B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-6092/2011
S e n t e n z a d e l 1 4 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 7 ottobre 2011.
C-6092/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità. Dal settembre 2005 era alle dipendenze di una fabbrica di si-
gari ed affini, in qualità di sigaraia, nella zona di confine del Cantone Tici-
no in ragione di 42 ore settimanali. Ha lavorato fino all'8 maggio 2007 ed
in seguito è rimasta assente per ragioni di malattia (doc. 9).
B.
In data 23 maggio 2008, la nominata ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invali-
dità (doc. 4). L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare
sul merito la richiesta, ha acquisito ad atti l'incarto della Cassa malati Hel-
sana (CM). Da questo emerge una relazione del 28 gennaio 2008 (doc.
CM 8) del Dott. Loustalot, specialista in medicina interna, Locarno, il qua-
le rileva una sospetta irritazione radicolare L4/L5 a destra con Lasègue
positivo, stato dopo intervento di erniotomia L5/S1 (luglio 2007) con ab-
bondante materiale fibrocicatriziale a livello del recesso laterale a destra
inglobante la radice nervosa di S1 di destra. Il medico ha giudicato la pa-
ziente ulteriormente inabile al lavoro per tempo indeterminato poiché in
attesa di nuovo intervento. Il questionario redatto il 18 agosto 2008 dal
medico curante Dott.ssa Avolio fa stato di ernia discale L4/L5-L5/S1 da ri-
operare (doc. 15).
L'incarto è stato sottoposto al Dott. Andreoli, medico dell'Ufficio AI canto-
nale, il quale, in data 15 settembre 2008 (doc. 17) ha ammesso che la
paziente presenterebbe un'incapacità di lavoro totale da maggio 2007 fino
al 31 marzo 2009 (3-6 mesi dopo il secondo intervento ancora da effettu-
are). Dopo un rapporto del Consulente in integrazione professionale (CIP)
del 19 settembre 2008, l'Ufficio AI, con progetto di decisione del 13 otto-
bre 2008, ha disposto l'assegnazione di una rendita intera dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità dal 1° maggio 2008 (doc. 19).
Mediante decisione del 4 maggio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'in-
validità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per notifi-
care i provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha eroga-
to in favore della nominata una rendita intera dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2008 (doc. 27-3).
C-6092/2011
Pagina 3
C.
L'Ufficio AI ha quindi avviato contestualmente una procedura di revisione.
Ad atti sono così pervenuti (segnatamente):
- una relazione di degenza ospedaliera dal 14 al 18 aprile 2009 per rimo-
zione di precedente distrattore interspinoso e successiva stabilizzazione
lombare L4-L5-S1 (doc. 30-4 e 30-5);
- una relazione di degenza ospedaliera dal 26 maggio all'11 giugno 2009
per riposizionamento vite di L5 a destra, laminectomia di L5, discectomia
di L4-L5, PLIF L5-S1 (doc. 30-1);
- un certificato del Prof. Ducati, neurochirurgo (dell'istituto che ha operato
l'interessata) datato 13 luglio 2009 attestante la continuità di dolori pluriar-
ticolari (doc. 33);
- un rapporto di risonanza magnetica (RM) cervicale del 1° settembre
2009 (doc. 35);
- un nuovo questionario medico a cura della Dott.ssa Avolio di data non
leggibile (doc. 40).
Nel rapporto del 4 agosto 2010, il Dott. Andreoli, dell'Ufficio AI cantonale
(doc. 44) ha chiesto di effettuare una visita reumatologica. Il Dott. Keller,
reumatologo, ha visitato l'interessata il 30 settembre 2010 (doc. 46) e nel
suo rapporto del 7 ottobre 2010 ha rilevato la diagnosi (riassunto) di resi-
dua radicolopatia da stato dopo erniectomia L5-S1 e posizionamento
DAM L4-L5 nel luglio 2007; rimozione dello stesso il 14 aprile 2009; ripo-
sizionamento della vite di L5 a destra, laminectomia L5, discectomia L4-
L5 e PLIF L5-S1 nel maggio 2009; leggera sindrome ansio-depressiva.
L'esperto ha ritenuto che la paziente del tutto inabile in lavori di fabbrica
(sigaraia) a causa della posizione statica ed inabile come ausiliaria d'o-
spedale (professione esercitata in precedenza; 1985-2002). In linea teori-
ca, in attività del tutto leggere che non implichino una significativa solleci-
tazione della colonna vertebrale, l'interessata presenterebbe una capacità
del 40% circa (3 ore giornaliere in attività comunque adeguata). Il parere
del Dott. Keller è stato condiviso dal Dott. Andreoli (doc. 47).
All'ex datore di lavoro è stato chiesto a quanto ammonterebbe il salario
annuo della dipendente nel 2009-2010; con la risposta del 23 novembre
2010, la ditta interpellata ha precisato che per il 2009 il salario orario di
C-6092/2011
Pagina 4
16,20 franchi doveva essere moltiplicato per 1'924 ore e per il 2010 il sa-
lario orario di 16,20 doveva essere moltiplicato per 1'932 ore (doc. 49).
L'assicurata è stata convocata per il colloquio di valutazione che è stato
svolto il 2 marzo 2011 (doc. 54). Dall'indagine comparativa dei redditi è ri-
sultato che svolgendo attività alternative in misura del 40% invece di quel-
la di sigaraia, l'interessata subirebbe una perdita di guadagno del 38,75%
(anno di riferimento 2009; reddito come sigaraia 31'169 franchi; reddito
ipotetico senza riduzioni di 52'451,38 franchi). In questo calcolo il reddito
da invalido è stato ridotto del 9% per tenere conto della situazione perso-
nale dell'assicurata (4% per attività leggere e 5% per altri fattori).
D.
Un progetto di decisione comportante la soppressione del diritto alla ren-
dita è stato inviato il 7 aprile 2011 al Patronato INCA di Bellinzona, regola-
re rappresentante di A._______ (doc. 55).
Dopo aver preso visione dell'incarto, il Patronato INCA, con scritto del 20
maggio 2011, ha contestato il progetto di decisione facendo presente che
nel calcolo comparativo dei redditi non si sarebbe tenuto conto della ridu-
zione per il gap salariale (doc. 61).
Mediante decisione del 7 ottobre 2011, l'UAIE ha soppresso il diritto alla
rendita con effetto dal secondo mese che segue la notifica del provvedi-
mento (doc. 66). In merito al gap salariale, l'Ufficio AI ha rilevato che "il
salario da invalido è corretto in quanto l'assicurata, dal lato medico-
teorico non può svolgere l'attività di sigaraia e pertanto non può essere
preso in considerazione un reddito da invalido nel settore del tabacco".
Inoltre, continua l'UAIE nella decisione, "il GAP salariale non può essere
applicato in quanto, come da voi scritto in data 31 agosto 2011, l'assicura-
ta ha accettato di guadagnare un reddito annuo di 31'169 franchi e non
ha ricercato un'attività lavorativa meglio retribuita".
E.
Con il ricorso depositato l'8 novembre 2011, A._______, sempre rappre-
sentata dal Patronato INCA, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo ed il riconoscimento del
suo diritto ad una mezza rendita AI da dicembre 2011. La ricorrente con-
testa sia la valutazione medica che avrebbe omesso di considerare la
componente ansio-depressiva, che il calcolo della perdita di guadagno
che non avrebbe tenuto conto dello scarto salariale fra la rimunerazione
di una sigaraia in Ticino da una parte (31'169 franchi) e quanto potrebbe
C-6092/2011
Pagina 5
percepire la ricorrente in un'attività del ramo del tabacco, che, nel 2008, in
base alle statistiche, era di 55'636 franchi per le donne.
F.
Nella sua risposta di causa del 21 novembre 2011, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Anche l'UAIE,
nella risposta del 5 gennaio 2012, propone la reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 10 gennaio 2012, il Tribunale amministrativo federale
ha invitato la parte ricorrente a pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell'autorità inferiore. Il Patronato INCA, con scritto del 7 febbraio 2012,
ha ribadito l'intenzione dell'insorgente di mantenere il gravame.
Con decisione incidentale del 9 febbraio 2012, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo di 400 franchi corrispondente alle presunte
spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 17 febbraio 2012.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le deci-
sioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità men-
zionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concer-
nenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
C-6092/2011
Pagina 6
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europe-
a. Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circo-
lazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n. 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
C-6092/2011
Pagina 7
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136 V 24 con-
sid. 4.3). Le disposizioni relative alla 6a revisione AI (primo pacchetto di
misure), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012, non sono invece
applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 7 ottobre 2011, data dell'impugnata decisio-
ne. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa. Il giudice delle assicura-
zioni sociali può tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data del-
la decisione impugnata quando essi possono imporsi quali elementi d'ac-
certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
C-6092/2011
Pagina 8
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
7.
7.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta pro-
porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
7.2 La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
C-6092/2011
Pagina 9
7.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am-
mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto
o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi-
derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità
al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occor-
re tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 2 OAI).
7.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
7.5 Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una re-
visione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-
sid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della
revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare un ri-
esame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI,
Die Verfügungsanpassung als verfahrenrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
7.6 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della deci-
sione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
8.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione
che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108
consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
pertanto quello intercorrente fra la decisione del 4 maggio 2009, con la
quale l'UAIE ha erogato in favore dell'assicurata una rendita intera AI a
decorrere dal 1° maggio 2008, ed il 7 ottobre 2011, data della decisione
impugnata.
C-6092/2011
Pagina 10
9.
9.1 La nominata non ha più esercitato attività lucrativa dopo il maggio
2007 (doc. 9).
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
9.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
10.
10.1 Quando venne riconosciuta la rendita intera AI, dal punto di vista
medico risultava che l'assicurata soffriva di un'irradiazione radicolare
L4/L5 a destra con manovra di Lasègue positiva, stato dopo un primo in-
tervento di erniotomia L5/S1 (luglio 2007) con abbondante materiale cica-
triziale e livello del recesso laterale a destra inglobante la radice nervosa
di S1.
10.2 Al momento della revisione in esame, l'UAIE ha ordinato un'indagine
in reumatologia presso il Dott. Nicola Keller. Questi prendeva atto che
nell'aprile 2009 l'assicurata è stata sottoposta ad un (secondo) intervento
chirurgico per la rimozione di un precedente distrattore interspinoso e
C-6092/2011
Pagina 11
successiva stabilizzazione lombare; a corto temine (maggio/giugno
2009), la nominata è stata sottoposta ad intervento chirurgico di riposizio-
namento della vite di L5 a destra, laminectomia di L5, discectomia di L4-
L5, PLIF L5-S1. Il Dott. Keller (30 settembre 2010, doc. 46) ha quindi rile-
vato la diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro di residua radi-
colopatia irritativa verosimilmente L5 a destra su stato dopo erniectomia
L5-S1 e posizionamento di DIAM L4-L5 il 17 luglio 2007, rimozione del
precedente distrattore interspinoso e successiva stabilizzazione lombare
di L4-L5-S1 il 15 aprile 2009, stato dopo riposizionamento della vite di L5
a destra, laminectomia di L5, discectomia di L4-L5 e PLIF L5-S1 il 29
maggio 2009. Vi è anche una diagnosi senza ripercussione sulla capacità
di lavoro di leggera sindrome ansio-depressiva reattiva su difficoltà socio-
familiari, ben compensata, sovrappeso (BMI 30,5).
11.
11.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il collegio giudicante può fare riferimento alla perizia del Dott. Kel-
ler. Non esistono altri referti ad atti a parte il rapporto del medico curante
Dott.ssa Avolio (doc. 40) ed i rapporti d'interventi chirurgici.
11.2 Ora, la stessa non è convincente per più ragioni. Questa perizia era
stata ordinata nell'ambito di una procedura di revisione di una rendita in
corso: la perizia avrebbe dovuto quindi porre in risalto un miglioramento
delle condizioni di salute (e della conseguente capacità di lavoro) di
A._______, soprattutto avuto riguardo dei due interventi ai quali è stata
sottoposta dopo la prima decisione. Ora, tale miglioramento non traspare
dalla sua perizia. All'esame obbiettivo, si constata ancora una persona
che deve farsi aiutare nei lavori di casa, che fa fatica ad andare in auto
poiché non riesce a girare il tronco, presenta della fitte algiche acute alla
gamba destra con sensazione di cedimento. La paziente soffre ancora
(all'esame elettroneurofisiologico) di una sofferenza neurogenica cronica
pluriradicolare bilateralmente. Il Dott. Keller ammette che ci si trova di
fronte ad un caso di "failed surgery" neurochirurgica con esito estrema-
mente sfavorevole dopo il primo intervento (2007). Lo stato dell'assicurata
è solo leggermente migliorato dopo i successivi interventi e ciò non ha
comportato una significativa eliminazione dei dolori a livello lombare o a
livello della gamba destra (sciatalgie). Molto probabilmente persiste una
sofferenza radicolare irritativa causata dai processi cicatriziali periradico-
lari. Inoltre, il Dott. Keller ritiene del tutto credibili e spiegabili i dolori risen-
titi dalla paziente. Non esiste alcun segno d'aggravamento da parte
C-6092/2011
Pagina 12
dell'interessata, come neppure non ci si trova in presenza di problemati-
che fibromialgiche. Oltretutto, la prognosi resta ancora incerta.
Ci si trova quindi in presenza di una situazione valetudinaria non definiti-
va, non stabilizzata. In questo modo, il giudizio del Dott. Keller volto ad
ammettere, in via teorica, una capacità lavorativa del 40% a determinate
condizioni di postura, marcia, porto pesi, appare poco condivisibile. In
fondo, l'apprezzamento del Dott. Keller sembra piuttosto una valutazione
medica diversa di una situazione rimasta di fatto invariata. Ora questo
motivo non giustifica la revisione di una prestazione (cfr. consid. 7.5).
11.3 Il parere del Dott. Keller è inoltre contraddittorio nella misura in cui
esclude non solo lo svolgimento di un'attività pesante, ma anche la pre-
cedente attività di sigaraia, pur ammettendo una capacità lavorativa del
40% in attività di sostituzione. Ora, l'attività di sigaraia, così come descrit-
ta nel formulario del datore di lavoro (doc. 9), non sembra essere molto
differente, quanto a sforzi e posizioni, da quella di un lavoro alternativo
leggero. La dipendente era addetta al controllo di macchine rivestitrici
(verosimilmente automatiche), caricava le macchine con i sigari (verosi-
milmente non dovevano essere compiti pesanti), puliva le macchine e
controllava la qualità del prodotto finito. I lavori sostitutivi indicati dal Dott.
Keller – che reputa esigibili al 40% – non sono meno impegnativi. A que-
sto proposito si può osservare che lavori d'ufficio/amministrativi non sono
proponibili per l'assenza di formazione da parte dell'assicurata; l'attività di
commessa suggerita è caratterizzata, sovente, da stress ed alcuni compi-
ti e posizioni controindicate. Dunque, anche per quanto concerne le con-
clusioni in merito alle attività di sostituzione, il rapporto del Dott. Keller
non può essere seguito.
11.4 Infine, sarebbe stato opportuno che al Dott. Keller fosse stato sotto-
posto un questionario sulla valutazione medica delle risorse residue come
quello contenuto nel rapporto medico ufficiale (doc. 40-3, cifra 6). Questo
genere di indagine permette di avere una visione completa ed abbastan-
za esaustiva di quale movimenti, porto pesi, posture ed altri dettagli che
un paziente è ancora in grado di effettuare/sopportare. In questo modo, si
faciliterebbe anche l'indicazione eventuale di attività lavorative di sostitu-
zione in modo più attendibile e preciso.
12.
12.1 Quando il parere del medico dell'UAIE diverge dagli altri giudizi e/o
non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di
C-6092/2011
Pagina 13
prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è
compito del consulente del Servizio medico regionale (SMR) o del medico
dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni im-
portanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di
vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
12.2 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale modifica dell'in-
capacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessata e da quando que-
sta modifica esisterebbe. In queste circostanze è necessario accogliere
parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incar-
to all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle in-
formazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
12.3 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal 4 maggio 2009 (data dell'ultima decisione cre-
sciuta in giudicato), fino alla data dell'impugnata decisione (7 ottobre
2011). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale
fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia approfondita in
neurologia/reumatologia ed a tutti quegli esami clinici/strumentali che il
caso richiede. Un aggiornamento dello stato di salute generale appare
pure necessario, in quanto A._______ presenta anche un'affezione psi-
chica. Se del caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine compara-
tiva dei redditi.
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
L'anticipo di 400 franchi versato dalla ricorrente il 17 febbraio 2012 le vie-
ne restituito.
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esa-
me, viste le memorie di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere alla
parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale è
posta a carico dell'autorità inferiore.
C-6092/2011
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 7 ottobre 2011, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi del considerando 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal-
la ricorrente le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art.72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: