggere e
Pagina 10
C-6086/2007
sedentarie in misura dell'80%. Il danno dovuto all'affezione
endocrinologica è certo importante, il sovrappeso è un'aggravante
della malattia, ma, nonostante tutto, un'attività consona sarebbe
ancora realizzabile nella misura indicata. Lo stesso perito dell'INPS
non segnala difficoltà rilevanti negli spostamenti, l'amputazione
parziale del metatarso può essere infatti compensata con delle
calzature ortopediche. La valutazione della Dott.ssa Neuffer Bajetta
riflette una situazione di fatto presente al momento dell'esame peritale
(giugno 2005), nella quale si constata che il paziente esercitava
un'attività lucrativa a tempo parziale (50%), ripresa nell'agosto 2004,
dopo un'interruzione di 9 mesi. Questa attività era svolta in piedi, ma
non era pesante (cfr. doc. 55-1). Il medico incaricato della perizia ha
tenuto conto della situazione valetudinaria del nominato e ritiene che
l'assicurato possa svolgere un'attività anche in misura superiore al
50%, fino all'80%, ma preferibilmente in posizione seduta, a causa
della neuropatia agli arti inferiori aggravata da un sovrappeso
notevole.
10.2.2 Il Dott. Facchini, cardiologo, ha effettuato tutti quegli esami
specifici che il caso ha richiesto alla luce dell'evento cardiaco del
gennaio 2006. Egli ha concluso che la situazione cardiaca non sembra
particolarmente compromessa. Il cardiologo annota che il paziente,
reduce da un infarto anteriore di dimensioni lievi-moderate ed
intervento di PTCA/stent, presenta ora un ventricolo sinistro di
dimensioni normali, una discreta ipocinesia antero-apicale, con una
frazione di eiezione più che soddisfacente (65%); la funzione diastolica
è leggermente diminuita e l'atrio sinistro leggermente dilatato (risultati
dell'ecocardiogramma). Non sono state riscontrate altre disfunzioni.
L'elettrocardiogramma sotto sforzo (cicloergometro) è normale: il
paziente ha raggiunto un sforzo reale di ben 120 Watt ed ha interrotto
la prova dopo 12 secondi a questo livello per dolori alle ginocchia ed
esaurimento muscolare, ma non per segni di angor o ischemia
significativa. Il Dott. Facchini stima che, sotto lo stretto profilo
cardiologico, l'interessato non presenta alcuna inabilità al lavoro
nell'ambito di attività leggere. Sussiste un aggravamento, secondo
anche questo esperto, dovuto al sovrappeso, per cui, egli ritiene
proponibili, praticamente, solo attività di tipo sedentario.
10.2.3 Il medico dell'Ufficio AI cantonale (rapporto dell'11 luglio 2007
ed il CIP (rapporto del 2 agosto 2007) hanno preso atto delle
conclusioni espresse dai due periti. Quale lavoro di ripiego, il CIP ha
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indicato quelli semplici di controllo/sorveglianza, che non richiedano
una particolare formazione, di operaio generico (addetto al controllo di
macchine di produzione automatica), di fattorino leggero, di autista di
mezzi leggeri. Queste proposte corrispondono, in linea generale, a
quanto indicato dai medici sebbene qualche riserva possa essere
espressa per le occupazioni non sedentarie.
10.3 Né in sede ricorsuale né in sede di replica (il cui diritto non è
stato esercitato) è stata esibita una qualsivoglia documentazione
medica che esprimesse un parere diverso da quello rilasciato dalla
Dott.ssa Neuffer Bajetta e dal Dott. Facchini. La parte ricorrente si è in
sostanza limitata a criticare l'operato del CIP, il quale non avrebbe
saputo indicare quali reali attività di sostituzione sarebbero proponibili
all'assicurato ed osservare come non sia ammissibile che le patologie
rilevanti riscontrate in sede medica non siano riconosciute, anche solo
parzialmente, invalidanti anche in Svizzera.
Ora, va ricordato che il diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità
va esaminato esclusivamente in base al diritto svizzero e pertanto
anche una decisione da parte di uno Stato estero che riconosca una
persona invalida non è vincolante per le autorità elvetiche (DTF 130 V
253). In proposito va evidenziato che il diritto svizzero in materia di
assicurazione per l'invalidità non indennizza una determinata malattia
in quanto tale, ma piuttosto le conseguenze di questa sulla capacità
residua capacità di lavoro e di guadagno che ne consegue. Le
argomentazioni della parte ricorrente non trovano inoltre conferma in
una perizia medica oggettiva che attesti un'incapacità lavorativa in
un'attività leggera. Contrariamente a quanto ritiene la parte ricorrente
risultano invece ossequiati i principi posti dalla costante
giurisprudenza, secondo la quale amministrazione e giudice si
attengono alle fondate valutazioni medico-peritali quando, come in
concreto, non ricorrono elementi idonei a giustificarne la disattenzione
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 157 consid. 1c).
Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri dei medici dell'UAI
cantonale, ritiene che A._______ non avrebbe più potuto svolgere
un'attività nel settore della metallurgia se non in misura limitata. A lui
sarebbero comunque stati proponibili, qualche mese dopo l'evento
cardiaco, all'80%, attività di ripiego leggere e prevalentemente
sedentarie, quali quella di operaio addetto al controllo di macchine di
produzione automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli
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oggetti, portiere d'albergo, cassiere, addetto alla ricezione in portinerie
di grandi ditte, fattorino in interno a piccola azienda; autista di mezzi
leggeri per il trasporto locale di cose e/o persone, aiuto magazziniere,
ecc.
Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 In concreto (cfr. doc. 70), l'UAI cantonale ha tenuto conto, per il
2006, di un reddito da valido (indicizzato) di Fr. 48'706.-, sulla base dei
dati forniti dal datore di lavoro (paga oraria di Fr. 21.05 nel 2000), e di
un reddito da invalido di Fr. 58'524.- al 100%, sulla base dei dati
dell'Ufficio federale di statistica (UFS). Va precisato che, per
determinare il reddito senza invalidità, l'Ufficio AI cantonale si è basato
correttamente sul salario percepito come fabbro poiché l'attività di
magazziniere è stata svolta dopo l'insorgere dei problemi di salute.
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11.3
11.3.1 Alla luce di questi dati, si deve constatare che il salario
percepito prima dell'insorgere dell'invalidità è inferiore al salario da
invalido. A questo proposito, il Tribunale federale ha osservato che,
quando il reddito da valido è inferiore alla media dei salari per
un'attività equivalente, si deve ammettere che gli stessi fattori che
hanno inciso negativamente sul reddito da valido, potrebbero anche
influenzare il reddito da invalido. In pratica, se si è accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei
motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul
mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in
proporzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94, 1989 p.
483 consid. 3b, le sentenze del Tribunale federale del 5 dicembre
2004, nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2, e del 2 dicembre 2002,
nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito, in una sentenza del 12 giugno
2008 (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2) che se una persona
assicurata, per motivi estranei alla sua invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza spontaneamente
accontentarsi di ciò, si procede, in primo luogo, ad un parallelismo dei
due redditi di paragone (da valido e da invalido). In pratica, questo
parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido, aumentando in
maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito o facendo capo
ai valori statistici, oppure ancora a livello di reddito da invalido,
mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione della deduzione per circostanze
personali e professionali, che si opera dal reddito da invalido ottenuto
secondo i valori statistici medi. A questo riguardo, bisogna rilevare che
i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto, non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali.
Ciò nondimeno, in una sentenza del 12 dicembre 2008, il Tribunale
federale ha precisato che, se un salario da invalido medio può essere
effettivamente o, comunque, ragionevolmente conseguito
dall'assicurato, non sussiste alcun motivo, quando si procede al
calcolo del grado d'invalidità secondo il metodo del raffronto dei
redditi, di procedere al parallelismo di quest'ultimi, ossia all'aumento
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del salario da valido o alla diminuzione del salario da invalido (DTF
135 V 58).
11.3.2 In concreto, è necessario innanzitutto stabilire il salario medio
di un fabbro in Svizzera nel 2006. Secondo i dati dell'UFS per il 2006,
nel settore dell'industria e dell'artigianato, categoria comprensiva della
professione del ricorrente, il salario medio mensile equivaleva a
Fr. 5'003.- (tav. TA1 dell'UFS), corrispondente a Fr. 60'036.- annui.
Questo importo deve essere adeguato alla durata lavorativa
settimanale di 41.2 ore nel settore di attività dell'industria e artigianato
nel 2006, le statistiche essendo formulate su di una base di 40 ore
settimanali. Quindi si ottiene un importo di 61'837.- (indicatori
pubblicati dall'UFS sulla durata normale di lavoro nelle aziende
secondo la sezione economica).
Ciò detto, si deve constatare che la differenza tra il salario da valido
che il ricorrente avrebbe potuto percepire nel 2006 (Fr. 48'706.-) e il
salario medio svizzero nel suo settore di attività (Fr. 61'837.-)
corrisponde al 21.23%. Ora, sulla base degli atti all'incarto, il fatto che
il ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2006 un salario da valido
inferiore del 21.23% alla media nazionale, non è dovuto a ragioni
personali estranee alla sua invalidità, quali una debole scolarizzazione
o l'insufficienza delle sue conoscenze linguistiche. Questa differenza
ha invece una causa economica, che risulta dalle disparità salariali
constatabili a livello dei diversi cantoni svizzeri. Ciò significa che il
ricorrente potrebbe effettivamente o, comunque, ragionevolmente
realizzare un salario da invalido corrispondente alla media nazionale,
per cui non vi sono motivi di procedere al parallelismo dei redditi.
Infatti, nel caso contrario, si terrebbe conto di una perdita di guadagno
non causata dallo stato di salute del ricorrente, e ciò in violazione della
legge (DTF 135 V 58, consid. 3.4.3).
11.4 Pertanto, quale reddito da invalido l'Ufficio AI cantonale ha
ritenuto quello statistico ottenibile in attività di tipo leggero non
qualificate, ripetitive. Queste attività comportano un salario medio di
Fr. 58'524.- (2006), già adeguato secondo un orario settimanale di
41,6 medio svizzero di categoria. Questo introito teorico può essere
ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V
75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una deduzione
complessiva del 20%, il che può essere condiviso, atteso che la
riduzione massima consentita si situa al 25%, ma solo in casi
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eccezionali. Ne consegue un reddito di Fr. 46'819.-. Svolta all'80%,
questa attività di sostituzione comporta un introito annuo di Fr. 37'455.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 48'706.- ed un introito
teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 37'455.-, causa una
perdita di guadagno del 23,10% (arrotondato al 23%), tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Va rilevato, a titolo abbondanziale, che il tasso d'invalidità non
attingerebbe il livello del 40% (diritto al quarto di rendita), nemmeno se
si dovesse considerare una riduzione del reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità per fattori personali del 25% (percentuale massima
consentita).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Non sono prelevate spese processuali.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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