Corte II I
C-6107/2007
C-6108/2007
{T 0/2}
Sentenza del 25 aprile 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______ e B._______,
entrambi patrocinati dall'Avv. Yasar Ravi,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Divieto d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6107/2007
C-6108/2007
Fatti:
A.
Interrogato il 5 dicembre 2005 dalla Polizia cantonale ticinese,
A._______, cittadino rumeno nato il..., ha dichiarato di essere arrivato
in Svizzera in data 27 luglio 2005 al fine di raggiungere la moglie
B._______, connazionale nata il... e la figlia C._______, nata il...,
entrate sul territorio della Confederazione il 18 giugno 2005 e
soggiornanti presso una sorellastra della moglie a D._______.
L'interessato ha poi affermato che dal 1° agosto 2005 si è trasferito
con la famiglia a E._______, località in cui la figlia è stata iscritta a
scuola, indicando infine di aver lavorato in due occasioni come
giardiniere, guadagnando Fr. 100.-, durante il suo soggiorno in
Svizzera.
Interrogata a sua volta dalle autorità di polizia ticinesi in data 4
gennaio 2006, B._______ ha confermato quanto dichiarato dal
coniuge nel suddetto interrogatorio, precisando nel contempo d'aver
lavorato per 6/7 giorni in qualità di donna delle pulizie e affermando
come sia lei che il marito fossero a conoscenza del fatto che, trascorso
un periodo di 3 mesi, avrebbero dovuto lasciare la Svizzera.
B.
Con decreti d'accusa del 26 gennaio 2006, non impugnati e cresciuti in
giudicato il 6 marzo 2006, la Procura Pubblica del Canton Ticino ha
condannato i coniugi F._______ a 10 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, in quanto ritenuti
colpevoli di infrazione alla legge federale del 26 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS del 1931;
CS 1 117).
Dando seguito ad una richiesta formulata in data 20 gennaio 2006 da
A._______ e B._______ per il tramite del Soccorso Operaio svizzero
di Lugano, con lettera del 24 aprile 2006 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) ha eccezionalemente
concesso loro di soggiornare in Ticino fino al 30 giugno 2006, al fine di
permettere alla figlia C._______ di portare a termine l'anno scolastico.
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In data 31 luglio 2006, la polizia cantonale ticinese ha constatato che
la famiglia F._______ aveva lasciato il territorio della Confederazione.
C.
Il 28/29 agosto 2006, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______
e B._______ dei divieti d'entrata validi fino al 27/28 agosto 2008.
L'autorità inferiore ha motivato la decisione come segue:
"Gravi infrazioni alle prescrizioni di polizia degli stranieri (soggiorno illegale)".
L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al
ricorso.
Tali decisioni non sono state notificate agli interessati in Romania.
D.
Fermati in data 14 agosto 2007 dalle guardie di confine durante un
controllo alla frontiera, A._______ e B._______ hanno affermato di
non essere a conoscenza dell'avvenuta emanazione nei loro confronti
di una misura di divieto d'entrata in Svizzera. La moglie ha firmato il
rapporto sul controllo alla frontiera, mentre non ha sottoscritto la
dichiarazione con la quale essa rinunciava alla notifica della decisione
di divieto d'entrata. Dal canto suo, il marito ha firmato entrambi i
suddetti documenti.
E.
In data 13 settembre 2007, A._______ e B._______, agendo per il
tramite del loro nuovo patrocinatore, sono insorti avverso la suddetta
decisione. Essi hanno in primo luogo rilevato come l'autorità intimata
non avesse notificato la decisione impugnata al loro recapito all'estero
e che le guardie di confine si erano poi rifiutate di consegnarne loro
una copia in originale, di modo che essi non avevano potuto prendere
conoscenza del contenuto del provvedimento con conseguente
violazione del loro diritto di essere sentiti. I ricorrenti hanno poi
sottolineato l'atteggiamento contraddittorio dell'autorità di prime cure,
la quale ha atteso oltre mezzo anno (agosto 2006) prima di emanare
una decisione di divieto d'entrata quando la situazione le era nota dal
mese di gennaio precedente, e dopo che l'autorità cantonale aveva
concesso loro un'autorizzazione di soggiorno provvisoria. Gli
interessati hanno inoltre osservato come il decreto d'accusa emesso
nei loro confronti in data 26 gennaio 2006 era stato contestato e che
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quindi, fino a prova contraria, essi dovevano essere ritenuti innocenti.
A._______ e B._______ hanno infine rilevato come la decisione
impugnata fosse stata emanata sulla scorta di un'assunzione di prove
irregolare essendo venuto a mancare il principio del contraddittorio
orale e il diritto alla partecipazione dell'avvocato.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
dell'11 dicembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha in primo luogo rilevato come l'inchiesta
avesse permesso di accertare che i ricorrenti avevano soggiornato in
Svizzera oltre i tre mesi autorizzati, e che il marito aveva esercitato
un'attività lucrativa, commettendo così gravi infrazioni alle prescrizioni
di polizia degli stranieri. Essa ha poi sottolineato di aver pronunciato la
decisione di divieto d'entrata dopo la partenza della famiglia
F._______, la quale era stata autorizzata, in via del tutto eccezionale,
a rimanere in Ticino sino al 30 giugno 2006. L'UFM ha inoltre
affermato che il provvedimento amministrativo in oggetto era stato
inviato agli interessati al loro recapito in Romania tramite l'Ambasciata
di Svizzera a Bucarest, la quale non aveva dato seguito all'invio,
sottolineando comunque come, al momento del controllo effettuato
dalle guardie di confine in data 14 agosto 2007 essi, firmando il
relativo rapporto, avevano rinunciato a farsi trasmettere le decisioni di
divieto d'entrata del 28/29 agosto 2006. Il suddetto ufficio ha infine
dichiarato di aver emanato la propria decisione nel rispetto del
principio del diritto di essere sentito ai sensi degli art. 29 e 30 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), e che, anche qualora vi fosse stata una violazione
del diritto di essere sentiti, tale vizio di forma poteva essere riparato
nel quadro della procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale.
G.
Invitati a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, i ricorrenti hanno rilevato come l'UFM non avesse prodotto
agli atti copia delle necessaria autorizzazione ex art. 27 del Codice di
procedura penale del canton Ticino del 19 dicembre 1994 (CPPT, RL
3.3.3.1), con la quale la Camera dei ricorsi penali del canton Ticino
(CRP) aveva autorizzato l'autorità federale a prendere visione degli atti
inerenti una procedura penale in corso. Essi hanno poi sottolineato
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come l'autorità inferiore, malgrado la mancata trasmissione della
decisione in oggetto per via diplomatica, non si era adoperata per
garantire una corretta notifica della stessa, adottando così un
comportamento arbitrario. A._______ e B._______ hanno infine
affermato che l'autorità amministrativa federale deve obbligatoriamente
fondarsi sulle risultanze penali per quanto attiene l'emanazione delle
proprie decisioni, sostenendo che l'autorità intimata, emettendo delle
decisioni sebbene nessuna condanna fosse stata inflitta nei loro
confronti, si era arrogata il diritto di sostituire il proprio apprezzamento
a quello del giudice penale ritenendoli già colpevoli.
H.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
19 febbraio 2008, l'UFM ha ripreso le proprie allegazioni di fatto e di
diritto.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito:
TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1
cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in
relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze
d'esecuzione quali, in particolare, in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del
24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del
visto (OPEV, RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24
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ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA,
RS 142.201), l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vODDS
del 1949, RU 1949 I 233), l'ordinanza del 14 gennaio 1998
concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU
1998 194) e l'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (vOLS, RU 1986 1791).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2).
La procedura in questione è stata iniziata prima dell'entrata in vigore
della LStr; per la valutazione materiale del suddetto ricorso ci si deve
quindi riferire alla vecchia normativa, segnatamente all'art. 13 cpv. 1
vLDDS, come pure alle corrispondenti disposizioni d'applicazione.
Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126
cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo
diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
3.
Nella fattispecie, entrambi i ricorsi sono stati inoltrati avverso due
decisioni emanate dalla stessa autorità nelle medesime circostanze di
fatto e presentano delle conclusioni identiche. I ricorrenti non hanno
d'altronde alcun interesse contraddittorio tale da rendere necessaria la
pronuncia di una decisione separata. Per dei motivi di economia
procedurale, è pertanto giustificato cumulare le cause e decidere in
una sola e medesima sentenza (art. 4 PA in relazione con
l'art. 24 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile
[PCF, RS 273]; cfr. DTF 131 V 59 consid. 1; confronta inoltre la
sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1P.779/2006 /
1P.795/2006 del 6 febbraio 2007, consid. 2; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, p. 63).
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4.
A._______ e B._______, toccati direttamente dalla decisione
impugnata, hanno diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il loro ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
5.
Nell'atto ricorsuale, gli interessati hanno sollevato diverse eccezioni di
natura formale, in special modo una violazione del diritto di essere
sentiti, la notifica difettosa della decisione impugnata e, nella replica,
l'assunzione di atti di natura penale senza l'autorizzazione della CRP.
Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni
formali.
5.1 I ricorrenti hanno rimproverato l'UFM di avere emanato le decisioni
impugnate sulla scorta di un'assunzione di prove irregolare, senza
garantire un contraddittorio orale e la partecipazione dell'avvocato,
prevalendosi quindi della violazione del loro diritto di essere sentiti.
5.1.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per il prevenuto di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità sente
le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per la persona
interessata in particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche,
di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di
determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II
485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg.
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FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il
diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi
oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati).
5.1.2 Nella fattispecie, l'UFM non ha fornito agli interessati l'occasione
di esprimersi in merito ai motivi dei divieti d'entrata che intendeva
emanare nei loro confronti.
Ora, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale federale,
un'eventuale violazione del diritto di essere sentito in prima istanza è
sanata se l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi
liberamente davanti ad un'autorità di ricorso, a beneficio di un vasto
potere di cognizione (DTF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3;
127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; GAAC 68.133 consid.
2), ciò che è il caso nella presente procedura, in quanto il Tribunale
può rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni dei fatti
stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della propria
decisione (art. 49 PA).
L'argomentazione dei ricorrenti relativa alla violazione del loro diritto di
essere sentiti non può pertanto essere presa in considerazione.
Si rileva infine che l'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101), norma che garantisce il diritto ad un'equa e pubblica
udienza e di cui si prevalgono i ricorrenti nei loro gravami, non è
applicabile in materia di polizia degli stranieri (cfr. DTF 123 II 472
consid. 4c e riferimenti ivi citati).
5.2 Quo alla notifica delle decisioni di divieto d'entrata, dagli atti di
causa risulta che esse sono state inviate agli interessati al loro
recapito tramite l'Ambasciata di Svizzera a Bucarest, la quale non ha
dato seguito all'invio dell'UFM (cfr. preavviso dell'UFM dell'11
dicembre 2007). Ora, giusta l'art. 38 PA, una notificazione difettosa
non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Nella fattispecie,
A._______ e B._______ hanno avuto conoscenza dei provvedimenti
amministrativi in questione e del loro contenuto solo in data 14 agosto
2007, allorquando hanno tentato di fare rientro in Svizzera. Essi sono
stati resi edotti dalle guardie di confine elvetiche del fatto che l'UFM
aveva emanato nei loro confronti delle decisioni di divieto d'entrata in
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Svizzera e dei motivi che avevano indotto la suddetta autorità ad
adottare tali provvedimenti. Entrambi i ricorrenti hanno poi firmato il
relativo rapporto allestito dalle guardie di confine. Essi hanno quindi
potuto interporre tempestivamente ricorso, in modo tale da difendere
in modo adeguato e circostanziato la loro posizione.
5.3 I ricorrenti si prevalgono infine di una violazione dell'art. 27 CPPT,
il quale prevede che solo la CRP può permettere l'ispezione degli atti
di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone
implicate nel processo e che nella fattispecie una tale autorizzazione
non figura agli atti.
A questo titolo giova rilevare come, giusta l'art. 5 cpv. 2 della Legge
cantonale dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale
in materia di persone straniere (LaLPS, RL 1.2.2.1), concretizzato in
particolare dall'art. 13 del relativo regolamento di applicazione
(RlaLPS-extra CE/AELS, RL 1.2.2.1.2), le autorità amministrative e
giudiziarie cantonali nonché i Comuni segnalano d'ufficio all'autorità
amministrativa competente tutti i casi, constatati nelle loro attività, che
possono dare adito ad un intervento da parte dell'autorità
amministrativa per violazione delle disposizioni concernenti le persone
straniere. L'art. 5 cpv. 3 LaLPS prevede poi che le autorità giudiziarie
del cantone comunicano all'autorità, una volta cresciute in giudicato, le
sentenze, i decreti d'accusa e le misure penali concernenti le persone
straniere.
Le competenti autorità giudiziarie cantonali erano pertanto legittimate
a trasmettere in visione gli atti inerenti la procedura penale aperta nei
confronti di A._______ e B._______, di modo che l'art. 27 CPPT non
trova applicazione nella presente fattispecie.
6.
A titolo preliminare si constata inoltre che i ricorrenti non hanno
interposto opposizione avverso i decreti d'accusa del 26 gennaio 2006
emanati nei loro confronti, i quali sono cresciuti in giudicato in data 6
marzo 2006, con conseguente condanna a 10 giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Contrariamente a quanto da essi sostenuto, il procedimento penale
aperto nei loro confronti è pertanto terminato.
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Giova infine rammentare che in virtù del principio della separazione
dei poteri e a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità
amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale,
in quanto essa non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e
gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Nella
misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri
non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi
che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta
sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno
straniero resosi colpevole di un reato sia necessario e opportuno. In
effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione
della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità
amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine
pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata).
Le allegazioni di A._______ e B._______ in merito ad una presunta
sostituzione delle autorità amministrative a quelle penali per quanto
attiene l'apprezzamento del loro comportamento sono dunque prive di
fondamento.
7.
Secondo l'art. 1a vLDDS ha diritto di risiedere in Svizzera ogni
straniero che sia al beneficio di un permesso di dimora o domicilio,
ovvero che, secondo la presente legge, non abbia bisogno di un
permesso siffatto. Entro tre mesi da che si trova in Svizzera, lo
straniero deve notificare il suo arrivo alla polizia degli stranieri del
luogo dove risiede allo scopo di regolare le condizioni della sua
residenza. Gli stranieri venuti in Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi
o di esercitare un'attività lucrativa, devono fare questa notificazione
entro otto giorni, in ogni caso prima di assumere un impiego (art. 2
cpv. 1, 1a e 2a frase vLDDS).
Lo straniero che non è al beneficio di alcun permesso può in ogni
tempo essere obbligato a lasciare la Svizzera (art. 12 cpv. 1 vLDDS).
8.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
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dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
vLDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà
varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha
emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase vLDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 vLDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero
ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.38 consid. 13;
63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una
misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile
perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di
punire un determinato comportamento.
9.
Con decreti d'accusa del 26 gennaio 2006, non impugnati e quindi
cresciuti in giudicato, la Procura Pubblica del Canton Ticino ha
riconosciuto A._______ e B._______ autori colpevoli di infrazione alla
vLDDS, condannandoli a 10 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Nel corso
dell'interrogatorio tenutosi il 5 dicembre 2005, A._______ ha dichiarato
di essere giunto in Svizzera il 27 luglio 2005 soggiornandovi senza
interruzione e lavorando in due occasioni come giardiniere, dietro
compenso di Fr. 100.-. Dal canto suo la moglie ha affermato che, pur
essendo a conoscenza, come il marito, che trascorso un periodo di tre
mesi avrebbe dovuto uscire dalla Svizzera, vi ha soggiornato
ininterrottamente, lavorando per 6/7 giorni come donna delle pulizie,
senza percepire una retribuzione in denaro (cfr. interrogatorio di
B._______ del 4 gennaio 2006).
I ricorrenti hanno quindi riconosciuto di avere soggiornato e lavorato
illegalmente in Svizzera senza essere al beneficio di alcuna
autorizzazione. Essi hanno quindi contravvenuto alle succitate
prescrizioni legali che regolano la dimora e domicilio degli stranieri. In
effetti, le prescrizioni vigenti in materia di polizia degli stranieri
impongono ad ogni straniero che desidera soggiornare e/o lavorare in
Svizzera di preoccuparsi di regolare le proprie condizioni di soggiorno
e/o lavoro, cioè di richiedere tempestivamente il rilascio delle idonee
autorizzazioni, in modo tale da evitare di trovarsi in situazione
irregolare in questo paese. Queste pratiche devono essere intraprese
prima di assumere un impiego (cfr. art. 2 cpv. 1 vLDDS). Dalle
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considerazioni che precedono e nella misura in cui A._______ e
B._______ non si sono rivolti alle autorità competenti per regolarizzare
le loro condizioni di soggiorno e di lavoro, si constata che essi non
hanno avuto il comportamento che è giustificato attendersi da ogni
straniero che desidera dimorare in questo paese. Secondo la prassi
costante tale attitudine deve essere qualificata come grave nell'ottica
della polizia degli stranieri (GAAC 63.38 consid. 13 e 63.2 consid. 14.2
e art. 13 cpv. 1 2a frase vLDDS).
Ne consegue che nella fattispecie i divieti d'entrata, in considerazione
dell'aspetto preventivo e di controllo dello stesso provvedimento
amministrativo che in questa sede va sostenuto, appaiono giustificati,
e questo indipendentemente dal soggiorno in Svizzera dei ricorrenti tra
la loro condanna ed il 30 giugno 2006, periodo durante il quale essi
erano stati eccezionalmente autorizzati a restare sul territorio ticinese
al fine di permettere alla figlia C._______ di portare a termine l'anno
scolastico (cfr. lettera della SPI del 24 aprile 2006).
10.
Essendo le decisioni di divieto d'entrata in Svizzera confermate nel
loro principio, resta ora da stabilire se la durata delle misure di
allontanamento adottate dall'UFM, previste per un periodo di 2 anni,
sono adeguate alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c
PA).
10.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg.
e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991,
pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale dei ricorrenti e una
corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65
consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36
consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
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C-6107/2007
C-6108/2007
10.2 Nella fattispecie A._______ e B._______ non hanno contestato
la fondatezza del comportamento illegale ritenuto nei loro confronti.
Le infrazioni di cui si sono resi protagonisti i ricorrenti rivestono un
carattere di gravità certo in quanto sono espressamente sanzionate
dalle disposizioni penali di cui all'art. 23 cpv. 1 vLDDS. Soggiornando e
lavorando in modo illegale in Svizzera essi hanno indiscutibilmente
violato le norme relative al soggiorno ed al domicilio degli stranieri.
Giusta la prassi un tale comportamento configura una grave violazione
alle norme di polizia degli stranieri summenzionate (cfr. GAAC 63.38
consid. 13 e 63.2 consid. 14.2).
Tenuto conto dell'insieme degli elementi oggettivi e soggettivi della
causa, il Tribunale ritiene quindi che l'interesse pubblico
all'allontanamento di A._______ e B._______ dalla Svizzera prevale
su quello privato di quest'ultimi ad entrarvi. Di conseguenza, da una
corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge
che i divieti d'entrata di due anni appaiono proporzionati ed adeguati
alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. c PA).
11.
Ne discende che l'UFM con decisioni del 28/29 agosto 2006 non ha
violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 1'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti e
sono computate con gli anticipi versati in data 29 ottobre 2007. Il saldo
di Fr. 400.- è restituito ai ricorrenti.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: foglio di informazione per il
rimborso)
- autorità inferiore (incarto 2 212 255 di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarti cantonali di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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